decreto fiscale: come cambiano le presunzioni bancarie

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Transcript decreto fiscale: come cambiano le presunzioni bancarie

Martedì,06Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
5DICEMBRE2016
DECRETOFISCALE:COMECAMBIANOLEPRESUNZIONI
BANCARIE
La Legge di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193,
introducealcunedisposizionicherilevanointemadicontrolli
fiscali;cisiriferisce,inparticolare,adalcunemodificheall’art.
32delD.P.R.n.600/1973,chedescriveipoterielefacoltàdi
cui dispone il personale dell’Amministrazione finanziaria in
occasione degli accessi, ispezioni e verifiche, finalizzati alla
raccoltadielementiutiliperlasuccessivafaseaccertativa.
Unodeipoterimaggiormenteinvasiviinmateriadiispezioni
fiscali è certamente quello connesso alle cc.dd. “indagini
finanziarie”, una disciplina caratterizzata, nel tempo, da
un’evoluzione,avolteinsensoestensivo,avolterestrittivo.
Rientrano nella seconda categoria evolutiva le recenti
modifichealn.2delprimocommadelcitatoart.32,operate
dalla Legge di conversione del D.L. n. 193/2016, già
approvatadaidueramiparlamentarieattualmenteinfasedi
pubblicazioneinGazzettaufficiale.
Lastrutturadelladisposizionepresuntiva.Secondol’interpretazionemaggiormenteaccettata,laportatapresuntiva
deln.2dell’art32èsuddivisaindueparti:
lapresunzionesullesommeaccreditateneiconti;
lapresunzionesuiprelevamentiesugli“importiriscossi”.
Piùindettaglio,gliaccreditamenti(ancorchéillegislatorenonusiinmododirettotalelocuzione)risultantidaicontie
nongiustificatidalcontribuenteinsededicontraddittorio“dedicato”,sonopostiabasedellerettifichedichiarative,ai
sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del DPR n. 600/1973. In altri termini, i movimenti finanziari incrementativi della
situazione patrimoniale del contribuente sono considerati ricavi o compensi e, quindi, idonei a sostenere
l’accertamento di maggiori redditi non dichiarati dal contribuente che non sia in grado di fornire idonea
giustificazione“acontrariis”.
E’ utile evidenziare, atteso il richiamo esplicito alle predette disposizioni in tema di accertamento, come la
presunzione legale relativa in commento rilevi con riferimento a tutte le tipologie reddituali (redditi di lavoro
dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo professionale od occasionale, redditi d’impresa, redditi di
capitale,etc.)1 .
Lasecondapartedellanorma(chenonbrillacertoinchiarezza 2 )siriferisce,dicontro,agliaddebitamentirisultati
dai medesimi conti oggetto di indagine: secondo la lettera della norma (in attesa di modifica), anche queste
operazionisonoposteabasedellemedesimerettifiche(qualiricaviocompensi)seilcontribuentenonneindicail
beneficiario.
Ilriferimentoai“ricaviocompensi”restringel’ambitoapplicativodellapresunzionedequarispettoallaprecedente,
nel senso che la stessa si rende applicabile (secondo l’interpretazione comunemente accettata) per le sole
rettifichealredditod’impresaodilavoroautonomo(professionale).
Leindaginifinanziariesuiprofessionisti.Intemadiaccertamentodelredditodilavoroautonomoprofessionale,
l’indagine finanziaria rappresenta storicamente uno degli strumenti ispettivi maggiormente utilizzati
dall’Amministrazionefinanziaria,essendoquellodotatodimaggioreefficaciae,diconseguenza,sistematicamente
suggeritopertaletipologiadiinterventinellespecificheistruzionioperativeperiodicamentediramatealpersonale
dipendente,concircolariinterne.
Ilprimointerventomodificativo,contenutonellaletteraa)dell’art.7-quater,inseritonelDecretoLeggeinargomento
dalla legge di conversione, riguarda proprio l’indagine finanziaria finalizzata alla ricostruzione del reddito
professionale e prevede la soppressione della locuzione “o compensi”, contenuta nel citato n. 2 dell’art. 32 in
commento.
Trattasi, tuttavia, di una modifica apparente, in quanto la prefata locuzione era stata di fatto già depennata dalla
Consultaconlanotasentenza6ottobre2014,n.228 3 ,nellaconsiderazionecheilteorema“prelievinongiustificati
=acquistiinnerodacuiderivanosuccessivevenditeinnero”bensiattagliaallerealtàimprenditoriali,manonal
mondodelleprofessioni.
Sitratta,nellasostanza,diuninterventointesoaratificareiltestonormativo,cosìcomerisultantedopolapronuncia
dellaCorteCostituzionale.
Le“nuove”presunzionisuiprelievi. Più significativa (oltre che opportuna) appare, invece, la modifica normativa
contenutanellaletterab)dell’art.7-quaterdelDecretoLeggeinviadiconversione.
L’interventovaarestringereulteriormenteilcampoapplicativodellapresunzionesuiprelevamenti(prevista,comesi
è detto, solo per l’accertamento nei confronti delle imprese), nel senso che tali movimentazioni finanziarie non
giustificateeperlequaliilcontribuentenonneindicailbeneficiario,sonoposteabasedellerettifichedichiarative,
quanto trattasi di prelievi, su rapporti od operazioni afferenti alla sfera del contribuente sottoposto a verifica, “per
importisuperioriaeuro1.000giornalierie,comunque,aeuro5.000mensili".
Ilvalore“simultaneo”dellesoglienormative.Laletteradellanovellanormativanonlasciaspazioadinterpretazioni
sottoilprofilodelrapportotraleduesogliedivalore(unitarioecumulativo),alcuisuperamentoconseguelaportata
presuntiva,attuatamedianteinversionedell’onereprobatorio:lesogliedevonosussistereinviacongiuntaenon
alternativa.
Per fare un esempio chiarificatore, se la Guardia di Finanza, in sede di verifica, constatasse l’effettuazione, nel
meseconsiderato,didieciprelevamentidalcontocorrente,incontanti,perl’importounitariodi500euro(tuttiprividi
giustificazione), non potrebbe, per ciò solo, rettificare il reddito d’impresa in via presuntiva, ribaltando sul
contribuentel’onerediprovarnel’irrilevanzaaifinireddituali.
Diversamentedeve,invece,concludersiconriferimentoall’arcotemporalediosservazione,aifinidelcomputodei
prelievi non giustificati. La norma parla, infatti, di “5.000 euro mensili” e ciò non chiarisce se si debba fare
riferimentoalmesesolare,ovveroalmese“insensodinamico”.
Se si dovesse adottare la seconda linea interpretativa, l’organo ispettivo potrebbe ricostruire l’ammontare
complessivodegliaddebitamentinongiustificati,partendodaognunodiessiecomputandodiseguitotuttiquelli
successivi,compresinell’arcodi30giorni(adottato,aquestofine,come“meseconvenzionale”).
Sulpunto,siauspicaunrapidointerventochiarificatoredell’AgenziadelleEntrate.
Il“futurorischio”deiprelevamentinongiustificati.L’interventonormativodaultimocommentatonondeve,tuttavia,
suscitarefacilientusiasmi.
L’imprenditore che intendesse pianificare l’utilizzo del proprio conto bancario, monitorando la successione dei
prelevamenti in contanti in modo tale non superare mai, congiuntamente, le due soglie normative, ancorché tali
operazioni non potranno più, in futuro, costituire base di sostegno per le presunzioni fiscali ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, dovrà comunque fare i conti con due ulteriori discipline: l’antiriciclaggio e
l’Iva.
Sotto il primo profilo, infatti, il ricorso frequente al prelievo in contanti, per somme non superiori a 1.000 euro,
secondo una cadenza apparentemente pianificata, potrebbe ingenerale in capo all’operatore finanziario quel
sospetto di riciclaggio che lo obbliga alla trasmissione della segnalazione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. n.
231/2007.
Inrelazionealmaggioretributoindiretto,infine,vaevidenziatocomenessunamodificasiastataprevistainrelazione
all’art. 51, comma 2, n. 2 del DPR n. 633/1972, ai sensi del quale i movimenti finanziari risultanti dai conti (da
intendersisia“indare”che“inavere”),“sonopostiab asedellerettificheedegliaccertamentiprevistidagliartt.54e
55seilcontrib uentenondimostrachenehatenutocontonelledichiarazioniochenonsiriferisconoadoperazioni
imponib ili”.
Applicandolanormadaultimocitata,l’Amministrazionefinanziariafageneralmentescaturire,dagliaddebitamenti
nongiustificati,lapresunzionedi“acquistiinnero”aifinidell’Iva,applicandovil’aliquotainprevalenzaprevistaperil
contribuenteinconcretoverificato.
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1
Trattasi, peraltro, di una presunzione del tutto logica, basata sull’assioma “incasso =
ricavo/compenso”.
2Mentreiltermine“prelevamenti”èlineareecoerenteconilcontestodelladisposizione,lalocuzione“importiriscossi”èprivadi
senso,senonricondottaagliaddebitamenticomunqueannotatisuiconti.
3 InGazz.Uff.8ottobre2014,n.42-Primaseriespeciale.
AUTORE:MARCOBRUGNOLO
CATEGORIE:FINANZIARIA>LEGGEDIBILANCIO2017
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