Scegli Banca - inbiz

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Foglio informativo n. 2063
Finanziamento in Euro, ai sensi del Regolamento Operativo per l’Accesso alle Agevolazioni previste dalla
D.G.R. IX/1988 del 13 luglio 2011 e di cui al Decreto n.6913 del 25 luglio 2011,
a valere sul Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità “FRIM”
Linea di intervento 1 – Sviluppo aziendale
Linea di intervento 4 – Crescita dimensionale
Linea di intervento 5 – Trasferimento d’impresa
in attuazione della Legge regionale 1/2007 – Regione Lombardia
Informazioni sulla Banca
Mediocredito Italiano S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – 20121 Milano
Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711
Sito Internet : www.mediocreditoitaliano.com
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Codice ABI : 10637
INFORMAZIONI
SULL'INTERMEDIARIO
INCARICATO
DEL
COLLOCAMENTO DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Dati e qualifica soggetto
incaricato dell’offerta
fuori sede/
a distanza:
- Scegli Banca -
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco
Qualifica
Che cos’è il Fondo Rotativo per l’Imprenditorialità – FRIM
E’ un’iniziativa realizzata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 che intende sostenere lo sviluppo delle imprese, la loro
crescita dimensionale ed il trasferimento della proprietà aziendale. I progetti relativi allo sviluppo aziendale potranno prevedere programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo; quelli relativi alla crescita dimensionale, l’acquisizione di partecipazioni al capitale d'impresa terza non
collegata; mentre quelli relativi al trasferimento della proprietà d’impresa, il trasferimento della proprietà aziendale di imprese a nuove società di
capitale costituite da persone fisiche.
Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, nell’ambito di tale iniziativa, Mediocredito Italiano SpA (“ Banca”) utilizzando:
•
per una quota compresa tra il 40 e il 50%, anche risorse (Finanziamento Agevolato) rese disponibili da Finlombarda SpA (“Ente”) e
•
per la restante quota risorse proprie (Finanziamento Bancario)
mette una somma determinata di denaro a disposizione di micro, piccole e medie imprese (MPMI), anche di nuova costituzione, aventi sede
operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero Sezione ”D” del codice ATECO 2002 (“Clienti”), a fronte di progetti di investimento
finalizzati , come specificato, allo sviluppo aziendale, alla crescita dimensionale mediante acquisizione di altra impresa e al trasferimento della
proprietà aziendale di imprese a nuove società di capitale costituite da persone fisiche.
Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata
normativa.
Detto Finanziamento deve essere valutato dalla Banca solo per quanto riguarda il merito creditizio e le garanzie relative alla propria quota di
intervento; ad essa competono anche le attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento.
Le attività relative ai profili di ammissibilità ad interventi agevolativi (di seguito “Agevolazioni”) dei progetti di investimento, nonché di merito creditizio
relativamente alla quota le cui risorse sono messe a disposizione dall’Ente, sono di competenza di quest’ultimo..
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FOGLIO INFORMATIVO N. 2063
FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
Il Cliente si impegna a restituire il finanziamento alle scadenze previste da un piano di ammortamento nonché a pagare periodicamente gli interessi
maturati, calcolati ad un tasso variabile o a un tasso fisso.
Caratteristiche e rischi
Soggetti beneficiari, investimenti finanziabili: per tali definizioni si rimanda alla Normativa Applicabile.
Importo massimo del Finanziamento: l’importo dell’intervento finanziario concedibile è pari ad un minimo di euro 20.000 e ad un
massimo di Euro 1.500.000,00 in funzione della linea di intervento, come di seguito riportato:
•
•
•
Linea di intervento 1 – Sviluppo aziendale: da un minimo di Euro 20.000,00 ad un massimo di Euro 1.500.000,00, fino al
100% dell’investimento ammissibile, con intervento delle risorse del Fondo Regionale nella misura del 50%;
Linea di intervento 4 - Crescita dimensionale: da un minimo di Euro 50.000,00 ad un massimo di Euro 1.500.000,00,
fino al 100% dell’investimento ammissibile, con intervento delle risorse del Fondo Regionale nella misura del 50%;
Linea di intervento 5 – Trasferimento d’impresa: da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di Euro 1.500.000,00,
fino al 50% dell’investimento ammissibile, con intervento delle risorse del Fondo Regionale nella misura del 50%.
Durata: minimo 3 anni, massimo 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, inclusa la frazione di periodo iniziale necessaria
per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno e 31 dicembre) successiva alla data di erogazione. .
Garanzie: la Banca e l’Ente possono richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli
o specifiche cautele.
Nel caso di finanziamenti assistiti da ipoteca o privilegio, il Cliente è tenuto ad assicurare contro i danni causati da incendio,
scoppio, fulmine l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca o i beni oggetto di privilegio per tutta la durata del finanziamento. La polizza
può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono
riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve
coprire il costo per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegio e deve essere vincolata a
favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento.
E’ ammissibile l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia istituito presso Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. ai
sensi della L. 662/1996 e ss.mm. e ii. solo sul Finanziamento Bancario.
Erogazioni:
Erogazione in una unica tranche a saldo
Sarà erogata a conclusione del programma di investimenti, entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo della
domanda di erogazione, che dovrà pervenire, entro un massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del Programma al Soggetto
Gestore mediante sistema di procedura informatica.
Erogazione in due tranches:
a) la prima di importo pari al 40% dell’intervento finanziario a titolo di avanzamento lavori, entro 60 giorni di calendario
decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione che dovrà pervenire all’Ente mediante sistema di
procedura informatica; la prima tranche è erogata sulla base della produzione di una rendicontazione di spese
ammissibili sostenute pari ad almeno il 40% del programma; la prima tranche potrà essere altresì richiesta entro 60 giorni
dalla data di comunicazione della concessione dell’intervento finanziario, a titolo di anticipazione finanziaria previa
verifica ed acquisizione da parte dell’Ente della documentazione prevista dal Bando, nonché di idonee garanzie
fidejussorie, secondo quanto previsto sempre dal Bando limitatamente a quelle rilasciate da istituti bancari o assicurativi;
b) la seconda, pari all’importo residuo dell’intervento finanziario concesso sarà erogata a conclusione del programma, entro
60 giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione che dovrà pervenire all’Ente,
mediante sistema di procedura informatica, entro 60 giorni dalla data di conclusione del programma. L’Ente, entro 30
giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione on line autorizza la banca ad erogare l’intervento
finanziario. L’Ente metterà tempestivamente a disposizione della Banca su esplicita richiesta scritta formulata almeno
cinque giorni lavorativi prima della data valuta richiesta, la quota parte di intervento finanziario a valere sul fondo. La data
valuta richiesta dalla Banca a Finlombarda dovrà coincidere con la data valuta di erogazione.
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FOGLIO INFORMATIVO N. 2063
FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
Modalità di rimborso: il rimborso del Finanziamento avverrà secondo, un piano di ammortamento francese, con le seguenti
modalità:
•
•
sul Finanziamento Bancario in rate semestrali posticipate
sul Finanziamento Agevolato in rate semestrali costanti posticipate .
Gli interessi corrispettivi sono calcolati dalla Banca dal giorno di addebito delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza
di ciascun periodo di maturazione degli stessi.
Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata.
Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento è dovuto alla Banca sul Finanziamento
Bancario, nonché sul Finanziamento Agevolato un importo contrattualmente pattuito. Nessun onere è dovuto nei casi previsti
dall’articolo 7 della legge n. 40/2007 (“Bersani bis”).
Rischi
Finanziamento a tasso variabile
Il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con conseguente
aumento dell’importo delle rate.
Finanziamento a tasso fisso
Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che
rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
Inoltre dal momento che il Cliente avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, la misura del rimborso dovrà
essere tale da rispettare l’originaria proporzione fra il finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto il Cliente non potrà procedere
ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.
Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più
delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.
Condizioni economiche
Quanto può costare accedere al “Fondo Rotativo per l’Imprenditorialità - FRIM”
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Il TAEG è calcolato su un finanziamento erogato ad un’impresa di durata 3 e 7 anni (con e senza garanzia ipotecaria), di cui un anno di
preammortamento e di importo di € 500.000,00 così strutturato:
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FOGLIO INFORMATIVO N. 2063
FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
-
Finanziamento Agevolato:
Finanziamento Bancario:
Euro 250.000,00
Euro 250.000,00.
Ai fini del calcolo si è ipotizzato che il finanziamento sia erogato in un’unica soluzione e per l’intero importo.
Sono state considerate le spese di istruttoria, (comprensive degli eventuali costi di perizia), l’imposta sostitutiva (i), le spese per la predisposizione e stipula del contratto.
In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria, è stato considerato anche il premio della polizza (ii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’immobile oggetto
della garanzia ipotecaria. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.
(i)
(ii)
L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente pari allo 0,25%), solo sulla quota di
Finanziamento Bancario;
Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in euro 1.350,00 per le operazioni di durata 3 anni ed euro 3.150,00. per le operazioni di durata 7 anni,
in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca
Rata semestrale
(quota Banca 50%)
Tasso variabile(*)
Ammortamento francese
Durata : 3 anni
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
Tasso variabile (*)
Ammortamento francese
Durata : 7 anni
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
Tasso fisso
Ammortamento francese
Durata : 3 anni
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
Tasso fisso
Ammortamento francese
Durata : 7 anni
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
Rata semestrale
(quota Ente 50%)
TAN
TAEG
TAN
TAEG
3,80%
3,80%
5,3172%
5,1609%
0,50%
0,50%
1,8631%
1,7151%
TAN
TAEG
TAN
TAEG
3,80%
3,80%
4,7119%
4,5289%
0,50%
0,50%
1,2681%
1,0989%
TAN
TAEG
TAN
TAEG
3,778%
3,778%
5,2940%
5,1377%
0,50%
0,50%
1,8631%
1,7151%
TAN
TAEG
TAN
TAEG
3,98%
3,98%
4,9015%
4,7177%
0,50%
0,50%
1,2681%
1,0989%
TAEG
complessivo
(**)
3,5902%
3,4380%
2,9900%
2,8139%
3,5786%
3,4264%
3,0848%
2,9083%
(*) Il TAEG calcolato sul tasso variabile è composto dal tasso Euribor 6 mesi rilevato il 26.09.2016.
Il TAEG calcolato sul tasso fisso è composto dal tasso Eurirs di periodo rilevato il 30.09.2016
(**) Il TAEG complessivo è calcolato quale somma avente per addendi i valori dei TAEG di ogni singola quota moltiplicato per la rispettiva percentuale di
intervento.
In sede contrattuale, nel calcolo del TAEG del finanziamento ipotecario vengono ricomprese le spese, secondo il tariffario del professionista, per la valutazione dei beni immobili
offerti in garanzia qualora la banca si avvalga di Periti esterni incaricati dalla stessa ovvero, laddove previste, le spese corrisposte dall’impresa per l’ottenimento delle garanzie
richieste e le spese eventuali per la consulenza legale di cui la Banca e intendesse avvalersi, diversi da quelli già inclusi nei diritti di istruttoria e le altre eventuali spese per la
predisposizione degli atti conseguenti al finanziamento.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del Contratto di Finanziamento e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio,
l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio
Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo.
Dettaglio condizioni economiche
Descrizione condizione
Importo massimo finanziabile
Durata
come da Decreto di approvazione emanato dall’Ente in conformità alle percentuali di intervento
finanziabile riportate nella sezione “Importo massimo del finanziamento”
Minimo: 3 anni
Massimo: 7 anni ivi compreso un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 2 anni
Tassi
Finanziamento Bancario:
Tasso di interesse
nominale annuo
Tasso fisso
Parametro di determinazione + spread arrotondato allo
0,05% superiore
Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro
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Tasso variabile
Parametro di indicizzazione + spread arrotondato allo
0,05 superiore
Qualora la somma algebrica tra il valore del
FOGLIO INFORMATIVO N. 2063
FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
Parametro di indicizzazione
Spread
Tasso di interesse di
preammortamento
Calcolo interessi
Tasso di mora
e dello spread determini un risultato di segno negativo,
il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni
caso il Cliente tenuto a restituire l’importo capitale
erogato.
Pari alla quotazione lettera dell’Eurirs contro l’Euribor
a sei mesi, per una durata parametrata a quella del
Finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo
precedente la stipula del contratto di Finanziamento su
“Il Sole 24 Ore” (ovvero l’ultimo disponibile).
Massimo 3,75% annuo per le imprese del settore
manifatturiero (tutti i settori Ateco ricompresi nel
regolamento escluso lettera F);
Massimo 4% annuo per le imprese del settore
costruzioni (cod Ateco 2007 lettera F)
Uguale al tasso di interesse nominale annuo
parametro e dello spread determini un risultato di
segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero,
essendo in ogni i caso il Soggetto Beneficiario tenuto
a restituire l’importo capitale erogato.
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e
la data di scadenza della prima rata: Euribor a sei
mesi rilevato, a cura della EBF (European Banking
Federation) e della FMA (Financial Market
Association), il secondo Giorno Lavorativo Target
antecedente la data di stipula del Contratto di
Finanziamento;
Per ogni periodo di interessi successivo alla data di
scadenza della prima rata :Euribor a sei mesi,
rilevato, come sopra, il secondo Giorno Lavorativo
Target antecedente la scadenza di ogni rata
precedente
In caso di mancata rilevazione del predetto parametro
si farà riferimento alla media aritmetica, troncata al
terzo decimale, dei tassi, rilevati nel giorno sopra
indicato, offerti ad altri istituti di credito di pari
importanza per un deposito interbancario in euro di
importo paragonabile all’ammontare del capitale
residuo per la durata di un/tre/sei mesi, quali
comunicati alla Banca dalle sedi principali di almeno
due delle seguenti banche: ABN-AMRO BANK N.V.,
Deutsche Bank, Société Générale, Banco Bilbao
Vizcaja Argentaria S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.
Massimo 3,75% annuo per le imprese del settore
manifatturiero (tutti i settori Ateco ricompresi nel
regolamento escluso lettera F);
Massimo 4% annuo per le imprese del settore
costruzioni (cod Ateco 2007 lettera F)
Uguale al tasso di interesse nominale annuo
per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla
base di un anno di 360 giorni
Pari al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per
le operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal
Lending Facility) (normalmente pubblicato sul sito
www.ecb.eu sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e
su “Il Sole 24 Ore”), maggiorato di 6 punti per le
operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di 7 punti
negli altri casi, calcolati per il numero dei giorni
trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni ; qualora,
per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione
di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno
calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6
mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e
non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del
Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico
Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato di 6 punti
per le operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di 7
punti negli altri casi; il tasso degli interessi di mora, una
volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di
rilevazione sopra esposto (Marginal Lending Facility o,
qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi)
semestralmente ad ogni data di pagamento successiva
Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro
e dello spread determini un risultato di segno negativo,
il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni
caso il Cliente tenuto a restituire l’importo capitale
per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla
base di un anno di 360 giorni
Pari al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per
le operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal
Lending Facility) (normalmente pubblicato sul sito
www.ecb.eu sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e
su “Il Sole 24 Ore”), maggiorato di 6 punti per le
operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di 7
punti negli altri casi, calcolati per il numero dei giorni
trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni ; qualora,
per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione
di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno
calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6
mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti
e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del
Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico
Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato di 6
punti per le operazioni assistite da garanzia ipotecaria
e di 7 punti negli altri casi; il tasso degli interessi di
mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base
del criterio di rilevazione sopra esposto (Marginal
Lending Facility o, qualora non sia rilevabile, Euribor a
sei mesi) semestralmente ad ogni data di pagamento
successiva
Qualora la somma algebrica tra il valore del
parametro e dello spread determini un risultato di
segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero,
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FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
erogato.
essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire
l’importo capitale erogato
.
Finanziamento Agevolato
Tasso di interesse
nominale annuo
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di mora
Tasso fisso
0,50% annuo
Uguale al tasso di interesse nominale annuo
Pari al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea
per le operazioni di rifinanziamento marginale
(Marginal Lending Facility) (normalmente pubblicato
sul sito www.ecb.eu sul circuito Reuters alla pagina
ECB01 e su “Il Sole 24 Ore”), maggiorato di 6 punti
per le operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di
7 punti negli altri casi, calcolati per il numero dei
giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni ;
qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la
rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di
mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari
all’Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data alla quale
gli importi dovuti e non pagati dovevano essere
corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento,
sul circuito telematico Reuters alla pagina
EURIBOR01, maggiorato di 6 punti per le operazioni
assistite da garanzia ipotecaria e di 7 punti negli altri
casi; il tasso degli interessi di mora, una volta
rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di
rilevazione sopra esposto (Marginal Lending Facility
o, qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi)
semestralmente ad ogni data di pagamento
successiva
Qualora la somma algebrica tra il valore del
parametro e dello spread determini un risultato di
segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero,
essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire
l’importo capitale erogato.
Spese
Spese per la stipula del Contratto di Finanziamento
Istruttoria(comprensiva dei costi di perizia iniziali)
2% sull’importo del Finanziamento richiesto, 1% nel caso di operazioni assistite dal Fondo di
garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/1996.
Rinuncia alla domanda e/o diniego
pari alle spese di istruttoria
Accertamento tecnico
Euro 1.500,00. Per i costi di accertamento tecnico esterno, si rimanda alla sezione “Altre
Spese da sostenere”
Spese per la stipula del Contratto di
Finanziamento
a carico del Cliente
Spese per la stipula di qualsiasi atto
(diverso dal Contratto di Finanziamento)
in Italia: Euro 500,00; all’estero: Euro 1.500,00
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FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
Spese accessorie a carico del Cliente
da riconoscere alla Banca nel caso di
ulteriori valutazioni che potrebbero
impattare sul merito creditizio
Spese per mancata erogazione, totale o
parziale, nei termini pattuiti per cause non
imputabili alla Banca
Spese connesse all’eventuale consolidamento
del Finanziamento al minor importo erogato
Spese di acquisizione della garanzia
del Fondo di garanzia ex lege 662/1996
nella misura massima del 2% del Finanziamento Bancario
solo su Finanziamento Bancario, 1% dell’importo non erogato per ogni anno solare o frazione
di anno solare intercorrente tra la data prevista per l’erogazione, ovvero entro la quale
dovevano realizzarsi le condizioni per l’erogazione e l’ultima scadenza contrattuale
(aumentata, in caso di operazione a tasso fisso, dell’eventuale differenza positiva fra il
Rendistato relativo al mese di stipula del Contratto di Finanziamento e l’ultimo Rendistato
disponibile a detta data).
Euro 750,00
nel caso di finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege 662/1996, è
prevista , nei casi stabiliti dal regolamento del Fondo, l’applicazione da parte del Fondo
medesimo di un ammontare “una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale
dell’impresa e delle dimensioni (micro, piccola o media) calcolata sulla base del valore della
garanzia ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo
dello 0,25% ed un massimo dell’1% del valore della garanzia. Per maggiori dettagli consultare
il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it
Spese per la gestione del rapporto
Diritti di revisione
1,50% del debito residuo con un minimo di Euro 1.500,00
Spese per qualsiasi atto
connesso o conseguente alla revisione:
a carico del Cliente
Estinzione anticipata
Oltre alla rata in scadenza sul Finanziamento Bancario alla data prescelta per il rimborso e
all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
sul Finanziamento Bancario
importo pari all’1% - aumentato, nel caso in cui gli interessi corrispettivi siano calcolati a tasso
fisso, dell’eventuale differenza positiva tra il Rendistato relativo al mese di stipula del Contratto
di Finanziamento e l’ultimo Rendistato disponibile alla data del rimborso anticipato – calcolato
sull’importo del Finanziamento rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di
anno mancante all’ultima scadenza contrattuale.
Spese in caso di decadenza dal beneficio del
termine, di risoluzione del Contratto di
Finanziamento, di recesso dallo stesso o
di procedure concorsuali
In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di
Finanziamento di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali, il Cliente avrà l’obbligo di
restituire un importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi
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FOGLIO INFORMATIVO N. 2063
FINANZIAMENTO IN EURO, AGEVOLATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA, A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ “FRIM” IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2007 MISURE 1-4-5
REGIONE LOMBARDIA
Spese per revoca totale o parziale delle
agevolazioni
Al verificarsi di un caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni da parte dell’Ente, il
Cliente ha l’obbligo di restituire
sul Finanziamento:
•
già erogato, salvo i casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati
da Regione Lombardia, l’importo corrispondente al Finanziamento indebitamente
fruito, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla
data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali;
•
per assenza di uno o più requisiti, previsti per le agevolazioni di cui alla DGR n.
IX/1998 del 13.07.2011 e dal Decreto n. 6913 del 25.07.2011, ovvero di
dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR n. 445/2000, o ancora di
documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Cliente e non sanabili,
previa valutazione di Regione Lombardia, una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo
dell’intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 123/1998;
•
nel caso di mancato pagamento di una sola rata di ammortamento e comunque
di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di finanziamento, gli interessi di
mora per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata, o della somma dovuta ai
sensi del contrato di finanziamento, e l’ordinativo di pagamento, e le penali previste
(tasso BCE maggiorato di 5 punti percentuali) per il periodo intercorrente tra
l’ordinativo di pagamento ed il rimborso di quanto revocato.
Spese per ogni sollecito di pagamento
(salvo il primo)
Euro 5,00
Spese per consulenza e assistenza legale
diverse da quelle già incluse
nei diritti di istruttoria
a carico del Cliente
Spese legali relative al recupero
stragiudizialedel credito vantato dalla
Banca e dall’Ente:
a carico del Cliente
Spese forfettarie a fronte dell’attività di
Recupero coattivo ei crediti vantati dalla
Banca e dall’Ente in dipendenza del
Finanziamento
fino ad un massimo del 4% del credito recuperato
Spese per elaborazione di conteggi
Euro 100,00 per ogni Finanziamento
Spese di certificazione
Euro 150,00 per ogni Finanziamento, con un massimo di Euro 500,00
Spese per l’eventuale rinnovazione
dell’iscrizione ipotecaria
a carico del Cliente
Spese per la liberazione di beni
e/o diritti delle garanzie date, a seguito
dell’estinzione del finanziamento (laddove la
legge non vieti di addebitare alcun onere)
Euro 300,00 per ogni tipo di garanzia, oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché
eventuali spese notarili, a fronte di espressa richiesta del Cliente di liberare la garanzia a
mezzo di atto notarile
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REGIONE LOMBARDIA
Piani di ammortamento
Tipo di ammortamento
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
francese
costante
semestrale
Ultime rilevazioni del parametro di riferimento
Data
Valore - Euribor 6 mesi
30.09.2016
26.09.2016
01.09.2016
01.08.2016
=
-0,199%
-0,193%
-0,186%
Irs a 3 anni
-0,222%
=
-0,17%
-0,19%
Irs a 7 anni
-0,16%
=
-0,03%
-0,03%
ll parametro Euribor base 360 a 6 mesi viene rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.
Il parametro Eurirs lettera della durata di riferimento viene rilevato il primo giorno lavorativo precedente la stipula del Contratto di Finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese"/"Mutui con garanzia ipotecaria", può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo
è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza e ogni sua
struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente
Altre spese da sostenere
Al momento della stipula del Contratto di Finanziamento il Cliente può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti
terzi:
Se acquistati attraverso la Banca/intermediario
Accertamento tecnico esterno
Spese notarili
Assicurazione immobili/beni mobili registrati contro i danni da incendio
Oneri fiscali
In caso di ricorso a periti esterni incaricati dalla Banca, secondo il
tariffario del professionista
Secondo il tariffario del professionista
Qualora venga richiesta una garanzia ipotecaria, il Cliente è tenuto ad
assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da
incendio, scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso una
primaria compagnia di assicurazione.
Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca e
depositate presso la medesima per tutta la durata dell’operazione.
Si rammenta che il Cliente ha il diritto di avvalersi degli eventuali
strumenti di trasparenza predisposti dalla compagnia di assicurazione e
stabiliti secondo la normativa di settore.
imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate
per le quali non siano stati utilizzati fondi messi a disposizione dall’Ente,
da trattenersi al momento della relativa erogazione, nel caso si eserciti
l’opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. n.
601/1973 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del D.L. n. 145/2013)
ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse
sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro,
per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad
eventuali atti connessi o dipendenti.
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Estinzione anticipata, portabilità recesso e reclami
Estinzione anticipata
Il Cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il finanziamento pagando alla Banca un compenso
contrattualmente pattuito. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale
ancora dovuto – in un’unica soluzione – prima della scadenza del finanziamento
Portabilità del finanziamento.
Nel caso in cu, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, nei casi
previsti dalla legge, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo. Il nuovo contratto mantiene i diritti
e le garanzie del vecchio.
Recesso
Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso.
E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto al verificarsi di uno degli eventi riportati nel
contratto di finanziamento e in particolare:
1. il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto;
2. la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere;
3. il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:
i. di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte;
ii. di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui
essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno
o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
iii. di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci;
iv. dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende;
v. di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;
vi. dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come
dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato;
vii. dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte,
il debito derivante dal finanziamento.
4. il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti;
5. gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si
realizzassero;
6. la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse
aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti;
7. quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia;
8. le agevolazioni regionali vengano revocate per qualsiasi ragione;
9. la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o
dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto;
10. la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o
sospendere la realizzazione dell’investimento.
11. i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale;
12. non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento;
13. qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385;
14. qualora muti la compagine sociale del Cliente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il finanziamento può essere chiuso in concomitanza con una data di pagamento (30/6 o 31/12 di ogni anno) previo
preavviso scritto di almeno 30 giorni lavorativi.
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Reclami ricorsi e conciliazione
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
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Legenda
ACCERTAMENTO TECNICO (INTERNO/ESTERNO):
AGEVOLAZIONI:
AMMORTAMENTO:
ANNO SOLARE
BANDO
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE:
interno: accertamenti peritali
e per eventuali
erogazioni subordinate alla verifica dello stato
avanzamento lavori
esterno: ulteriore accertamento svolto a seguito di
supplemento di istruttoria
interventi dei quali il Cliente può beneficiare,
nell’ambito della Normativa Applicabile
piano di restituzione graduale del finanziamento,
mediante il pagamento periodico di rate
periodo di tempo intercorrente dall’ 1 gennaio
aI 31 dicembre
Avviso di interesse pubblico divulgato attraverso stampa, Internet
sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del
debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale
diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore
dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri.
Sono il privilegio, il pegno e l'ipoteca.
CERTIFICAZIONI:
comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati
relativi alle operazioni in essere con la Banca
CESSIONE DI CREDITI
contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto
di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del
Cliente stesso in dipendenza del Contratto di Finanziamento
l’impresa beneficiaria del Finanziamento
CLIENTE:
CONDIZIONI DI EROGAZIONE:
sono le condizioni per l’erogazione previste nel Contratto di
Finanziamento e nella Normativa Applicabile.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:
è il contratto con il quale la Banca eroga al Cliente una somma di
denaro, con l’impegno da parte di quest’ultimo di restituire la somma
prestata in rate periodiche
indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca al
Cliente degli importi richiesti e spettanti, la data di messa a
disposizione dei fondi, a condizione che siano state soddisfatte tutte le
condizioni previste dalla Normativa di Riferimento e dal Contratto di
Finanziamento per effettuare la relativa erogazione.
DATA DI EROGAZIONE
DATA DI PAGAMENTO:
indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
DATA DI SCADENZA FINALE:
indica la data entro la quale deve essere interamente rimborsato il
Finanziamento. indica la data entro la quale deve essere interamente
rimborsato il Finanziamento.
indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento
DATA DI SOTTOSCRIZIONE
DATA PRESCELTA PER IL RIMBORSO:
indica la data di pagamento indicata dal cliente nella richiesta scritta di
rimborso anticipato
DEBITO RESIDUO:
indica, a ciascuna data di rifermento, l’importo in linea capitale del
Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario, erogato al
Cliente al netto dei r ispettivi importi in linea capitale già rimborsati.
DECADENZA DEL TERMINE:
diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di
ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia
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diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le
garanzie promesse.
DECRETO
E’ il Decreto Dirigenziale dell’Unità Organizzativa n. 6913 del 25.7.2011
che approva il Bando FRIM
E’ la DGR n. XI/1998 del 13.07.2011 che riporta le Determinazioni in
merito al FRIM
tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking
Federation, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali
istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di
interesse.
tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della EBF
(European Banking Federation) e dell’FMA (Financial Markets
Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui
principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del
giorno successivo alla quotazione
è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
EURIRS:
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate):
FINANZIAMENTO:
FINANZIAMENTO AGEVOLATO:
è la quota di finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla
Finlombarda SpA (Ente)l Cliente per la realizzazione degli investimenti
oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui al
Decreto 6913 del 25.07.2011
è la quota di finanziamento di durata pari e di importo uguale o
superiore al Finanziamento Agevolato destinato alla copertura
dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca
al Cliente riferito agli investimenti di cui al Decreto 6913 del 25.07.2011
Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità
indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla
domenica) nel quale sia operativo il sistema di
seconda generazione trans-European Automated Real
Time Gross Transfer (Target2) o il sistema che
dovesse sostituirlo, ed in cui le banche operanti sula
piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della lor o
normale attività
FINANZIAMENTO BANCARIO:
FRIM
GIORNO LAVORATIVO:
IMPOSTA SOSTITUTIVA:
imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo,
ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative
INVESTIMENTI:
sono gli investimenti di cui al Decreto 6913 del 25.07.2011
IPOTECA:
diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene
immobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il
bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda
di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto.
è la legge 1 febbraio 2007, n. 1 che ha istituito il FRIM
attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di
bozze, etc.) per la cancellazione delle garanzie reali che assistono
l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa.
la normativa applicabile dalla quale deriva l’ammissione del Cliente
all’agevolazione previsto dalla Legge agevolativa venga modificata
MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA: entità, società o associazioni
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività
economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso
dei seguenti requisiti:
• micro imprese: imprese con meno di 10 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni
di euro;
• piccole imprese: imprese con meno di 50 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni
di euro;
ISTRUTTORIA:
LEGGE AGEVOLATIVA:
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE
GARANZIE DATE:
MODIFICHE ALLA NORMATIVA APPLICABILE:
MPMI
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NORMATIVA APPLICABILE
OPERAZIONI SOCIETARIE, ACQUISIZIONI,
CESSIONI ED INVESTIMENTI:
PARAMETRO
DI
INDICIZZAZIONE
(per
i
finanziamenti
a
tasso
variabile)
e
DI
DETERMINAZIONE (per i finanziamenti a tasso
fisso)
PERIODO Di INTERESSI:
PIANI DI AMMORTAMENTO
P I A N O D I A M M O R T A M E M N T O “F R A N C E S E ”
P I A N O D I A M M O R T A M E N T O “I T A L I A N O ”
PREAMMORTAMENTO:
PROCEDURE CONCORSUALI
• medie imprese: imprese con meno di 250 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale id
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
(Per una più puntuale definizione si vedano. Comunque, la
raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n.
2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive
pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005).
indica, collettivamente, la Legge Agevolativa, i Decreti e le Delibere
della Giunta Regionale
il Cliente realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o
qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni
straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio
assetto aziendale o della propria compagine sociale che comportino
una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del
finanziamento della sua capacità di rimborsare il finanziamento.
parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse
indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi
del Contratto di Finanziamento.
piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi),
calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento con rata che prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente.
Il piano di ammortamento con ogni rata composta da una quota di
capitale sempre costante per tutto il periodo di ammortamento e da una
quota interessi che diminuisce nel tempo.
periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi.
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
PROGETTO:
indica l’insieme delle attività e delle spese connesse alla realizzazione
degli Investimenti sostenuti dal Cliente e ammessi alle Agevolazioni
RATA COSTANTE
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta
la durata del mutuo
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere
del numero delle rate pagate
atto con cui ci si scioglie dagli obblighi derivanti da un rapporto giuridico
si intende il rendimento annuo lordo di un insieme di titoli di stato
(Buoni del Tesoro Poliennali o BTP), calcolato ogni mese dalla Banca
d’Italia.
analisi svolta dalla Banca a seguito della proposta del Cliente di
variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o
parziale, di beni e/o diritti dalle eventuali garanzie date non
conseguente all’estinzione del finanziamento ai fini di valutarne
l’accettabilità.
RATA CRESCENTE
RATA DECRESCENTE
RECESSO DAL CONTRATTO:
RENDISTATO:
REVISIONE:
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
le Agevolazioni riconosciute al Cliente vengano, per qualsiasi ragione,
revocate dall’Ente
RICHIESTA DI EROGAZIONE:
indica la richiesta di erogazione da parte del Cliente a valere sul
Finanziamento
restituzione anticipata del Finanziamento, rispetto ai termini concordati
con la Banca.
RIMBORSO ANTICIPATO:
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RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA
si intende la proroga di efficacia dell'iscrizione di ipoteca
originariamente effettuata, che, senza tale rinnovazione, perderebbe
completamente valore trascorso un periodo ventennale.
RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
la rinuncia da parte del Cliente alle Agevolazioni
diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o
contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di
esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito.
SPESE ACCESSORIE A CARICO DEL CLIENTE DA RICONOSCERE
ALLA BANCA NEL CASO DI ULTERIORI VALUTAZIONI CHE
POTREBBERO IMPATTARE SUL MERITO CREDITIZIO
laddove la Banca fosse tenuta a ripetere delle ulteriori valutazioni a
seguito di richieste pervenute dal Cliente che potrebbero impattare sul
merito creditizio dello stesso.
SPREAD:
incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di
mercato, utilizzato per determinare un tasso.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):
costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale
annua del credito concesso.
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN):
rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI MORA:
tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel
pagamento delle somme dovute
(Marginal Lending Facility) è il tasso per le operazioni di rifinanziamento
marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e pubblicato sul
circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su ”Il Sole 24 Ore”.
TASSO MARGINALE DI RIFINANZIAMENTO:
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