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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N.
376
09.12.2016
Acquisto stufa a pallet, quale
detrazione applicare 50 o 65?
A cura di Micaela Chiruzzi
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione
Per chi decide di acquistare gli apparecchi a biomassa quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria
che idro, e caldaie sempre a legna o pellet nella propria abitazione, il Fisco agevola l’installazione di
queste stufe e caldaie, prevedendo la detrazione ai fini IRPEF del 50% o 65% della spesa sostenuta per
l'intervento. Con tale approfondimento analizzeremo le casistiche di applicazione di entrambe le
agevolazioni e inoltre verrà esposto un caso pratico di errore commesso nel compilare un bonifico per
quanto concerne l'indicazione della normativa agevolativa di riferimento e le relative conseguenze.
Premessa
Le famiglie che acquistano apparecchi a biomassa quali caminetti e stufe a legna o pellet,
hanno la possibilità di accedere a degli incentivi fiscali. Installare una stufa è un intervento
orientato a diminuire il consumo energetico dell’abitazione e, di conseguenza, è agevolato
con bonus molto generosi, pari al 50% o 65% della spesa da ripartire in 10 rate annue
costanti. Ma quale bonus possiamo utilizzare?
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Quando si
applica la
detrazione del
50%
Se l’acquisto della stufa a pellet o a legna rientra in un progetto di ristrutturazione edilizia o
più genericamente di risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir) viene applicata una
detrazione Irpef pari al 50%. È agevolabile soltanto l’acquisto di prodotti particolarmente
performanti, soprattutto a livello di rendimenti ed emissioni. L’intera gamma di stufe a pellet
e a legna rientra in questa agevolazione.
Le spese sostenute per il loro acquisto e la loro installazione possono essere dedotte
purché il rendimento diretto della stufa non sia inferiore al 70% (dato individuabile da
scheda tecnica). La detrazione riguarda dunque “le spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di un caminetto o stufa, compresa la realizzazione o il rifacimento della
canna fumaria”. La detrazione compete anche in assenza di opere edilizie.
Il rimborso rimane invariato in rate dello stesso importo distribuite in dieci anni e tetto
massimo di 96 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, ricorda
inoltre gli altri requisiti richiesti:

l’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto per legge a
emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008);

è necessario farsi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa,
che ne indichi le capacità termiche;

occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei
redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene.
Quando si
applica la
detrazione del
65%
La detrazione fiscale sale al 65% se l’acquisto della stufa fa parte di un progetto più ampio
di riqualificazione energetica, certificata appositamente da un perito o da un tecnico
abilitato. Se inizialmente questa detrazione si applicava solo alle stufe con caldaia
integrata, quindi alle stufe idro, una interpretazione più allargata di ENEA ora fa rientrare
tutti gli apparecchi a biomassa che superano l’85% di rendimento, quindi una buona parte
della gamma a stufe a pellet e a legna. L’ ecobonus del 65%, per le spese fatte entro il 31
dicembre 2016, consente la detrazione per, al massimo, 30 mila euro di spesa.
Condizioni per
fruire della
detrazione del
65%
Per poter usufruire dell'agevolazione consistente nella detraibilità ai fini IRPEF del 65% della
spesa sostenuta per l'intervento finalizzato al risparmio energetico di cui all'articolo 1,
comma 347, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) l’intervento deve
assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non
superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 e deve inoltre
assicurare i requisiti riportati nel grafico seguente.
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Requisiti per fruire della detrazione del 65%

un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma
europea EN 303-5;

il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs.
3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni,
oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;

l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi
dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
 inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili
ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano
l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti
massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D.Lgs. N°192 del 2005.
Rilascio delle
certificazioni
La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata
dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA da
trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Sia per avere la detrazione al 50% che quella al 65%, è necessario comunque farsi
rilasciare dal produttore una dichiarazione, che indicandone le capacità termiche
certifichi che la stufa o il camino acquistato rientrano nell’incentivo. Il tecnico
qualificato deve essere anche quello che installa la caldaia o la stufa, tenuto per legge a
emettere regolare certificato di conformità.
Adempimenti
obbligatori
per fruire delle
agevolazioni
Tra gli altri adempimenti richiesti, sia per godere dello sconto al 50 che al 65%, è necessario
che l’acquisto debba essere pagato con bonifico, bancario o postale in cui vanno indicati
specifici elementi, quali: 1) la causale del versamento, con riferimento alla norma 2) codice
fiscale del soggetto che paga, 3) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento. Al momento del pagamento del bonifico tra l’altro, banche e poste operano una
ritenuta a titolo di acconto al 4%.
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Di norma la stufa a pellet rientra fra gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ai fini della
detrazione (pena la non validità del bonus), sul bonifico di pagamento bisognerà indicare,
come causale, “Detrazione ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR" riportando inoltre il codice
fiscale del soggetto che richiede la detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del
fornitore. Detto questo, l'acquisto e l'installazione di una stufa a pellet potrebbero
rientrare nella detrazione al 65% per il risparmio solo nel caso in cui, a seguito
dell'intervento, l'appartamento raggiungesse un indice di prestazione energetica non
superiore a determinati valori (per verificare questo, però, bisogna necessariamente
informarsi presso la ditta che vende la stufa). Nel caso in cui non si rispettino i requisiti
previsti, si potrà comunque richiedere la detrazione per le ristrutturazioni.
CAUSALI BONIFICO
Bonifico di pagamento per lavori di
Lavori di riqualificazione energetica.
ristrutturazione edilizia (detrazione
Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art.
fiscale 50%) art. 16-bis DPR 22
1, commi 344-347, Legge 27 dicembre
dicembre 1986 n. 917. Pagamento
2006, n. 296. Pagamento della fattura
della fattura n. XY del
n. XY del giorno/mese/anno.
giorno/mese/anno.
Per avere lo sconto dal punto di vista pratico, basterà indicare i dati catastali dell’immobile
su cui si interviene nella dichiarazione dei redditi che compila il commercialista o il Caf,
consegnando a questi le ricevute del bonifico effettuato e le dichiarazioni di conformità
Detrazione in
dichiarazione
redditi
della stufa o camino
Vediamo di seguito un caso particolare.
Un contribuente nel febbraio 2016 ha comprato una stufa a pallet ed ha provveduto a
saldare la fattura mediante bonifico bancario, dichiarando di volersi avvalere della
detrazione per interventi di efficienza energetica. Dopo quattro mesi scopre che non
possiede i requisiti per detrarre la spesa al 65%. Per non perdere completamente
l'agevolazione, il contribuente vorrebbe fruire almeno dell'agevolazione interventi di
recupero del patrimonio edilizio del 50% anziché del risparmio energetico 65%, perché
carente nei requisiti.
Ma ci chiediamo è possibile fruire dell'agevolazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio pur avendo effettuato un bonifico riportante la normativa errata?
 Ebbene si, in tal caso, anche se risulta indicato un riferimento di legge errato è
possibile detrarre la spesa in quanto la banca ha effettuato comunque la
ritenuta (Risoluzione 55/E del 2012) e il contribuente è in grado di dimostrare
la tipologia di intervento con la fattura. La circolare 11/E del 2014 (punto 4.5)
ha chiarito la possibilità di fruire della detrazione, di cui di seguito si riporta
uno stralcio.
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Circolare 11/E del 2014 punto 4.5
Con la Risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è
ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di
ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei
requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che
accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n.
78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese
beneficiarie del pagamento. Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti, si chiede
se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel
caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato
erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica
degli edifici in luogo di quella prevista per le ristrutturazioni edilizie. Si precisa che la
banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%.
L’art. 25 del Decreto-Legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2010,
l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La misura della ritenuta
applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per
effetto del comma 8 dell’art. 23 del Decreto-Legge n. 98 del 2011. Ciò premesso,
nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della
detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non
abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la
detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti
previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel
caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati
i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli
della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto
dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.
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Ho acquistato e installato una stufa a pellet, con i requisiti certificati per
l'agevolazione fiscale. Ho pagato con bonifico bancario generico. Posso comunque
usufruire della detrazione?
Per fruire della detrazione di imposta per l’installazione di apparecchi a biomassa
(come le stufe a pellet), è necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario o
postale, dal quale risulti la causale del versamento con riferimento alla norma
agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o
il codice fiscale del beneficiario del pagamento. L'assenza anche di uno solo di tali
requisiti, pregiudicando il rispetto da parte della banca (o di Poste italiane) dell'obbligo
di operare la prescritta ritenuta d'acconto all'atto dell'accredito delle somme, preclude il
diritto all’agevolazione. È comunque possibile rimediare, ripetendo il pagamento alla
ditta con un nuovo bonifico corretto (Risoluzione 55/2012). Se il nuovo pagamento,
corretto, avviene in un anno successivo a quello di sostenimento della spesa originaria,
il contribuente può accedere al bonus soltanto a partire da tale anno.
Pubblicazione Agenzia delle Entrate del 20 Novembre 2015.
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