2016_1646 - Stato Quotidiano

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CITTA’ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia )
SETTORE 8°
copia
DETERMINAZIONE N. 1646 DEL 07.12.2016
Oggetto: Impianto biologico anaerobico per la produzione di compost. Approvazione del progetto
preliminare e dello studio di prefattibilità ambientale. Determinazioni conclusive c.d.s. ex legge
n.241/90.
Premesse
1. Con Deliberazione n. 1573 del 12.07.2011, pubblicata sul BURP n.118 del 27.07.2011, la Giunta
della Regione Puglia ha preso atto degli esiti della “Procedura negoziale per la presentazione di
proposte di interventi per la realizzazione di impianti di compostaggio”, da finanziare con le
risorse di cui al P.O. FESR 2007_2013, asse II, Linea di Intervento 2.5, azione 2.5.2. Nell’ambito
dell’attività istruttoria svolta, è stato stabilito, tra le altre cose, di localizzare un impianto di
compostaggio nel territorio del Comune di Manfredonia, in quanto tra i territori interessati
maggiormente dall’accumulo di Posidonia spiaggiata e in cui non esiste impiantistica
pubblico/privata per il relativo recupero.
2. Con Determinazione Dirigenziale n.1447 del 25.10.2011, venivano approvati il bando e il
disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di “predisposizione della documentazione
tecnico-economica per la presentazione della proposta di intervento per la realizzazione di un
impianto per la produzione di compost”.
3. Con Determinazione Dirigenziale n.1642 del 29.11.2011 l’incarico suddetto veniva affidato
all’R.T.I., costituito da: “Ingegneria Ambientale s.r.l.”, (mandataria) ed Ing. Velluzzi
(mandante).
4. Con Deliberazione di Giunta Comunale n.385 del 21.12.2011 veniva approvato il “Progetto
Preliminare” predisposto dall’R.T.I., per la realizzazione di un impianto biologico anaerobico per
la produzione di compost con capacità di trattamento di 30.000 t/anno di F.O.R.S.U (frazione
organica da rifiuto solido urbano) con un limite di trattamento di biomasse spiaggiate
(Cymodocea) in misura non superiore al 20% e per un investimento complessivo pari a
€19.174.222,97. La proposta progettuale, veniva localizzata in un’area individuata all’interno
della zona industriale D3E (ex DI46) destinata a servizi, in conformità al piano di lottizzazione
ed era pensata a servizio del bacino costituito dai Comuni garganici: Manfredonia, Vieste,
Mattinata, Monte S.Angelo, S.Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, S.Marco in Lamis. Con
successiva nota prot. n.50263 del 23.12.11, il Comune di Manfredonia avanzava formale
richiesta alla Regione Puglia, per il cofinanziamento della proposta progettuale innanzi
richiamata.
5. Con Deliberazione n.4 del 28/12/2011 il Comitato Esecutivo del Consorzio A.T.O. Rifiui Bacino
FG/3 ha preso atto del progetto in oggetto.
6. In data 26.02.2013 con nota prot. AOO_165_26_02_2013 n.914 la Regione Puglia trasmetteva
il parere definitivo, positivo, n. 272 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (N.V.V.I.P.), sul progetto approvato con Del. G.C. °385 del 21.12.2011, innanzi
richiamata.
7. In data 12.03.2013 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
Comune di Manfredonia con la previsione della concessione di un contributo provvisorio di €
3.000.000,00, a fronte dell’investimento complessivo di € 19.174.222,97.
8. In data 26.06.2013, con nota prot. n.21868, il Comune di Manfredonia attivava Conferenza di
servizi, in conformità all’art.14 bis della Legge 241/90, per l’acquisizione, da parte degli Enti
coinvolti, delle condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le autorizzazioni i nulla-osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per la predisposizione del
progetto definitivo. La riunione della Conferenza di servizi si è tenuta in data 29.07.2013. Nel
corso della Conferenza sono stati acquisiti i pareri e contributi istruttori da parte di:
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Provincia di Foggia, cfr. verbale CdS, non individua elementi ostativi alla proposta
progettuale con prescrizioni per la redazione del progetto definitivo;
Arpa Puglia, cfr. contributo istruttorio allegato al verbale della CdS;
Autorità di Bacino della Regione Puglia, note prot. n.10370 del 25.07.13 e n.9396 del
09.07.13, richiesta integrazioni documentali;
A.S.L. Fg, nota prot. n.69839-13 del 11.07.13, richiesta integrazioni documentali;
7° Settore – Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, nota prot. n.24168
del 11.07.13, richiesta integrazioni documentali.
La riunione di Conferenza di servizi è stata aggiornata a data successiva.
Il verbale della Conferenza di servizi, comprensivo dei pareri citati, sono allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
In data 04.10.13, presso la Regione Puglia si è tenuto un incontro finalizzato a valutare la
sostenibilità della localizzazione individuata alla luce del PPTR adottato in data 02.08.13.
All’esito delle verifiche condotte, al fine di non compromettere “i fabbisogni impiantistici
contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e di conseguenza,
l’efficienza complessiva del servizio”, si è ritenuto di delocalizzare l’intervento, alla luce della
destinazione urbanistica “pascolo” e, quindi, di vincolo escludente di localizzazione di un
impianto di gestione di rifiuti, in altra area, sempre nella zona industriale di Manfredonia.
All’esito delle verifiche condotte, tenuto conto del criterio preferenziale stabilito dal D.Lgs.
152/06 art. 196 c.3 e vincolante stabilito dal P.R.G.R.U., veniva individuata una nuova area
(denominata Area 1), localizzata sempre nell’insula D3E (ex DI/46), all’interno del Comparto
n.10, identificata catastalmente al F° n.41, p.lle nn. 833, 834, 835 (parte), approvata con
delibera di C.C., n. 14 del 20.02.2014.
A seguito della pubblicazione della convocazione del Consiglio Comunale, sul sito istituzionale
del Comune di Manfredonia, con nota protocollo n. 6713 del 19.02.2014, perveniva ulteriore
disponibilità da parte dei titolari dei diritti di proprietà delle aree ricadenti, sempre nel
comparto 7 dell’insula D3E ( ex DI/46) , (denominata Area 2) individuate catastalmente a F°
n.34 particelle 485-441-437-431-823-824 per un totale di 80.786 m2, già destinate a centro
commerciale.
In data 25.03.14, si è tenuto un ulteriore incontro presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
della Regione Puglia durante il quale è stato espresso, conclusivamente e sulla scorta delle
motivazioni indicate in verbale, criterio preferenziale per il sito denominato “Area 1”.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 18.11.15 è stato preso atto della nuova
localizzazione dell’impianto in progetto nel comparto 10 dell’insula industriale D3E (ex DI/46),
individuata quale “Area 1”, catastalmente al F°. n.41, p.lle 833, 834, 835 (parte). Con la stessa
deliberazione è stato disposto l’invio alla Regione Puglia per la richiesta di deroga al divieto di
localizzare impianti di trattamento di rifiuti in area SIC-ZPS, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
R.R. n.28/08 del Piano di gestione delle aree SIC e ZPS.
Con nota prot. n.42096 del 26.11.15 il Comune di Manfredonia ha trasmesso la
documentazione del progetto preliminare al Servizio Assetto del Territorio, autorità
competente alla concessione della necessaria autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art.3,
comma 4, del r.r. n.28/08.
Con nota prot. n.44951 del 18.12.15 il Comune di Manfredonia ha chiesto al Servizio Ecologia
della Regione Puglia, autorità competente alla VIA, di convocare conferenza dei servizi, ai sensi
dell’art.14 bis, comma 2, legge n.241/90, per l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati sul
progetto preliminare presentato, al fine di poter procedere con i successivi livelli di
progettazione dell’impianto in parola.
Con nota prot. n.736 del 11.01.16 il Comune di Manfredonia ha trasmesso al Servizio Ecologia
della Regione Puglia il progetto preliminare e lo studio di prefattibilità ambientale di cui alla
deliberazione di G.C. n.242 del 18.11.15.
Con nota prot. n.766 del 22.01.16 la Sezione Ecologia della Regione Puglia ha chiesto al
Comune di Manfredonia integrazioni al fine di avviare la fase di consultazione di cui all’art.21
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del d.lgs. n.152/06.
17. Con nota prot. n.16070 del 04.05.16 il Comune di Manfredonia ha trasmesso le integrazioni
richieste.
18. Con nota prot. n.5847 del 11.05.16 la Sezione Ecologia della Regione Puglia ha avviato la fase
di consultazione, ex art.21 del d.lgs.152/06, invitando gli Enti coinvolti a fornire il proprio
contributo nei termini di cui all’art.21, comma 4, del d.lgs.152/06.
19. Con nota prot. n.17198 del 12.05.16, il Comune di Manfredonia ha ribadito alla Sezione Ciclo
dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia il proprio interesse alla realizzazione dell’impianto di
digestione anaerobica chiedendo di essere ammessi a finanziamento pubblico a valere sul POFESR 14-20.
20. Con nota prot. n.6791 del 03.06.16 la Sezione Ecologia della Regione Puglia, in riscontro a
specifica richiesta da parte del Comune, ha rappresentato di non ritenersi competente
all’indizione/convocazione della conferenza dei servizi ex art.14-bis, comma 1, della L.241/90,
informando, allo stesso tempo, che il termine di conclusione della fase di consultazione di cui
all’art.21, comma 1, del d.lgs. 152/06, sarebbe terminato in data 10.07.16.
21. Con nota prot. n.22820 del 24.06.16 il Settore Ecologia e Ambiente del Comune di
Manfredonia ha avviato il procedimento, ex legge n.241/90, per l’approvazione del progetto
preliminare e della prefattibilità ambientale dell’impianto di trattamento rifiuti per la
produzione di compost di qualità e recupero energetico di biogas, nella nuova localizzazione.
Con la stessa nota è stata convocata conferenza dei servizi per il giorno 18.07.16. Il ricorso alla
Conferenza di servizi ex legge n.241/90 si è reso necessario per verificare la presenza di
eventuali elementi di incompatibilità relativamente alla localizzazione scelta per l’ubicazione
dell’impianto evitando, in tal modo, il rischio di spreco di risorse pubbliche, economiche ed
umane, nel caso di elementi di inidoneità alla localizzazione che dovessero emergere in una
successiva fase di valutazione da parte degli Enti coinvolti. Alla Conferenza di servizi sono stati
invitati tutti gli Enti portatori di interesse e responsabili delle tutele ambientali e
paesaggistiche previste dalla norma.
22. Con nota prot. n.8834 del 14.07.16, la Sezione Ecologia della Regione Puglia, autorità per la
VIA, nel riferire che il comitato regionale, nella seduta del 13.07.16, ha rappresentato la
necessità di ulteriori approfondimenti al fine del rilascio del parere di competenza in ordine
allo scoping ambientale, ex art.21, d.lgs.152/06, ha chiesto il rinvio della cds.
23. Con nota prot. n.26138 del 15.07.16, il Comune di Manfredonia ha disposto il rinvio della
Conferenza di servizi al giorno 28.07.16.
24. Con nota prot. n.26388 del 19.07.16 il Comune di Manfredonia ha trasmesso integrazioni alla
Sezione Ecologia della Regione Puglia.
25. Con nota prot. n.26889 del 21.07.16 la Sezione Ecologia della Regione Puglia ha trasmesso il
parere del Comitato regionale di VIA espresso nella seduta del 19.07.16. Sostanzialmente, il
Comitato ha ritenuto “di poter accettare la definizione concordata degli studi come proposta
pur rilevando la necessità di ulteriori approfondimenti da condursi nella fase successiva della
progettazione e della redazione dello Studio di Impatto Ambientale”.
26. In data 28.07.16 si è tenuta la Conferenza di servizi, il cui verbale, completo di tutti gli allegati
in essa richiamati, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento
con nota prot. n.29857 del 11.08.16. Nel corso della riunione di Conferenza si è dato atto di
aver acquisito i pareri favorevoli e/o contributi istruttori di seguito riportati:
o Sezione Ecologia, parere del Comitato regionale di VIA espresso nella seduta del 19.07.16 e
trasmesso con nota prot. n.9142 del 19.07.16;
o Parere dell’Autorità di Bacino della Puglia, trasmesso con nota prot. n.10004 del 22.03.16
o Nota della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, prot. n.4224 del 09.05.16.
La Sezione Assetto del Territorio – Servizio parchi della Regione Puglia, autorità competente al
rilascio della deroga dell’art.3, comma 4, del R.R. n.28/08, ha chiesto integrazioni che il Comune
di Manfredonia si è impegnato a trasmettere.
Il verbale della Conferenza di servizi, comprensivo dei pareri citati, sono allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).
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27. Con nota prot. n.34028 del 15.09.16 il Comune di Manfredonia ha provveduto a trasmettere le
integrazioni richieste dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia ed ha aggiornato
la Conferenza di servizi al 29.09.16.
28. In data 29.09.16 si è tenuta la seconda Conferenza di servizi, il cui verbale, completo degli
allegati è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot.
n.36328 del 30.09.16. Nel corso della riunione di Conferenza si è dato atto di aver acquisito
l’ulteriore parere favorevole di:
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, nota prot. n.8772 del 26.09.16.
Il verbale della Conferenza di servizi, comprensivo del parere citato, è allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3).
29. Con nota prot. n.AOO_145-9264 del 18.10.16, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (allegato 4), la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale:
ribadisce che la realizzazione dell’intervento è in contrasto con il R.R. n.28/08 e con il
Piano di Gestione del SIC “Valloni e Steppe pedegarganiche”, necessitando, pertanto,
di una deroga per entrambi gli strumenti di tutela;
rinvia il rilascio della deroga ad una fase successiva all’espletamento della procedura di
VIA comprensiva della VINCA;
prende atto delle integrazioni trasmesse dal Comune e dei presupposti necessari per il
rilascio della deroga, evidenziando la necessità di accertare il rilevante interesse
pubblico nell’ambito dei successivi procedimenti autorizzativi.
30. Con nota prot. n.2038 del 24.10.16, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato 5), la Soprintendenza ha espresso criticità in ordine alla
localizzazione dell’impianto e considerazioni preliminari per la redazione del progetto
definitivo.
Considerato che:
-
nel corso del procedimento ex legge n.241/90 sono stati acquisiti i contributi istruttori ed i pareri
da parte degli Enti interessati e competenti sul progetto preliminare dell’intervento e sullo studio di
prefattibilità ambientale, come sopra richiamati.
Considerato altresì che:
-
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, già Servizio Assetto del Territorio, autorità
competente al rilascio della deroga al divieto di localizzare impianti di trattamento di rifiuti in area
SIC-ZPS, ai sensi dell’art.3, comma 4, del R.R. n.28/08, pur evidenziando contrasto con il R.R.
n.28/08 e con il Piano di gestione del SIC “Valloni e Steppe pedegarganiche”, ha dato atto della
possibilità di rilasciare una deroga a tali strumenti pianificatori rinviando ogni valutazione a valle
della redazione della Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza
Ambientale. Tali documenti sono propri del progetto definitivo dell’opera e, pertanto, da redigersi
in una fase successiva alla presente.
Considerato, infine, che, pur in presenza delle criticità sopra richiamate, espresse dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e dalla Soprintendenza, non sono stati espressi, nella presente fase, pareri
contrari alla localizzazione dell’impianto in parola e, pertanto, le criticità suddette e le misure indicate
debbano qualificarsi quali considerazioni utili “finalizzate a indicare al richiedente, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizione per ottenere, alla loro presentazione, i
necessari pareri, intese , concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessione o altri atti di assenso comunque
denominati”, così come previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 241/90 e smi.
Ritenuto:
-
di poter concludere il procedimento attivato ex legge n.241/90 sul progetto preliminare e sullo
studio di prefattibilità ambientale;
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-
di prendere atto che nel corso del procedimento, pur in presenza delle criticità sopra richiamate,
espresse dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dalla Soprintendenza, non sono stati
espressi, nella presente fase, pareri contrari alla localizzazione dell’impianto in parola e, pertanto,
le criticità suddette e le misure indicate debbano qualificarsi quali considerazioni utili “finalizzate a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le
condizione per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese , concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessione o altri atti di assenso comunque denominati”, così come previsto
dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 241/90 e smi, e, quindi, risulta possibile procedere con le
successive fasi di progettazione;
di stabilire che il progetto definitivo e gli studi specialistici da redigersi nella successiva fase
dovranno tenere conto di tutti i pareri, le prescrizioni, le indicazioni e quant’altro rilasciato dagli
Enti competenti ed acquisito al procedimento e, in particolare:
- verbale cds del 29.07.13 e relativi allegati;
- verbale cds del 28.07.16 e relativi allegati;
- verbale cds del 29.09.16 e relativi allegati;
- nota prot. n.AOO_145-9264 del 18.10.16 della la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia;
- nota prot. n.2038 del 24.10.16 della Soprintendenza.
Tutto quanto sopra premesso
Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;
Visto il d.lgs.n.152/06;
Visto il D.Lgs.n.42/04;
Visto il regolamento di gestione del SIC/ZPS “Valloni e Steppe pedegarganiche”;
Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del “Regolamento
per l’attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali”;
Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124
del 06.03.2008 e successiva di modifica;
Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 06.05.2016 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e
le attribuzioni dirigenziali;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritenere concluso il procedimento attivato ex legge n.241/90 sul progetto preliminare e sullo
studio di prefattibilità ambientale relativo all’Impianto biologico anaerobico per la produzione di
compost di cui alle premesse;
3. di prendere atto che nel corso del procedimento, pur in presenza delle criticità sopra richiamate,
espresse dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dalla Soprintendenza, non sono stati
espressi, nella presente fase, pareri contrari alla localizzazione dell’impianto in parola e, pertanto,
le criticità suddette e le misure indicate debbano qualificarsi quali considerazioni utili “finalizzate a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le
condizione per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese , concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessione o altri atti di assenso comunque denominati”, così come previsto
dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 241/90 e smi, e, quindi, risulta possibile procedere con le
successive fasi di progettazione;
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4. di stabilire che il progetto definitivo e gli studi specialistici da redigersi nella successiva fase
dovranno tenere conto di tutti i pareri, le prescrizioni, le indicazioni e quant’altro rilasciato dagli
Enti competenti ed acquisito al procedimento e, in particolare:
verbale cds del 29.07.13 e relativi allegati;
verbale cds del 28.07.16 e relativi allegati;
verbale cds del 29.09.16 e relativi allegati;
nota prot. n.AOO_145-9264 del 18.10.16 della la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia;
nota prot. n.2038 del 24.10.16 della Soprintendenza;
5. di allegare i verbali e le note di cui al punto precedente al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
6. di notificare il presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, nonché al
Commissario dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
7. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. e riflessi sul bilancio comunale;
8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.
IL R.U.P.
f.to Ing. Simone LORUSSI
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Antonello Antonicelli