730. proroga fissa per l`invio della dichiarazione

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Martedì,06Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
5DICEMBRE2016
730.PROROGAFISSAPERL’INVIODELLADICHIARAZIONE
LenovitàdelDecretofiscale
Interessataanchel’apposizionedelvistoinfedele
Premessa-IlDecretoFiscale,lacuileggediconversioneè
prossima alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale come da
emendamenti approvati in seguito alla discussione in
camera contiene numerosi interventi che sono stati rubricati
come“Disposizioniinmateriadisemplificazionefiscale”.Tali
interventi hanno riguardato anche la dichiarazione 730
ordinariaerettificativa.
La presentazione del 730 - Il Decreto fiscale interviene
dunqueanchesulD.M.164del1999prevedendocheCAFdipendentieiprofessionistiab ilitati,fermorestandoiltermine
del 10 novemb re per latrasmissione delle dichiarazioni
integrativedicuiall’articolo14,possonotuttaviacompletarele
attivitàdicuialleletterea),b )ec)delcomma1delpresente
articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che
entro il 7 luglio dello stesso anno ab b iano effettuato la
trasmissione di almeno l’80 per cento delle medesime
dichiarazioni.
In particolare, viene concesso ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10
novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le
seguentiattività:
a)comunicazioneall'AgenziadelleEntrate,inviatelematica,delrisultatofinaledelledichiarazioni;
b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di
liquidazione;
c)trasmissionetelematicaall'AgenziadelleEntratedelledichiarazionipredisposte.
Talefacoltàèconsentitaacondizionecheentroil7lugliodellostessoannoipredettiintermediariabbianoeffettuato
latrasmissionedialmenol'80percentodelledichiarazioni.
Anchecontribuentepuòavvalersidellafacoltàdiinviareall’AgenziadelleEntratedirettamenteinviatelematica
la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della
presentazione.
Vistoinfedele - Il D.Lgs. 175 del 2014 all’art. 6 prevede espressamente che in caso di apposizione di un visto
infedeleilsoggettochehaprestatoassistenzafiscalesiailCAFoilprofessionistaabilitatoètenutoalversamento
dell'importodellamaggioreimposta,dellasanzioneedegliinteressichesarebberostatirichiestialcontribuente
semprecheilvistoinfedelenonsiastatoindottodallacondottadolosaogravementecolposadelcontribuente.
Tuttavia se entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele il professionista
trasmetteunadichiarazionerettificativadelcontribuenteoppure,seilcontribuentenonintendepresentarelanuova
dichiarazione,trasmetteunacomunicazionedeidatirelativiallarettifica,ilprofessionistaètenutoalpagamentodi
unasommapariall'importodellasolasanzione.LasanzioneèridottacomadaindicazionidelD.Lgs.472/97seil
versamentoèeffettuatoentroil10novembre.
Inquestocasoimpostaeinteressirimangonoacaricodelcontribuente.
PereffettodellemodificheapportatedalD.L.193/2016,incasodiinfedeltàdelvistosulledichiarazionielaborate
dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione
rettificata,anchedopoilterminedel10novembreprevistodall’attualenormativa,semprechel'infedeltàdelvisto
non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto legislativo
472/1997(ravvedimento).
AUTORE:ANDREAAMANTEA
CATEGORIE:DICHIARAZIONE>730
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