Norme di Attuazione - Comune di Bonassola

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COMUNE DI BONASSOLA
PIANO URBANISTICO COMUNALE
COMUNE DI BONASSOLA
PROVINCIA DI LA SPEZIA
PIANO URBANISTICO COMUNALE
DEFINITIVO
STRUTTURA DEL PIANO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Angelo Germano
PROGETTISTI INCARICATI
arch. Ulderico CARNIGLIA
arch. Mauro TRAVERSO
CONSULENTI
dott. Mauro TITA - ambiente
dott. geol. Marcello BRANCUCCI - geologia
arch. Egizia GASPARINI - paesaggio
COLLABORATORI
arch. Cinzia CASTELLARO
arch. Luigi PATRONE
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COMUNE DI BONASSOLA
PIANO URBANISTICO COMUNALE
INDICE
CAPO I
GENERALITA’
Art. 1 – Obiettivi
Art. 2 - Struttura
Art. 3 - Contenuto
3.a Elaborati conoscitivi
3.b Elaborati prescrittivi
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CAPO II
GERARCHIE
CAPITOLO PRIMO – Regole di gerarchia
Art. 4 - Rinvio ad altre norme
Art. 5 - Piani sovraordinati
5.a Di livello regionale
5.b Di livello provinciale
5.c Di livello sovracomunale
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CAPITOLO SECONDO – Regole di coordinamento
Art. 6 - Piani di settore di livello locale
6.a Per le attività e lo sviluppo
6.b Per l’ambiente
6.c Per la sicurezza
6.d Per la conservazione dei beni storici
Art. 7 - Verifica di coerenza con la pianificazione nei territori limitrofi
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CAPO III
GESTIONE
CAPITOLO TERZO – Regole per la gestione
Art. 8 - Conferenza per le attività edilizie
Art. 9 - Regolamento edilizio
Art.10 - Modalità di attuazione del PUC
10.a Trasferibilità dell’indice perequato (Ip)
10.b Incremento dell’indice perequato
10.c Trasferibilità dell’ Ip in capo a terreni comunali
10.d Piano Urbanistico Operativo (PUO)
10.e Schema di Assetto Urbanistico (SAU)
10.f Studio Organico di Insieme (SOI)
10.g Destinazioni d’uso e loro modifiche
Art.11 – Definizioni
11.a Peso insediativo (Pi)
11.b Densità territoriale (Dt)
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11.c Superficie Lorda (SL)
11.d Superficie Agibile (SA)
11.e Superficie Coperta (SC)
11.f Superficie Produttiva (SP)
11.g Superficie di Vendita (SV)
11.h Unità Minima di Intervento (UMI)
11.i Vano Abitabile (VA)
11.j Volume Virtuale (VV)
11.l Numero dei piani
11.m Pertinenze
11.n Manufatti Provvisori
11.o Depositi per attrezzi Agricoli
11.p Servizi e reti tecnologici
11.q Distanza tra edifici
11.r Distanza dai confini (Dc)
11.s Distanza dalle strade (Ds)
11.t Volume tecnico (VT)
11.u Lotto Funzionale (LF)
11.v Lotto Teorico (LT)
11.w Lotti Asserviti (LA)
11.y Indice di edificabilità (IA)
11.z Volume paesaggisticamente percepibile
Art.12 - Attività e funzioni
12.a Residenza
12.b Attività ricettive
12.c Attività extra recettive
12.d Commercio
12.e Commercio speciale ed esposizioni
12.f Uffici, studi professionali e attività artigianali singole
12.g Attività produttiva di tipo industriale e artigianale
12.h Produzione agricola e florovivaistica
12.i Attività estrattiva
12.l Attività di demolizioni e raccolta differenziata di rifiuti
12.m Pubblici esercizi
Art.13 - Programmi di attuazione
Art.14 - Regole di modificabilità delle previsioni
Art.15 – Interpretazione autentica delle nome del PUC
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CAPO IV
SOSTENIBILITA’
CAPITOLO QUARTO – Sostenibilità ambientale del PUC
Art.16 - Sistema di gestione ambientale (SGA)
Art.17 - Siti di Interesse Comunitario (SIC)
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CAPITOLO QUINTO – Norme sulla sicurezza dei cittadini e dell’ambiente
Art.18 – Zonizzazione e Normativa Geologica di Attuazione
18.a Ambito di applicazione
18.b Interventi in zone miste
18.c Norme di salvaguardia idrogeologica
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18.d Interventi in PUO
18.e Zonizzazione geologica
18.f Norme idrauliche a carattere generale
18.g Aree speciali “Cave attive”
Art.19 – Il Piano di Protezione Civile
Art.20 - Le fasce e le distanze di rispetto
Art.21 – Il perimetro dell’ambito urbano
Art.22 – Le aree percorse dal fuoco
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CAPITOLO SESTO – Paesaggio e qualità architettonica
Art.23 - Livello puntuale del PTCP
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Art.24 - Regole speciali per il miglioramento del paesaggio
24.a Parametri igienici
24.b Accorpamenti di edifici
24.c Edifici incompatibili
24.d Sopraelevazioni ed ampliamenti incongrui
24.e Rimodellazione di coperture e facciate
24.f Ricostruzione di edifici distrutti
24.g Decoro urbano e decoro del paesaggio
24.h Incrementi di volume una tantum
24.i Frazionamenti di unità immobiliari
24.l Ambiti di presidio ambientale
24.m Impianti di telecomunicazione
24.n Impianti di erogazione carburanti
24.o Zonizzazione antisismica
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CAPO V
INTERVENTI
CAPITOLO SETTIMO – Regole di zonizzazione
Art.25 – Regole generali
Art.26 - Ambiti di conservazione
Art.27 - Ambiti di conservazione non insediabili
27.a CA Ambiti delle aree costiere
27.b CB Ambiti di pregio ambientale e paesaggistico
27.c CC Altri ambiti non insediati
27.d CE Ambiti delle aree terrazzate con valore paesaggistico
Art.28 - Ambiti di conservazione insediabili
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28.a CD Ambiti a destinazione produttivo-agricola residuale
28.b CF Ambiti residenziali storici dei nuclei isolati minori
28.c CG Ambito residenziale storico del Capoluogo
28.d Strade panoramiche di particolare importanza
Art.29 - Ambiti di riqualificazione
29.a RA Ambiti saturi delle zone di espansione del Capoluogo
29.b RB Ambito costiero a destinazione ricettiva da consolidare
29.c RC Ambito saturo dell’insediamento diffuso di Vallesanta
29.d RD Ambito costiero dell’arenile del Capoluogo
29.e RE Ambiti delle aree da destinare ad attività di tipo agrituristico
29.f RF Ambito produttivo saturo
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29.g Ex linea ferroviaria
Art.30 - Distretti di trasformazione
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30.a TA Distretto impianto golfistico
30.b TB Distretto a destinazione turistica di Scernio
30.c TC Ambiti di Cava
30.d TD Distretto impianto diving-center
30.e TE Distretto villaggio albergo di Costa Colletto
30.f TF Distretto area produttiva e artigianale
30.h TG Distretti delle aree di espansione residenziale
Art.31 – Schede prescrittive
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CAPO OTTAVO – Indicazioni puntuali
Art.32 - Individuazione delle indicazioni puntuali e loro definizioni
32.a Accesso amare - AM
32.b Attracco a mare - ATM
32.c Attrezzatura sportiva e ricreativa - ASR
32.d Attrezzatura turistico-recettiva - ATR
32.e Campeggio con accessibilità pedonale - CV
32.f Deposito mezzi pubblici comunali - DMP
32.g Depuratore - D
32.h Litorale balneabile pubblicamente fruibile -_LF
32.i Centro di VIA
32.l Itinerario storico-etnografico - PS
32.m Itinerario escursionistico - IE
32.n Percorso pedonale a mare - PM
32.o Deposito natanti - DN
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CAPO NONO – Infrastrutture e servizi
Art.33 - Infrastrutture
33.a Infrastrutture di livello territoriale
33.b Infrastrutture di livello locale
Art.34 - Servizi
34.a Servizi di livello territoriale
34.b Servizi di livello locale
Art.35 - Alienabilità dei servizi pubblici
Art.36 - Gestione dei servizi e delle infrastrutture
Art.37 - Realizzazione di nuovi servizi
Art.38 - Realizzazione di infrastrutture e servizi in aree senza specifica destinazione
Art.39 – Individuazione di polarità di servizi secondari
CAPO VI
TRANSIZIONE
CAPITOLO DECIMO – Periodo transitorio
Art.40 - Validità degli strumenti urbanistici approvati
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Art.41 - Validità delle Concessioni Edilizie approvate
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CAPO VII
VERIFICHE
CAPITOLO UNDICESIMO – Verifiche di efficienza del PUC
Art.42 - Verifiche quadriennali
Art.43 - Procedure di collaudo del PUC
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CAPO I
GENERALITA’
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Art. 1 - Obiettivi
Il PUC disciplina secondo criteri di equità le trasformazioni del territorio comunale
compatibili e sostenibili sotto l’aspetto economico e sociale, ambientale e paesaggistico,
storico e culturale adeguandosi agli indirizzi e alle prescrizioni delle leggi dello Stato
Italiano, della Regione Liguria, degli strumenti di programmazione economica e territoriale
degli Enti sovraordinati ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale nel
proprio Documento degli Obiettivi.
Art. 2 - Struttura
Tutto il territorio comunale è considerato dal PUC portatore di una nuova capacità
edificatoria di base pari a 0,01 mq. di Superficie Agibile o Produttiva (vedi oltre le
definizioni) per ogni metro quadro di terreno. Da tale capacità potenziale vengono esclusi i
demani pubblici costituiti da demanio marittimo, fluviale, militare, ferroviario, tutte le
viabilità pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali, tutte le aree di enti locali adibite
a servizi pubblici all’atto dell’adozione del PUC, tutti i sedimi degli edifici esistenti
incrementati di una fascia perimetrale di profondità 5 metri. Il territorio è suddiviso in zone
omogenee organizzate in Ambiti di Conservazione, Ambiti di Riqualificazione e Distretti di
Trasformazione.
Ciascuna zona inoltre è dotata di una disciplina urbanistica, paesistica e ambientale che ne
regolamenta i livelli massimi di edificazione e trasformazione possibili. L’indice perequato
di cui sopra è soggetto ad un sistema di premi, che ne incrementano il valore, a seconda dei
benefici collettivi diretti o indiretti portati dalle funzioni insediate.
Oltre alla indicazione delle zone omogenee il PUC indica delle prescrizioni di possibili
interventi puntuali sul territorio individuati da sigle. Tali indicazioni consentono, ove non
previsti, il superamento della normativa generale delle zone omogenee in cui ricadono.
L’articolato normativo, unitamente al sistema dei vincoli derivato da ulteriori norme gravanti
sul territorio comunale, consente un’edificabilità reale decisamente inferiore a quella teorica
potenziale portata in dote dal territorio con l’indice perequato, limitandola sostanzialmente,
con le indicazioni di ogni singola zona omogenea, a valori strettamente correlati alla
sostenibilità del territorio in termini di ambiente, paesaggio, infrastrutture, servizi,.
Art. 3 - Contenuto
Il PUC è costituito dai seguenti elaborati:
Descrizione Fondativa
Documento degli Obiettivi
Relazione Illustrativa
Relazione Illustrativa sulle varianti apportate
Norme Tecniche di Attuazione
Schede Prescrittivei degli Ambiti di Conservazione, Riqualificazione, Trasformazione
Tavola 1 – Zonizzazione su Carta Tecnica Regionale;
Tavola 2 – Zonizzazione su Mosaico Catastale;
Tavola S3 – Zonizzazione Geologica ed Aree Percorse Dal Fuoco;
Tavola S4 – Infrastrutture e Servizi;
Tavola S5/Bis– Incremento del Peso Insediativo;
Tavola S6 – Strumenti di Attuazione Del Piano;
Tavola S7 – Zonizzazione in Zone Omogenee A, B, C, D, E, F Ai Sensi Dell’art. 2 del D.I.
2 Aprile 1968, N. 1444;
Tavola S8/Bis – PTCP Assetto Insediativo Livello Locale;
Tavola C1 – PTCP Assetto Geomorfologico – Livello Puntuale;
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Tavola C2 – PTCP Assetto Vegetazionale – Livello Puntuale;
Tavola C3 – PTCP Assetto Insediativo Livello Puntuale;
Tavola C4 – Struttura Insediativa Nuove Previsioni;
Tavola C5 – Priorita’ Programmatica Degli Interventi;
Tavola C6 – Priorita’ Tra Gli Interventi Vegetazionali;
Tavola C7 – Progetto Del Paesaggio;
Tavola C8 – Sistema Dell’insediabilita’;
Tavola C9 – Riconoscimento dei sentieri elencati nelle delibere N. 13 del 14/03/1965 e N.
27 del 03/04/1966 del Consiglio Comunale di Bonassola;
Sudio di Incidenza Relativo ai S.I.C. It1344216 E It1343415;
I presenti elaborati potranno essere integrati o modificati nelle fasi di revisione del PUC e
l’apparato normativo meglio specificato con il Regolamento Edilizio.
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CAPO II
GERARCHIE
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CAPITOLO PRIMO – Regole di gerarchia
Art. 4 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme valgono leggi, norme e
regolamenti emanati o che verranno emanati dopo l’approvazione del PUC dallo Stato, dalla
Regione o da altri Enti sovraordinati. In caso di contrasto questi prevalgono sulle presenti
norme attuative.
Art. 5 - Piani sovraordinati
Il PUC deve essere coerente con gli strumenti di programmazione territoriale emessi da Enti
sovraordinati al Comune.
I principali sono:
5.a Di livello regionale
PTR
PTCP
Piano della Costa
Piano Cave
Zonizzazione di rischio sismico
5.b Di livello provinciale
Piano Territoriale Provinciale
Piano di bacino
Piano provinciale dei rifiuti
Piano provinciale degli inerti
5.c Di livello sovracomunale
Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana
Piano di Sviluppo Agricolo e Piano di Forestazione
Il PUC sarà modificato automaticamente da eventuali altri piani di settore sovraordinati che
verranno introdotti da nuove normative successivamente alla sua approvazione.
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CAPITOLO SECONDO – Regole di coordinamento
Art. 6 - Piani di settore di livello locale
Il PUC deve inoltre essere coerente con le previsioni dei seguenti strumenti di
programmazione di livello comunale che costituiscono una sua puntualizzazione e
integrazione.
I principali sono:
6.a Per le attività e lo sviluppo
Piano di Ripartizione delle Strutture Recettive (inserito nel PUC)
Piano del Commercio
Piano di Utilizzo delle aree Demaniali
Piano Cimiteriale
Piano per gli Insediamenti Produttivi
Piano triennale delle Opere Pubbliche
Piano di localizzazione delle stazioni di carburante
6.b Per l’ambiente
Piano di Zonizzazione acustica
Piano Integrato della Mobilità
Piano sull’elettrosmog
Piano Energetico Comunale
Piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo – pastorale L.R. 4/99
6.c Per la sicurezza
Piano comunale della protezione civile
6.d Per la conservazione dei beni storici
Piani Organici di Intervento e Piani di Recupero relativi agli insediamenti e alle emergenze
storiche.
Successivamente all’approvazione del PUC tutti i piani di settore di cui sopra già operanti
dovranno essere obbligatoriamente revisionati per determinare le necessarie nuove coerenze.
Art. 7 - Verifica di coerenza con la pianificazione nei territori limitrofi
Il PUC del Comune di Bonassola deve essere coordinato nelle proprie previsioni con quelle
degli altri PUC dei comuni limitrofi di Levanto e Framura. A tal fine il presente strumento
urbanistico viene messo a conoscenza delle Amministrazioni Comunali confinanti per le
debite osservazioni su eventuali incoerenze previsionali.
Non si intendono incoerenze le diverse previsioni relative ad ambiti di conservazione
limitrofi.
Nel caso di contrasti potranno essere attuati Accordi di Pianificazione per omogeneizzare le
previsioni di trasformazione nei rispettivi territori confinanti.
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CAPO III
GESTIONE
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CAPITOLO TERZO – Regole per la gestione
Art. 8 - Conferenza per le attività edilizie
Ogni modificazione del territorio deve essere attuata secondo le vigenti norme previste dal
T.U. sull’edilizia e dalle successive norme interpretative ed integrative emanate dalla
Regione. Su istanza del cittadino proponente per ogni modificazione comportante il rilascio di
permesso di costruzione o ricadente in ambito di vincolo paesaggistico può essere
precedentemente attivata una “Conferenza” da tenersi sul luogo ove dovrà avvenire la
trasformazione del territorio entro 30 giorni dalla data di arrivo all’Ufficio competente della
richiesta formale.
Ad essa dovranno partecipare il tecnico della Civica Amministrazione incaricato quale
Responsabile del Procedimento, l’incaricato della Gestione del Piano (o suo delegato), i
tecnici del proponente competenti per le materie da trattarsi.
Il Responsabile di
Procedimento, nel caso di proposte di trasformazioni complesse, potrà chiedere di usufruire
della consulenza di colleghi impiegati in P.A. ovvero di tecnici esterni all’Amministrazione
con funzioni di consulenti specifici. Ulteriori modalità applicative dell’istituto della
Conferenza sono indicate dal Regolamento Edilizio. Durante tale procedura dovranno essere
definiti gli aspetti relativi allo stato patrimoniale, all’entità e tipologia dell’intervento, alla
natura e stabilità del suolo, all’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, alle tecniche costruttive
e all’uso dei materiali da adottarsi, all’accessibilità, alla sicurezza e incolumità pubblica,
nonché lo smaltimento delle acque meteoriche e relativo mantenimento dei corpi idrici
ricettori in ottemperanza agli articoli pertinenti del Codice Civile, alla fattibilità economica,
agli asservimenti, ai diritti di terzi, compresi quelli della C.A., sulle eventuali mitigazioni da
operare e sulle contropartite ed oneri eventualmente spettanti alla Civica Amministrazione.
Della conferenza verrà redatto un verbale concordato tra le parti corredato di fotografie del
luogo, del contorno e delle visuali che da esso si percepiscono, dagli stralci del PUC,
compresa la Descrizione Fondativa, delle Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento
Edilizio, dei Piani di settore e sovraordinati.
Esso costituirà accordo tra le parti e traccia per la compilazione del progetto e dovrà essere
allegato ala necessaria documentazione o alle dichiarazioni sostitutive in caso di procedure
semplificate previste dal T.U.
Il Regolamento Edilizio definisce il codice di procedura che regolamenta la Conferenza.
Art. 9 - Regolamento edilizio
Il Regolamento Edilizio costituisce documento autonomo ad integrazione del PUC.
Esso definisce le modalità che dovrà seguire nei confronti della Civica Amministrazione il
cittadino o comunque chi ha titolo a propone interventi di modificazione del territorio per i
quali è prevista dalle vigenti leggi e norme la formale verifica o emissione di titolo abilitativo
da parte del Comune. Definisce altresì modi e tempi definiti in cui l’Amministrazione dovrà
espletare le procedure di istruttoria e dare assenso o diniego motivato al proponente la
modificazione del territorio.
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Art. 10 - Modalità di attuazione del PUC
Il PUC si attua attraverso la realizzazione delle previsioni evolutive in esso contenute secondo
diverse modalità operative. Esse sono:
10.a - Sistema di perequazione
Tutto il territorio comunale è dotato di un indice base pari a quello agricolo di 0,01 mq di
Superficie Agibile o Superficie Produttiva per ogni mq. di terreno. Ne sono sprovvisti i terreni
già asserviti per precedenti interventi, i terreni occupati da costruzioni con una fascia di
terreno circostante di 5 m. di profondità, i sedimi occupati dai demani marittimi, da quelli
fluviali, dalle infrastrutture quali ferrovie, strade pubbliche e autostrade. Ogni intervento
previsto dal PUC che richieda l’utilizzo di indice potrà sfruttare tale indice base in ogni zona
del territorio comunale. La realizzazione di servizi pubblici o ad uso pubblico sia territoriali
che locali, sia primari che secondari, non ha invece necessità di utilizzo di indice perequato.
L’indice base è soggetto ad incrementi a seconda della tipologia delle funzioni insediate:
viene raddoppiato per edifici destinati ad ospitare attività residenziali a servizio
dell’agricoltura e attività di tipo ricettivo, viene triplicato per attività di tipo produttivo, anche
a carattere agro-silvo-pastorale, artigianale e industriale e per attività residenziali di tipo
economico da vendersi a prezzi concordati con la C.A..
Infine ogni Distretto di Trasformazione stabilisce, nelle schede prescrittive che ne indicano le
caratteristiche, una dotazione di indice della zona omogenea descritta che varia a seconda
della funzione prevista.
10.b - Trasferibilità dell’indice perequato e lotto minimo
E’ consentito trasferire l’indice cui si ha diritto in tutte le zone omogenee del territorio
comunale ove le norme di piano consentono una nuova insediabilità.
Il lotto edificabile, per gli interventi soggetti a permesso di costruire, dovrà avere superficie
minima pari a 2.000 mq. e accessibilità tramite nuove strade di collegamento rispondenti alle
caratteristiche indicate per ciascuna zona omogenea; sono fatte salve diverse indicazioni
derivanti da specifiche norme di settore. L’edificio da costruirsi dovrà seguire le
caratteristiche compositive e dimensionali indicate nelle norme del PUC eventualmente
integrate da quanto definito in sede di Conferenza per l’attività edilizia. Sulla scorta del
valore di SA o SP ammissibile, il proponente dovrà dimostrare di aver reperito un indice
portato da terreni in proprietà o tramite acquisizione di quote di indice base di terreni di
proprietà terze, ubicate anche in zone omogenee diverse da quella in cui ricade l’intervento
purché siti nel territorio comunale, sino alla concorrenza della quantità necessaria a realizzare
il valore di SA o SP proposta secondo quanto stabilito per ciascuna zona dalle presenti norme.
Lo sfruttamento dell’indice perequato potrà avvenire una sola volta e tale utilizzo dovrà essere
opportunamente registrato dal proprietario tramite atto notarile o equipollente che sarà
prodotto alla C.A. e da essa notato in apposito registro degli asservimenti.
10.c - Incremento dell’indice perequato nelle zone di presidio ambientale
Il PUC individua alcune zone del territorio comunale come zone di presidio ambientale. In
tali zone, indicate con una rigatura obliqua rossa sovrapposta all’indicazione della zona
omogenea, è consentito proporre all’A.C. una convenzione in base alla quale, a fronte di
precisi impegni di intervenire per la tutela e manutenzione del territorio secondo protocolli e
modalità concordati e definiti nel Regolamento Edilizio, il proponente ha titolo ad edificare in
zone definite agricole o di potenzialità agricola e in base al quale il valore dell’indice base di
S.A. pari a 0,01 mq/mq è raddoppiato
10.d - Trasferibilità dell’indice perequato in capo a terreni comunali
In caso di trasferimento di indice portato da terreni di proprietà comunale questo potrà essere
ceduto a privati richiedenti secondo criteri da definirsi con apposito regolamento e con
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procedura di evidenza pubblica. Esso potrà essere ceduto solamente per la reale attuazione
degli interventi richiesti e non per accaparramento, con priorità per interventi di tipo
produttivo o che creino nuova occupazione e per quelli gestiti da società miste partecipate dal
comune in quota maggioritaria, infine per la realizzazione di abitazioni a costo
convenzionato.
Nel caso in cui gli interventi cui sia stata assegnato l’indice di proprietà pubblica non vengano
iniziati entro un anno dalla formale comunicazione del Comune, l’assegnazione decade. E’
consentita la proroga per documentati e gravi motivi una sola volta e per un periodo variabile
da concordarsi e comunque non superiore a un altro anno.
10.d - Piano Urbanistico Operativo (PUO)
E’ un piano di nuovo assetto del territorio riferito ai Distretti di Trasformazione individuati
dal PUC. Può essere indifferentemente di iniziativa pubblica o privata o mista e deve avere
caratteristiche e contenuti previsti dalla LUR e dal R.E. La quota dei servizi secondari indotta
dall’intervento deve essere attuata contestualmente allo stesso e compresa all’interno del
perimetro di PUO. In caso di documentata impossibilità di reperimento di aree all’interno del
PUO o di possibile alternativa esterna di maggior interesse pubblico potrà essere proposta la
realizzazione di servizi e relativa cessione di aree anche all’esterno del perimetro del Piano
attuativo purchè entro il perimetro dei centri abitati individuato dal PUC.
10.e- Schema di Assetto Urbanistico (SAU)
E’ una semplificazione documentale del PUO applicabile nei casi in cui la proposta sia
avanzata da uno o più soggetti concordi rappresentanti l’intera proprietà. Segue tutte le
procedure del PUO ed Avrà contenuti da concordarsi con il responsabile di procedimento o
indicati dal R.E.
10.f - Studio Organico di Insieme (SOI)
E’ uno studio preordinato a garantire una corretta progettazione e inserimento paesaggistico
delle trasformazioni territoriali più complesse o delicate individuate dal PUC attraverso la
valutazione dei seguenti aspetti:
- La giustificazione e l’individuazione dell’ambito cui viene estesa l’analisi conoscitiva
- La relazione sull’evoluzione storica dell’ambito analizzato e l’individuazione delle
relative regole insediative
- Il controllo delle alterazione delle visuali panoramiche e l’inserimento dell’intervento di
trasformazione nel paesaggio percepito dai punti di maggiore frequentazione pubblica
- L’analisi dei linguaggi architettonici storici di riferimento previsti dal PTCP
- I rapporti con il contorno, i vincoli, gli eventuali elementi di pregio della vegetazione, gli
aspetti geologici e geomorfologici, la presenza di manufatti storici e quant’altro ritenuto
utile alla comprensione e definizione della proposta progettuale
- Le indicazioni relative alla zona di intervento contenute negli elaborati della Descrizione
fondativa del PUC
- L’eventuale impatto sull’economia locale
- L’impatto previsto sul sistema della viabilità
- L’impatto sull’ambiente e le eventuali mitigazioni.
Sono fatti salvi ulteriori contenuti e documenti richiesti dal R.E. Tutte le valutazioni di cui
sopra dovranno essere supportate da esaustive e adeguate documentazioni fotografiche e dalle
più recenti cartografie tecniche e foto aeree zenitali del territorio comunale.
10.g - Destinazioni d’uso e loro modifiche
Il PUC definisce per ogni zona omogenea le funzioni ammesse. Nella gamma di quelle
consentite, in ciascuna zona è possibile variare gli usi da una all’altra con l’obbligo della
verifica degli standard indotti e dei relativi oneri concessori.
La variazione potrà essere autocertificata nel caso di assenza di opere edilizie, purchè le
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nuove destinazioni previste non comportino incrementi della dotazione degli standard
urbanistici.
Qualora invece sia necessario un adeguamento in incremento della dotazione degli standard
urbanistici, si configura una modificazione della destinazione d’uso che dovrà essere soggetta
al rilascio di un atto autorizzativo oneroso ai sensi del T.U. In tal caso, in alternativa alla
monetizzazione, il richiedente potrà proporre la realizzazione diretta delle strutture necessarie
per il soddisfacimento degli standard aggiuntivi tramite la stipula di apposita convenzione con
la C.A.
Gli edifici realizzati senza indice o con premi di indice, potranno subire un mutamento di
destinazione tra gli usi consentiti nelle diverse zone omogenee, a condizione che la nuova
destinazione segua le stesse regole di quella vecchia oppure, qualora non rientrasse nei casi di
quelle che si possono avvalere di meccanismi di incremento o per le quali è previsto un
incremento minore dell’indice base, a condizione che il richiedente dimostri di disporre di
una quantità di indice sufficiente a coprire la differenza in aumento indotta dalla nuova
funzione. In caso opposto di riduzione dell’indice si potrà nuovamente disporre della
differenza di indice che il mutamento della funzione induce.
Indipendentemente dall’indicazione delle zone omogenee definite dal PUC, i sedimi e le
pertinenze degli edifici che alla data di approvazione del presente piano sono destinati ad
attività di tipo ricettivo (così come definiti dalle vigenti leggi regionali), hanno una
destinazione urbanistica di tipo produttivo ove sono consentite le sole destinazioni di tipo
turistico-ricettivo, a servizi ed esercizi pubblici.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al T.U. delle norme sull’edilizia
e al R.E..
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Art. 11 - Definizioni
11.a - Peso insediativo (Pi)
E’ costituito dall’insieme della popolazione in termini di abitanti residenti, addetti stabili a
servizi e attività, turisti fluttuanti come definito dalla LUR. Il PUC per le diverse zone
omogenee ne indica l’incremento massimo previsto. Ai fini del controllo del peso insediativo
di ogni intervento il Responsabile della Gestione del Piano (vedi oltre) ne definisce l’entità e
l’annota in apposito registro unitamente agli asservimenti ai fini della verifica delle dotazioni
degli standard.
In riferimento alla verifica del bilanciamento dei servizi secondari viene fatto esclusivo
riferimento al peso insediativo indotto dai residenti e dagli addetti stabili con la sola eccezione
dei parcheggi pubblici per i quali si dovrà tenere in debito conto anche il fabbisogno indotto
dalle presenze fluttuanti.
11.b - Densità territoriale (Dt)
E’ il rapporto tra la Superficie Lorda (vedi definizione) e la Superficie Territoriale
comprensiva di strade e servizi eventuali che viene indicata come valore massimo nelle
schede relative ai Distretti di Trasformazione.
11.c - Superficie Lorda (SL)
Per SL si intende la superficie dei solai di tutti i locali e spazi compresi dai muri perimetrali
per ciascun piano.
11.d - Superficie Agibile (SA)
Per SA si intende la superficie dei solai dei Vani Abitabili e dei relativi disimpegni
(antibagno, corridoio, ingresso, ecc.) al netto dei muri perimetrali ma comprensiva
dell’ingombro dei divisori interni tra locali ed unità immobiliari, con esclusione di scale,
ascensori e pertinenze.
11.e - Superficie Coperta (SC)
Per SC si intende la superficie in proiezione definita dai muri perimetrali esterni dell’edificio
emergenti dal terreno sistemato.
11.f - Superficie Produttiva (SP)
Per SP si intende la superficie dei solai dei locali nei quali viene svolta l’attività artigianale e
produttiva al netto dei muri perimetrali e dei locali tecnici e comprensiva dei magazzini e dei
locali per il personale.
11.g - Superficie di Vendita (SV)
Si definisce in tal modo l’area al netto dei muri destinata alla vendita di prodotti compresa
quella occupata da casse, banconi, scaffalature e simili accessibili al pubblico, con esclusione
di magazzini, depositi, locali per lavorazioni, per il personale, uffici e locali pertinenziali in
genere.
11.h - Unità Minima di Intervento (UMI)
E’ la più piccola porzione di PUO o SAU che può essere attuata unitariamente attraverso il
rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato. Ad ogni UMI deve essere associata
una quota minima di servizi proporzionale all’entità dell’intervento. In caso di inattuabilità di
una quota proporzionale sono possibili accordi tra privati per attuare quote di servizi superiori
il cui esubero potrà essere scomputato relativamente all’attuazione delle UMI successive.
11.i - Vano Abitabile (VA)
Si intende ogni locale dotato di areazione e illuminazione naturale con altezza media
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
superiore a m. 2,70. o artificiale avente le caratteristiche dimensionali prescritte dalle vigenti
normative per tali locali. Tra i vani abitabili vanno annoverati anche i disimpegni ed i servizi
igienici dotati di ricambio d’aria meccanico di altezza non inferiore a m. 2,40, i locali
destinati ad usi non residenziali come gli uffici.
11.l - Volume Virtuale (VV)
Si definisce così il prodotto tra la Superficie Agibile e un’altezza convenzionale di 3 ml. Esso
va utilizzato ai fini dei calcoli delle quote di parcheggio pertinenziale e della soglia per la
redazione dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale o in altre prescrizioni di legge
analogamente applicabili.
11.m - Numero dei Piani
Le norme del PUC indicano per le zone omogenee il numero massimo di piani edificabili. Si
intende per piano una distanza tra estradossi di solai che può variare tra 2,5 e 4,0 ml.; in caso
di interpiano di valore compreso tra 4,0 e 6 ml. verrà calcolato un numero di piani pari a due.
Per locali con coperture a falde inclinate la quota del solaio superiore coincide con la linea
dell’altezza media lorda. Fanno eccezione gli edifici ad uso servizi primari e secondari, ad uso
produttivo e commerciale che potranno avere locali di altezza funzionale agli usi in essi
esercitati.
11.n - Pertinenze
Sono i locali e manufatti non abitabili privati o condominiali destinati al servizio esclusivo di
un fabbricato. Comprendono oltre alle autorimesse pertinenziali, i locali tecnici, le cantine, i
depositi, i locali di sgombero, spazi condominiali, ecc.
11.o - Manufatti Provvisori
Sono definiti provvisori quei manufatti con caratteristiche costruttive e funzionali non
permanenti o con carattere di facile amovibilità. Non concorrono alla determinazione di SA
e/o SP. Sono così classificabili i manufatti di arredo urbano quali chioschi e padiglioni con
funzioni decorative, edicole per il commercio di giornali, pensiline di attesa bus e similari,
manufatti stagionali quali attrezzature balneari smontabili, verande stagionali per pubblici
esercizi in materiale leggero, serre, tendoni per manifestazioni o spettacoli mobili e similari o
di tipo funzionale quali baracche per attività di cantiere e similari.
11.o - Depositi per attrezzi Agricoli
Sono costruzioni in pietra a vista o legno o misti di dimensioni contenute, generalmente ad un
piano con unica falda inclinata addossata a muro di fascia o su due livelli in zone acclivi,
copertura a due falde rivestita in ardesia, con una bucatura per ogni piano se posizionato
trasversalmente rispetto alla linea di massima pendenza.
Tali depositi possono essere realizzati anche in seminterrato e cioè contenuti nella profondità
e nell’altezza delle fasce agricole, con il lato esterno in pietra a vista posata a secco a perfetta
imitazione del muro di fascia esistente e copertura con strato di terreno inerbito di spessore
minimo di 25 cm. Se la loro funzione è connessa al presidio ambientale o alla conduzione di
fondi agricoli o florovivaistici o all’allevamento di bestiame, possono essere realizzati in
misura massima di uno ogni 5.000 mq. di terreno e della dimensione massima di 20 mq.
senza necessità di indice perequato. Negli altri casi sono assentibili con utilizzo di indice
perequato triplo per la dimensione eccedente.
11.p - Servizi e reti tecnologici
Rientrano nella definizione tutti gli impianti tecnologici a rete per la distribuzione di energia,
acqua potabile e non, combustibili, telecomunicazioni, per smaltimento dei rifiuti e
assimilabili, nonché impianti di trattamento con i relativi, depositi, uffici e pertinenze
connesse al loro funzionamento. La loro realizzazione non necessita di utilizzo di indice
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perequato.
11.q – Distanza tra edifici
Si definisce distanza tra edifici la distanza rettilinea minima tra le pareti perimetrali di corpi
di fabbrica di analoghe dimensioni emergenti dal terreno e paesaggisticamente percepibili,
destinati generalmente ad usi di tipo stanziale quali quelli residenziali, ricettivi, terziari,
servizi secondari e similari. Non costituiscono elementi rilevanti ai fini di tale calcolo i corpi
di fabbrica destinati ad attività non stanziali quali depositi agricoli, fienili, cabine elettriche,
cisterne e locali tecnici in genere, gli edifici ipogei, i corpi aggiunti per ampliamenti e
accorpamenti di edifici esistenti.
11.r – Distanza dai confini (Dc)
La distanza minima dai confini dei nuovi manufatti è quella indicata dal Codice Civile. Si
misura in linea retta tra un punto del confine e quello più vicino della nuova costruzione.
11.s – Distanza dalle strade (Ds)
Il PUC stabilisce che le distanze minime dal ciglio delle strade all’interno dell’ambito urbano
siano quelle definite dagli allineamenti principali delle cortine edilizie. Per quanto riguarda le
restanti aree all’esterno dell’ambito urbano si rimanda al PUT o in sua assenza al
Regolamento del Codice della Strada. Nei DT le distanze saranno determinate dal PUO.
11.t - Volume Tecnico (VT)
Si definiscono così tutti i locali che ospitano apparecchiature tecnologiche necessarie al
funzionamento degli organismi edilizi principali.
11.u – Lotto Funzionale (LF)
Si definisce lotto funzionale la parte di terreno unitaria di pertinenza delle nuove costruzioni
atta a ricevere sia la nuova edificazione che gli spazi pertinenziali ad essa necessari e
funzionali. Può essere o meno gravata da asservimenti ma deve essere nella totale
disponibilità o nella proprietà del richiedente il rilascio del permesso di costruzione.
11.v – Lotto Teorico (LT)
Si definisce lotto teorico l’ambito di territorio sotteso da una circonferenza il cui raggio
corrisponde alla distanza minima tra gli edifici di nuova costruzione indicata per ciascuna
zona omogenea. Anche esso può essere gravato da asservimenti e può non essere nelle
disponibilità del richiedente il rilascio del permesso di costruzione.
11.w – Lotti Asserviti (LA)
Si definiscono così tutti i lotti di terreno dei quali il richiedente il permesso di costruzione ha
in disponibilità l’indice perequato definito dal PUC. Tali lotti, che vengono asserviti alle
nuove edificazioni, possono non essere contigui e non essere di proprietà del richiedente il
permesso di costruzione purchè ricadano nel territorio comunale.
11.y – Indice di edificabilità (IA)
Esprime la quantità di S.A. edificabile per ogni mq. di territorio.
11.z – Volume paesaggisticamente percepibile
Esprime la quantità di Volume emergente dal terreno.
In merito a quanto non indicato nelle presenti norme si rinvia alle definizioni del
Regolamento Edilizio.
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Art. 12 - Attività e funzioni
Il PUC individua le seguenti funzioni definendo per ogni zona omogenea quelle ammesse.
Nell’ambito di quelle compatibili sono possibili trasformazioni da una all’altra con il solo
obbligo dell’adeguamento degli standard e degli oneri concessori. Le funzioni individuate dal
PUC sono le seguenti:
12.a - Residenza
Comprende le funzioni proprie dell’abitare; non sono considerate in tale categoria le
abitazioni specialistiche organizzate quali gli alloggi per studenti, disabili, anziani che sono
comprese nella categoria dei servizi secondari. Funzione compatibile con tutti gli ambiti
insediabili quali i nuclei storici, il tessuto urbano e con i Distretti di Trasformazione ove
previsto specificatamente dalle relative schede, non compatibile con gli usi produttivi di tipo
industriale. L’alloggio del custode o del conduttore annesso alla attività produttiva non è
considerata funzione residenziale autonoma ma dotazione di quella produttiva.
12.b – Attività ricettive
Comprende tutte le attività in edifici o all’aria aperta deputate ad ospitare turisti così come
definite dalle vigenti norme regionali di classificazione quali alberghi, residence, villaggi
turistici, campeggi, ecc. con l’esclusione di quelle di cui al punto successivo. Funzione
definita dal PUC di tipo produttivo, ma compatibile con tutti gli ambiti insediabili e con i
Distretti di trasformazione ove previsto specificatamente dalle relative schede.
12.c – Attività extraricettive
Comprende le strutture ricettive non definibili di tipo produttivo come sopra e assimilabili alla
funzione residenziale quali affittacamere, bed & breakfast, pensioni, locande, case vacanze,
foresterie, agriturismi e quelle particolari come ostelli, diving center, rifugi alpini e similari.
Funzione compatibile con tutti gli ambiti insediabili con l’eccezione di quelli produttivi di
tipo industriale.
12.d - Commercio
Comprende tutte le attività da quelle al dettaglio quali gli esercizi di vicinato o di presidio
sino a quelli di medie dimensioni, gli esercizi alimentari sino a 250 mq. di superficie di
vendita. Tali attività possono essere organizzate nel Capoluogo anche in un centro di via,
integrate con pubblici esercizi o ridislocate anche tramite accorpamento di licenze. Il
commercio al dettaglio con funzioni di presidio di servizio è compatibile con tutti gli ambiti e
i nuclei storici. Le altre attività commerciali oltre i 250 mq. di S.V. non sono insediabili nel
territorio comunale. Per ulteriori precisazioni e regolamentazioni si fa riferimento al vigente
Piano del commercio. E’ funzione compatibile con quella residenziale.
12.e - Commercio speciale ed esposizioni
Comprende strutture di vendita quali quella di autoveicoli, prodotti per l’edilizia e similari
che necessitano di spazi per l’esposizione delle merci anche all’aperto. Tali strutture sono
compatibili con i soli distretti di trasformazione e con le zone produttive previsti dal PUC nel
territorio comunale.
12.f - Uffici, studi professionali e attività artigianali singole
Comprendono le attività direzionali e professionali individuali e collettive, le agenzie di
viaggio, immobiliari, finanziarie, sedi di rappresentanza e assimilabili, attività artigianali di
servizio e non di tipo produttivo quali idraulici, sarti, meccanici, elettrauto e gommisti,
falegnami, ecc. Funzione compatibile con gli ambiti insediabili, con i nuclei storici, il tessuto
urbano, le funzioni commerciali e con i Distretti di trasformazione tranne ove
specificatamente vietato dalle relative schede. Non sono compatibili con i tessuti urbani i
depositi connessi alle attività artigianali di cui sopra quali depositi di bombole, gomme,
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materiali esplosivi, materiali edili, legnami, ecc. ed in genere tutti quelli pericolosi per la
pubblica incolumità.
12.g - Attività produttiva di tipo industriale e artigianale
Attività di trasformazione di prodotti di tipo artigianale e industriale non compatibili con il
tessuto urbano e con gli ambiti di conservazione. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla
data di entrata in vigore del presente PUC. Rientrano nella catalogazione gli eventuali uffici,
alloggi di custodi e attività commerciali dei prodotti trattati.
12.h - Produzione agricola e florovivaistica
Trattasi dell’esercizio dell’agricoltura e del florovivaismo all’aria aperta e in serre in forma
aziendale e artigianale. Rientrano nella funzione oltre alle serre, i depositi di mezzi e
materiali, le stalle, i locali adibiti al commercio dei prodotti e similari e le residenze dei
conduttori. E’ compatibile con le attività extraricettive ed è incompatibile con il tessuto
urbano.
12.i - Attività estrattiva
E’ quella relativa all’esercizio di cave e miniere prevista dal Piano regionale. Fanno parte di
essa tutti i depositi di materiale scavato da commerciare, quelli dei materiali di scarto delle
lavorazioni, i macchinari e locali di servizio. Non è compatibile con gli ambiti di
conservazione e di riqualificazione. Sono fatti salvi gli impianti esistenti ala data di entrata in
vigore del presente PUC.
12.l - Attività di demolizioni e raccolta differenziata di rifiuti
Sono attività che per caratteristiche richiedono adeguate localizzazioni in siti adatti e
riguardano lo stoccaggio e la demolizione di autovetture, elettrodomestici e similari, la
commercializzazione e il trattamento dei singoli componenti ricavati, raccolta differenziata e
trattamento di vetro, carta, plastica, metallo ed altri rifiuti non definiti speciali o pericolosi ai
sensi delle vigenti normative. Non sono compatibili con alcuna zona del territorio comunale
fatta eccezione per il distretto di trasformazione TF.
12.m - Pubblici esercizi
Sono istituti di credito e assicurativo, cambi valute, servizi alla persona quali centri di
estetica, fitness, bar, ristoranti, discoteche, pub, tabaccherie, farmacie, librerie, giornalai,
distributori di carburante, stabilimenti balneari e servizi similari di carattere sia pubblico che
privato aperti alla fruizione collettiva. Il PUC li assimila ai servizi secondari; ne seguono le
reegole e possono essere realizzati senza la necessità di sfruttamento di indice perequato.
Art. 13 - Programmi di attuazione
Il PUC può essere attuato attraverso diversi Programmi di Attuazione. Essi sono costituiti da
un elenco ragionato e programmato nel tempo di opere pubbliche desunte dal Piano Triennale
e di possibili interventi di soggetti privati giudicati prioritari per lo sviluppo dell’economia
locale.
Esso viene di norma predisposto all’inizio di ogni ciclo amministrativo e costituisce il “Piano
del Sindaco”.
Art. 14 - Regole di modificabilità delle previsioni
Le previsioni di uno strumento complesso come è il PUC richiedono possibilità di
aggiustamento e modificazione non sostanziali e tali da essere definibili varianti al PUC ai
sensi della LUR ma utili alla sua attuazione e snellezza amministrativa.
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Non costituiscono pertanto varianti al PUC e possono essere definite con semplice procedura
di deliberazione di Consiglio Comunale le seguenti modificazioni:
- Aggiornamento a Piani di settore quali quello della ripartizione delle attività recettive,
della zonizzazione acustica, del piano integrato della mobilità, ecc.
- La modificazione limitata dei perimetri delle zone omogenee per renderla corrispondente
a quella delle particelle catastali più prossime individuanti le proprietà
- Le modifiche derivanti dalla definizione esecutiva di tracciati viari indicati nel PUC
- La modificazione di destinazioni d’uso consentite dal PUC nelle zone omogenee dovute
alla definizione dei progetti urbanistici operativi
- Le modificazioni ai valori delle densità territoriali massime entro margini non superiori
al 5% sempre dovuti alla definizione dei progetti operativi o al reperimento di maggiori
quote di servizi non previste dal PUC
- Le modificazioni del numero e del perimetro delle UMI all’interno dei perimetri di PUO
- Le riperimetrazioni o l’introduzione di nuovi SIC
- La localizzazione di nuovi servizi pubblici o il loro spostamento rispetto alle indicazioni
del PUC
- La modificazione dei perimetri tra Distretti di Trasformazione confinanti.
Art. 15 – Interpretazione autentica delle norme di PUC
Qualora si configuri il caso che alcune delle presenti norme possano essere interpretate in
differenti maniere, oppure che esse richiedano integrazioni chiarificatorie, oppure ancora quando
da parte di un privato venga richiesta una interpretazione autentica delle stesse al fine di definire
correttamente una possibilità di intervento, il soggetto deputato a proporreemanare
l’interpretazione autentica o il completamento chiarificatorio è il Responsabile del Piano, sentito
il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e gli uffici competenti della Provincia e Regione. Tali atti
interpretativi dovranno essere annotati in apposito registro, approvati dal Consiglio Comunale e
resi di evidenza pubblica. Essi diventeranno parti integranti delle norme di attuazione del PUC.
Qualora, a giudizio degli enti sovraordinati, essi costituiscano variante al PUC dovranno essere
seguite le procedure di variante di cui alla LUR.
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CAPO IV
SOSTENIBILITA’
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CAPITOLO QUARTO – Sostenibilità ambientale del PUC
Art. 16 - Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
La sostenibilità ambientale del PUC sarà garantita dall’adozione da parte della Civica
Amministrazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che dovrà definire gli
Indicatori e le Soglie di sostenibilità del sistema territoriale comunale in rapporto alle
trasformazioni previste dal PUC. Tale controllo dovrà essere attuato con scadenza periodica
non superiore ai due anni e in caso di rilevamento di elementi di non sostenibilità il
Responsabile della Gestione del Piano avrà il compito di verificare se essi dipendono dalle
trasformazioni indicate dal PUC ed in caso affermativo proporre i necessari correttivi alla
Civica Amministrazione attraverso le procedure di variante previste dalla LUR.
Art. 17 - Siti di Interesse Comunitario (SIC)
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario come tali
definiti dalla Regione Liguria. Il PUC per tutti gli interventi modificativi degli attuali assetti
ambientali in prossimità o entro tali aree rende obbligatorio la redazione di una Valutazione
di Incidenza ai sensi delle norme emanate dalla Regione.
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CAPITOLO QUINTO – Norme sulla sicurezza dei cittadini e
dell’ambiente
Art. 18 Zonizzazione e Normativa Geologica di Attuazione
La Zonizzazione Geologica è una cartografia di sintesi, derivante dall’incrocio e dalla stima
comparata degli elementi territoriali (geologia, geomorfologia, uso del suolo ecc.) raccolti nella
cartografia tematica realizzata nella descrizione fondativa. In base alle conoscenze acquisite il
territorio viene suddiviso in ambiti (classi) omogenei in termini di crescente pericolosità
geologica ed idrogeologica e conseguente decrescente suscettività d’uso del territorio. Nello
specifico per la realizzazione della Carta della Zonizzazione Geologica si sono presi in
considerazione i seguenti tematismi:
Studi geologici a corredo della descrizione fondativa del PUC di Bonassola:
1. Tav. 5 Geolitologica
2. Tav. 6 Geomorfologia e dinamica dei versanti
3. Tav. 7 Reticolo idrografico
4. Tav. 8 Risorse idriche
5. Tav. 9 Inondabilità
6. Tav. 10 Evoluzione della linea di costa
7. Tav. 11 Principali caratteri del litorale
8. Tav. 13 Vegetazione
9. Tav. 15 Principali criticità
Studi geologici a corredo del Piano di Bacino Stralcio Ambito -18 Ghiararo:
·
Tav. 1 Acclività
·
Tav. 2 Geolitologica
·
Tav. 3 Geomorfologica
·
Tav. 4 Idrogeologica
·
Tav. 5 Uso del suolo
·
Tav. 9 Carta delle fasce inondabilità
Le Norme di Attuazione forniscono indicazioni relative sia alle metodologie geognostiche che si
rendono necessarie in conseguenza delle problematiche geologiche e geologico-tecniche emerse,
sia ai diversi livelli di approfondimento che gli accertamenti dovranno conseguire in funzione dei
vari stadi di pianificazione e di progettazione urbanistico-edilizia. L’articolato normativo, di
seguito esplicitato, regola gli interventi sul suolo e nel sottosuolo secondo quanto previsto dal D.
M. 11/03/1988, costituendone l’applicazione sia a livello progettuale, sia esecutivo.
18a Ambito di applicazione
Le seguenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private che comportino interferenze
sul suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce, ed alla stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M. LL.PP. 11/02/1988
18b Interventi in zone miste
Nel caso in cui l’area di intervento insista su terreni appartenenti a “Zone” a diversa
“pericolosità” e “suscettività d’uso”, per gli adempimenti di carattere geologico, dovrà essere
fatto riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori
problematiche geologiche. Inoltre, in presenza di interventi a prevalente sviluppo lineare o
arealmenti molto estesi ricadenti in aree a diversa suscettività d’uso per i quali non venga
constatata l’interferenza tra i singoli settori, si dovrà applicare il regime più restrittivo per ogni
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settore morfologicamente omogeneo, suddiviso sulla base delle linee orografiche (fondovalle e
spartiacque).
18c Norme di salvaguardia idrogeologica
Impermeabilizzazioni dei suoli
In tutto il territorio comunale, nei casi di nuove edificazioni o nuove sistemazioni di spazi
pubblici e privati o ad essi assimilabili, è necessario individuare gli interventi atti ad limitare
l’impermeabilizzazione superficiale dei suoli e controllarne gli effetti. Qualora venga ridotta o
impedita la permeabilità per una superficie maggiore di 200 m2 , dovranno essere approntati
sistemi di immissione di acque meteoriche nel sottosuolo atti a compensare l’effetto di
impermeabilizzazione dovuto al nuovo intervento. E’ comunque necessario limitare il più
possibile l’impiego dell’asfalto, del cemento o di analoghi materiali impermeabilizzanti nelle
coperture dei suoli, prediligendo tecniche e materiali che non impediscano l’infiltrazione.
Drenaggi e reti di smaltimento acque bianche.
Il dimensionamento delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque bianche, di quelle
provenienti dai drenaggi e dalle opere di regimazione idraulica dovrà essere eseguito previa
redazione di studi inerenti la valutazione delle portate delle acque raccolte dai sistemi di
regimazione, connesse con eventi pluviometrici di forte intensità e breve durata e con periodi di
ritorno adeguati. Tali studi dovranno prevedere un’analisi idrologica ed idraulica estesa a tutta la
superficie scolante a monte della sezione interessata dall’intervento. Qualora i dati non siano
disponibili, o ritenuti insufficienti per stime adeguate, i dimensionamenti andranno eseguiti in
modo che risulti ritardata per 30’ e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del comparto,
smaltita una precipitazione di intensità pari a 50 mm in 30’ uniformemente distribuita sull’intera
superficie scolante della rete di smaltimento. I percorsi delle reti di adduzione al reticolo
idrografico esistente dovranno essere progettati in modo da aumentare i tempi di corrivazione.
Qualora il reticolo idrografico naturale o canalizzato o tombinato destinato a ricevere le acque
confluenti risulti, dagli studi effettuati, non in grado di smaltirle, si dovranno prevedere opere di
laminazione delle portate effluenti in eccesso rispetto alle attuali condizioni di regime idraulico o
valutare l’eventualità di scegliere tracciati alternativi.
18d Interventi in Piani Urbanistici Operativi
Nei casi di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti alla preliminare formazione
di un Piano Urbanistico Operativo le indagini geologiche dovranno adeguarsi a quanto prescritto
zona per zona nei diversi paragrafi delle presenti norme. Il livello di approfondimento delle
indagini, in funzione della zonizzazione definita nei seguenti paragrafi, potrà essere articolata su
due differenti livelli a seconda che l’area soggetta a PUO. ricada solo su terreni appartenenti alle
Zone “A” e “B” oppure su terreni afferenti le zone “C1,C2”, “D” e “E1,E2,E3”.
Nel primo caso il livello di approfondimento sarà quello tipico delle relazioni geologiche di
fattibilità; esso dovrà peraltro essere poi integrato, in sede attuativa dello strumento urbanistico,
in occasione del rilascio delle concessioni, con le necessarie prospezioni geognostiche, prove
geotecniche in sito ed eventuali prove ed analisi di laboratorio e relativa relazione di commento.
Nel secondo caso il livello di approfondimento degli studi geologici deve essere quello tipico
della relazione geologica esecutiva, corredata, quindi, dalle opportune indagini geognostiche
puntuali (scavi, sondaggi, prove penetrometriche, analisi e prove di laboratorio, indagini
geofisiche, ecc.).
Tali indagini, previa adeguata motivazione possono essere a loro volta articolate secondo due
fasi:
1.fase preliminare: finalizzata alla diagnosi geologica dell’area, che potrà essere eseguita nella
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fase progettuale urbanista;
2.fase esecutiva: finalizzata alla determinazione puntuale e quantitative conclusive, che dovrà
essere eseguita in occasione della progettazione esecutiva e strutturale delle singole opere
comprese nel PUO.
18e Zonizzazione geologica
Il territorio comunale è stato suddiviso in “Zone” omogenee (A-B-C1-C2-D1-E1-E2-E3) in
funzione di una crescente propensione al dissesto e della conseguente diminuzione della
suscettività d’uso delle aree. Per ciascuna classe viene discusso il criterio di attribuzione e la
specifica norma di attuazione geologica.
ZONE A - Aree a bassa propensione al dissesto con suscettività d’uso non condizionata
Si tratta di aree nelle quali i valori dei parametri descrittivi del territorio (acclività, litologia, uso
del suolo, permeabilità, reticolo idrografico, franosità) denotano condizioni di bassa suscettività
al dissesto. In tali zone l’assetto geologico in s.l. è tale da non interferire negativamente su
eventuali interventi antropici; sono pertanto richiesti gli abituali approfondimenti sull’assetto
geologico in applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è volti essenzialmente
a verificare che:
1. l’opera in progetto non alteri l’equilibrio dell’assetto geologico, geomorfologico ed
idrogeologico esistente;
2. non vi siano ripercussioni sul comportamento statico o sulla funzionalità degli eventuali
manufatti adiacenti;
3. la presenza di eventuali caratteristiche puntuali, non rilevabili alla scala del PUC, ma
interferenti con l’intervento in progetto;
4. l’opera in progetto non alteri la stabilità del versante interessato;
5. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio
e sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali
all’art.3 : "Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica".
A corredo del progetto dovranno essere prodotte:
1.
Relazione geologica e geotecnica
redatta a firma di tecnico abilitato, dovrà includere almeno i seguenti contenuti minimi:
a) gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della
carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;
b) caratterizzazione
dell’assetto
geolitologico,
geomorfologico,
geologico-strutturale,
idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da
aerofotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure
dalla Descrizione Fondativa o del Piano di Bacino Stralcio, ove ritenuti, a giudizio del
professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo
intorno;
c) valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche
geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;
d) caratterizzazione geologico-tecnica (geotecnica e geomeccanica) di massima delle coperture e
del substrato in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere dedotti in
sito, da interpretazioni di spaccati naturali, trincee, pozzetti esplorativi, o utilizzando dati
tratti da indagini precedenti in zone limitrofe con caratteristiche analoghe;
e) per sbancamenti significativi di altezze superiori ai tre metri e di lunghezza superiore ai 10 m:
verifica di stabilità del versante per un congruo tratto a monte e a valle dell'area di intervento,
applicando uno fra i metodi canonici di Bishop, Jambu, ecc.
f) per tutti gli interventi che prevedano l’incremento di superfici impermeabilizzate oltre i 200
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo
inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art.3
“norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente
normativa;
g) documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geomorfologiche idrogeologiche,
eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con
denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:5000 per carte di sintesi o di
inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla
scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a
scala 1:500. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000.
Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali)
saranno redatte preferibilmente a scala 1:50 - 1:100, e comunque a scale con denominatore
non maggiore di 200.
h) documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti
rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l.
riscontrate nella zona in esame.
2. Relazione geologica e geotecnica di fine lavori
breve relazione da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto
di abitabilità o agibilità, contenente indicazioni:
a) delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo;
b) dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
c) dei criteri fondazionali messi in atto;
d) degli eventuali monitoraggi messi in opera;
e) delle eventuali verifiche di stabilità eseguite;
f) del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate;
g) delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere
definitivo (non provvisionali), se utilizzate;
h) del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio
eventualmente messi in opera.
i) certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente
geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi
eseguiti sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a
garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio
geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;
j) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento
(condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere
speciali, ecc.).
ZONE B - Aree a media propensione al dissesto e suscettività d’uso parzialmente
condizionata
Si tratta di aree nelle quali i valori dei parametri descrittivi del territorio denotano condizioni di
media suscettività al dissesto. Sono localizzate prevalentemente nel settore centrale del territorio
comunale a cavallo tra i due torrenti il San Giorgio e il Rossola. I rilievi a scala di P.U.C. non
hanno evidenziato significativi fenomeni gravitativi in atto, ma solo possibili problematiche
connesse con l’interazione tra il substrato roccioso e le potenti coltri di copertura incoerenti che
caratterizzano queste aree. I condizionamenti derivanti dall’assetto geologico s.l. sono in queste
zone da ritenersi eliminabili con interventi di piccola o media difficoltà e onerosità. In queste
aree il ruolo della copertura vegetale nei confronti dell’erosione risulta essere spesso mediocre e
talvolta non è in grado di opporsi all’evoluzione dei processi erosivi sia di tipo incanalato che
areale.
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è mirata
essenzialmente a verificare:
1. il reale spessore delle coperture detritiche, la natura, l’origine e le caratteristiche geotecniche
e idrologiche nonché i suoi rapporti geometrici con il substrato;
2. le condizioni di stabilità delle coltri di versante con potenza superiore ai 2 mt e dei
meccanismi idrologici connessi con i contatti coltri-substrato poco permeabile;
3. la determinazione della natura, dell’assetto strutturale e dello stato di conservazione
(tettonizzazione e alterazione) del substrato roccioso, al fine di valutare l’opportunità di
utilizzare accorgimenti tecnici prima dell’esecuzione dell’intervento, per garantire la duratura
stabilità del versante;
4. la presenza di eventuali problematiche puntuali, non rilevabili alla scala di P.U.C., ma
interferenti con l’intervento in oggetto;
5. l’opera in progetto non alteri la stabilità del versante interessato;
6. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio
e sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali
all’art.3 : "Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica".
A corredo del progetto dovranno essere prodotte:
1. Relazione geologica e geotecnica
redatta da professionista abilitato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della
carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;
b) caratterizzazione
dell’assetto
geolitologico,
geomorfologico,
geologico-strutturale,
idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da
fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure
dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per
l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;
c) valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche
geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;
d) caratterizzazione geologico-tecnica (geotecnica e geomeccanica) di massima delle coperture e
del substrato in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere dedotti in
sito, da interpretazioni di spaccati naturali, trincee, pozzetti esplorativi, o utilizzando dati
tratti da indagini precedenti in zone limitrofe con caratteristiche analoghe;
e) per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate
superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito
capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui
all’art 3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della
presente normativa;
f) per sbancamenti significativi di altezze superiori ai 2.5 metri e di lunghezza superiore ai 10
metri verifica di stabilità del versante per un congruo tratto a monte e a valle dell'area di
intervento, applicando uno fra i metodi canonici di Bishop, Jambu, ecc.
g) progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase preesecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo
di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M.
LL.PP: 11/3/881.
1
Punto B4: Il programma delle indagini deve essere formulato in base alle prevedibili costituzione del sottosuolo, tenuto conto
dei problemi in esame. I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla successione dei
terreni nel sottosuolo, alle finalità ed alle caratteristiche dell'opera. Le indagini geotecniche comprendono tra l'altro
perforazione di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle falde acquifere, prove in situ, prove in laboratorio,
prospezioni geofisiche. Il programma deve essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali modifiche conseguenti alle
conoscenze che si otterranno nel corso delle indagini.
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h) documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche,
eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con
denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di
inquadramento generale.
Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e
comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a scala 1:500. Per
sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000.
Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali)
saranno redatte preferibilmente scala 1:50 - 1:100, e comunque a scale con denominatore non
maggiore di 200.
i) Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti
rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l.
riscontrate nella zona in esame.
2. Relazione geologica e geotecnica di fine lavori
breve relazione da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto
di abitabilità o agibilità, contenente indicazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo;
dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
dei criteri fondazionali messi in atto;
degli eventuali monitoraggi messi in opera;
delle eventuali verifiche di stabilità eseguite;
del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate;
delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere
definitivo (non provvisionali), se utilizzate;
h) del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio
eventualmente messi in opera;
i) certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente
geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi
eseguiti sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a
garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio
geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico (come dai Criteri Generali delle
presenti Norme), della zona di intervento;
j) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento
(condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere
speciali, ecc.).
ZONE C1 – C2 - Aree ad alta propensione al dissesto e suscettività d’uso limitata.
Le ZONE C1 corrispondono alle aree a Suscettività al Dissesto Elevata (P3) come perimetrate
nella Tav. 10 “Carta della Suscettività al dissesto dei versanti” del Piano di Bacino Stralcio
Ambito 18 –Ghiararo. Si tratta di aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali
l’esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi,
ovvero indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici e di uso del
suolo anche se prive al momento di movimenti gravitativi. Sono localizzate, prevalentemente, nel
settore occidentale del territorio comunale ad ovest della frazione di Reggimonti e Montaretto,
nel settore sud orientale ad est del villaggio la Francesca e lungo il confine comunale con
Levanto. Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione sovraordinata ai sensi delle
norme di disciplina dell’assetto geomorfologico (Sezione II) del “Piano di Bacino Ambito 18 –
Ghiararo”, art. 16 “Aree a diversa suscettività al dissesto” comma 3 Aree a suscettività al dissesto
elevata (P3). Di seguito sono riportate le limitazioni e i vincoli che, allo stato attuale,
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
caratterizzano tali porzioni di territorio.
Non sono consentiti:
· gli interventi di nuova edificazione;
· gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia come definita dalla lettera d), comma 1,
art. 31, della legge 457/78, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli
interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di
rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione
deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola maggiormente
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche attraverso la messa in
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità.
Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato,
corredati di progetti supportati da parere vincolante della Provincia, basati su studi che
dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche che determinano la
suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell’opera non interferisca
negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area.
Sono consentiti :
· gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi
diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto.
Dopo la realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione, il soggetto attuatore di un
intervento può rivolgere istanza, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione
dell’areale oggetto di intervento, alla Provincia di modifica della perimetrazione delle zone e di
ridefinizione della classe di suscettività al dissesto con le procedure di cui al comma 15, dell’art.
97, della L.R. n°18/1999.
Per gli interventi consentiti a corredo del progetto dovranno essere prodotte:
1. Relazione geologica e geotecnica esecutiva
conforme al punto B5 del D.M. LL.PP. 11/3/882 redatta a firma di geologo iscritto all’ordine
professionale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della
carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;
b) caratterizzazione
dell’assetto
geolitologico,
geomorfologico,
geologico-strutturale,
idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da
fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure
dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per
l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;
c) valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche
geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;
d) completa caratterizzazione, geologico-tecnica di dettaglio relativa allo specifico intervento a
progetto, desunta da prospezioni dirette o indirette (p.es. pozzetti geognostici, trincee,
penetrometrie, sondaggi, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non alterato, e
almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di coltri potenti;
e) documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche,
2
Punto B5: .............. Essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i
risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti
alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la
successiva fa esecutiva. Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito
ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica
devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione
geologica e viceversa.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con
denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di
inquadramento generale.
Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche, ecc.) saranno redatte alla scala dei progetti e
comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a scala 1:500. Per
sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000.
Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali)
saranno redatte preferibilmente a scala 1:50 - 1:100, e comunque a scale con denominatore
non maggiore di 200;
f) verifiche di stabilità dei fronti di scavo temporanei o permanenti come da indicazione del
D.M. 11/03/'88 punto G3;
g) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative delle indagini
geognostiche, e delle eventuali emergenze e/o problematiche riscontrate.
2. Relazione geologica e geotecnica di fine lavori
breve relazione da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto
di abitabilità o agibilità, contenente indicazioni:
a) delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo;
a) dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
b) dei criteri fondazionali messi in atto;
c) degli eventuali monitoraggi messi in opera;
d) delle eventuali verifiche di stabilità eseguite;
e) del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate;
f) delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere
definitivo (non provvisionali), se utilizzate;
g) del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio
eventualmente messi in opera;
h) certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente
geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi
eseguiti sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a
garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio
geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico (come dai Criteri Generali delle
presenti Norme), della zona di intervento;
i) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento
(condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere
speciali, ecc.).
ZONE C2
Le situazioni riscontrate in queste aree, pur non essendo ostative alla realizzazione di interventi
antropici comportano la necessità di una attenta valutazione della loro fattibilità in fase
preliminare. È infatti possibile che le variabili territoriali siano tali da sconsigliare l’esecuzione
del progetto, o quanto meno da subordinarlo alla realizzazione di opere mirate al recupero dei
dissesti o all'attenuazione dei fattori predisponenti e al ripristino dell'equilibrio idrogeologico
dell’area. Si tratta di aree localizzate prevalentemente in corrispondenza del tratto costiero ad
ovest dell’abitato di Bonassola e di piccole porzioni di territorio ad ovest del villaggio La
Francesca, lungo l’ex strada statale per Levanto n°332 in prossimità del bivio per S. Giorgio e,
più a nord, in testata di valle del rio Carmine. Inoltre in questa classe sono state inserite le cave
dismesse in relazione alla presenza di situazioni di criticità (seppur puntuali) connesse con la
stabilità dei fronti di scavo. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP.
dell’11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare:
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1. l’eventuale presenza di dissesti e squilibri geomorfologici che alla scala delle indagini di
P.U.C. non si sono potute individuare in modo circostanziato;
2. le caratteristiche geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle coperture detritiche al
fine di accertare le condizioni di equilibrio prima di qualsiasi intervento modificatorio e di
prevederne il comportamento in rapporto alle opere previste;
3. le condizione di tettonizzazione del substrato roccioso e della roccia affiorante per definire la
stabilità del versante e valutare gli opportuni accorgimenti tecnici atti a ridurre l’impatto
degli interventi antropici sull’assetto geologico e geomorfologico;
4. eseguire studi di carattere idrogeologico allo scopo di individuare l’ubicazione dell’eventuale
falda, soprattutto nelle zone con forte contrasto di permeabilità, localizzate solitamente in
corrispondenza dei contatti tettonici tra calcescisti e rocce permeabili per fratturazione come
per esempio le serpentiniti.
5. Eseguire le necessarie indagini volte alla individuazione della presenza di piani di
scorrimento tra substrato roccioso e coltri detritiche.
6. Gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di
drenaggio e sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri
generali all’art.3 : "Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica".
A corredo del progetto dovranno essere prodotte:
1. Relazione geologica e geotecnica esecutiva
con i medesimi contenuti riportati per le Zone C1
2. Relazione geologica e geotecnica di fine lavori
con i medesimi contenuti riportati per le Zone C1
ZONE D - Aree in dissesto a suscettività d’uso fortemente limitata
Le ZONE D corrispondono alle aree a Suscettività al Dissesto Molto Elevata (P4) come
perimetrate nella Tav. 10 “Carta della Suscettività al dissesto dei versanti” del Piano di Bacino
Stralcio Ambito 18 –Ghiararo. Si tratta di aree in cui sono presenti fenomeni di particolare
instabilità idrogeologica e movimenti di massa in atto come in corrispondenza del Villaggio La
Francesca, in località Scernio, in sponda sinistra del torrente Rossola ad est della località Serra,
al contorno dell’abitato di San Giorgio, ecc. Su tali aree è vigente la specifica normativa di
attuazione sovraordinata ai sensi delle norme di disciplina dell’assetto geomorfologico (Sezione
II) del “Piano di Bacino Ambito 18 – Ghiararo, art. 16 “Aree a diversa suscettività al dissesto”
comma 2 Aree a suscettività al dissesto molto elevate (P4). Sono di seguito riportate le limitazioni
e i vincoli che, allo stato attuale, caratterizzano tali porzioni di territorio.
Non sono consentiti:
· gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria come definita dalla lett. B), comma 1,
dell’art. 31 della L. 457/78, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente
necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica
incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e volume;
· l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di
aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
· la posa in opera di tubazioni, condotte o similari.
Sono consentiti:
· gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi
diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto.
Dopo la realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione, il soggetto attuatore di un
intervento può rivolgere istanza, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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dell’areale oggetto di intervento, alla Provincia di modifica della perimetrazione delle zone e di
ridefinizione della classe di suscettività al dissesto con le procedure di cui al comma 15, dell’art.
97, della L.R. n°18/1999.
In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. 11/03/88 è mirata
essenzialmente a verificare:
1. l’effettiva e puntuale presenza dei dissesti in atto o latenti, la loro tipologia, le cause
innescanti, le dimensioni dell’areale coinvolto ed eventualmente minacciato;
2. la valutazione tecnica ed economica degli interventi di recupero in relazione alle successive
modalità di fruizione dell’area;
3. lo studio delle caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle eventuali coperture per
accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale;
4. lo studio della giacitura, assetto strutturale e stato di conservazione del substrato roccioso al
fine di individuare le metodologie di intervento, più idonee a garantire la duratura stabilità del
versante così recuperato e le corrette modalità di esecuzione degli interventi stessi;
5. qualora gli interventi di recupero prevedano scavi estesi per lunghezze maggiori di 4-5 mt e
altezze del fronte maggiori di 3 mt, sarà necessario vagliare attentamente i problemi di
equilibrio dei versanti;
6. studi atti alla progettazione di idonee opere di drenaggio atte a ridurre l’eventuale dissesto
idrogeologico in atto.
Per gli interventi consentiti a corredo del progetto dovranno essere prodotti elaborati, di tipo
esecutivo, atti a fornire il massimo livello di indicazioni geologiche e geologico-tecniche e
dovranno consistere in:
1. Relazione geologica e geotecnica esecutiva
conforme al punto B5 del D.M. LL.PP. 11/3/883 redatta a firma di geologo iscritto all’ordine
professionale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della
carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;
b) caratterizzazione
dell’assetto
geolitologico,
geomorfologico,
geologico-strutturale,
idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da
fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure dalla
Descrizione Fondativa, ove ritenuti, a giudizio del professionista, sufficienti per l’esauriente
caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;
c) valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche
geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto
d) completa caratterizzazione, geologico-tecnica di dettaglio relativa allo specifico intervento a
progetto, desunta da prospezioni dirette o indirette di tipo “leggero” (p.es. pozzetti
geognostici, trincee, penetrometrie, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non
alterato, e almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di
coltri potenti
e) documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche,
eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con
denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di
inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche, ecc.) saranno redatte alla
3
Punto B5: .............. Essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i
risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti
alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la
successiva fa esecutiva. Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito
ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica
devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione
geologica e viceversa.
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scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a
scala 1:500. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000.
Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali)
saranno redatte preferibilmente a scala 1:50 - 1:100, e comunque a scale con denominatore
non maggiore di 200
f) verifiche di stabilità dei fronti di scavo temporanei o permanenti come da indicazione del
D.M. 11/03/'88 punto G3
g) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative delle indagini
geognostiche, e delle eventuali emergenze e/o problematiche riscontrate.
2.
Relazione geologica e geotecnica di fine lavori
breve relazione da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del
decreto di abitabilità o agibilità, contenente indicazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo;
dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
dei criteri fondazionali messi in atto;
degli eventuali monitoraggi messi in opera;
delle eventuali verifiche di stabilità eseguite;
del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate;
delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere
definitivo (non provvisionali), se utilizzate;
h) del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di
drenaggio eventualmente messi in opera.
i) certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente
geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi
eseguiti sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n.
47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio
geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico, della zona di intervento;
j) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento
(condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere
speciali, ecc.).
ZONE E1 – E2 - Aree esondabili (T = 200 anni e T = 50 anni) a suscettività d’uso limitata e
fortemente limitata.
Le ZONE E1 ed E2 corrispondono rispettivamente alle aree a Pericolosità idraulica media (Fascia
“B”; T =200 anni) e molto elevata (Fascia “A”; T = 50 anni) come perimetrate nella Tav. 9
“Carta delle Fasce di inondabilitài” del Piano di Bacino Stralcio Ambito 18 – Ghiararo. Si tratta
di aree esondabili ubicate in corrispondenza del tratto terminale delle aste torrentizie del Rio
Rossola e del Rio San Giorgio in corrispondenza dell’abitato di Bonassola a monte della vecchia
sede ferroviaria e in un’area più piccola a monte della nuova sede ferroviaria.
ZONE E1
Aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena
corrispondente a periodo T = 200 anni. Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione
sovraordinata ai sensi delle norme di disciplina dell’assetto idraulico dei fondovalle (Sezione I)
del “Piano di Bacino Ambito 18 – Ghiararo, art. 15 comma 3 “Fasce di inondabilità di tipo “B”
sono di seguito riportate le limitazioni e i vincoli che, allo stato attuale, caratterizzano tali
porzioni di territorio.
Non sono consentiti:
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·
·
·
gli interventi di nuova edificazione o ad essa assimilabili di ristrutturazione urbanistica,
come definiti dalla lettera e) comma 1, dell’art. 31 l. n°457/78, fatti salvi i casi in cui gli
stessi ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi
di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e interessino
aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità
di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico costruttivi
di cui all’allegato 5 del Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo, e risultino assunte le azioni e le
misure di protezione civile di cui al presente Piano (Piano di Bacino Ambito 18 –Ghiararo) e
ai piani comunali di protezione civile;
interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio
esistente eccedenti quelli di restauro e risanamento conservativo, come definito dalla lett. C),
comma 1, dell’art. 31 della l. n°457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia
come definita dalla lettera d), comma 1, dell’art. 31 della l. n°457/78, purché non aumentino
la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso
l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico costruttivi di cui all’allegato 5 del Piano di
Bacino Ambito 18 Ghiararo, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione
civile di cui al presente Piano (Piano di Bacino Ambito 18 –Ghiararo) e ai piani comunali i
protezione civile;
gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse con la mobilità non
inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno studio
specifico di compatibilità idraulica , che non aumentino le condizioni di rischio, e in
relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente
Piano (Piano di Bacino Ambito 18 – Ghiararo) e ai piani comunali di protezione civile, da
verificarsi da parte della Provincia in sede di procedimento abilitativi edilizio o di
approvazione dell’opera.
ZONE E2
Aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena
corrispondente a periodo T = 50 anni. Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione
sovraordinata ai sensi delle norme di disciplina dell’assetto idraulico dei fondovalle (Sezione I)
del “Piano di Bacino Ambito 18 – Ghiararo, art. 15 comma 2 “Fasce di inondabilità di tipo “A”
sono di seguito riportate le limitazioni e i vincoli che, allo stato attuale, caratterizzano tali
porzioni di territorio.
Non sono consentiti:
· gli interventi di nuova edificazione o ad essa assimilabili, di ampliamento dei manufatti
esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o
risanamento conservativo, come definito dalla lett. C), comma 1, dell’art. 31 della l.
n°457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lettera d),
comma 1, dell’art. 31 della l. n°457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o
da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di
ambiti già edificati purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile; nel
caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della
vulnerabilità dell’edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le
misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle
condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;
· l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di
aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, fatti salvi gli interventi inseriti
nell’ambito dei parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure
di protezione civile di cui al presente Piano ai piani comunali di protezione civile, purché
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·
·
corredati da parere positivo della Provincia;
la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti
salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a
nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della
Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non
aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione
civile di cui al presente Piano (Piano di Bacino Ambito 18 –Ghiararo) e ai piani comunali di
protezione civile
interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche
connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio,
ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al
presente Piano (Piano di Bacino Ambito 18 –Ghiararo) e ai piani comunali di protezione
civile.
Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la
vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure ed
accorgimenti tecnico costruttivi di cui all’allegato 5 della Normativa del Piano di Bacino Stralcio
sul rischio idrogeologico Ambito 18 Ghiararo, e non devono comportare cambi di destinazione
d’uso che amentino il carico insediativo anche temporaneo.
ZONE E3 Aree di alveo attuale a suscettività d’uso fortemente limitata
Si tratta dell’alveo attuale dei Torrenti Rossola e San Giorgio in corrispondenza del tratto
terminale delle aste in corrispondenza dell’abitato di Bonassola (come riportato nella Tav. 9 –
Carta delle fasce di inondabilità del Piano di Bacino Ambito 18 –Ghiararo).
Nell’alveo attuale, di cui alla lett. a) del comma i dell’art. 12, non sono consentiti:
·
interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del
patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, come definita
dalla lett. a), comma 1, dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, salve le
demolizioni senza ricostruzioni;
·
l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione
di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
·
scavi e posa in opera di cavi, tubazioni o similari, che comportino possibili interferenze
con gli interventi previsti nel Piano o precludano la possibilità di attenuare o di
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
·
depositi di materiale di qualsiasi genere;
·
opere di regimazione idraulica o altri interventi che restringano l’alveo, salvo quelle
necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità;
·
le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni salvo quelle necessarie ad ovviare a
situazioni di pericolo, a tutelare la pubblica e privata incolumità nonché quelle
necessarie per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di
inerti.
In tali ambiti sono previsti interventi di rimozione dei manufatti esistenti.
18.f Norme idrauliche a carattere generale
Il Piano di Bacino all’art 15 comma 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10 prevede una serie di norme idraulico a
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carattere generale:
· sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale previsti nel
Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo
· i progetti relativi agli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano sono subordinati
al parere della Provincia
· a seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano, la
Provincia provvede alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C di cui ai commi
precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione, con la procedura di cui al comma 15
dell’art. 97, della L.R. n. 18/99. Nel caso di interventi complessi, sottoposti a
strumentazione urbanistica attuativa, comprensivi anche del progetto delle opere di
sistemazione idraulica congruenti con quelle previste dal Piano, la riperimetrazione delle
fasce A, B e C può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 15 dell’art. 97,
della l.r. n. 18/99, anche contestualmente all’approvazione e/o al controllo dello strumento
attuativo, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui
effettiva esecuzione, previa verifica della Provincia, condiziona l’efficacia della
riperimetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie
· la Provincia può altresì ridefinire, con le procedure di cui al comma 15, dell’art. 97, le classi
di pericolosità idraulica e procedere alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C,
a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti le intere zone perimetrate e comunque
tratti significativi dei corsi d’acqua, quali quelli svolti nell’ambito degli studi fondativi degli
strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla Provincia stessa
· la realizzazione di opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti può essere autorizzata
dalla competente amministrazione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3,
previa acquisizione di parere favorevole della Provincia, se ricadenti in contesti di tessuto
urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia
sempre all’interno di ambiti già edificati, purché siano adottate le opportune misure e
accorgimenti tecnico- costruttivi di cui all’allegato 5, e risultino assunte le azioni e misure
di protezione civile di cui al PdB e ai piani comunali di protezione civile
· relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle fasce
di inondabilità A e B, oltre a quanto già disposto dal PdB relativamente a casi specifici e
contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione
civile, si demanda ai Comuni l’assunzione, nell’ambito degli strumenti urbanistici, dei piani
di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (1.r. n.9/2000), di
tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali, a
titolo esemplificativo, è riportata una elencazione non esaustiva nell’allegato 6, da
promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture
altamente vulnerabili.
· sulla base di studi idraulici di dettaglio che, attraverso l’individuazione di adeguati
parametri, quali l’entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento che si realizzano
nelle aree inondabili, permettano la valutazione delle caratteristiche della dinamica delle
inondazioni ad assegnati tempi di ritorno, possono essere individuate, nell’ambito delle
classi di pericolosità idraulica di cui all’art. 12, comma 2 lett a), in conformità ai criteri e
alle direttive regionali e previo parere obbligatorio favorevole del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino, situazioni di minor pericolosità idraulica sulle quali sarà prevista
l’applicazione di una disciplina specifica, compatibile con le finalità del Piano e che in ogni
caso tuteli la pubblica e privata incolumità anche attraverso la previsione delle idonee
misure e accorgimenti tecnico-costruttivi.
18. g Aree speciali “Cave attive”
Si tratta degli ambiti di cava attiva perimetrate secondo le schede del Piano Cave Regionale. In
quanto attive sono sottoposte ad un regime normativo “speciale” ai sensi della L.R. 30/12/1993
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n°63. Le cave sono:
a) Cava dei Marmi: in località Gronde. E’ una cava di tipo “A” a cielo aperto. La tipologia di
materiale estratto è serpentinitico per usi edili stradali.
b) Cava Gronde: in località Gronde. E’ una cava di tipo “A” a cielo aperto. La tipologia di
materiale estratto è serpentinitico per la realizzazione di muri faccia a vista.
c) Cava Pian della Valle: in località Pian della Valle. E’ una cava di tipo “B” a cielo aperto. La
tipologia di materiale estratto è il marmo rosso levanto per rivestimenti interni.
d) Cava Rossola II: in località Bivio per San Giorgio. E’ una cava di tipo “B” a cielo aperto e in
sotterraneo. La tipologia di materiale estratto è il marmo rosso levanto per rivestimenti
interni.
e) Cava San Giorgio: in località San Giorgio. E’ una cava di tipo “B” a cielo aperto. La
tipologia di materiale estratto è il marmo rosso levanto per rivestimenti interni.
Art. 19 - Il Piano di Protezione Civile
Ai sensi delle vigenti norme il PUC si dà carico di coordinarsi con le indicazioni che saranno
fornite dal Piano della Protezione Civile Comunale con particolare riguardo alla tutela delle
aree atte ad ospitare insediamenti provvisori in caso di eventi calamitosi, alla segnalazione
delle aree esondabili e allagabili con relative segnaletiche fisse o altri sistemi di allerta, alle
cautele normative sulla loro edificabilità, al censimento di tutti gli eventi franosi indicato nel
Livello Puntuale dell’Assetto Geomorfologico. Tutte le infrastrutture esistenti sul territorio
che abbiano caratteristiche di alta concentrazione di utenza quali quelle a destinazioni
commerciali, impianti sportivi, locali di spettacolo, ecc. ricadenti nelle aree esondabili e
allagabili di cui sopra dovranno dotarsi di idonei piani di evacuazione e/o sicurezza.
Art. 20 - Le fasce e le distanze di rispetto
Il territorio comunale ospita numerose infrastrutture quali strade, ferrovie, elettrodotti, pozzi
di approvvigionamento di acqua potabile, depuratori, cimiteri, ecc. per le quali le vigenti
normative impongono fasce e distanze di rispetto per motivi igienici o di sicurezza. Altre
fasce di rispetto sono introdotte dal Codice della Strada, dai Piani di Bacino, dal Piano di
Zonizzazione Acustica e dal Piano Integrato della Mobilità, dal Piano di Protezione civile e da
altri strumenti di settore ai quali il PUC fa riferimento per quanto di competenza. Tali vincoli
sono dovuti a problematiche di sicurezza, di salvaguardia di sviluppo futuro, di tutela
ambientale, di igiene pubblica, di inquinamento sonoro, ecc.. Per quanto riguarda le distanze
dai cimiteri il PUC indica in 75 e 50 m le distanze minime per le nuove edificazioni
comportanti la stabile presenza di persone rispettivamente per il cimitero del Capoluogo e per
quelli frazionali. E’ possibile chiedere deroghe speciali in riduzione a tali distanze minime al
competente ufficio dell’USL territoriale che potrà stabilire le nuove distanze minime e le
eventuali cautele di ordine costruttivo da adottarsi. La presenza delle fasce di rispetto non
pregiudica la potenzialità edificatoria dei terreni ivi ricadenti in quanto mantengono l’indice
perequato, ma pone limitazioni alla loro edificabilità e insediabilità. In tali fasce e zone di
rispetto sono tuttavia consentite tutte quelle attività che non prevedono la permanenza stabile
delle persone quali l’attività agricola, parcheggi, verde pubblico, impianti sportivi, ecc. Sugli
edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con
esclusione degli accorpamenti in loco e delle ricostruzioni di edifici distrutti o incompatibili;
in particolare nei casi in cui vi sia presenza stabile di persone non previste dalle norme
suddette per motivi di sicurezza (esempio elettrodotti) o motivi di igiene (esempio cimiteri) è
consentito il trasferimento dei manufatti ricadenti in zone di rispetto in altre zone compatibili
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
senza incremento di S.A.
Art. 21 – Il perimetro dell’ambito urbano
Tale perimetro costituisce per il PUC indicazione univoca valida ai sensi della definizione del
centro edificato ai sensi della Legge 865/71 e della Legge Regionale 9/93 nelle more di
approvazione dei Piani di Bacino, nonché della definizione del centro abitato ai sensi del
Regolamento di applicazione del Codice della Strada e loro successive modificazioni e
integrazioni. Rientrano nel perimetro dell’ambito urbano tutti i distretti di trasformazione e
gli ambiti di riqualificazione nonché le zone omogenee CF 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Art. 22 – Le aree percorse dal fuoco
Negli elaborati di Piano sono indicati i terreni incendiati. Per essi valgono le limitazioni
edificatorie previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali. E’ comunque consentita la
ricostruzione degli edifici distrutti e tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
previsti dalle presenti norme attuative con la sola esclusione degli interventi parificabili alla
nuova edificazione e degli ampliamenti non finalizzati alla semplice miglioria igienica e
distributiva.
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CAPITOLO SESTO – Paesaggio e qualità architettonica
Art. 23 - Livello puntuale del PTCP
Quali documenti predisposti per il controllo della qualità del paesaggio e dell’ambiente,
facenti parte integrante del PUC, vi sono i tre livelli puntuali del PTCP per gli aspetti
Insediativo, Geomorfologico e Vegetazionale. A questi il PUC fa riferimento, unitamente
alle eventuali altre prescrizioni puntuali presenti nelle norme relative alle zone omogenee e
agli strumenti della Conferenza per le attività edilizie e del SOI descritti nelle presenti
NTA, per garantire il controllo della qualità edilizia e paesaggistica delle trasformazioni
territoriali. Infatti è attraverso il complesso normativo di tipo paesaggistico che si pongono
precisi limiti alla potenzialità edificatoria in virtù della conservazione del primario bene
collettivo costituito dai valori paesaggistici del territorio.
Art. 24 - Regole speciali per il miglioramento del paesaggio
Il PUC definisce altresì, ai fini del controllo e miglioramento della qualità dell’edificato, e
conseguentemente del paesaggio percepito, le seguenti regole speciali rivolte agli interventi
di recupero dei manufatti esistenti:
24.a - Parametri igienici
I parametri igienici relativi al dimensionamento in altezza e in superficie dei locali abitabili,
ai rapporti tra superficie di solaio e superficie finestrata, alla necessità di solai areati, di
intercapedini, di antibagni e similari non sono obbligatori quando si interviene nel recupero,
ampliamento e nella ricostruzione di edifici storici in modo che possano essere conservate le
loro originarie caratteristiche architettoniche. In alternativa alle prescrizioni di igiene
edilizia di carattere generale, in genere concepite per la nuova edificazione, nel recupero
possono essere proposte tecnologie costruttive diverse e alternative che garantiscano le
medesime caratteristiche prestazionali delle tecnologie adottate per le nuove costruzioni.
Modalità prescrittive in materia sono indicate nel R.E.
24.b - Accorpamenti di edifici
Il Piano consente di accorpare, previa demolizione, edifici di piccole dimensioni, non
funzionali o di cattiva qualità edilizia, in un unico nuovo complesso edilizio nel rispetto
delle caratteristiche costruttive previste per le zone edificabili dalle norme del PUC.
L’accorpamento dei volumi può essere eseguito in uno dei siti occupati da uno dei manufatti
esistenti o in alternativa in altro sito edificabile nel rispetto delle norme relative alle nuove
edificazioni per ciascuna zona omogenea.
24.c - Edifici incompatibili
Sono definiti incompatibili tutti quegli edifici che hanno caratteristiche architettoniche ed
edilizie incoerenti ed improprie con i luoghi o con le indicazioni del livello puntuale, tali da
differire radicalmente con quelli del contesto circostante, oppure propri di funzioni non
ammesse nelle singole zone, e che creino palese elemento di degrado nel paesaggio.
A titolo di esempio si possono citare edifici di cattiva qualità edilizia in ambiti storici, di
valore e di rispetto ambientale e paesaggistico, di interesse archeologico, residenze in aree
produttive, edifici produttivi residuali in aree residenziali, edifici pluripiano di tipo
condominiale in contesti storici o paesaggisticamente delicati, baracche in materiali leggeri
condonate, superfetazioni e incrementi volumetrici incongrui, ecc.
Per essi il PUC, al fine di un miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica del
territorio, stabilisce la possibilità di una loro demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime
o in aree diverse ove sia consentita la nuova edificazione con possibilità di incremento della
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
S.A. pari al 10% di quella esistente. I nuovi edifici dovranno comunque rispettare le
prescrizioni relative a ciascuna zona omogenea.
Nel caso di edifici incompatibili, le cui altezze di piano siano superiori a 4 m, potrà essere
ricostruita una S.A. pari al 70% di quella teorica ottenuta dividendo il valore del volume
vuoto per pieno per l’altezza convenzionale di 3 m. Nel caso di struttura ricettiva potrà
essere ricostruito il 100% della S.A. purchè essa sia soggetta a vincolo di destinazione d’uso
decennale. Al fine di favorire l’operazione di trasferimento di tali volumetrie nei Distretti di
Trasformazione, il PUC prevede per tali casi la concessione di un premio edificatorio pari
ad una maggiorazione del 50% della S.A. esistente per le residenze e del 100% della S.P.
esistente per le attività produttive e ricettive. Gli oneri saranno applicati alla sola quota
relativa al premio edificatorio. Ai fini della determinazione dell’incompatibilità e
dell’ottenimento del relativo certificato, il proprietario dell’edificio dovrà rivolgere istanza
opportunamente documentata all’A.C. che deciderà in merito, sentito il Responsabile della
Gestione del Piano.
24.d - Sopraelevazioni e ampliamenti incongrui
Le sopraelevazioni e gli ampliamenti incongrui, stilisticamente stridenti, di cattiva qualità
edilizia possono essere demoliti e ricostruiti nell’ambito di un progetto di riqualificazione
paesaggistica relativo all’organismo edilizio di cui fanno parte purchè non prevedano
incremento di S.A. superiori al 10% della consistenza esistente senza che tale incremento
sia soggetto a provvedimento oneroso. Possono anche essere utilizzati per interventi di
accorpamenti di edifici o considerati manufatti incompatibili e in tal caso ne seguiranno le
specifiche prescrizioni.
24.e - Rimodellazione di coperture e facciate
Negli ambiti di conservazione e riqualificazione è consentito proporre il ridisegno di
coperture e facciate di edifici di modesta qualità architettonica al fine di ricondurre gli stessi
ai caratteri architettonici propri dei luoghi e della tradizione storica. In tali casi è consentito
un incremento della Superficie Agibile sino ad un massimo del 10% di quella esistente
prima dell’intervento proposto senza che tale incremento sia soggetto a provvedimento
oneroso.
24.f - Ricostruzioni di edifici distrutti
Il Piano consente in tutti gli ambiti di Conservazione e Riqualificazione la ricostruzione di
edifici distrutti purché sia possibile attraverso gli elementi architettonici disponibili e
attraverso la produzione di elementi documentali quali foto d’epoca, atti pubblici, documenti
notarili di compravendita, o altri documenti similari, stabilire incontrovertibilmente la
consistenza del precedente manufatto. In tali casi la ricostruzione è assimilata a restauro
conservativo. Qualora non sia possibile produrre documentazione probatoria della
precedente consistenza, ma sussistano le sole vestigia dell’immobile diruto quali perimetri
murari, muri portanti e altri certi riferimenti fisici, è consentita in ogni caso la ricostruzione
della parte mancante sino alla consistenza di un piano, sempre che l’intervento proponga la
realizzazione di un manufatto correttamente inserito nel contesto storico e paesaggistico. In
questi ultimi casi la ricostruzione è assoggettata a provvedimento oneroso. La ricostruzione
di manufatti in ambiti di pregio e di valore paesaggistico, storico e ambientale dovrà essere
attuata seguendo fedelmente forme e aspetto dell’organismo originario o di quelli costituenti
il contesto in cui si inserisce l’intervento. In particolare in tutti i nuclei storici la
ricostruzione di edifici per i quali sussistano le sole vestigia non è subordinata alla
redazione di S.O.I. esteso all’intero nucleo e non concorre alla quota incrementale del 10%
della S.C. del nucleo storico.
24.g - Decoro urbano e decoro del paesaggio
E’ fatto divieto di alterare il territorio con interventi che costituiscano disturbo alla
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
gradevolezza del paesaggio ed in genere un peggioramento dello stesso quali la
realizzazione di baracche, di piazzali per depositi anche temporanei di materiali, di
costruzioni in genere che impediscano la percezione del paesaggio da punti panoramici
lungo viabilità pubbliche con particolare riferimento al lato stradale di valle. Ove sia
consentita la realizzazione di nuovi manufatti e di depositi stabili o provvisori, dovrà essere
posta cura che non impediscano visuali del paesaggio inteso in termini di panorama
scenografico; nel caso di depositi dovranno essere previsti opportuni filtri visuali lungo le
viabilità pubbliche o a schermare la visuale dei depositi da punti panoramici di particolare
rilievo. Nei nuclei storici ed in generale per le palazzate site lungo gli assi viari principali o
per quelle visibili da punti panoramici, è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di
provvedere alla manutenzione delle facciate degli stessi secondo criteri di decoro urbano e
secondo quanto indicato nelle presenti norme attuative e nel R.E. E’ facoltà della Civica
Amministrazione richiedere ai proprietari di edifici o di aree in cattive condizioni di
manutenzione, di baracche, di edifici parzialmente diruti, di impianti industriali
particolarmente impattanti sul paesaggio, di aree vegetate in grave degrado e per altre
situazioni di disturbo di pubbliche visuali, la demolizione o la rimessa in pristino di
manufatti, di aree e di vegetazione. Nel caso di inerzia da parte dei privati è facoltà della
Civica Amministrazione intervenire direttamente onde tutelare il bene di pubblico interesse
costituito dal paesaggio e dal decoro ambientale rivalendosi delle spese affrontate attraverso
il sistema impositivo da essa gestito.
24.h - Incrementi di volume una tantum
Per gli edifici a destinazione residenziale è consentito, tranne che per gli immobili siti entro
i centri urbani e per le zone di conservazione CA, CB, CC e CG, l’incremento di S.A. una
tantum ai fini del miglioramento della qualità estetica, distributiva e funzionale
dell’edificio. Tale incremento non è soggetto ad utilizzo di indice perequato. Incrementi
superiori potranno invece avvenire tramite utilizzo di indice per la sola quota eccedente
l’una tantum consentita e nel rispetto delle norme edilizie relative a ciascuna zona. Le
quantità massime di incremento concesse sono quelle di seguito indicate a condizione che
non vengano utilizzate per realizzare nuove unità edilizie autonome e che gli aumenti
volumetrici non compromettano l’architettura degli edifici storici.
MQ. S.A.
Sino a
50 mq.
da 50 a
75 mq.
da 75 a
100 mq.
da 100 a
150 mq.
oltre 150 mq.
Incremento
30%
20%
15%
10%
5%
24.i - Frazionamenti di unità immobiliari
E’ consentito frazionare una unità edilizia in più unità autonome a condizione che le nuove
così ottenute siano dotate ciascuna di un posto auto pertinenziale ed abbiano una superficie
agibile minima di 40 mq. riducibili a 28 mq. per le attività di tipo ricettivo ed extra
ricettivo.
24.l - Ambiti di presidio ambientale
Descrizione
Si tratta in genere di tutte le aree ad antica vocazione coltiva aventi ancora caratteristiche di
discreta efficienza e parte delle quali sono state percorse recentemente dal fuoco. Per esse il
PUC individua la necessità di interventi di manutenzione al fine di preservarle nelle loro
caratteristiche e nei loro manufatti che conformano fortemente una gran parte del paesaggio
locale, consentendone un efficace presidio affinché non vadano distrutte e vengano
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ricostruite le opere d’arte storiche contenti le fasce, la rete dei sentieri e delle mulattiere, il
sistema di captazione, controllo e smaltimento delle acque piovane, non vengano innescati
altri incendi, abbandonate le attuali colture, vengano recuperate quelle antiche oggi in stato
di abbandono e occupate da vegetazione infestante. Per quelle percorse dal fuoco si
sottolinea la necessità di attuare interventi di bonifica e recupero dei suoli offesi anche sotto
il profilo paesaggistico attraverso ripiantumazioni di adeguate essenze e con specifici piani o
progetti di riforestazione di approvazione della Comunità Montana e di dotarle ove
necessario di adeguati sistemi di sentieri taglia-fuoco e di cisterne idriche con funzioni
irrigue e antincendio. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati
sono state individuati con apposita simbologia a righe rosse diagonali gli ambiti insediati
del territorio per i quali è possibile ottenere premi edificatori attraverso la stipula di
“contratti per la manutenzione del territorio” tra privati e C.A.
Modalità attuative
Il premio edificatorio, pari al raddoppio dell’indice perequato verrà assegnato a chi si
impegni, attraverso un atto convenzionale con la Pubblica Amministrazione, accompagnato
da una adeguata fideiussione e da un apposito progetto a firma di tecnico specialista
abilitato, a curare e mantenere a proprie spese per un periodo di 10 anni, un minimo di 50
mq di terreno, compreso all’interno della zona di presidio, per ogni mq di S.A. o S.P.
costruita o ricostruita o ampliata una tantum, con un minimo di 500 mq di area oggetto di
riqualifica. L’impegno può valere anche su terreni di proprietà di terzi consenzienti. Il
richiedente si impegna altresì a fornire alla C.A., dopo i primi 5 anni e alla fine del periodo
contrattuale, apposita relazione documentata a firma di tecnico abilitato che documenti i
risultati ottenuti. L’oggetto della convenzione può riguardare la ricostruzione di muri a
secco, il ripristino di terreni agricoli abbandonati, la pulizia, l’ampliamento e la
manutenzione di sentieri di uso pubblico, la pulizia di rii, di boschi da frutto o da legna, il
recupero di frutteti autoctoni, ecc. L’impegno non può valere per il lotto minimo di
pertinenza dell’edificio cui si applica. In caso di non rispetto degli obblighi di cui sopra
verrà incamerata la cauzione dal Comune e l’intervento sarà gravato dal raddoppio degli
oneri di legge.
24.m – Impianti di telecomunicazione
Si rinvia all’apposito piano di localizzazione redatto dall’A.C ai sensi del DLGS 259/2003 e
s.m.i.. E’ comunque fatto divieto di costruire nuovi impianti in zone interessate da
insediamenti stabili di persone nell’arco di 100 m. lineari e viceversa di prevedere
insediamenti stabili di persone nell’arco di 100 m. lineari da impianti di trasmissione.
24.n – Impianti di erogazione di carburanti
Si rinvia ad apposito piano di localizzazione redatto dall’A.C.ai sensi del DLGS 32/98 e
DLGS 346/99 e L.R.18/99.
24.o – Zonizzazione antisismica
Si rinvia ad apposita normativa cui il PUC si adeguerà nel momento della vigenza di vincoli
inerenti il rischio sismico. Nelle more è fatto divieto su tutto il territorio comunale di
costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti per una altezza superiore ai 3 piani fuori
terra.
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CAPO V
INTERVENTI
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CAPITOLO SETTIMO – Regole di zonizzazione
Tutto il territorio comunale viene suddiviso ai sensi dell’art. 27, comma 2 lett. a) della L.R.
n.36/97 e sulla base della Descrizione Fondativa in tre grandi categorie: Ambiti di
Conservazione (AC), Ambiti di Riqualificazione (AR) e Distretti di Trasformazione (DT).
Queste categorie sono poi suddivise in ulteriori sotto categorie.
Art. 25 - Regole generali
La conservazione viene intesa dal PUC in senso attivo e non solamente impeditivo; in tal
modo non sono posti divieti a tutti gli interventi di modificazione dell’esistente (suolo,
vegetazione, edificato e sue testimonianze) atti non solo a mantenerne i valori ma anche a
ottenere una valorizzazione dell’immagine del territorio.
Pertanto, su tutto il territorio comunale, salvo quanto espressamente prescritto nei Distretti di
Trasformazione e nelle singole zone omogenee riportate nel PUC, di regola sono consentiti
interventi di riqualificazione paesaggistica dell’esistente già indicati, ovvero:
· la manutenzione ordinaria e straordinaria
· il restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia
· gli accorpamenti di edifici tranne che nelle zone CE di PTCP
· la ricomposizione paesaggistica degli edifici incompatibili
· la demolizione di sopraelevazioni e ampliamenti incongrui
· la rimodellazione di facciate e coperture
· la ricostruzione di edifici distrutti
· la ricostruzione e la nuova realizzazione di muri a secco
· la realizzazione di strade interpoderali o funzionali alla conduzione del bosco o con
funzioni tagliafuoco di larghezza non superiore ai 2,5 m con esclusione delle zone CA,
CB e CC e di quelle CE del PTCP
· interventi di bonifica forestale
· interventi di consolidamento di terreni soggetti a frane
· pulizia di sentieri, fossi, rii e impluvi
· la regimazione delle acque piovane
· attività agricole che comportino la rimodellazione dei terreni con i limiti di altezza dei
muri a secco pari a 3 m
· la piantumazione di nuove essenze per produzione agricola e florovivaistica
· la riqualificazione e l’adeguamento della viabilità esistente
· la realizzazione di nuove infrastrutture di rete quali fognature, acquedotti, reti elettriche
e telefoniche, ecc.
· cambio di destinazione d’uso nei termini previsti dalle presenti norme.
In tutti i casi per gli ampliamenti, gli accorpamenti in sito, le ricostruzioni in sito di edifici
incompatibili o distrutti, i rifacimenti di sopraelevazioni ed ampliamenti incongrui, la
rimodellazione di coperture e facciate ed in genere nei casi in cui si interviene su presidi già
esistenti si prescinde dall’obbligo del rispetto delle distanze tra nuovi edifici previste per le
diverse zone omogenee. Al contrario l’accorpamento non in sito, la ricostruzione di edifici
incompatibili non in sito e le demolizioni e ricostruzioni sempre non in sito, sono da
considerarsi alla stregua della nuova edificazione e quindi soggette a tutti i parametri edilizi
previsti per le zone omogenee distanze tra edifici comprese.
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Art. 26 - Ambiti di conservazione (C)
Sono quelle zone omogenee del territorio per le quali il PUC prevede una tutela dettata dalla
presenza di valori storici, paesaggistici e ambientali che esse contengono.
Sono suddivisi tra ambiti non insediabili, ovvero ove non è prevista alcuna nuova possibilità
edificatoria e ambiti insediabili, ove il termine “insediabile” non configura però, in virtù
delle caratteristiche qualitative e quantitative delle nuove costruzioni, un incremento del peso
insediativo. Tra i primi sono inseriti i litorali, gli alvei fluviali, le zone non insediate di alto
pregio paesaggistico, le aree boscate e vegetate e in genere tutti i casi in cui non si
prevedono nuove edificazioni o trasformazioni dell’esistente in senso urbanistico ovvero di
nuovo carico edilizio o insediativo o significative modificazioni delle attuali destinazioni
d’uso.
Tra i secondi sono compresi invece zone di presidio ambientale, i nuclei storici isolati e
quello del Capoluogo, le zone agricole e non che si trovano in una situazione di ottimale
equilibrio tra insediamenti antropici e resto del territorio e in genere tutti quei casi che non
prevedono come i primi significative modificazioni urbanistiche e di carico edilizio o
insediativo, ma nelle quali sono tuttavia consentiti attenti e radi inserimenti di nuove
edificazioni dovuti a necessità di presidio umano, interventi di riqualificazione paesaggistica
di edifici incompatibili, saturazioni in particolari casi di porosità di tessuti edilizi storici,
accorpamenti, ricostruzioni di edifici distrutti, limitati incrementi dovuti a miglioramenti
igienici e distributivi come di seguito specificato. Per gli ambiti insediabili è quindi
consentita tutta la casistica degli interventi di recupero e ricomposizione paesaggistica degli
edifici esistenti prevista dal PUC con il limite agli incrementi di S.A. e di superficie coperta
previsto per ogni zona. La nuova edificazione dovrà essere attuata tramite il reperimento
dell’indice perequato o con altre modalità previste dal PUC (accorpamenti, edifici
incompatibili, demolizioni e ricostruzione di elementi incongrui, ecc.). In essi consentita la
costruzione di piccoli edifici per il ricovero di attrezzi agricoli sempre secondo le modalità
indicate dalle norme di zona. Per gli ambiti insediabili sono consentiti interventi di
miglioramento di tutta la viabilità pubblica e privata esistente con limitazioni del
dimensionamento degli scavi e dei riporti e delle opere d’arte atte al loro contenimento, la
realizzazione di nuovi e limitati tratti viari di connessione tra viabilità esistente; è inoltre
consentita l’attuazione di strade agricole e boschive sino alla larghezza massima di 2,5 ml.;
le strade saranno da realizzarsi non asfaltate o impermeabilizzate e le opere di contenimento
con muri a secco o rivestiti in pietra o con opere di ingegneria naturalistica.
Negli ambiti di conservazione non sono comunque ammesse aperture di nuove cave o
discariche, centrali elettriche, attività di deposito materiali e autodemolizioni, l’installazione
di depuratori o ripetitori di onde elettromagnetiche comportanti rilevante impatto
paesaggistico, funzioni di tipo produttivo, con la sola esclusione di quelle di tipo artigianale
legate alle attività agricole e florovivaistiche e di tipo pastorale, le modificazioni sostanziali
del suolo e della vegetazione che non siano legate a operazioni di bonifica geologica e
riqualificazione vegetazionale o agricola.
Gli ambiti di conservazione, suddivisi tra ambiti non insediabili e ambiti insediabili, sono i
seguenti.
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Art. 27 - Ambiti di conservazione non insediabili
27.a - Ambiti delle aree costiere (CA)
· CA1
· CA2
Ambito costiero di ponente
Ambito costiero di levante
Descrizione e indicazioni di intervento
Trattasi del profilo di costa alta del territorio comunale con le maggiori valenze
paesaggistiche che il PUC definisce completamente non insediabile sia per l’ambito di
demanio marittimo sia per quello di proprietà privata. Sono consentiti gli interventi di
manutenzione delle opere di difesa dall’erosione marina ove necessario e limitate e puntuali
opere di miglioramento dell’accessibilità alle scogliere quali ampliamenti o nuove aperture di
finestre delle gallerie dell’ex sede ferroviaria, scalette in pietra ricavate in sito dotate di
corrimani metallici semplici ove occorrente, scalette per l’entrata e l’uscita dall’acqua, piccoli
chioschi stagionali in legno destinati alla vendita di bibite e piccoli generi di conforto, ecc. E’
consentito il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti ai sensi delle presenti
norme con l’esclusione dell’accorpamento in loco. Lo scopo degli interventi descritti deve
essere quello di favorire la fruizione balneabile libera di quei nuovi tratti di costa
raggiungibili tramite le vecchie gallerie ferroviarie senza determinare né modifiche
paesaggistiche apprezzabili né insediamenti stabili di attività. Non è consentito nessun altro
tipo di insediamento fatto salvo quanto previsto dalle schede prescrittive o dal Piano Spiagge.
27.b - Ambiti di pregio ambientale e paesaggistico (CB)
· CB
Versanti salto della Lepre, monte Brino, cima Vandarecca
Descrizione
Sono le aree non insediate definite ANI-CE e ANI-MA nel livello puntuale del PTCP, quasi
tutte comprese nelle ex aree protette facenti parte del Parco Bracco Mesco 5 Terre oggi
decaduto.
Interventi di nuova costruzione
§ non è consentita la nuova edificazione.
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi previsti dalle presenti norme con l’esclusione degli
accorpamenti che sono trasferibili in altri ambiti edificabili
§ per migliorie igieniche e distributive è ammesso una tantum un incremento della S.A.
esistente senza utilizzo di indice perequato ai sensi delle presenti norme
§ non è consentita la demolizione e ricostruzione se non per casi eccezionali e documentati
di impossibilità tecnica a recuperare l’esistente.
Interventi sulla viabilità
§ è consentito il miglioramento della viabilità veicolare esistente anche tramite
l’allargamento delle attuali sezioni viarie sino ad una larghezza di carreggiata non
superiore a m 2,50, escluse le zone con piazzole di manovra e di parcheggio che potranno
avere sezioni superiori caso per caso, con la previsione di opere di sostegno non più alte
di 2,00 m da realizzarsi in muri a secco o con tecniche di ingegneria naturalistica e la
regimazione e smaltimento delle acque piovane
§ è consentita la pulizia e l’allargamento dei sentieri pedonali sino ad un massimo di 1,5 m
oltre che la realizzazione di punti di sosta e piazzole di veduta panoramica e la
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§
regimazione e smaltimento delle acque piovane.
è consentita la realizzazione di piazzole a parcheggio pertinenziale in terreno stabilizzato
o con selciati inerbiti
Regole insediative di tipo paesistico
Gli interventi sull’esistente dovranno contemplare:
§ assenza di logge, balconi e aggetti,
§ murature esterne degli edifici in pietra locale a corsi paralleli e regolari secondo le
modalità tradizionale o intonacate e tinteggiate ad affresco o con intonaco a base di calce
idraulica colorato in pasta con coloranti naturali o cocciopesto,
§ copertura a due falde con unico colmo e manto di rivestimento in ardesia o pietra a spacco
con sporti di gronda con semplice lastra non superiori a 10 cm,
§ osolai e coperture con struttura in legno, metallo e legno, legno e metallo e laterizio
§ infissi esterni in legno naturale o tinteggiato bianco, senza persiane o altre chiusure
esterne con l’eccezione di grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo
esterno dei muri perimetrali per i piani inferiori, scuri interni,
§ gronde e pluviali a sezione tonda in rame o lamiera zincata
§ la sistemazione dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di altezza non
superiore a m 3,00 realizzati a secco o in c.a. rivestiti in pietra locale secondo le modalità
tradizionali sopra descritte
§ le pavimentazioni esterne dovranno essere realizzate in terra stabilizzata o in pietra locale
con il divieto di ricorrere a cemento o asfalto
§ ove già presenti tali materiali sono consentite le sole manutenzioni ordinarie dei manti
§ non è consentita la realizzazione di piscine ma la semplice costruzione di vasche per la
raccolta irrigua sia interrate sia aperte; in questi casi le superfici a vista dovranno essere
rivestite in pietra locale ed essere armonizzate con l’orografia dei luoghi evitando le forme
troppo regolari
§ è consentita la realizzazione di pergolati in legno o metallo a disegno semplice e il
posizionamento di tende di colore uniforme semplicemente appoggiate e non dotate di
sistemi di manovra o telai metallici di scorrimento
§ non è consentita l’installazione di tensostrutture o altri tipi di strutture prefabbricate
leggere anche di tipo temporaneo
Non sono ammessi accorpamenti di manufatti in sito. E’ consentito edificare con utilizzo di
indice perequato piccoli edifici in pietra di S.A. massima di 10 mq a un piano, adagiati a muri
di fascia con copertura a una falda in lastre di ardesia a spacco inclinata verso valle, altezza
massima verso monte pari a m 2,50, una finestra di dimensioni cm. 50x50 ed una porta di
ingresso in legno naturale di dimensioni massime cm. 80x190. In alternativa simili manufatti
potranno essere interamente inseriti nella geometria delle fasce purchè ricoperti con strato di
terreno vegetale dello spessore minimo di cm. 40 opportunamente piantumato in maniera da
garantire la minima modificabilità dello stato preesistente dei luoghi. In tal caso la Superficie
Agibile massima del manufatto potrà arrivare ad un massimo di 12 mq.
Tali edifici dovranno essere vincolati a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali
presenti in zona ed avere una densità massima pari ad un manufatto per ciascun lotto di
terreno contiguo posseduto di 2.500 mq.
Regole di sostenibilità ambientale
§ Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti l’adeguamento della
viabilità esistente non potrà superare il valore di 1 mc. ogni ml. di sviluppo di strada.
Non sono consentiti interventi che:
§ modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi,
§ danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti,
§ prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo.
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In presenza di SIC ogni intervento ivi ricadente o effettuato entro una distanza di 250 ml dai
confini di SIC dovrà essere accompagnato da valutazione di incidenza.
Dovranno essere previsti:
§ per edifici esistenti sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite
fosse biologiche,
§ sistemi di auto raccolta differenziata dei rifiuti con autotrattamento di quelli organici.
Il fabbisogno idrico per usi irrigui dovrà essere garantito autonomamente tramite
l’approvvigionamento da corsi d’acqua o il convogliamento in cisterne di acqua piovana.
E’ consentito l’allaccio alla rete idrica pubblica solo se questa dista non più di 200 mt.
Analogamente il fabbisogno di energia elettrica dovrà essere garantito ovunque possibile da
opportuni sistemi di autogenerazione tranne nel caso che le linee di distribuzione esistenti
distino meno di 200 m. L’attività di allevamento non potrà prevedere l’allevamento di suini;
quella di cavalli e bovini non potrà superare il numero di 30 capi per azienda, quella di ovini
il numero di 60 capi.
Funzioni ammesse
§ residenza,
§ ricettività di tipo extra alberghiero quali agriturismo, affittacamere, rifugi e similari,
§ attività agro-silvo pastorali,
§ strutture per lo sviluppo di attività di trekking pedonale, ciclistico ed equestre.
E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.
27.c - Altri ambiti non insediati (CC)
·
·
·
·
CC1
CC2
CC3
CC4
Versante monte Grumo
Versante monte Guaitarola
Versante nord monte Colletto
Versanti della Rossola
Descrizione
Rappresentano le emergenze geomorfologiche più rilevanti, i versanti più acclivi o gli ambiti
boscati meno accessibili del territorio comunale, storicamente mai insediati o coltivati ma
sfruttati solo per il bosco.
Valgono tutte le norme di cui al precedente paragrafo 27b. Nell’ambito CC.4 sono presenti delle
vecchie vestigia di una miniera di materiale ferroso. E’ consentito il recupero di tali vecchie
vestigia a memoria storica e a fini di attrazione turistica con la possibilità di realizzare nuovi
tramiti viari veicolari di accesso, parcheggi e sentieri nonchè manufatti di modeste dimensioni
funzionali all’erogazione dei servizi minimi necessari a rendere fruibile la preesistenza da parte
di turisti quali servizi igienici, deposito, biglietteria e un piccolo locale ristoro.
27.d - Ambiti delle aree terrazzate con insediamenti sparsi con valore paesaggistico
(CE)
·
·
·
·
·
·
CE 1
CE 2
CE 3
CE 4
CE 5
CE 6
Versanti terrazzati di Monte Grosso
Versanti terrazzati sopra i Piani di San Giorgio
Versanti terrazzati sotto Pian Pontasco
Versanti terrazzati della Rossola
Versanti terrazzati della costa di levante
Versanti terrazzati intorno al nucleo di Serra
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Descrizione
Si tratta di aree, costiere e non, di particolare importanza e delicatezza paesaggistica
anticamente occupate da terrazzamenti coltivi e negli anni gradatamente insediate con
tipologie a ville. In genere corrispondono alla classificazione IS-CE del PTCP.
Per esse il PUC prevede un sostanziale blocco dell’attività edilizia di nuova edificazione
consentendo esclusivamente gli interventi sull’esistente e il miglioramento delle dotazioni
pertinenziali.
Valgono tutte le norme di cui al precedente paragrafo 27b con la ulteriore possibilità di
realizzare parcheggi pertinenziali in interrato. Non sono ammesse attività di allevamento
animali di alcun genere. E’ consentita la realizzazione di allacci alle reti di servizio locali
degli edifici esistenti.
Art. 28 - Ambiti di conservazione a destinazione agricola insediati
Si tratta di aree con vocazione a produzione agricola, anche se residuale, principalmente
rivolta alla coltivazione dell’ulivo. Si dividono in ambito CD con residua e contenuta
potenzialità edificatoria, sito in territorio interno e garvante sui nuclei storici di Reggimenti,
Montaretto, San Giorgio e Costella, e in ambito CDS saturo, di collocazione costiera a
levante del Capoluogo, caratterizzato dall’aggregato di Scernio e dai terrazzamenti a cavallo
della strada provinciale nuova che scende a mare e che è stato fortemente insediato tra gli
anni sessanta e ottanta. In quest’ultimo l’attività agricola con carattere di produttività è
residua solamente per la zona di Scernio.
28.a - Ambiti a destinazione produttivo-agricola di tipo residuale (CD)
· CD
Versanti terrazzati di Reggimenti, Mortaretto, San Giorgio e Costella
Descrizione
Costituiscono gli ambiti terrazzati che avevano maggiore efficienza dal punto di vista tecnico,
per la loro esposizione e infrastrutturazione, per le attività agricole connesse con i nuclei
storici.
Il PUC, pur consentendo una controllata dinamica per gli aspetti produttivi residuali e di
conseguenza insediativi legati a questi territori, li censisce come degni di un regime di
conservazione sotto il profilo paesaggistico in quanto è ancora possibile una chiara lettura del
loro originario uso.
Interventi di nuova costruzione
§ in tali ambiti gli interventi di nuova edificazione non potranno complessivamente causare
il superamento dell’indice edificabile (I.E.) di 0,01 mq/mq. Per tale motivo il piano,
verificata l’attuale densità, stabilisce un tetto di massima nuova S.A. edificabile pari a
1.500 mq.. Al fine del controllo del rispetto di tali valori il Comune terrà apposito
registro delle quantità di S.A. di nuova edificazione di volta in volta rilasciate. Raggiunta
la S.A. massima edificabile sopra indicata non potranno essere rilasciate ulteriori
permessi di costruzione per nuove edificazioni e la zona omogenea assumerà gli stessi
caratteri della zona CDS satura.
§ ai fini del rispetto del regime insediativo del PTCP livello locale, la distanza minima tra
gli edifici residenziali di nuova edificazione non dovrà essere inferiore a 60 m., pari ad
un lotto teorico minimo (LT) di 11.304 mq.; il lotto funzionale (LF) di pertinenza alle
nuove edificazioni dovrà avere dimensione minima di 2.000 mq.
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§
§
§
l’acclività media del terreno sotteso ai lotti di pertinenza alle nuove edificazioni non
potrà mai superare il valore del 75%
per le zone CD è consentita la realizzazione di edifici a servizio dei residui usi agricoli
con utilizzo di indice perequato secondo le indicazioni di cui all’art. 27b delle presenti
norme. Per la conduzione di fondi agricoli di tipo produttivo è consentito edificare una
tantum un manufatto a servizio dell’attività di dimensioni maggiori, sia isolato che
annesso all’edificio preposto all’attività residenziale, ma comunque contenuto in un
massimo di 25 mq di SP. Questo edificio di servizio può essere edificato dai conduttori
agricoli tramite utilizzo di indice perequato aggiuntivo pari a due terzi di quello base.
è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali sia a raso che in interrato o
seminterrato
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme,
§ per migliorie igieniche e distributive è ammesso sugli edifici un incremento della S.A.
esistente senza utilizzo di indice perequato sempre nei termini fissati dalle NTA
§ è consentita la demolizione e ricostruzione in sito.
Interventi sulla viabilità
§ la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai
3,00 m realizzate con muri in pietra a secco o in struttura cementizia rivestita in pietra
locale faccia a vista a corsi regolari con giunti non stilati secondo le modalità
tradizionali,
§ è consentito il miglioramento e l’adeguamento della viabilità esistente
§ non è consentita la realizzazione di nuovi tramiti stradali eccedenti uno sviluppo lineare
(misurato in mezzeria) di 250 m , una pendenza massima superiore al 20%, una
larghezza massima della careggiata di 4,5 m. (escluse le piazzole di sosta).
Regole insediative di tipo paesistico per la realizzazione di nuovi edifici residenziali
§ per nuovi edifici monofamiliari Superficie Coperta massima pari a 75 mq e minima pari a
60 mq.
§ Superficie Agibile massima pari a 100 mq e minima pari a 45 mq.
§ numero massimo di piani 2,
§ numero massimo di piani interrati o seminterrati uno,
§ forma volumetrica semplice,
§ prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature,
§ assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi ,
§ murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia
tradizionale,
§ copertura a falde in struttura lignea o mista metallica e lignea con unico colmo e manto di
rivestimento in lastre di ardesia con sporti di gronda non superiori ai 10 cm. o con
giardino pensile in caso di locali interrati,
§ finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo
esterno dei muri per i piani terra,
§ gronde e pluviali a sezione tonda in rame o lamiera zincata,
§ la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di
altezza non superiore a ml. 3,00 realizzati a secco o in c.a. e rivestiti in pietra locale a
corsi paralleli regolari secondo le modalità tradizionali
§ le piscine dovranno essere prevalentemente incassate nel terreno, avere forme semplici ed
avere il fondo e le pareti rivestiti in pietra naturale locale o colorati in analoga tinta.
Le descrizioni di cui sopra valgono per tutti gli interventi edilizi ammessi. In caso di edifici
bi-familiari i valori di SA e SC possono essere incrementati sino ad un terzo dei valori sopra
indicati e quelli tri-familiari sino a due terzi. Gli accorpamenti in loco non potranno
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realizzare una S.A. superiore a quella prevista per i nuovi edifici.
Regole di sostenibilità ambientale
§ il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere compresi quelli relativi alla
viabilità di collegamento non potrà superare di una volta e mezzo il valore complessivo
vuoto per pieno pari al nuovo edificato
§ la vegetazione esistente dovrà essere almeno mantenuta nella consistenza precedente
all’intervento attraverso spostamenti o nuovi impianti di essenze tipiche dei luoghi
§ l’alimentazione delle piscine non potrà avvenire in periodo estivo ovvero tra giugno ed
agosto compresi. Diversamente dovranno essere alimentate tramite autonome cisterne
adibite alla raccolta di acqua piovana. La igienicità dell’acqua immessa in vasca dovrà
essere garantita da sistemi di filtraggio e disinfezione che non comportino l’uso di prodotti
chimici in maniera da consentire l’uso irriguo o l’immissione in pubblico scarico o rio
dell’acqua delle vasche.
Non sono consentiti interventi che:
§ modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi
§ danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle
acque piovane
§ prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo.
Dovranno essere previsti:
§ sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite immissione nella
pubblica fognatura e per le acque bianche in rii pubblici
§ sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli
organici.
Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica
pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o
tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana senza utilizzo diretto di acqua potabile
erogata dall’acquedotto. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di
ampliamento o rifacimento degli edifici esistenti dovranno prevedere idonei sistemi di
regimazione e smaltimento delle acque piovane, nonché provvedere al mantenimento dei
corpi idrici ricettori in ottemperanza agli articoli del Codice Civile.
Modalità attuative
Tutti i progetti di interventi di nuova edificazione o ad essa assimilati e quelli di apertura di
nuovi tramiti viari dovranno essere giustificati da S.O.I. esteso ad un ambito adeguato.
Funzioni ammesse
§ residenza
§ attività artigiani compatibili con la funzione residenziale
§ studi e laboratori professionali
§ attività ricettive ed extraricettive
§ attività produttive di tipo agricolo,
§ attività connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali.
E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.
28.a bis - Ambiti insediati saturi già a destinazione produttivo-agricola (CDS)
Per tali territori non è consentita la nuova edificazione ad eccezione del potenziamento della
esistente attività denominata “La Giulia” per la quale viene consentito l’ampliamento in
locanda o affittacamere con un incremento di S.P. o S.A. complessivo non superiore a 500
mq. tramite utilizzo di indice perquato. Sono consentiti tutti gli altri interventi di cui alla
precedente zona omogenea CD cui si rinvia.
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28.b - Ambiti residenziali storici dei nuclei isolati minori (CF)
·
·
·
·
·
·
CF 1
CF 2
CF 3
CF 4
CF 5
CF 6
Reggimonti
Montaretto
San Giorgio
Costella
Serra
Poggio
Descrizione
Si tratta dei nuclei storici minori censiti quali elementi paesaggistici di pregio da tutelare per
la loro caratteristica architettonica e insediativa e il loro stato di conservazione, connotanti un
territorio ancora percepibile nelle sue originarie regole insediative.
Interventi di nuova costruzione
§ è consentita una quota di nuova edificazione pari ad un incremento massimo del 10%
della Superficie Coperta complessiva volume paesaggisticamente percepibile di ciascun
nucleo da attuarsi tramite la predisposizione di apposito strumento attuativo esteso
all’intero nucleo secondo le regole paesaggistiche di seguito indicate
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme e la
ricostruzione su sedime
§ per migliorie igieniche e distributive è inoltre ammesso un incremento del 10% della S.A.
esistente senza utilizzo di indice perequato purchè riferito ad un intero corpo edilizio cui
l’incremento dovrà omogeneizzarsi tramite apposito progetto unitario
§ l’incremento di cui sopra e le ricostruzioni di sedimi diruti non concorrono alla
formazione della quota di incremento della S.C. del 10% che è riferita alle sole nuove
costruzioni.
Interventi sugli spazi collettivi e sulle aree libere
§ anche a riguardo degli spazi pubblici costituiti da strade, slarghi, piazze, ecc. nonché dei
relativi arredi urbani, dovranno essere adottate le stesse cautele e modalità di restauro
descritte a riguardo degli edifici privilegiando in tutti i casi possibili il restauro degli
originari materiali e il riutilizzo delle antiche modalità costruttive,
§ gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione
di eventuali pergolati in legno o metallo, dovranno essere conservate le piantumazioni e
la vegetazione arbustiva tipica dei luoghi, non è consentita l’introduzione di recinzioni e
delimitazioni delle proprietà se non tramite siepi o elementi metallici in ferro battuto a
disegno semplice o con altra modalità tipica e tradizionale dei luoghi.
§ è consentita la realizzazione di locali pertinenziali quali autorimesse, locali cantine o
tecnici e similari in sottosuolo senza alterare il normale andamento del terreno e delle
fasce esistenti e a condizioni di prevedere il ripristino delle murature lapidee di
contenimento e il manto vegetale in copertura.
Regole insediative di tipo paesistico
Tutti gli interventi, compresi quelli di eventuale nuova costruzione, ricostruzione di elementi
architettonici ed edifici diruti, accorpamenti, ecc. dovranno essere improntati all’utilizzo di
materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle
coperture, tipologie di arredi, ecc. analoghi a quelli storici originari. Le integrazioni dei
nuclei ottenute tramite nuova edificazione con utilizzo di indice perequato non potranno
complessivamente superare il 10% della Superficie Coperta totale del nucleo stesso e non
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potranno modificare l’aspetto paesaggistico originario del nucleo isolato, dovendosi
configurare come accrescimento dell’insediamento storico effettuato con le medesime regole
insediative di successivi e progressivi ampliamenti per addizioni di corpi di fabbrica in
adiacenza o lungo assi matrice esistenti. I progetti dovranno riproporre inoltre gli originali
decori e tinteggiature adottando per il ripristino degli intonaci ammalorati materiali analoghi
per composizione a quelli originari, evitando ovunque possibile l’integrale sostituzione degli
intonaci esterni e dei materiali di rivestimento delle coperture provvedendo invece ad attente
integrazioni.
Modalità attuative
Tutti i progetti di nuova costruzione dovranno essere accompagnati da P.U.O. esteso all’intero
insediamento storico. Tale strumento potrà essere sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà
essere deliberato in Consiglio Comunale ed essere soggetto all’istituto delle osservazioni
secondo quanto stabilito nella LUR.
Funzioni ammesse
§ residenza
§ attività artigianali compatibili con la funzione residenziale
§ studi e laboratori professionali
§ attività ricettive ed extraricettive
§ attività produttive di tipo agricolo,
§ attività connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali.
§ attività commerciali al dettaglio di presidio
§ esercizi pubblici,
e in genere tutte le funzioni compatibili con le tipologie edilizie e storiche.
28.c - Ambito residenziale storico del Capoluogo (CG)
· CG Bonassola
Descrizione
E’ il nucleo storico di Bonassola, quello tra tutti di più recente formazione, costituitosi in
prossimità della costa. Il PUC ne prevede una sostanziale conservazione e riqualificazione
sottoponendolo alle indicazioni del P.O.I. approvato dalla C.A. Particolare attenzione dovrà
essere posta alla destinazione d’uso dei piani terreni Per essi il PUC non consente la
destinazione residenziale ai locali che si affacciano lungo gli assi viari veicolari e lungo la
palazzata a mare. Particolare attenzione dovrà essere posta al rapporto del nucleo storico con
il vecchio rilevato ferroviario che dovrà sostanzialmente rimanere nelle sue attuali consistenze
con la possibilità di una sua modificazione nel tratto più occidentale per il quale si auspicano
soluzioni che favoriscano il recupero di un maggior rapporto con l’arenile.
Interventi di nuova costruzione
§ non è consentita la nuova edificazione
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme,
§ per migliorie igieniche e distributive è ammesso l’incremento della S.A. o S.P. esistente
senza utilizzo di indice perequato a condizione che non comprometta la qualità
dell’architettura degli edifici storici, non produca nuove unità residenziali autonome e
che venga attuato per corpi di fabbrica omogenei ed organici e non per singole unità
edilizie
§ per le strutture turistico-ricettive esistenti è consentito un aumento dei posti letto
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PIANO URBANISTICO COMUNALE
§
§
attraverso incremento di S.A. senza utilizzo di indice perequato subordinato al
mantenimento della destinazione d’uso per un periodo minimo di 10 anni, alla redazione
di un SOI e con gli stessi vincoli di cui al punto precedente; per edifici di pregio storico si
dovranno mantenere i valori architettonici e paesaggistici
non è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici se non per casi di pubblica
incolumità
non è consentito l’accorpamento di edifici in loco.
Interventi sugli spazi collettivi e sulle aree libere
§ anche a riguardo degli spazi pubblici costituiti da strade, slarghi, piazze, ecc. nonché dei
relativi arredi urbani, dovranno essere adottate le stesse cautele e modalità di restauro
descritte a riguardo degli edifici privilegiando in tutti i casi possibili il restauro degli
originari materiali e il riutilizzo delle antiche modalità costruttive,
§ gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione
di eventuali pergolati in legno o metallo, dovranno essere conservate le piantumazioni e
la vegetazione arbustiva tipica dei luoghi.
§ non è consentita l’introduzione di recinzioni e delimitazioni delle proprietà se non
tramite siepi o elementi metallici in ferro battuto a disegno semplice o con altra modalità
tipica e tradizionale dei luoghi
§ è consentito realizzare parcheggi pertinenziali in interrato
Regole insediative di tipo paesistico
Tutti gli interventi di ricostruzione di elementi architettonici ed edifici diruti, accorpamenti,
eliminazione di superfetazioni, rimodellazione di coperture, ecc. dovranno essere improntati
all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature,
forme delle coperture, tipologie di arredi, ecc. analoghi a quelli storici originari.
I progetti dovranno riproporre inoltre gli originali decori e tinteggiature adottando per il
ripristino degli intonaci ammalorati materiali analoghi per composizione a quelli esistenti,
evitando ovunque possibile l’integrale sostituzione di intonaci e rivestimento delle coperture
provvedendo invece ad attente integrazioni.
Modalità attuative
Tutti i progetti di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di interventi su edifici esistenti
per il miglioramento della loro qualità edilizia, nonché di totale rifacimento e ripristino di
spazi collettivi dovranno far riferimento al POI approvato. Nel caso che i sopracitati interventi
non ricadano negli ambiti soggetti a POI ma siano compresi nella zona omogenea C.G.
dovranno essere accompagnati da apposito SOI esteso ad un ambito significativo del nucleo.
E’ facoltà della Civica Amministrazione redigere un ulteriore POI o altro strumento attuativo
esteso a tutto il nucleo. In tal caso il PUC farà riferimento ad esso per tutti gli interventi
esuberanti quelli già previsti dalle presenti norme.
Funzioni ammesse
§ residenze
§ uffici e terziario in genere
§ studi professionali
§ attività ricettive ed extraricettive
§ attività commerciali al dettaglio anche organizzate in centri di VIA, piccoli supermercati
§ esercizi pubblici
§ piccole attività artigianali a carattere individuale e compatibili con la funzione
residenziale quali laboratori di sartorie, di idraulica, di oreficeria, ecc.
e in genere tutte le funzioni compatibili con le tipologie edilizie e storiche.
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28.d – Strade panoramiche di particolare importanza
Il PUC individua nei tracciati delle principali strade che attraversano in quota il territorio
comunale e che costituiscono tramiti obbligati di accesso alle frazioni storiche e al
Capoluogo, tramiti che hanno un particolare valore, in quanto è principalmente attraverso la
loro frequentazione che il turista percepisce il paesaggio comunale e perché presentano
scorci e visuali di grande suggestione in particolare verso mare. Per tali motivazioni esse
vanno tutelate e adeguatamente conservate, i terreni ed i manufatti su di esse prospicienti
dovranno essere opportunamente presidiati e oggetto di adeguata cura e manutenzione. In
particolare dovranno essere resi omogenei e tenuti in buono stato di manutenzione le opere
d’arte quali le canalette, i muri di sostegno che dovranno essere ben raccordati con il terreno
ed essere rivestiti in pietra locale, la segnaletica verticale e orizzontale e le strutture di
sicurezza previste dal codice della strada come i guard rail che comunque dovranno
,ovunque possibile, non precludere le visuali a valle da parte degli automobilisti, gli arredi
urbani quali pensiline di attesa dei mezzi di trasporto pubblico, manufatti prefabbricati per il
deposito di mezzi e materiali di manutenzione, pali di illuminazione, ecc. La vegetazione di
bordo dovrà essere tenuta pulita da infestanti e potata annualmente, slarghi e spiazzi
dovranno essere liberi e ben asfaltati, è vietato realizzare depositi di alcun genere percepibili
visivamente lungo il percorso. Gli edifici visibili percorrendo il tracciato viario dovranno
essere tenuti in buono stato di manutenzione. Il Comune potrà ingiungere a proprietari di
aree, terreni, edifici ed arredi urbani in cattivo stato di manutenzione il loro ripristino e, in
caso di inerzia, provvedere direttamente rivalendosi successivamente sui proprietari delle
spese sostenute a termini di legge. Potranno essere realizzate piazzole attrezzate nei punti
più panoramici dei lati a valle, opportunamente segnalate, tramite progetti unitari che
analizzino tutto il tracciato o significativi tratti. Gli enti competenti per la loro
manutenzione dovranno tenere in buono stato di efficienza sia il manto stradale che la
segnaletica che i manufatti di deposito attrezzi e materiali; le aziende gestrici dei servizi di
trasporto pubblico dovranno tenere in buona efficienza le pensiline di attesa. Non sono
consentiti impianti per ospitare messaggi pubblicitari ma la sola segnaletica delle principali
presenze di strutture turistiche e di esercizi pubblici prevista dal Codice della Strada. In caso
di costruzione di nuovi edifici o di ripristini di esistenti visibili da strada, nei relativi
progetti dovranno essere studiate e rese fotograficamente le relative viste principali.
Art. 29 - Ambiti di riqualificazione
Sono riferiti a zone omogenee che sono caratterizzate o da elevati gradi di antropizzazione e
stati di compromissione e disordine sia urbanistico che paesaggistico, o da eventi calamitosi
di cui si è detto al paragrafo precedente, o da situazioni di compromissioni non grave per
l’entità del fenomeno ma delicata per il sito in cui si collocano come nel caso dell’arenile del
Capoluogo, degli insediamenti diffusi di Scernio da consolidare e di quelli saturi di
Vallesanta, o infine da zone in cui si prevede una riconversione nelle antiche destinazioni
d’uso di manufatti agricoli dimessi in aziende ricettive. In tal senso la casistica degli
interventi possibili è varia e comprende sia il mantenimento dello stato attuale con gli
interventi sull’esistente che la previsione di consolidamenti ed ampliamenti dell’edificato
esistente.
Sono interventi da attuarsi tramite concessione diretta previa redazione di SOI per le nuove
edificazioni e per gli incrementi di volume consistenti fatta eccezione per il particolare caso
della zona comprendente il villaggio de “La Francesca” ove si prevede l’attuazione tramite
PUO o SAU propedeutici a concessioni convenzionate. Sono riferiti tanto a zone omogenee
con prevalente destinazione residenziale che a zone con prevalente destinazione turisticoricettiva. In essi sono consentiti tutti gli interventi edilizi indicati negli specifici capitoli,
oltre a quelli di recupero e miglioramento dell’esistente, la realizzazione di infrastrutture e
servizi.
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Gli ambiti di riqualificazione sono:
29.a - Ambiti saturi di espansione del Capoluogo a prevalente destinazione residenziale (RA)
·
·
RA 1
RA 2
Versante di ponente prossimo al capoluogo
Versante di Levante prossimo al capoluogo
Descrizione
Rappresentano le aree di sviluppo edilizio del periodo più recente previste dal precedente PdF.
Il PUC le ritiene processi insediativi esauriti e le classifica tra gli ambiti di riqualificazione
criticandone in tal modo la mancanza di un disegno urbanistico unitario e di un valido
modello insediativo di riferimento nonché l’assenza di adeguate infrastrutture di servizio. Gli
interventi consentiti sono pertanto limitati all’esistente e non a nuova edificazione se non per
operazioni di demolizione e ricostruzione o per la realizzazione di accorpamenti in sito.
L’aspetto della riqualificazione deve essere rivolto in particolare al miglioramento delle
infrastrutture, delle dotazioni pertinenziali quanto della qualità edilizia.
Interventi di nuova costruzione
§ non è consentita la nuova edificazione se non per gli interventi descritti
§ è ammessa la costruzione in interrato di pertinenze alle residenze quali box, cantine,
depositi e locali tecnici
§ è ammessa la costruzione di nuove piscine che dovranno avere forme semplici ed essere
rivestite in pietra naturale locale.
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme,
§ per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.
degli edifici esistenti senza utilizzo di indice perequato,
§ per le strutture turistico-ricettive è consentito un incremento dei posti letto esistenti
attraverso incremento di S.A. senza utilizzo di indice perequato subordinato al
mantenimento della destinazione d’uso per un periodo minimo di 10 anni, al
soddisfacimento dei servizi pertinenziali necessari e alla redazione di SOI
§ è consentita la demolizione e ricostruzione.
Interventi sulla viabilità
§ è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente
§ è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli
esistenti e con le caratteristiche relative alle opere d’arte di cui alla presente norma.
Regole insediative di tipo paesistico
§ le eventuali ricostruzioni o per gli accorpamenti in sito e in genere per gli interventi
considerati alla stregua della nuova edificazione dovranno rispettare le distanze minime
tra edifici indicate nel Codice Civile
§ numero massimo di piani fuori terra tre
§ numero massimo di piani interrati o seminterrati uno
§ forma volumetrica semplice
§ prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature
§ copertura a falde con unico colmo e rivestimento in cotto o ardesia, sporti di gronda non
superiori ai 20 cm.,
§ la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata ovunque possibile con muri di
contenimento di altezza non superiore a 3,00 m rivestiti in pietra locale a corsi paralleli
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regolari e secondo le modalità tradizionali
§ la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento anch’esse non
superiori ai 3,00 m rivestite in pietra come sopra.
Regole di sostenibilità ambientale
Non sono consentiti interventi che:
§ modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi
§ danneggino o modifichino i rii e in genere il sistema di smaltimento delle acque piovane
Dovranno essere previsti:
§ raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere soltanto tramite allaccio alla pubblica
fognatura
§ il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete
idrica pubblica
§ l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere ottenuto tramite il
convogliamento in cisterne di acqua piovana
§ i progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere
adeguati sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane
§ l’alimentazione delle piscine dovrà avvenire tramite autonome cisterne alimentate dalla
raccolta di acqua piovana o da accumuli effettuati in periodo non estivo
§ la qualità dell’acqua immessa in vasca dovrà essere garantita da sistemi di filtraggio e
disinfezione che non comportino l’uso di prodotti chimici tali da non consentire l’uso
irriguo o l’immissione in pubblico scarico.
Modalità attuative
Tutti i progetti di ricostruzione, di accorpamenti in sito, di interventi considerati alla stregua
della nuova edificazione e di nuova costruzione di strade dovranno essere accompagnati da
S.O.I. esteso all’intera zona omogenea.
Funzioni ammesse
§ residenze
§ attività di tipo terziario
§ attività ricettive ed extra ricettive
§ commercio al dettaglio
§ studi e laboratori professionali
§ esercizi pubblici.
E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.
29.b - Ambito costiero a destinazione ricettiva da consolidare e riqualificare (RB)
·
RB Villaggio turistico “La Francesca”
Descrizione
Si tratta del villaggio albergo coinvolto nell’incendio del 1999. Il PUC ne prevede un
miglioramento sia della capacità ricettiva e l’adeguamento agli standard di qualità necessari
alla sua efficienza aziendale. Il dimensionamento massimo non dovrà superare quello
indicato nella ripartizione dei posti letto delle strutture recettive e potrà essere attuato solo
dopo la decadenza del periodo di vincolo per le aree percorse dal fuoco e tramite variante al
PUC.
Interventi di nuova costruzione
§ è consentita la ricostruzione degli edifici danneggiati dall’incendio senza edificazione
aggiuntiva
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Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sull’esistente ai sensi delle presenti norme compresa la
demolizione e ricostruzione e gli accorpamenti in sito
Interventi sulla viabilità
§ è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente
§ l’accessibilità dei mezzi privati dovrà essere per quanto possibile regolamentata ed i
relativi flussi intercettati a monte.
Regole insediative di tipo paesistico e di sostenibilità ambientale
§ le sistemazioni d’area dovranno essere improntate alle tecniche costruttive tradizionali con
la realizzazione di muri a secco o rivestiti in pietra locale a corsi regolari di altezza
contenuta, le essenze dovranno essere scelte tra quelle tipiche locali
§ si dovrà dimostrare la sostenibilità del carico insediativo in riferimento al sistema di
smaltimento dei rifiuti, al fabbisogno energetico e a quello idrico
§ la posizione defilata rispetto alle principali visuali panoramiche e la tipologia dei
manufatti di contenute dimensioni non imporrebbe particolari cautele se non per il fatto
della recente perdita della copertura arborea; ciò impone un attento inserimento dei
manufatti in particolare con riferimento agli impatti visuali da mare; si dovranno pertanto
utilizzare materiali e colorazioni il più possibile naturali e con effetto cromatico mimetico.
Modalità attuative
Il progetto di riqualificazione della struttura ricettiva dovrà essere attuato tramite SOI o SAU
esteso all’intera zona omogenea. Vale sino a decadenza il PP già approvato per l’area.
Funzioni ammesse
§ attività ricettive e residenza, uffici ed esercizi pubblici connessi alla attività principale.
29.c – Ambito saturo di insediamenti diffusi a Vallesanta (RC)
·
RC
Vallesanta
Descrizione
La zona è stata deputata dal PdF per insediamenti a ville ed oggi il PUC ne dichiara il suo
esaurimento e la sua saturazione. Urbanisticamente gravita sul Comune di Levanto dal quale
si accede tramite la viabilità provinciale. Il PUC ne prevede una riqualificazione attraverso
interventi sulla vegetazione, sulla riqualificazione architettonica degli edifici esistenti e sulle
dotazioni pertinenziali con l’obiettivo di una mitigazione dell’impatto paesaggistico giudicato
negativamente. Per la parte delle regole attuative relative agli interventi ammessi si rinvia alle
normative delle zone R.A.1 e R.A. 2.
Funzioni ammesse
§ residenze
§ attività extra ricettive
§ studi professionali
E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.
29.d - Ambiti dell’arenile del Capoluogo (RD)
· RD
Spiaggia di Bonassola
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Descrizione e indicazioni di intervento
Tale ambito di spiaggia rappresenta l’unica risorsa di litorale basso e sabbioso pubblicamente
fruibile di tutto il profilo costiero comunale. In tale ambito sono consentiti gli unici interventi
di ripascimento con materiale idoneo atti a mantenere la consistenza della spiaggia, purchè
subordinati ai necessari studi di tipo meteo marino e ambientale nonchè all’autorizzazione
degli Enti sovracomunali preposti. Le attuali attrezzature stagionali di servizio attualmente
site sulla spiaggia dovranno essere ricomposte e riqualificate. E’ prevista la loro
rilocalizzazione, attraverso apposito studio unitario, o in adiacenza o all’interno del sedime
del vecchio rilevato ferroviario, liberando così parte del litorale che potrà essere destinato alla
fruizione balneare. Le relative indicazioni operative dovranno essere indicate nel Piano
Spiagge. Tale progetto di riorganizzazione dovrà configurare una soluzione finale unitaria ma
attuabile anche per lotti successivi, potrà prevedere un incremento della S.L. esistente e che i
nuovi manufatti abbiano caratteristiche di stabilità tali da consentire di esercitare l’attività di
pubblico esercizio non solo stagionalmente ma continuativamente durante tutto l’arco
dell’anno. Le attività balneari potranno essere gestite sia attraverso l’allestimento stagionale
di cabine in materiale leggero che, preferibilmente, attraverso l’uso di spogliatoi a rotazione
onde non occupare eccessivamente l’arenile con strutture. Nelle more sugli edifici esistenti
potranno essere attuati i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previa
approvazione degli organi preposti. Le altre indicazioni normative, le regolamentazioni d’uso,
le localizzazioni delle concessioni demaniali, la ripartizione percentuale tra spiagge pubbliche
e spiagge attrezzate è demandata al Piano delle Spiagge come previsto dal PTC della Costa.
Nelle more non è consentito nessun nuovo tipo di insediamento anche provvisorio.
29.e - Ambiti di riqualificazione a destinazione extra ricettiva (RE)
·
·
·
RE1
RE2
RE3
Zona Lagore
Zona piani di San Giorgio
Zona Carpeneggio
Descrizione
Rappresentano tre zone, di limitate dimensioni, non acclivi, di buona esposizione e
panoramicità in cui sono presenti alcuni edifici legati alla antica conduzione dei fondi agricoli
limitrofi. Per essi il PUC consente la possibilità di un cambiamento di destinazione d’uso ed
un certo potenziamento ai fini di una loro destinazione ad usi ricettivi di tipo extra
alberghiero per rispondere ad una domanda di turismo alternativo alla balneazione e al mare e
più indirizzta alla fruizione dell’entroterra, oggi in forte sviluppo. I territori comunali ed in
genere tutti quelli del levante (con la sola esclusione delle 5 terre) non presentano, per loro
caratteristiche storiche, aziende agricole attive o di dimensioni tali da poter offrire ospitalità
attraverso forme di agriturismo se non in limitatissimi casi. Queste previsioni urbanistiche
cercano di creare le condizioni per poter dare risposta a tale domanda, coerentemente con la
descrizione fondativa e del documento di indirizzo, consentendo lo sviluppo di una fruizione
turistica diversa da quella tradizionale.
Interventi di nuova costruzione
§ è consentita la nuova edificazione sino ad un incremento massimo pari al 100% della
S.A. del volume paesaggisticamente percepibile, esistente nell’intera zona, secondo
regole definite da apposito S.O.I. esteso all’intero ambito, nelle seguenti quantità:
§ zona Carpeneggio 100%, zona Lagore 75%, zona Piani di S.Giorgio 75%
§ è consentita la realizzazione di piccole serre sino ad un massimo di 50 mq. ogni 1000
mq. di terreno posseduto
§ è consentita la realizzazione di piccoli edifici a servizio dei residui usi agricoli, secondo
le modalità di cui alle presenti norme, nella misura massima di uno ogni 2.500 mq. di
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terreno.
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme,
§ per migliorie igieniche e distributive è ammesso sugli edifici un incremento una tantum
del 15% della S.A. esistente senza utilizzo di indice perequato
§ è consentita la demolizione e ricostruzione e l’accorpamento in loco
§ è ammessa la costruzione in interrato di pertinenze alle residenze quali box, cantine,
depositi e locali tecnici
§ è ammessa la costruzione di nuove piscine di dimensioni contenute che dovranno avere
forme semplici e regolari ed essere rivestite in pietra naturale locale.
Interventi sulla viabilità
§ la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento di dimensioni
in altezza non superiori ai 3,00 m realizzate con muri a secco o in c.a. rivestito in pietra
locale faccia a vista, disposta a corsi regolari secondo le modalità tradizionali,
§ è consentito il miglioramento della viabilità esistente tramite il miglioramento delle
pendenze eccessive e l’allargamento delle carreggiate sino ad una dimensione non
superiore a 4,5 m ferme restando le prescrizioni di cui sopra
Regole insediative di tipo paesistico per le nuove edificazioni
§ superficie coperta massima pari a 100 mq.
§ S.A. massima pari a 150 mq.
§ numero massimo di piani fuori terra 2
§ numero massimo di piani interrati o seminterrati uno
§ forma volumetrica semplice
§ prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature
§ assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi
§ murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia
tradizionale
§ copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in ardesia
con sporti di gronda non superiori ai 10 cm. o con giardino pensile in caso di locali
interrati
§ finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo
esterno dei muri per i piani terra
§ gronde e pluviali a sezione tonda in rame o lamiera zincata
§ la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di
altezza non superiore a m 3,00 realizzati a secco o in c.a. rivestito in pietra locale faccia a
vista, disposta a corsi regolari secondo le modalità tradizionali.
Le descrizioni di cui sopra valgono per tutti gli interventi edilizi ammessi.
Gli accorpamenti in loco non potranno realizzare una S.A. superiore ai 150 mq.
Regole di sostenibilità ambientale
§ Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere compresi quelli relativi alla
viabilità di collegamento non potrà superare il valore complessivo vuoto per pieno pari al
nuovo edificato.
Non sono consentiti interventi che:
§ modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi,
§ danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle
acque piovane
§ prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo,
Dovranno essere previsti:
§ sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite immissione nella
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pubblica fognatura e per le acque bianche in rii pubblici,
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli
organici.
Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica
pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o
tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana senza utilizzo diretto di acqua potabile
erogata dall’acquedotto. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di
ampliamento o rifacimento degli edifici esistenti dovranno prevedere idonei sistemi di
regimentazione e smaltimento delle acque piovane, nonché provvedere al mantenimento dei
corpi idrici ricettori in ottemperanza agli articoli del Codice Civile.
§
Modalità attuative
Tutti i progetti degli interventi di nuova edificazione proposti sia per edifici che per la
viabilità dovranno essere accompagnati da S.O.I. esteso all’intera zona omogenea.
Gli interventi di nuova edificazione si attuano con permesso di costruzione convenzionato
subordinato alla stipula di un vincolo decennale di destinazione d’uso ad attività extra
ricettive.
Ogni intervento di recupero e di nuova edificazione dovrà prevedere il mantenimento ad usi
agricoli di un terreno pari ad almeno 250 mq. per ogni posto letto dichiarato.
Funzioni ammesse
§ residenze
§ attività ricettive ed extra ricettive
§ attività produttive di tipo agricolo
§ attività connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali
§ studi e laboratori professionali
§ esercizi pubblici.
E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.
29.g - Ambito di riqualificazione saturo a destinazione produttiva (RF)
·
RF
Zona Capoluogo
Descrizione
Rappresenta una piccola zona produttiva e artigianale di recente completamento in adiacenza
all’edificato del Capoluogo che il PUC definisce satura. Per essa non sono previsti interventi
alcuni eccezione fatta per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.
Vi sono ammesse le sole funzioni produttive e artigianali.
29.e - Ambito di riqualificazione dell’ex linea ferroviaria
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·
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Rilevato antistante il centro storico del Capoluogo
Gallerie e tracciato verso Levanto e verso Framura
Ex stazione ferroviaria
Descrizione
Rappresentano le proprietà dismesse da tempo dalle ferrovie e negli anni utilizzate
prevalentemente per diverse esigenze di carattere pubblico quale viabilità, parcheggi, esercizi
ed uffici pubblici. Rivestono importanza strategica o per la loro posizione tra arenile e centro
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storico o per la loro possibilità di essere riutilizzate quale tramite diretto con il comune di
Levanto e il futuro porto turistico e per nuove accessibilità a tratti di costa oggi raggiungibili
solo da mare.
Rappresentano perciò un’occasione unica per la riqualificazione del territorio comunale e del
suo paesaggio.
Interventi di nuova costruzione
§ è consentita la nuova edificazione limitatamente al riutilizzo del volume del rilevato e
all’ipotesi alternativa di un nuovo edificio adiacente al rilevato stesso
§ È ammessa l’apertura di nuove finestre nelle gallerie nei tratti più prossimi la costa per
realizzare nuove accessibilità a mare per la fruizione della balneazione, così come le
conseguenti opere strettamente funzionali quali scalette e piccole piattaforme in pietra
locale con ringhiere metalliche in profilo pieno a disegno semplice a sezione tonda,
piccole strutture lignee di tipo stagionale per ospitare servizi alla balneazione
§ lungo il tracciato verso Levanto in corrispondenza del villaggio della Francesca è prevista
la realizzazione di un impianto di depurazione degli scarichi fognari consortile
Interventi sull’esistente
§ sono consentiti gli interventi sui manufatti di servizio esistenti di cui alle presenti norme,
§ per migliorie igieniche e funzionali sull’edificio dell’ex stazione è ammesso un
incremento una tantum di S.A. senza utilizzo di indice perequato nei limiti del 25%
dell’attuale consistenza.
Interventi sulla viabilità
§ la realizzazione di nuova viabilità di collegamento con il Comune di Levanto tramite il
riutilizzo del vecchio tracciato ferroviario dovrà prevedere tutte le opere necessarie a
garantire la sicurezza degli utenti, quali segnaletica, illuminazione, videocontrollo, ecc.
Regole di tipo paesistico relative agli interventi sui vecchi manufatti
§ assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati casi
§ murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia
tradizionale,
§ copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in ardesia
§ finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo
esterno dei muri per i piani terra
§ gronde e pluviali a sezione tonda in rame o lamiera zincata
Modalità attuative
Tutti i progetti degli interventi ammessi dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle
schede descrittive pertinenti. Le zone di litorale accessibili dalle gallerie e di nuova fruizione
per la balneazione dovranno essere di tipo libero e gestite dalla P.A. che potrà assegnare in
gestione i soli servizi di soccorso, guardiania, ristoro, spogliatoio, pulizia, ecc. secondo quanto
specificato nel Piano Spiagge.
Funzioni ammesse
§
per il manufatto dell’ex stazione e dell’ex deposito tutte le attività consentite per il
Capoluogo con la sola esclusione della residenza
§ per il rilevato prospiciente il Capoluogo attività commerciali, esercizi pubblici, servizi
pubblici, parcheggi, depositi, barcasilos.
Art. 30 - Distretti di trasformazione
Sono le zone omogenee per le quali sono previste le trasformazioni paesaggistiche più
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consistenti o con un deciso incremento del peso insediativo o con la modificazione degli
attuali usi, non tanto in termini assoluti ma in rapporto all’attuale contesto. Essi
comprendono le cave attive e dimesse, l’impianto golfistico, il nuovo insediamento turistico
di Scernio, le aree di espansione residenziale e produttivo. Sono di fatto le aree individuate
dal PUC per lo sviluppo e il riscatto economico e soprattutto sociale della comunità che, se
non sarà in grado di creare attività capaci di attirare giovani e creare posti di lavoro, rischia
di trasformarsi in una località fantasma senza residenti, senza negozi e senza servizi, capace
di animarsi solo nel periodo estivo. Le regole insediative sono anche in questo caso
differenziate tra loro in virtù della grande casistica che ci si trova ad affrontare e dettate dalle
relative schede prescrittive.
I progetti sono assentiti tramite redazione di PUO o SAU e gli interventi sono attuati tramite
il rilascio di concessioni convenzionate relative a ciascun intervento secondo quanto indicato
nello strumento attuativo. Tutte le aree necessarie al soddisfacimento dei servizi primari e
secondari dovranno essere reperite all’interno del distretto fatte salve le deroghe che
potranno essere concesse dalla C.A. per i casi ove questa previsione sia dimostrata
inattuabile oppure ove sia più conveniente all’Amministrazione che sia realizzata al suo
esterno. Tutte le funzioni non compatibili presenti all’interno dei distretti sono destinate al
progressivo esaurimento, per cui nelle more dell’attuazione delle previsioni sono comunque
consentiti sugli edifici e sulle aree esistenti previsti all’art. 25 o da quanto indicato nelle
schede prescrittive. Per ogni DT è infatti redatta una scheda prestazionale che sancisce gli
obiettivi e le modalità di intervento, le funzioni ammesse ed i dimensionamenti, i vincoli e le
regole paesistiche.
I distretti di trasformazione individuati dal PUC sono i seguenti:
TA
impianto golfistico (non soggetto al sistema dell’indice perequato in quanto il
PUC recepisce il PP approvato)
TB
zona alberghiera di Scernio
TC1
cava di marmo attiva Pian della Valle
TC2
cava di marmo attiva di Poggio delle Gronde
TC3
cava di marmo attiva della Rossola
TD
impianto sportivo Diving Center Punta dei Marmi
TE
villaggio albergo di Costa Colletto
TF
zona produttiva e artigianale Cave
TG1
ambito di edilizia convenzionata località Gavazza
TG2
ambito di edilizia convenzionata località Capoluogo
TG3
ambito di edilizia convenzionata località Montaretto
Le normative inerenti gli interventi dei sopra elencati Distretti di Trasformazione sono contenute
nelle allegate schede prescrittive costituenti parte integrante delle presenti norme.
Art. 31 – Schede prescrittive
Per ciascuna zona omogenea è stata compilata una scheda prescrittiva che ne definisce o
chiarisce gli obiettivi della trasformazione, le funzioni ammesse, i dimensionamenti, le
modalità attuative, il peso insediativo aggiuntivo massimo stimato, le infrastrutture e servizi,
il regime nel periodo transitorio. Ad esse occorre fare riferimento per la verifica degli
interventi ammessi nelle presenti norme.
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CAPITOLO OTTAVO - Indicazioni puntuali
Art. 32 – Individuazione delle indicazioni puntuali e loro definizioni
Oltre alla definizione dei perimetri delle zone omogenee, il PUC individua delle indicazioni
puntuali attraverso una serie di sigle che sottolineano o la presenza di particolari manufatti
da valorizzare o l’indicazione di previsione di attrezzature e percorsi oppure ancora la
necessità di fruibilità pubblica di litorali e aree ambiti fluviali. Tutte queste indicazioni di
difficile cartografazione e individuazione vengono rimandate dal PUC a specifici progetti.
Le indicazioni puntuali sono:
32.a Accesso a mare - AM
Indica l’opportunità di mantenere o migliorare gli accessi a mare per consentire una sua
fruibilità su un più ampio tratto di costa. La previsione è correlata anche alla
realizzazione del percorso lungo le ex gallerie ferroviarie.
32.b Attracco a mare - ATM
La futura previsione di un porto turistico al confine con Levanto pone particolare
attenzione alla possibilità di organizzare un servizio di trasporto lungo costa per via
mare con punti di attracco aventi caratteristiche minimali che connettano siti di grande
interesse turistico. Nel particolare è previsto il potenziamento del molo di attracco a
ponente del litorale del capoluogo ed uno mobile e stagionale in funzione del Diving
Center.
32.c Attrezzatura sportiva e ricreativa - ASR
Indica la opportunità di attrezzare l’area tramite la realizzazione di nuove funzioni
ricreative e sportive come campi giochi, maneggi, campi per golf, diving center oppure
di potenziare e mantenere quelle esistenti .
32.d Attrezzatura turistico-ricettiva - ATR
Individua le aree deputate ad ospitare nuove strutture ricettive di qualità
32.e Deposito mezzi pubblici - DMP
Si tratta di una precisa e puntuale indicazione della localizzazione dell’attuale deposito
mezzi pubblici sito sottostante il nuovo viadotto ferroviario.
32.f Depuratore - D
Indicano il posizionamento dell’attuale grigliatore e del futuro depuratore che si propone
di realizzare entro le gallerie in interrato
32.g Litorale balneabile pubblicamente fruibile - LF
E’ l’indicazione dei tratti di litorale, in genere spiagge, ove il PUC vuole mantenere una
pubblica fruibilità
32.h Centro di VIA
L’indicazione è relativa all’asse commerciale principale del centro storico del
Capoluogo.
32.i Itinerario storico-etnografico - PS
Sono da intendere le percorrenze pedonali di valore storico-etnografico testimonianze di
un quadro di interrelazioni ormai sostituite dalla moderna viabilità che meritano di
essere riprese ed evidenziate con opportuna segnaletica. Sono caratterizzati da numerose
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viste panoramiche o balconate e previste azioni di recupero e di miglioramento della
loro fruizione collettiva.
32.l Percorso pedonale a mare - PM
Si propone il progetto di un percorso pedonale a filo di costa che unisca Punta della
Madonna a punta Levanto: passeggiata a mare con caratteristiche di percorso
escursionistico con tratti in struttura artificiale, non agibile in condizioni di mareggiate.
32.m Deposito per natanti di piccole dimensioni e similari - DN
Si tratta di una indicazione per la localizzazione di depositi per natanti di piccole
dimensioni quali lance, piccoli gozzi, barche e tavole a vela, canoe e similari nell’ambito
dell’ottimale sfruttamento del viadotto ferroviario.
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CAPITOLO NONO – Infrastrutture e servizi
Art. 33 - Infrastrutture
L’inserimento previsto dalla LUR del livello pianificatorio provinciale pone il problema
della differenziazione tra strutture di livello territoriale che non partecipano al
soddisfacimento dei bisogni comunali e strutture di livello locale. Tale differenziazione per
il comune di Bonassola è la seguente:
33.a Infrastrutture di livello territoriale
Strade provinciali, regionali, nazionali
Reti ferroviarie
Elettrodotti
Gasdotti
Acquedotti
Pozzi
Depuratori consortili
Discariche di inerti
Centri per la raccolta differenziata dei rifiuti
33.b Infrastrutture di livello locale
Strade e sentieri comunali
Reti fognarie
Cimiteri
Sistemi di trattamento degli scarichi fognari locali
Per tutte le infrastrutture di cui sopra dovranno essere rispettate le distanze e le fasce di
rispetto minime indicate dalle vigenti normative e/o quelle eventualmente concordate con i
competenti uffici tecnici delle aziende di gestione.
In particolare la viabilità di livello provinciale è gravata, come indicato nel PTC
provinciale, da una fascia di rispetto di 15 m. per lato a partire dal confine stradale a tutela
di futuri ampliamenti entro la quale non sono consentiti interventi di nuova edificazione
mentre sugli edifici esistenti regolarmente assentiti sono ammessi i soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 34 - Servizi
Il Piano compie un controllo e opera nuove previsioni al fine di ottenere un bilanciamento
dei servizi calibrato sia sui residenti che sui villeggianti fluttuanti. Tale bilanciamento viene
fatto sulla base del complesso dei servizi esistenti e di previsione ma senza suddivisione
interna rispetto alla gamma di quelli proposti dal D.M. in virtù della possibilità di attuare
nelle aree individuate ogni tipologia di servizio con ogni formula di gestione. Nel PUC
vengono indicate le principali polarità di servizi, tralasciando quelli minori. L’esatta
definizione e quantificazione di alcuni servizi quali parcheggi, cimiteri è poi demandata a
piani di settore quali il PUP, il Piano cimiteriale ed altri. Nel computo del bilanciamento, i
servizi di livello territoriale vengono computati in quota parte proporzionalmente al numero
di abitanti del comune rispetto a quelli del comprensorio provinciale. Nei Distretti di
trasformazione la quota parte di aree relative agli standard urbanistici dovrà essere reperita
ovunque possibile all’interno del distretto. Nel caso di nuove previsioni del PUC, tale
indicazione non ha la valenza di un futuro esproprio da parte del Comune in quanto essi
sono attuabili e gestibili indifferentemente da soggetti pubblici o privati convenzionati e
quindi anche dal proprietario dell’area ove sono localizzati (che mantiene l’indice
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perequato) o da altro soggetto da lui delegato. In tal caso non potranno superare la misura
massima del 50% del fabbisogno complessivo. La valenza espropriativa decade altresì in
virtù della introduzione nella LUR del concetto di una programmazione non a termine ma
di prospettiva lunga e modificabile a seconda delle diverse esigenze intervenute nel tempo,
per il concetto da tempo introdotto nella legislazione che il servizio pubblico è tale non solo
in quanto è di proprietà del Comune ma anche quando è privato ma fruibile dalla
collettività, infine dalle procedure di project financing che delegano espressamente il privato
ad attuare e gestire tali dotazioni. Viene pertanto coerentemente concepito un sistema di
indennizzo per cui le aree private individuate dal PUC a nuovi servizi, in caso di cessione
bonaria al Comune da parte del proprietario su richiesta della Civica Amministrazione,
porteranno in dotazione un indice perequato quadruplo rispetto a quello base. Stesso
indennizzo viene concesso nel caso un proprietario ceda gratuitamente alla Civica
Amministrazione un terreno ricadente entro i perimetri urbani, anche se non individuato dal
PUC a servizi, confinante direttamente con la viabilità pubblica, per la realizzazione di
parcheggi pubblici a servizio degli insediamenti residenziali che ne siano sprovvisti. Tale
capacità risarcitoria potrà essere utilizzata in tutte le zone edificabili del territorio comunale
e dovrà essere trascritta in appositi registri una volta che la Giunta Comunale abbia
approvato l’atto convenzionale tra privato e Civica Amministrazione.
34.a Servizi di livello territoriale
Stazioni ferroviarie e servizi connessi
Complessi sportivi per la pratica del golf
Sedi distaccate di enti locali territoriali
34.b Servizi di livello locale
Cimiteri
Scuole dell’obbligo
Parcheggi di uso pubblico
Depositi di piccoli natanti e similari (assimilati ai parcheggi)
Edifici e sedi per il culto delle religioni
Centri sociali
Giardini pubblici
Ambulatori
Pubbliche assistenze
Mercati rionali
Impianti sportivi locali
Residenze protette
Sedi comunali
Pubblici esercizi quali istituti di credito e assicurativo, servizi alla persona quali centri di
estetica e fitness, bar, ristoranti, tabaccherie, farmacie, distributori di carburante,
stabilimenti balneari, e similari.
Art. 35 - Alienabilità dei servizi pubblici
Gli edifici di proprietà pubblica ospitanti servizi pubblici, che sono stati censiti dal PUC e
computati ai fini del bilanciamento degli standard, possono essere alienati dalla Civica
Amministrazione qualora non ritenuti più adeguati o rispondenti alle necessità per cui erano
stati previsti. In detto caso potrà essere variata la destinazione d’uso del manufatto alienato
compatibilmente con le destinazioni ammesse per l’ambito in cui ricade o circostante, fermo
restando la corresponsione degli oneri di urbanizzazione di legge-. E’ fatta salva la
possibilità della C.A., qualora lo ritenga opportuno, di richiedere equivalente area a servizio
pari a quella dismessa. Inoltre la nuova trasformazione dovrà garantire la necessaria
dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi delle vigenti leggi.
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Art. 36 - Gestione dei servizi e delle infrastrutture
I servizi pubblici, come definiti e censiti dal PUC, possono essere indifferentemente gestiti
da Enti Pubblici o da soggetti privati o in forme miste di collaborazione tra pubblico e
privato attraverso apposite società di gestione. In caso di gestione da parte di privati o
società miste con prevalente capitale privato, ai fini della loro appartenenza a tale categoria
urbanistica e del conseguente regime normativo, dovranno stipulare apposita convenzione
con il Comune che garantisca la loro fruibilità da parte del pubblico.
Art. 37 - Realizzazione di nuovi servizi
La progettazione dei nuovi servizi dovrà essere preceduta da un SOI che stabilirà regole
insediative, linguaggi architettonici e dimensionamenti facendo riferimento per quanto
possibile alle indicazioni delle NTA delle zone omogenee limitrofe col solo obbligo del
rispetto delle regole del Codice Civile. Per i servizi ricadenti dentro i DT varranno invece le
regole specifiche previste dallo strumento attuativo. Nel caso di interventi in ambiti di
riqualificazione o in distretti di trasformazione in cui sia dimostrata l’impossibilità di
reperimento di tutte o parte delle aree necessarie per l’attuazione di servizi all’interno della
zona di intervento, la C.A. può concedere al soggetto attuatore la monetizzazione della parte
non attuabile o la sua attuazione in altra zona del territorio comunale gradita
dall’Amministrazione. Qualora il servizio pubblico non sia ceduto alla C.A. ma venga
realizzato e gestito dal soggetto attuatore, ai fini dello scomputo dei relativi oneri dovranno
essere computate le sole spese di gestione su base minima decennale. I servizi possono
essere attuati in ogni edificio preesistente adeguato o da adeguarsi all’uso
indipendentemente dalla sua destinazione d’uso precedente e col solo obbligo della
dotazione dei parcheggi pertinenziali.
Art. 38 - Realizzazione di infrastrutture e servizi in aree senza specifica
destinazione
In tutto il territorio comunale è ammessa la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici
o di uso pubblico anche a prescindere dalla loro previsione nella zonizzazione del PUC
senza che ciò costituisca variante allo stesso e senza utilizzo di indice perequato.
Art. 39 – Individuazione di polarità di servizi secondari (SA)
Il PUC individua alcune polarità di servizi a standard. I due principali sono situati a ponente
e levante del nucleo storico del Capoluogo e rappresentano dotazioni già esistenti per le
quali il piano prevede lo sviluppo della loro potenzialità e in particolare il miglioramento
della dotazione di parcheggi. Altre due indicazioni minori riguardano invece Montaretto e
Scernio e sono legate la prima alla previsione di nuova edificazione nella zona TG3
(completamento del vecchio PEEP) e la seconda alla previsione del consolidamento
dell’ambito di riqualificazione di Scernio (RG) tramite nuova edificazione rada. Le
eventuali modificazioni dei perimetri individuati dovute alla definizione dei relativi progetti
non costituiscono varianti al PUC una volta approvati con deliberazione di CC i progetti
definitivi. La realizzazione dei progetti potrà essere attuata da privati attraverso la
procedura del project financing.
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CAPO VI
TRANSIZIONE
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CAPITOLO DECIMO – Periodo transitorio
Art. 40 - Validità di progetti e strumenti urbanistici
Il PUC si deve dare carico della gestione del trapasso tra vecchie e nuove previsioni di
pianificazione territoriale secondo criteri di equità e continuità amministrativa. A tal fine
all’atto dell’adozione del PUC e all’introduzione del regime di salvaguardia vengono recepiti
nel Piano e rese pertanto compatibili le seguenti iniziative anche se non previste o comprese
nelle zonizzazioni e nelle norme attuative:
- progetti di infrastrutture pubbliche
- progetti di opere pubbliche
- progetti a carattere di tutela ambientale quali opere di difesa costiera e ripascimento
spiagge, pulizia alvei e protezione argini da esondazioni, consolidamento di movimenti
franosi, regimentazioni idriche, piani di forestazione e similari
- opere di bonifica di siti inquinati e in genere tutti gli interventi atti a tutelare l’ambiente
non previsti o prevedibili dal PUC
- tutte le opere di somma urgenza atte a eliminare pericoli per la pubblica incolumità con
particolare riferimento a quelli dovuti a calamità naturali
- le opere pubbliche definite e programmate dalla Civica Amministrazione
- i Piani Organici di Insieme e i Piani Particolareggiati vigenti e non ancora conclusi
- gli sportelli unici presentati anteriormente alla data di adozione del presente PUC.
art. 41 - Validità delle Concessioni Edilizie approvate
Mantengono validità ed efficacia tutte le concessioni edilizie già rilasciate dalla Civica
Amministrazione prima dell’adozione del presente Piano per le quali sia già stato dichiarato
l’inizio delle attività di cantiere.
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CAPO VII
VERIFICHE
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CAPITOLO UNDICESIMO – Verifiche di efficienza del PUC
ART. 42 – Verifiche quadriennali
Con cadenza massima quadriennale il Responsabile della Gestione del PUC relaziona alla
Civica Amministrazione sulle trasformazioni urbanistiche, ambientali e socioeconomiche
determinate dalle indicazioni di Piano e sulla eventuale loro inadeguatezza nonché ai fattori a
cui è dovuta non presenti o prevedibili all’atto della sua stesura e approvazione. Sulla base
delle risultanze di quei rapporti e di quelle verifiche di efficienza del PUC, il Comune potrà
determinare la necessità di operare varianti al Piano secondo le procedure indicate nella LUR.
ART. 43 - Procedura di collaudo del Piano
In quanto strumento altamente complesso, è previsto che il PUC abbia un periodo di rodaggio
pari a due anni dalla sua definitiva adozione. Alla scadenza di tale termine il Responsabile del
Piano trasmette un rapporto sullo stato di attuazione alla C.A. con la proposta di eventuali
correttivi. Entro i successivi trenta giorni la C.A. indice una serie di conferenze con enti
sovraordinati, operatori, forze politiche e cittadini nell’ambito delle quali vengono illustrate le
eventali modificazioni che si intendono apportare al PUC. Prima della loro adozione, da
svolgersi secondo le indicazioni e modalità della LUR, tutti i cittadini, associazioni di
categoria, forze politiche e sindacali, e quanti altri a vario titolo interessati, avranno trenta
giorni di tempo per poter avanzare per iscritto loro proposte di modifiche. Eventuali altre
conferenze di aggiornamento potranno essere proposte anche dal Responsabile di
Procedimento, dal Sindaco o dall’assessore delegato in materia.
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