imu e tasi nel leasing: fin quando durerà l`incertezza?

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Transcript imu e tasi nel leasing: fin quando durerà l`incertezza?

Martedì,06Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
5DICEMBRE2016
IMUETASINELLEASING:FINQUANDODURERÀ
L’INCERTEZZA?
Premessa – È ancora la giurisprudenza ad intervenire per
risolvere un ricorso avente ad oggetto “il soggetto passivo
IMU”nelcasodiimmobilecedutoinleasing.
Alriguardo,siricorda,infatti,ancoral’esistenzadiunalacuna
legislativa nella disciplina IMU, rispetto alla TASI. In
particolare, assodato che, in caso di immobile ceduto in
leasing, entrambi i tributi sono dovuti esclusivamente dal
soggettolocatario:
alcomma1art.9D.Lgs.n.23/2011(disciplinaIMU)è
stabilitoche“Pergliimmob ili,anchedacostruireoincorsodi
costruzione,concessiinlocazionefinanziaria,soggetto
passivoèillocatarioadecorreredalladatadellastipulaeper
tuttaladuratadelcontratto”.
alcomma672dellaLeggen.147/2013(disciplinaTASI),si
legge,invece,che“Incasodilocazionefinanziaria,laTASIè
dovutadallocatarioadecorreredalladatadellastipulazioneepertuttaladuratadelcontratto;perduratadel
contrattodilocazionefinanziariadeveintendersiilperiodointercorrentedalladatadellastipulazionealladata
diriconsegnadelb eneallocatore,comprovatadalverb alediconsegna”.
Dunque, come si evince, per il legislatore fiscale, in caso di locazione di finanziaria dell’immobile, il soggetto
passivodeiduetributièesclusivamenteillocatarioeloè“dalladatadistipulaepertuttaladuratadelcontratto”.
Tuttavia, a differenza della disciplina TASI, in ambito IMU non è chiaro cosa debba intendersi per “durata del
contratto”.Infatti,mentreperlaTASIladuratadelcontratto“èl’intervallotemporaleintercorrentetraladatadistipula
delcontrattoeladatadiriconsegnadelbeneallocatore(ladatadiriconsegnaèquellarisultantedalverbaledi
consegna), per l’IMU lo stessa definizione non è data dal dettato normativo del citato comma 1 art. 9 D.Lgs. n.
23/2011.
Perquantotempoancora-Inpresenzadilacunalegislativa,siècosìlasciatoampiamentespazioadorientamenti
giurisprudenziali e di prassi che in più casi risultano essere in contrasto tra di loro. Uno degli ultimi è quello
espressodallaCommissionetributariadiTerni,(sentenzan.274/01del2016)cheharitenutoapplicabileall’IMUla
stessadisciplinaTASI,ossiachelasocietàdileasingritornaadesseresoggettopassivoIMUadecorreNONdalla
data di cessazione del contratto, bensì dalla data di riconsegna dell’immobile da parte del locatario. Tal
orientamentosiaggiunge,adaltresentenzeprecedentiespresseintalsenso(tracuiadesempiolasentenzan.
218/16/2016delleCTPdiReggioEmiliasecondolaqualelaratioèdaricercarenelpresuppostodell’IMUossiail
“possesso” dell’immobile oggetto della locazione finanziaria. Secondo la CTP, il locatario fino alla riconsegna
materialeè“spogliato”delpossessodelbenee,quindi,mancherebbeilpresuppostoimpositivo).
Tra gli orientamenti opposti si possono, invece, ad esempio, menzionare quelli di Telefisco 2016, secondo cui
essendolaTASIuntributointrodottodopol’IMU,nonpuòessereapplicatoilprincipiodell’analogia,inbasealquale
laddoveesisteunalacunanormativaèpossibilerifarsiadunadisposizionenormativagiàesistentecheregoliuna
stessa materia o materia simile. Dunque, in base a tale orientamento, la società di leasing ritorna ad essere
soggetto passivo IMU a decorrere dalla data di cessazione del contratto (anche se l’immobile è riconsegnato
successivamente). Sulla stessa lunghezza d’onda erano state sentenze giurisprudenziali precedenti (come ad
esempio,lasentenzan.590/05del2015dellaCommissioneTributariaProvincialediBergamooppurelan.207/01
del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia) in cui, sembra, prevalere l’orientamento secondo
cui,anchesevièanalogiadidisciplinatraiduetributi,laTASI,rispettoall’IMUècomunqueuntributodiverso.
Quanti altri orientamenti giurisprudenziali ci si dovranno attendere? E quanti altri ricorsi ancora prima che il
legislatoresidecidaadintervenire?
AUTORE:PASQUALEPIRONE
CATEGORIE:IMPOSTELOCALI>IMU
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