Circolare N. 165 del 29 Novembre 2016

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Circolare N. 165 del 29 Novembre 2016
Credito d’imposta bonifica amianto:
domande fino al 31 marzo 2017
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, dal 16 novembre 2016, e fino al prossimo 31
marzo 2017 sarà possibile presentare le domande di ammissione per accedere al credito d’imposta di
cui all’art. 56 della Legge di stabilità 2016 che spetta: i) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano
nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato; ii) nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; iii) nel limite di
spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; iii) che non
spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro. Le regole applicative di
fruizione del credito d’imposta in analisi prevedono, tra l’altro, che lo stesso: i) sia ripartito nonchè
utilizzato in tre quote annuali di pari importo; ii) sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi nei quali il credito è utilizzato; iii) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; iv) sia utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le domande per
accedere all’incentivo fiscale dovranno essere presentate esclusivamente on line, tramite piattaforma
informatica accessibile all'indirizzo web www.minambienteamianto.ancitel.it, previa registrazione. E’ bene
precisare che il credito d'imposta è riconosciuto: i) previa verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti; ii)
secondo l'ordine di presentazione delle domande; iii) sino all'esaurimento del limite di spesa
complessivo pari a 17 milioni di euro.
Premessa
L’art. 56 della Legge di Stabilità 2016 riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato - un credito d'imposta:
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019;
che non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
In data 17.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 15.6.2016 Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – recante le modalità attuative del
credito d'imposta in esame – nel contesto del quale sono state illustrate:
le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle
imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo
i casi di revoca e decadenza dal beneficio e;
le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.
Il DM disciplina principalmente i seguenti aspetti:
ASPETTI DISCIPLINATI DAL DM 15.6.2016
Tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;
Modalità e ai termini per la concessione del credito d'imposta
Disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa
Determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio
Procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo
Ambito di applicazione
Possono beneficiare del credito d'imposta in esame i soggetti titolari di reddito d'impresa:
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendale, dal
regime contabile adottato (attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività di
intermediazione nella circolazione di beni, attività di trasporto, attività bancaria e assicurativa, altre
attività ausiliarie alle precedenti);
che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Gli interventi agevolabili, vale a dire che possono beneficiare del credito d’imposta in argomento, sono
sostanzialmente i seguenti:
Interventi che possono beneficiare del credito d’imposta
Interventi aventi ad oggetto la rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in
impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture
produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese
complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per
ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
OSSERVA
In particolare, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento,
anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e
industriale in amianto;
sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Ammontare dell’Agevolazione
Il credito d'imposta – che è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
per gli interventi sopra citati, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 – spetta a
condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica,
unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. Vi è un limite massimo di spesa
eleggibile – superata la quale il credito d’imposta non spetta – che è pari ad Euro 400.000 euro
per ciascuna impresa. Ciò sta a significare che l’importo massimo del credito riconoscibile per
ciascuna impresa richiedente ammonta:
ad Euro 200.000,00, in presenza di spese eleggibili pari o superiori ad Euro 400.000,00
(400.000,00*50/100);
ad Euro 0,00, in presenza di spese eleggibili inferiori ad Euro 20.000,00;
ad Euro 10.000,00. In presenza di spese eleggibili pari ad euro 20.000,00 (20.000,00*50/100).
OSSERVA
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione
rilasciata:
dal presidente del collegio sindacale, ovvero;
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero;
da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
ovvero;
da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero;
dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d'imposta in esame:
è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo;
è
indicato
nella
dichiarazione
dei
redditi
relativa
al
periodo
di
imposta
di
riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima
quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17
del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento). E’ stato
chiarito, altresì, che il credito d'imposta:
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal
reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi
diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5
del TUIR;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione
dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del
Direttore della stessa Agenzia;
è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
OSSERVA
Resta ovviamente inteso che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non
deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Procedura di accesso
Dal 16 novembre 2016 e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate saranno tenute a
presentare:
apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta;
utilizzando
esclusivamente
la
piattaforma
informatica
accessibile
sul
sito
www.minambiente.it.
OSSERVA
Nello specifico, le domande per accedere all’incentivo fiscale dovranno essere presentate
esclusivamente
on
line,
tramite
piattaforma
informatica
accessibile
all'indirizzo
web
www.minambienteamianto.ancitel.it, previa registrazione.
Per accedere alla piattaforma di compilazione delle domande dovrà essere effettuato il login (con lo
username e la password rilasciati dal sistema al termine della fase di registrazione) e cliccare sul
pulsante “Accedi all’area riservata”. A questo punto, comparirà la sezione “Domanda”, suddivisa in 5
schede da compilare in sequenza:
1) “Domanda” all'interno della quale:
devono essere riepilogati i dati identificativi dell'impresa;
occorre descrivere brevemente l'intervento;
deve essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla tipologia
dell'azienda richiedente, alle spese sostenute per l'intervento di bonifica e alla posizione
dell'azienda riguardo agli aiuti di stato concessi a titolo di de minimis;
2. “Dichiarazioni”, nella quale vengono rese dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sullo stato
dell'impresa;
3. “Fatture”, al cui interno devono essere inseriti alcuni dati identificativi dei documenti comprovanti le
spese sostenute a supporto della domanda di contributo, ed allegate le relative fatture commerciali;
4. “Allegati”, nella quale è possibile scaricare i format da utilizzare per le dichiarazioni da
compilare, sottoscrivere e caricare in piattaforma, unitamente al Piano di Lavoro (obbligatorio) del
progetto di bonifica, alla comunicazione alla ASL (obbligatoria) di avvenuta ultimazione dei lavori, alla
certificazione (eventuale) relativa all'amianto friabile ed alla certificazione CCIAA (obbligatoria).
“Verifica e invio”: tale sezione consente la verifica di completezza dei contenuti della domanda
prima della conclusione della procedura, con l’invio formale.
Ciascuna impresa potrà presentare tante domande di contributo quanti sono gli interventi di rimozione
o smaltimento amianto effettuati nell'annualità 2016 sul territorio nazionale.
OSSERVA
Se in un immobile sono presenti più attività potrà essere presentata una sola domanda di
contributo da parte di una delle imprese presenti nell'edificio, sia che si tratti di un proprietario o di
un affittuario, in accordo con tutte le altre imprese nelle forme consentite dalle norme vigenti.
L'impresa che presenterà la domanda sarà individuata dal Ministero dell’Ambiente come
unico beneficiario del contributo e, pertanto, tutta la documentazione di spesa relativa
all'intervento dovrà essere intestata alla stessa.
Formazione degli elenchi degli ammessi a contributo
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, previa verifica :
della rispondenza alle condizioni di ammissibilità;
della completezza e coerenza delle informazioni fornite, delle dichiarazioni rese e
dei documenti allegati
OSSERVA
Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data
e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico per come
certificate dal sistema stesso, nella ricevuta sarà anche indicato il numero identificativo interno di
ciascuna domanda presentata.
A partire dal novantesimo giorno successivo all’apertura dei termini di presentazione delle
domande, ammesso che il numero e la complessità delle domande per venute non giustifichino tempi
più lunghi, saranno pubblicati sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it i primi elenchi delle
imprese ammesse e non ammesse a contributo; ciascuna riceverà una notifica all’indirizzo di
posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione direttamente dalla posta elettronica di
Programma.
OSSERVA
In caso di mancata ammissione al contributo, ovvero per esaurimento delle risorse, il Ministero non
risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla
presentazione della domanda di contributo