reddito d`impresa. i cesti natalizi sono costi

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Transcript reddito d`impresa. i cesti natalizi sono costi

Martedì,06Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
GIURISPRUDENZA
5DICEMBRE2016
REDDITOD’IMPRESA.ICESTINATALIZISONOCOSTI
“PROMOZIONALI”
I costi sostenuti per l’acquisto dei beni che l’imprenditore
invia nel periodo natalizio a soggetti con cui intrattiene
rapporti commerciali riguardanti l’oggetto sociale sono
deducibili come spese “promozionali”, in quanto volti a
incrementare i ricavi. È quanto emerge dallasentenza n.
2692/02/16 della Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce.
La controversia riguarda un avviso di accertamento
conseguente alla rideterminazione del reddito impresa per
l’assuntaindeducibilitàdialcunicosti.
LasocietàaccertatasièrivoltaigiudicidiLeccecontestando
l’operato dell’Ufficio finanziario; in particolare per quanto
riguarda l’inquadramento fiscale delle spese sostenute per
l’acquistodialcuniprodottidafareavere,inoccasionedelle
festività natalizie, a soggetti con i quali erano in essere
rapporticommercialiriguardantil’oggettodell’attività,eciòalloscopodiincrementareiricavi.
Mentre la società ha ricondotto i suddetti costi alle spese “promozionali”, il fisco ha ritenuto più consono
l’inquadramentocomespese“dirappresentanza”contestando,peraltro,allacontribuentedinonaveredocumentato
l’inerenzaall’attivitàd’impresa.
Ebbene, i giudici hanno sposato la tesi della società, cioè hanno ritenuto la natura “promozionale” dei costi
sostenuti per l’acquisto deicesti natalizi e degli altri prodotti oggetto di contestazione (pesce, vino e buoni
carburante),avendoritenutodimostratasial’inerenzaall’attivitàd’impresasialafinalitàdiincrementareiricavi.
Il Collegio giudicante, relativamente al presupposto dell’inerenza, osserva che la spedizione dei beni è stata
effettuata nel periodo natalizio, secondo una corrente consuetudine in vigore nei rapporti commerciali tra
imprenditori, a soggetti residenti in città dotate di porti marittimi, i quali,tenuto conto dell’attività esercitata dalla
societàcontribuente,“devesiritenerefosserotitolariodipendentidiagenziamarittime,armatori,operatoriportuali
ad addetti al trasporto di carb urante”. Da tale rilievo i giudici hanno tratto la conclusione che “le spese erano
destinatealraggiungimentodifinalitàpromozionalidiretteaincrementareiricavidall’azienda”.
La CTP di Lecce aggiunge, tra l’altro, che, una volta collocata dal contribuente la fattispecie degli acquisti nella
categoriadicosti“promozionali”,incombevaall’Amministrazionefornireglielementiaifinidiunariqualificazionein
terminidicostidi“rappresentanza”.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che spetta al contribuente la dimostrazione dell’inerenza
dell’acquistoallefinalitàd’impresaallorquandononrisultiimplicitamentedallanaturadelbeneacquistato.Tuttavia,
“unavoltacollocatotalebeneinunacategoriagiuridica,spesedipubblicità,anzichéspesedirappresentanza,
incombe sull’Amministrazione fornire, eventualmente, in via d’eccezione, gli elementi ai fini di una
riqualificazionedelcosto,indifformitàdellavalutazionedellasocietà”(Cfr.Cass.n.8072/2013).
LaGiurisprudenzadilegittimità,inlineagenerale,èorientatanelritenereche,conriguardoalladeterminazionedel
redditod'impresa,ricadesulcontribuentel'oneredidimostrarel'inerenzaall'attivitàd’impresadellesingolespese
affrontate;eilgiudicedimerito,nelvalutaresequestaprovasiastatafornita,deveprendereinesamelafunzione
deibeniedeiserviziacquisiti,prescindendodall'entitàdellaspesa(Cass.n.10257/2008en.6855/2002).
Peròèstatoanchepuntualizzato,intemadispesedisponsorizzazione,chel’oneredellaprovasull’inerenzadei
costi potrà essere posto a carico del contribuente solo se la natura strumentale all'attività d'impresa non risulti
evidente. Ne deriva che,a fronte della palese riconducibilità della spesa o del costo all’impresa, sarà onere
dell’Amministrazione–cheintendadisconoscernel’inerenzaall’attivitàd’impresa,alfinediricavarnelasussistenza
diunmaggiorredditotassabileincapoalcontribuente–fornirelarelativadimostrazione.Sideveritenere“inerente”
tuttociòche,sulpianodeicostiedellespese,appartieneallasferadell'impresa,inquantosostenutonell'intentodi
fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. L’inerenza invece è esclusa per tutto ciò che si può
ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, oppure del socio o del terzo; per cui, ai fini della
deducibilitàdiuncompentenegativadelreddito,ilrequisitodell’inerenzasideterminainrelazioneallafunzionedei
beniedeiserviziacquistatidall’imprenditore,ossiadallaragionedellaspesariconosciutaecontabilizzata(Cass.n.
6548/2012).
Si segnala, infine, la sentenza della Cassazione n. 3087/2016, secondo cui ilcriterio discretivo tra spese di
rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di
rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di
incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente
quellodipubblicizzareprodotti,marchieservizidell'impresaconunadirettafinalitàpromozionaleediincremento
dellevendite.
AUTORE:PAOLAMAURO
CATEGORIE:IRES>SPESEDIPUBBLICITÀEPROPAGANDA
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