Decreto fiscale: da Equitalia alle comunicazioni IVA

Download Report

Transcript Decreto fiscale: da Equitalia alle comunicazioni IVA

LEGGE DI CONVERSIONE IN G.U.- 03 DICEMBRE 2016 ORE 06:00
Decreto fiscale: da Equitalia alle
comunicazioni IVA, tutte le novità
Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Francavilla Fontana
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 la legge n. 225/2016, di
conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Diventano, quindi,
definitive le tante novità introdotte durante l’iter parlamentare: dall’estensione della
rottamazione dei ruoli anche al 2016 con una rateizzazione più ampia, alla ridefinizione
delle regole per le comunicazioni IVA periodiche, dalla conferma - con qualche piccola
modifica - della voluntary disclosure bis e delle integrative a favore fino al corposo
pacchetto semplificazioni.
Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 225 del 2016, diventa definitivo il decreto legge
collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016).
Nei due passaggi parlamentari il testo originario del decreto si è arricchito di molte novità, oltre
a subire alcune sostanziali modifiche in relazione alle misure già originariamente previste.
Alcune regole, quali quelle sulla rottamazione dei ruoli e sulla voluntary bis sono già in
vigore; per altre, quali, ad esempio, le nuove comunicazioni IVA periodiche, la soppressione di
Equitalia o buona parte delle semplificazioni, bisognerà aspettare il 2017.
Di seguito, si riporta una sintesi delle norme più importanti, rimandando agli articoli di
approfondimento l’analisi dettagliata delle stesse.
Leggi anche Decreto fiscale: cosa cambia
Norme già previste nel testo originario
Le misure già previste nel D.L. n. 193/2016 come varato ad ottobre, sono tutte confermate anche
se, con alcune sostanziali modifiche. In particolare, si segnala che:
- per l’attività di riscossione è confermato il passaggio di consegne, con decorrenza 1° luglio
2017, da Equitalia all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione : le uniche novità degne di nota
riguardano una più circostanziata disciplina sul personale che transiterà dall’ente soppresso;
- a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto
alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate;
Leggi anche Decreto fiscale: quale futuro per l’aggio di riscossione?
- per la definizione dei ruoli pendenti , ci sono conferme e novità: tra queste ultime,
l’estensione al 2016 dei ruoli rottamabili, la rateizzazione in 5 rate di cui l’ultima al 30 settembre
2018 ma con limiti di pagamento nel 2017 (il 70%), lo slittamento del termine per aderire al 31
marzo 2017 e per avere la risposta di Equitalia al 31 maggio 2017, l’estensione della rottamazione
anche nei comuni nei quali non opera Equitalia; da segnalare che, nella giornata del 2 dicembre,
Equitalia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il nuovo modello ( Modello DA1) di
adesione aggiornato con le novità della legge di conversione;
Leggi anche
- Decreto fiscale, rottamazione cartelle: quali interessi sul capitale?
- Decreto fiscale: rottamazione cartelle in cinque rate estesa anche al 2016
- relativamente alle comunicazioni IVA (la cui bozza di modello è stata presentata in
anteprima dal Direttore dell’Agenzia delle entrate durante un convegno tenutosi il 2 dicembre),
la sostanza di fatto non cambia, ma ci sono alcune novità: resta confermata la periodicità
trimestrale anche se, per il 2017, sarà semestrale (con la prima comunicazione da inviare entro
il 25 luglio). Non devono inviare le comunicazioni gli agricoltori esonerati. Le sanzioni
amministrative per le violazioni sui nuovi adempimenti vengono attenuate (sanzione di 2 euro
per ciascuna fattura omessa, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione
alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni
dalla scadenza; sanzione da 500 a 2.000 euro per l'omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati delle liquidazioni con riduzione alla metà in caso di trasmissione
corretta nei quindici giorni successivi);
Leggi anche Decreto fiscale, comunicazioni trimestrali IVA: sanzioni al ribasso
- parallelamente alla disciplina sulle comunicazioni IVA, si introducono alcune norme che
interessano il calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, la riduzione di due anni
dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA per chi
trasmette telematicamente le fatture o i corrispettivi, i depositi fiscali e le accise;
- per le dichiarazioni integrative , le uniche novità degne di rilievo sono: l’eliminazione
dell’obbligo di indicare l'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa,
l’estensione del ravvedimento anche ai tributi doganali e alle accise, la nuova disciplina
relativa allo scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi
sottoposti a tassazione separata;
Leggi anche Decreto fiscale: risolto il problema della rettifica delle dichiarazioni
- in relazione alla voluntary disclosure bis , la norma viene confermata in toto con queste
integrazioni: fermo restando che chi ha fatto la vecchia voluntary non può accedere a quella
nuova, ad essa possono partecipare, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività
detenute all'estero, anche coloro i quali hanno presentato domanda, entro il 30 novembre 2015,
per le attività detenute in Italia (analogamente, può presentare istanza per la collaborazione
volontaria nazionale chi in precedenza si è avvalso della voluntary disclosure limitatamente ai
profili internazionali).
Leggi anche Decreto fiscale: voluntary bis anche per chi ha già aderito
Se la sanatoria riguarda contanti o valori al portatore scatta una presunzione reddituale.
Per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in
caso di omissione del quadro RW per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono
perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli
adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame.
Novità della conversione in legge
La fisionomia del decreto fiscale convertito in legge è completamente diversa dal testo
originario: sono tante le novità definite (forse erroneamente) come Pacchetto
semplificazioni . Tra le più importanti si segnala:
- l’introduzione di un limite quantitativo (1.000 euro giornalieri, 5.000 mensili) al di là del quale
scatta la presunzione di evasione in caso di indagini finanziarie (viene comunque eliminata la
presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari,
anche con riguardo ai versamenti);
Leggi anche Decreto fiscale: doppia franchigia per lo stop alle presunzioni sui prelievi bancari
- le modifiche alle norme sul bilancio consolidato e sulla conversione in euro dei bilanci delle
stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane;
- l’intassabilità, come reddito in natura, per le spese relative alle prestazioni di viaggio e di
trasporto sostenute dal committente in favore del lavoratore autonomo;
Leggi anche
- Novità in arrivo per il reddito di lavoro autonomo
- Decreto fiscale, professionisti: le spese di viaggio e trasporto non sono tassate
- l’estensione dell’utilizzo della PEC per le notifiche, la revisione delle regole per la riscossione
delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, oltre che sulle conservatorie immobiliari e
sulle spese di giustizia;
Leggi anche Decreto fiscale: notifica via PEC estesa agli avvisi di accertamento
- in relazione agli obblighi dichiarativi e connessi versamenti, il differimento:
1) al 30 giugno del termine per versare le imposte (o la prima rata) di UNICO (IRPEF/IRES) o
dell’IRAP,
2) al 31 marzo del termine per la consegna del modello CU,
Leggi anche Decreto fiscale, certificazione unica: più tempo per i sostituti d’imposta
3) al 23 luglio del termine di trasmissione del 730 (per i CAF-dipendenti e ai professionisti
abilitati , è necessario che, entro il 7 luglio, sia stato trasmesso almeno l'80% delle
dichiarazioni), la possibilità, ai CAF/professionisti abilitati, di rimediare al visto infedele anche
dopo il 10 novembre utilizzando il ravvedimento).
- l’esenzione di dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero per i quali non siano
intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (rimane solo l'obbligo di indicazione in
dichiarazione dei versamenti dell’IVIE);
- la totale sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate nel periodo estivo (dal 1° al 31
agosto) e, dal 1° agosto al 4 settembre , del termine di 30 giorni per il pagamento delle
somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della
liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
Leggi anche Decreto fiscale, semplificazioni: via libera alla sospensione feriale degli avvisi
bonari
- in materia di IVA, la soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA
effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti
passivi IVA, l’innalzamento, da 15.000 a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi IVA
subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario, la non punibilità della
mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, la nuova
disciplina sull’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping; il nuovo termine di
presentazione della dichiarazione annuale (modello IVA 2017 entro il 28 febbraio 2017 - modello
IVA 2018 tra il 1° febbraio e il 30 aprile);
- le nuove regole sulla cedolare secca sugli affitti in caso di mancata presentazione della
comunicazione relativa alla proroga del contratto;
- il nuovo automatismo sulle proroga dei regimi IRES speciali (trasparenza fiscale, tassazione di
gruppo e tonnage tax) e sulle opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi;
Leggi anche Decreto fiscale, consolidato e trasparenza: proroga tacita per le opzioni
- la soppressione dell’obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro ;
- l’estensione ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e
qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di
svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria;
- l’abolizione degli studi di settore con contestuale introduzione, al loro posto, dei nuovi
“indici sintetici di affidabilità fiscale”;
Leggi anche Studi di settore al capolinea: opportunità e incognite dietro i nuovi indici
- l’introduzione di una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori
trasfertisti ;
Leggi anche Dal decreto fiscale i confini tra trasferta e trasfertismo del lavoratore
- la ridefinizione di alcune regole per i contribuenti minimi in relazione alle cessioni
all'esportazione non imponibili;
- l’introduzione dell’uso di strumenti di pagamento elettronici per il pagamento spontaneo
delle entrate degli enti locali effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
ovvero mediante F24 (restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI);
- l’estensione, agli anni 2018 e 2019, dell'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni
all'attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso;
- l’incremento delle risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di
produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico .
Copyright © - Riproduzione riservata