licenziamento collettivo: anche le attività cessate

Download Report

Transcript licenziamento collettivo: anche le attività cessate

Martedì, 06 Dicembre 2016 - Direttore: Antonio Gigliotti

ARTICOLI LAVORO

5 DICEMBRE 2016

LICENZIAMENTO COLLETTIVO: ANCHE LE ATTIVITÀ CESSATE DEVONO INVIARE LA COMUNICAZIONE FINALE La classica procedura di licenziamento collettivo deve essere effettuata anche da imprese che cessano la propria attività

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella giurisprudenza flash del 28 novembre 2016, affronta la delicata tematica della comunicazione finale a seguito di una procedura di licenziamento collettivo (art. 4 comma 9, Legge n. 223/1991). Il commento dei CdL trae spunto dalla Sentenza n. 23736 del 22 novembre 2016 della Corte di Cassazione la quale, muovendo dall’interpretazione letterale dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 223/1991, ha sancito l’

obbligatorietà della comunicazione finale anche nel caso di cessazione dell’attività

, sempre nel termine perentorio di 7 giorni previsto dalla legge.

Procedura di licenziamento collettivo

- Nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo (Legge n. 223/1991) un passaggio di sicuro rilievo è la comunicazione finale prevista dall’art. 4 comma 9, della Legge n. 223/1991, con la quale l’azienda deve comunicare agli enti ed ai sindacati interessati: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; il numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Prima della riforma Fornero (Legge n. 92/2012) la comunicazione finale doveva essere inviata dall’azienda “contestualmente” alle lettere di licenziamento. Successivamente, è intervenuto il Legislatore mediante la menzionata riforma, sostituendo la parola

“contestualmente”

con “

entro sette giorni dalla comunicazioni dei recessi

”, modificando anche le conseguenze per l’omessa comunicazione, divenute di natura esclusivamente indennitaria.

Sentenza

- Su tale tematica, è ora intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la recente Sentenza n. 23736 del 22 novembre 2016, muovendo dall’interpretazione letterale dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 223/1991, ha

sancito l’

obbligatorietà della comunicazione finale anche nel caso di cessazione dell’attività

, sempre nel termine perentorio di 7 giorni. In particolare, dalle motivazioni della sentenza emerge che nella comunicazione finale dovrà necessariamente essere inserito l’elenco complessivo dei lavoratori licenziati, poiché, pur non ponendosi un problema relativo ai criteri di scelta, il tempestivo invio della comunicazione finale consente di verificare che l’invocata cessazione aziendale non dissimuli in realtà una cessione d’azienda o la ripresa dell’attività sotto altra denominazione o ubicazione.

AUTORE:

REDAZIONE FISCAL FOCUS

CATEGORIE:

PREVIDENZA E LAVORO > VARIE © Informati S.r.l. – Riproduzione Riserv ata © Informati srl. Tutti i diritti riserv ati. All rights reserv ed.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796 E-mail: [email protected]