Delibera Giudice Sportivo Ricorso Real Rieti Under 21

Download Report

Transcript Delibera Giudice Sportivo Ricorso Real Rieti Under 21

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.345
Comunicazioni della F.I.G.C.
Comunicazioni della L.N.D.
Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 16.12.2016, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21
GARE DEL 13/11/2016: A.S.D. Olimpus Roma – S.S.D. Real Rieti SRL
Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Real Rieti Srl
Il Giudice Sportivo,
Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,
osserva:
Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato
nella gara in epigrafe un numero di calciatori non conforme alle
specifiche disposizioni diramate per le gare di Under 21 con il
C.U.N.1/2016. Come è noto infatti ai sensi della suddetta normativa “è
fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatori tesserati
per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età pari al 60%
arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti
nella distinta presentata all’arbitro.
“Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo alle società di impiegare
almeno due calciatori che siano cittadini italiani nati dal 1 gennaio
1995 in poi. Dall’esame della distinta presentata all’arbitro risultano
inseriti 12 calciatori dei quali 8 calciatori (pari al 60 % arrotondato
per eccesso) tesserati FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di
età e due calciatori cittadini italiani.
Pertanto, pur essendo stati soddisfatti i requisiti relativi all’impiego
di calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo
anno di età pari al 60% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori
presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro (otto su
dodici), non risulta soddisfatto l’ulteriore requisito di impiegare
almeno due calciatori che siano cittadini italiani nati dal 1 gennaio
1995 in poi. Nella fattispecie la società convenuta ha impiegato tre
calciatori che non risultano essere cittadini italiani e che
non
risultano tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo
anno di età.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.
decide:
N. 225 del 17/11/2016
a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Olimpus
Roma la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0 – 6;
b) la tassa di reclamo non è dovuta.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
16/12/2016
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Fabrizio Tonelli
il