Finanziamento ipotecario “scelgo io” - Imprenditoria

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Transcript Finanziamento ipotecario “scelgo io” - Imprenditoria

FOGLIO INFORMATIVO N. 09.011
MUTUO IPOTECARIO SCELGO IO IMPRENDITORIA
FEMMINILE
(Versione numero 15 aggiornata al 13/12/2016)
MUTUO IPOTECARIO SCELGO IO IMPRENDITORIA FEMMINILE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Crédit Agricole Cariparma S.p.A.
Sede legale: Via Università 1 – 43121 Parma
Telefono: 0521/912111
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Sito internet: www.credit-agricole.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all’attività di
Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.
SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA FUORI SEDE
Nome e Cognome / Ragione Sociale
Sede (indirizzo)
Telefono
Email
CHE COS’È IL MUTUO IPOTECARIO SCELGO IO IMPRENDITORIA FEMMINILE
Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già
ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere
fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO IPOTECARIO SCELGO IO IMPRENDITORIA FEMMINILE
Il mutuo ipotecario edilizio Scelgo IO Imprenditoria Femminile è un finanziamento a medio lungo termine rivolto all’imprenditoria
femminile e finalizzato all’acquisto di immobili e terreni strumentali all’attività dell’impresa.
Il finanziamento recepisce e amplia quanto previsto dal Protocollo d’Intesa (di seguito Protocollo), siglato in data 04 giugno 2014 fra
ABI, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico e principali
Associazioni Imprenditoriali di Categoria per favorire l’accesso al credito delle imprese femminili.
Il finanziamento è riservato all’imprenditoria femminile così come individuata dal Protocollo e nello specifico alle lavoratrici autonome,
comprese le libere professioniste e le Piccole e Medie Imprese (PMI), secondo la definizione comunitaria, che abbiano una prevalente
partecipazione femminile, come definite all’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dell’articolo 1.2 della successiva circolare n.
1151489 del 22 novembre 2002 (per esse si intenda un’impresa individuale con titolare una donna, una società di persone nella quale
la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci, una società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale
siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne, una cooperativa nelle
quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci).
OPZIONI DI FLESSIBILITÀ:
Trascorsi 12 (dodici) mesi dall’inizio dell’ammortamento e se:
a) il pagamento di tutte le rate scadute è stato puntualmente eseguito alle scadenze previste;
b) ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi previsti nelle singole opzioni di flessibilità (di seguito “Opzioni” o “Opzione”) infra
descritte;
c) la Parte Mutuataria non risulti, a far tempo dalla data di stipula dell’atto, essere stata soggetta ad uno o più eventi pregiudizievoli,
quali, in via esemplificativa e non esaustiva: protesto, ritardo di pagamenti o sconfinamenti nell’utilizzo di crediti segnalati nelle
banche dati creditizie quali Centrali Rischi e Crif, provvedimenti giudiziari tra i quali i decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro
emessi in sede civile o in sede penale, pignoramenti, ovvero ipoteche giudiziarie o legali, procedure concorsuali;
d) la durata del Finanziamento, per effetto dell’esercizio di una delle Opzioni, non risulti complessivamente superiore a 30 (trenta)
anni;
la Parte Mutuataria ha facoltà di ottenere alternativamente una sola volta nella vita del Finanziamento, facendone richiesta mediante
apposito modulo predisposto dalla Banca firmato da tutti i sottoscrittori dell’atto di finanziamento da tutti i rispettivi aventi causa e
disponibile presso la dipendenza della Banca ove è radicato il rapporto, una delle seguenti Opzioni:
Opzione 1 - facoltà di modifica dell’importo delle rate con rideterminazione della durata residua del finanziamento:
la Parte Mutuataria ha la facoltà di richiedere alla Banca che gli importi delle rate non scadute alla data della richiesta siano
rideterminati in misura pari a quello dell’ultima rata scaduta (in appresso “Rata Originaria”), aumentato o diminuito, in misura massima
del 30% e tenuto conto delle variazioni dei tassi.
Per effetto della variazione dell’importo delle rate saranno rideterminati il piano di ammortamento e la durata del Finanziamento.
La predetta facoltà non è esercitabile ove comportasse, in considerazione della riformulazione del piano di ammortamento una durata
del mutuo maggiore o inferiore di 10 (dieci) anni, rispetto alla durata iniziale.
Opzione 1.1 - facoltà di “ritorno alla rata originaria”:
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la Parte Mutuataria, avvalsasi dell’Opzione 1, ha la facoltà di chiedere che le rate non scadute siano rideterminate nell’importo pari a
quello della Rata Originaria salvo, per le rate successive a quella in scadenza alla data della richiesta, l’eventuale diverso importo
derivante dalla variazione dei tassi di interesse. Per effetto della variazione dell’importo delle rate saranno rideterminati il piano di
ammortamento e la durata del finanziamento. La predetta facoltà non è esercitabile se, al momento della richiesta, l’importo della rata,
per effetto della variabilità dei tassi intervenuti successivamente all’esercizio dell’Opzione 1, risulti:
• nel caso in cui la Parte Mutuataria abbia esercitato la facoltà di modifica in aumento, inferiore alla Rata Originaria;
• nel caso in cui la Parte Mutuataria abbia esercitato la facoltà di modifica in diminuzione, superiore alla Rata Originaria.
La predetta facoltà non è altresì esercitabile ove comportasse, in considerazione della riformulazione del piano di ammortamento una
durata complessiva del finanziamento inferiore a 19 (diciannove) mesi.
Opzione 2 - facoltà di sospensione della quota capitale per un periodo di massimo 12 (dodici) mesi:
la Parte Mutuataria ha la facoltà di richiedere alla Banca la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di finanziamento per
un periodo massimo di 12 (dodici) mesi nel corso dei quali la Parte Mutuataria paga solamente gli interessi calcolati sull’importo del
capitale residuo, alle scadenze già previste dal piano di ammortamento. Al termine del periodo di sospensione, la Parte Mutuataria
riprende il pagamento delle rate del finanziamento comprensive di quota capitale e interessi. In considerazione del periodo di
sospensione, la scadenza del finanziamento sarà prorogata del corrispondente periodo di sospensione e il piano di ammortamento del
finanziamento sarà riformulato in coerenza con quest’ultima e con la periodicità delle rate concordata nel contratto, senza necessità di
alcuna comunicazione al riguardo alla Parte Mutuataria.
La Parte Mutuataria ha altresì la facoltà di richiedere, in alternativa alle Opzioni 1, 1.1 e 2, una delle Opzioni di seguito riportate, se
confermata la continuità aziendale successivamente al periodo di sospensione, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti presupposti
oggettivi:
1. nascita o adozione di un figlio dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, documentata a mezzo certificato di nascita o
documentazione concernente l’adozione e/o dello stato di famiglia;
2. grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi
documentata a mezzo certificato medico rilasciato da medico abilitato all’esercizio della professione e dallo stato di famiglia;
3. malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il 3° grado, se conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice
autonoma, documentata a mezzo certificato medico rilasciato da medico abilitato all’esercizio della professione e dallo stato di famiglia.
Opzione 3 - facoltà di sospensione della quota capitale per un periodo di massimo di 18 (diciotto) mesi:
la Parte Mutuataria ha la facoltà di richiedere alla Banca la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di finanziamento per
un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi nel corso dei quali la Parte Mutuataria paga solamente gli interessi calcolati sull’importo del
capitale residuo, alle scadenze già previste dal piano di ammortamento. Al termine del periodo di sospensione, la Parte Mutuataria
riprende il pagamento delle rate del finanziamento comprensive di quota capitale e interessi. In considerazione del periodo di
sospensione, la scadenza del finanziamento, sarà prorogata del corrispondente periodo di sospensione e il piano di ammortamento del
finanziamento sarà riformulato in coerenza con quest’ultima e con la periodicità delle rate concordata nel contratto, senza necessità di
alcuna comunicazione al riguardo alla Parte Mutuataria.
Opzione 4 - facoltà di sospensione totale del pagamento della rata di finanziamento per un periodo di massimo di 12 (dodici) mesi:
la Parte Mutuataria ha la facoltà di richiedere alla Banca la sospensione totale del rimborso delle rate di finanziamento per un periodo
massimo di 12 (dodici) mesi. Nel corso del periodo di sospensione, come sopra determinato, rimarrà invariato l'importo del debito
residuo, su detto importo matureranno gli interessi calcolati al tasso indicato e determinato dal presente atto. La quota di interessi non
rimborsata dalla Parte Mutuataria alla Banca nel periodo di sospensione sarà corrisposta dalla Parte Mutuataria stessa, senza
applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle
rate del finanziamento e per tutta la durata residua dello stesso. Al termine del periodo di sospensione, la Parte Mutuataria riprende il
pagamento delle rate del finanziamento comprensive di quota capitale e interessi. In considerazione del periodo di sospensione, la
scadenza del finanziamento, sarà prorogata del corrispondente periodo di sospensione e il piano di ammortamento del finanziamento
sarà riformulato in coerenza con quest’ultima e con la periodicità delle rate concordata nel contratto, senza necessità di alcuna
comunicazione al riguardo alla Parte Mutuataria.
Il Cliente è obbligato a sottoscrivere una copertura dei rischi per Incendio Scoppio valida fino all’intera durata del finanziamento. Tale
polizza può essere fornita dalla Banca o portata dal Cliente, in quest’ultimo caso con vincolo a favore della Banca.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- la possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, con conseguente aumento dell’importo
delle rate;
- l’inserimento di un tasso minimo di rimborso (c.d. clausola floor) che in presenza di parametri di riferimento con valore negativo
considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d’interesse pari allo spread fino a quando i parametri di
riferimento non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente previsto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO SCELGO IO IMPRENDITORIA FEMMINILE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio: Mutuo di EURO 100.000 di durata pari a 10 ANNI, con RIMBORSO MENSILE.
TAEG
4,765%
Indicatori e tassi sono calcolati alla data di aggiornamento del presente documento sulla base dell’anno civile (365 giorni)
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Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca nonché le
spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
VOCI
Importo massimo finanziabile
COSTI
Minimo: € 50.000,00
Massimo: 1.000.000,00 ed entro il 60% del valore cauzionale dell’immobile offerto in garanzia
Da un minimo di 84 mesi ad un massimo di 20 anni (con possibilità di durate intermedie).
E’ possibile usufruire di un periodo di preammortamento ordinario facoltativo, di massimo 12 mesi,
compreso nella durata massima del finanziamento
Durata
Per effetto dell’esercizio delle opzioni previste per il prodotto, la durata massima del finanziamento è
di 30 anni.
Tasso variabile
Senza Polizza
“Multirischi” di Crédit
Agricole Creditor
Insurance
Tasso di interesse
nominale annuo
Con Polizza “Multirischi”
di Crédit Agricole
Creditor Insurance
Durata
Parametro
Spread
TAN
Spread*
TAN
Fino a 10 anni
11-20 anni
Euribor 360 a 3
mesi
+ 4,300%
+ 4,600%
4,300%
4,600%
+ 3,800%
+ 4,100%
3,800%
4,100%
*Spread applicabili solo a finanziamenti a cui sia abbinata la polizza MULTIRISCHI BUSINESS di Crédit Agricole
Creditor Insurance
I tassi esposti sono calcolati sulla base dei parametri di indicizzazione o di riferimento in vigore alla
data di aggiornamento del presente documento. I tassi applicati al contratto potranno essere diversi
in relazione all’andamento dei parametri al momento della stipula.
Se i parametri hanno valore negativo gli stessi vengono considerati pari a zero (clausola floor). Per
effetto di ciò viene applicato un tasso pari allo spread fino a quando i parametri non ritorneranno ad
assumere un valore superiore a zero.
TASSI
In caso di recesso dalla polizza, verranno applicati, dalla prima rata successiva al recesso, gli spread
standard valorizzati per l’offerta senza polizza “Multirischi” di Crédit Agricole Creditor Insurance.
Parametro di
indicizzazione
EURIBOR 360 a 3 mesi lettera media mese precedente rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese
precedente la data di stipula e successivamente aggiornato trimestralmente alle date 1/1, 1/ 4, 1/7 e
1/10 di ogni anno.
Le informazioni sull’andamento dei parametri di indicizzazione o di riferimento sono pubblicate sul
sito internet www.credit-agricole.it.
Durata
Spread
Fino a 10 anni
11-20 anni
Senza Polizza “Multirischi” di
Crédit Agricole Creditor
Insurance
+ 4,300%
+ 4,600%
Con Polizza “Multirischi” di
Crédit Agricole Creditor
Insurance*
+ 3,800%
+ 4,100%
*Spread applicabili solo a finanziamenti a cui sia abbinata la polizza MULTIRISCHI BUSINESS di Crédit Agricole
Creditor Insurance
SPESE
In caso di recesso dalla polizza, verranno applicati, dalla prima rata successiva al recesso, gli spread
standard valorizzati per l’offerta senza polizza “Multirischi” di Crédit Agricole Creditor Insurance.
Tasso di interesse di
preammortamento
Il tasso previsto per il preammortamento è lo stesso tasso previsto per il periodo di ammortamento
Tasso di mora
Tasso debitore annuo nominale variabile calcolato sulla base del Tasso effettivo globale medio
(TEGM) – pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge 108/96 per la categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” – aumentato del 50% ed arrotondato
allo 0,05 inferiore.
Spese per la stipula
del contratto
Istruttoria
1,00% dell’importo erogato - minimo € 500,00
Spese per la gestione
Gestione pratica
€ 0,00
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del rapporto
Invio
comunicazioni
Variazione /
restrizione
ipoteca
Avviso scadenza rata
€ 2,60 (solo per pagamenti delle rate non domiciliati in
conto corrente)
Rendiconto
€ 0,85 (in formato cartaceo)
€ 0,00 (in formato elettronico)
Documento di sintesi
€ 0,85 (in formato cartaceo)
€ 0,00 (in formato elettronico)
Riduzione
€ 250,00
Postergazione
€ 150,00
Trasferimento
€ 200,00
Rinnovazione
€ 150,00
Cancellazione
€ 155,00 (non applicata se disposta dalla Banca in
caso di avvenuta estinzione del mutuo ai sensi
dell’art. 40-bis del TUB)
Accollo mutuo
€ 350,00
Sospensione pagamento rate
€ 0,00
Altro
PIANO DI
AMMORTAMENTO
€ 1,50
Incasso rata
Frazionamento
€ 180,00 per ogni lotto creato, con un minimo
complessivo pari a € 645,00
Modifica atto originario
€ 250,00 (Fatto salvo quanto tempo per tempo
previsto dalla legge)
Costo per esercizio
opzioni di flessibilità
€ 0,00
Tipo di
ammortamento
Piano di ammortamento francese
Tipologia di rata
Variabile
Periodicità delle rate
Mensile
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/96), relativo ai contratti di mutuo, può
essere consultato in filiale e sul sito internet www.credit-agricole.it
SERVIZI ACCESSORI
Sono di seguito presentati i servizi accessori collegabili al Mutuo Ipotecario Scelgo Io.
Per i dettagli sulle caratteristiche delle polizze offerte dalla Banca sono disponibili in filiale i Fascicoli Informativi.
- Polizza Multirischi Business di Crédit Agricole Creditor Insurance, che copre sia il caso di decesso del Key Man (persona fisica
assicurata che riveste un ruolo determinante all’interno dell’azienda), sia i principali eventi che ne pregiudicano la capacità lavorativa,
quali invalidità totale permanente da infortunio, inabilità temporanea totale da Infortuni e ricovero per grande intervento chirurgico; il
premio unico anticipato dovuto alla Compagnia varia in relazione alla durata e all’importo del finanziamento.
- Polizza Vita Business di Crédit Agricole Creditor Insurance, che copre il debito residuo in caso di decesso del Key Man (persona
fisica assicurata che riveste un ruolo determinante all’interno dell’azienda); il premio unico anticipato dovuto alla Compagnia varia in
relazione alla durata e all’importo del finanziamento.
Nel caso di finanziamenti sottoscritti da liberi professionisti le polizze abbinabili sono:
Polizza Vita di Crédit Agricole Creditor Insurance: polizza dedicata a tutti i clienti, copre il debito residuo del mutuo in caso di
Decesso del mutuatario assicurato; il premio unico anticipato dovuto alla Compagnia varia in relazione alla durata e all’importo del
finanziamento.
Polizza Multirischi Lavoratori di Ente Pubblico/Lav. Autonomi e Non Lavoratori di Crédit Agricole Creditor Insurance: polizza
dedicata ai lavoratori dipendenti di ente pubblico, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti di ente privato che abbiano un contratto di
lavoro regolato da legge straniera, non lavoratori (pensionati, casalinghe, ecc.), lavoratori dipendenti di ente privato con contratto
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disciplinato da legge straniera o con durata inferiore a 12 mesi o alle dipendenze di parenti e affini, copre sia il caso di Decesso del
mutuatario assicurato, sia i principali eventi che ne pregiudicano la capacità reddituale, quali Invalidità Totale Permanente e Inabilità
Temporanea Totale; i premi dovuti alla Compagnia, che variano in relazione alla durata e all’importo del finanziamento, sono di due
tipologie:
- Premio unico anticipato valido per la copertura Decesso per tutta la durata del finanziamento e per le coperture Invalidità Totale
Permanente e Inabilità Temporanea Totale fino al 5° anno;
- Premio annuo ricorrente valido per le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale dal 6° anno.
CAP – Copertura Rischi finanziari: copertura finanziaria che garantisce l’applicazione di un tasso massimo a fronte dell’eventuale
scelta di un mutuo a tasso variabile
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Assicurazione immobile
obbligatoria contro incendio e
scoppio
Se acquistati attraverso la banca
Da regolare direttamente con il perito scelto tra quelli “benevisi” dalla Banca
Ferma restando la facoltà del cliente di sottoscrivere la polizza con qualsiasi compagnia, nel
caso in cui il cliente sottoscriva di Reale Mutua Assicurazioni offerta dalla Banca il premio unico
anticipato è a totale carico del mutuatario ed è calcolato in base al valore assicurato, alla durata
del finanziamento e al ramo economico di appartenenza del mutuatario.
- Adempimenti notarili
- Imposta sostitutiva
- Tasse ipotecarie
TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria: massimo 90 giorni tra la presentazione di tutta la documentazione prevista e la stipula del contratto
- Disponibilità dell’importo: contestuale alla stipula purché il Cliente abbia già sottoscritto l’assicurazione obbligatoria contro incendio
e scoppio. In caso contrario, l’importo del finanziamento viene reso disponibile successivamente alla stipula, all’atto della
presentazione della suddetta polizza assicurativa da parte del Cliente.
ALTRO
- Commissione per rilascio copia del contratto idonea per la stipula: € 2,50 (non applicata a partire dal momento in cui viene
concordata la data per la stipula presso il notaio)
- Spese rinuncia perfezionamento: € 200,00
- Spese dichiarazioni varie (tra cui duplicazione certificazione interessi pagati): € 10,00
- Compenso per estinzione anticipata totale o parziale pari al 1,00% del capitale estinto anticipatamente
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima
della scadenza del mutuo.
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo
svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando
unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all’1,00%
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere
neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie
del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Nel caso in cui la Parte mutuataria richieda l’estinzione anticipata totale del rapporto, quest’ultimo sarà chiuso nel termine massimo di
sessanta giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di mutuo.
Reclami
I reclami vanno inviati al Servizio Reclami Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (Via Università, 1 - 43121 Parma - indirizzo mail:
[email protected]) che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario;
 uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto:
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”, Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal
Ministero della Giustizia);
- Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36);
- Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127);
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Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267);
Organismi istituiti rispettivamente dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia;
ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l’altra parte.
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Ipoteca
Istruttoria
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso
variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui
a tasso fisso)
Perizia
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento “francese”
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata variabile
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso di interesse di preammortamento
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a
pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata in caso di acquisto, costruzione,
ristrutturazione dell’immobile.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Rata la cui quota interessi varia in relazione all’andamento di un parametro di
indicizzazione.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle
notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell’ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.
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