condizioni generali di esecuzione di lavori e/o servizi

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CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
DI LAVORI E/O SERVIZI (CGELS)
Dicembre 2016
___________________________________________________
INDICE DEGLI ARTICOLI
Articolo 1 - DEFINIZIONI ....................................................................................................................................... 2
Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI............................................................................................................. 2
Articolo 3 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO ...................................................................................................... 2
Articolo 4 - MODIFICHE DEI LAVORI E/O SERVIZI ................................................................................................. 3
Articolo 5 - REGISTRAZIONI, AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI. ............................................................................ 3
Articolo 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI E/O SERVIZI......................................................................... 3
Articolo 7 - PERSONALE ........................................................................................................................................ 4
Articolo 8 - CONDIZIONI DI LAVORO, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE .............................................................. 5
Articolo 9 - ACCETTAZIONE DEI LAVORI E/O SERVIZI ........................................................................................... 6
Articolo 10 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI ................................................................................. 6
Articolo 11 - PREZZI ............................................................................................................................................. 7
Articolo 12 - FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.............................................................................. 7
Articolo 13 - CONDIZIONI COMMERCIALI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE....................................................... 8
Articolo 14 - GARANZIE......................................................................................................................................... 8
Articolo 15 – QUALITA’ ......................................................................................................................................... 9
Articolo 16 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE - CONTRAFFAZIONE ........................................................................... 9
Articolo 17 - RESPONSABILITÀ / ASSICURAZIONI ............................................................................................... 10
Articolo 18 - FORZA MAGGIORE ......................................................................................................................... 11
Articolo 19 - CESSIONE - SUBAPPALTATORI ....................................................................................................... 11
Articolo 20 - RISOLUZIONE ................................................................................................................................. 12
Articolo 21 – DURATA, DIRITTO DI RECESSO ...................................................................................................... 12
Articolo 22 –CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ............................................................. 12
Articolo 23 - RISERVATEZZA ................................................................................................................................ 12
Articolo 24 – RIFERIMENTO AI MARCHI E DENOMINAZIONI DEL CLIENTE ........................................................ 13
Articolo 25 – LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE .......................................................................................... 13
Articolo 26 – DISPOSIZIONI DIVERSE .................................................................................................................. 13
Articolo 27 - PRIVACY ......................................................................................................................................... 13
Articolo 28 – RAPPORTI TRA LE PARTI ................................................................................................................ 14
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Articolo 1 - DEFINIZIONI
Le presenti Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi sono denominate di seguito « CGELS », dove i
seguenti termini significano :
«Accettazione»: il collaudo o la verifica dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi effettuati da parte del Cliente come
descritti nell’Articolo 9.
«Cliente»: il Committente dei Lavori e/o Servizi.
«Conformità » o « Conforme »: la conformità dei Lavori e/o Servizi è accertata con riferimento alle specifiche fornite
e/o approvate dal Cliente e alle previsioni contrattuali.
«Contratto »: l'insieme dei documenti contrattuali che regolano i rapporti tra il Fornitore della Prestazione e il Cliente
aventi come oggetto i Lavori e/o i Servizi e comprendenti in particolare:
-
l’Ordine,
-
all’occorrenza, le condizioni particolari e loro allegati,
-
le CGELS,
-
il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
-
all’occorrenza, i documenti redatti dal Fornitore della Prestazione che il Cliente abbia accettato
espressamente per iscritto di integrare al Contratto.
«Ordine » : il documento con il quale il Cliente trasmette l’ordine di Lavori e/o dei Servizi al Fornitore della
Prestazione.
Include in particolare:
-
la descrizione dei Lavori e/o Servizi ;
-
il(i) prezzo(i) dei Lavori e/o Servizi ;
-
il(i) Sito(i) dove sono eseguiti i Lavori e/o Servizi ;
-
i termini e le date di esecuzione dei Lavori e/o Servizi;
-
gli elementi d’identificazione del Cliente ;
il riferimento eventuale al Contratto.
«Parti » o «Parte »: Il Cliente e/o il Fornitore della Prestazione
«Fornitore della Prestazione »: la persona giuridica o fisica tenuta all’ esecuzione del Contratto.
«Sito»: il(i) luogo(luoghi) in cui devono essere eseguiti i Lavori e/o Servizi.
«Subappaltatore»: ogni subappaltatore o ogni sub-fornitore al quale ricorra il Fornitore della Prestazione per
l’esecuzione di parte dei Lavori e/o Servizi.
«Lavori e Servizi »: ogni lavoro e/o servizio da eseguire da parte del Fornitore della Prestazione e ogni elemento (in
particolare fornitura, equipaggiamento, materiale e documenti correlati) da consegnare a cura del Fornitore della
Prestazione, come descritti nel Contratto.
Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Le CGELS prevalgono su tutte le condizioni generali e/o disposizioni contenute nelle fatture ed altri documenti del
Fornitore della Prestazione. Le CGELS trovano applicazione salvo che norme imperative di legge e/o le condizioni
particolari sottoscritte tra le Parti dispongano diversamente.
Impegni ed accordi verbali non hanno alcuna validità ed efficacia se non inseriti in un accordo scritto tra le Parti. Il Cliente
non è obbligato, né responsabile per prestazioni eseguite dal Fornitore della Prestazione in virtù di richieste verbali e/o di
modifiche verbali al Contratto.
Qualsiasi modifica e/o deroga alle CGELS trova applicazione unicamente ove redatta in un accordo scritto tra le Parti e
solo in riferimento al Contratto così modificato senza che il Fornitore della Prestazione possa avvalersene per altri
contratti.
Il Contratto costituisce l’insieme degli impegni assunti dalle Parti. Esso annulla e sostituisce qualunque altro impegno ed
accordo relativo ai Lavori e/o Servizi.
Articolo 3 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Ogni Contratto deve essere stipulato per iscritto e si conclude con la conoscenza da parte del Cliente dell’accettazione
dell’Ordine da parte del Fornitore della Prestazione. Ogni esecuzione di Lavori e/o Servizi è subordinata all’emissione di
Ordine. L’accettazione del Contratto non conferisce alcuna esclusività al Fornitore della Prestazione.
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Il Fornitore della Prestazione manifesta l’accettazione o il rifiuto dell’Ordine per iscritto, entro il termine di 7 (sette) giorni di
calendario decorrenti dalla data di invio dell’Ordine, trascorsi i quali l’Ordine si intende implicitamente accettato.
L’accettazione dell’Ordine deve intendersi a tutti gli effetti quale accettazione senza riserve delle CGELS e l’inizio
dell’esecuzione del Contratto deve intendersi come accettazione del Contratto medesimo.
Articolo 4 - MODIFICHE DEI LAVORI E/O SERVIZI
Il Cliente può richiedere per iscritto al Fornitore della Prestazione di apportare modifiche ai Lavori e/o Servizi descritti
inizialmente nel Contratto: ogni modifica ai Lavori e/o Servizi acquista efficacia unicamente previo accordo scritto tra
Cliente e Fornitore della Prestazione.
Articolo 5 - REGISTRAZIONI, AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI.
Il Fornitore della Prestazione garantisce che se stesso e i suoi eventuali Subappaltatori sono in regola con tutte le
concessioni, nulla osta, autorizzazioni ed abilitazioni richieste dalla competenti Autorità e dalla vigente normativa per
eseguire i Lavori e/o Servizi (ivi incluse quelle per eseguire i Lavori e/o Servizi nel (nei) Sito (i), come, per esempio, le
autorizzazioni e registrazioni presso le autorità amministrative, le abilitazioni o certificazioni presso enti professionali. Il
Fornitore della Prestazione rende disponibili tali documenti al Cliente in fase di qualifica o, in ogni caso, prima di iniziare i
Lavori e/o Servizi.
Nel caso in cui, in tutto o parte, venissero meno, per qualsivoglia motivo e/o causa, le registrazioni, autorizzazioni e
abilitazioni sopra citate in capo al Fornitore della Prestazione e/o ad uno dei suoi eventuali Subappaltatori ovvero non
fossero rinnovate, egli deve informarne subito il Cliente, il quale è in diritto di risolvere il Contratto alle condizioni previste
dall’art. 20.1.
Articolo 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI E/O SERVIZI
Il Fornitore della Prestazione è tenuto all’obbligo di risultato per quanto riguarda :
•
la Conformità dei Lavori e/o Servizi, e
•
il rispetto dei termini e delle date di esecuzione dei Lavori e/o Servizi.
Il Fornitore della Prestazione predispone tutta l’organizzazione interna necessaria e mette in opera, sotto la sua totale
responsabilità, tutti i mezzi idonei per la buona esecuzione dei Lavori e/o Servizi.
6.1 Obbligo d’informazione
Il Fornitore della Prestazione s’impegna ad informarsi in merito alle condizioni comuni (in particolare tecniche) di
esecuzione dei Lavori e/o Servizi ed a informare, consigliare e mettere in guardia il Cliente, qualunque siano le
competenze o le conoscenze di quest’ultimo. Il Fornitore della Prestazione metterà in guardia il Cliente in particolare
contro i rischi correlati ai Lavori e/o Servizi, soprattutto per quanto riguarda la salute, la sicurezza e l’ambiente, e contro
ogni altro rischio.
Prima di eseguire i Lavori e/o Servizi, il Fornitore della Prestazione deve procedere ad un esame approfondito delle
informazioni fornite dal Cliente in merito all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi (ivi compresi ad esempio i disegni e le
specifiche).
Il Fornitore della Prestazione è inoltre tenuto a richiedere al Cliente i documenti ed informazioni di cui potrebbe non essere
in possesso.
Il Fornitore della Prestazione deve segnalare senza indugio al Cliente, pena il non potere sollevare eccezioni in seguito,
ogni anomalia, omissione, contraddizione, incompatibilità tra le informazioni fornite dal Cliente e le regole d’arte.
Qualora il Fornitore della Prestazione mancasse di conformarsi alle disposizioni di cui sopra, tutte le conseguenze di
errore o di insufficienza nelle informazioni fornite dal Cliente saranno a carico del Fornitore della Prestazione.
6.2 Rispetto dei termini e delle date di esecuzione – Penali
Il Fornitore della prestazione esegue i Lavori e/o Servizi nei termini stabiliti dal Contratto.
È tassativo il rispetto dei termini e delle date di esecuzione dei Lavori e/o Servizi, ivi inclusa in particolare la data
concordata di Accettazione o e/o di scioglimento delle riserve dopo l’Accettazione dei Lavori e/o Servizi e/o di nuova
conformità dei Lavori e Servizi in caso di rinvio dell’Accettazione.
Il Fornitore della Prestazione non appena sia in grado di prevedere di non poter rispettare i termini o le date di esecuzione
dei Lavori e/o Servizi, tra cui la data di Accettazione dei Lavori e/o Servizi, dovrà informare immediatamente il Cliente
dell’entità e dei motivi del mancato rispetto e proporre idonee misure correttive, fermo restando il diritto del Cliente a
rifiutarle.
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Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del Fornitore della Prestazione comporta, con pieno diritto e
senza messa in mora, l’applicazione delle Penali previste dal Contratto fatti salvi i maggiori danni. È fatto salvo il diritto del
Cliente di risolvere il Contratto alle condizioni previste dall’articolo 20.1. e di chiedere al Fornitore della Prestazione danni
ed interessi, oltre al rimborso del(dei) prezzo(i) già pagato(i) dal Cliente per la parte dei Lavori e/o Servizi non ancora
eseguita alla data della risoluzione.
6.3 Materiali, equipaggiamenti, attrezzi
Il Fornitore della Prestazione mantiene, a sue spese e rischi, i suoi materiali, equipaggiamenti ed attrezzi in buono stato di
manutenzione e in conformità con le leggi e normative applicabili.
Egli ripara o sostituisce, a sue esclusive spese, tutti i materiali, equipaggiamenti ed attrezzi messi a sua disposizione dal
Cliente e che il Fornitore della Prestazione abbia danneggiato, per poterli restituire nel loro stato iniziale.
6.4 Pulizia e sgombero dei Siti di esecuzione – Imballo
Il Fornitore della Prestazione mantiene il(i) Sito(i) di esecuzione dei Lavori e/o Servizi in perfetto stato di pulizia. Egli
rimuove, in modo adeguato e senza ritardo, secondo i Lavori e/o Servizi, tutti i materiali, impalcature e strutture
temporanee, rottami, residui ed altri oggetti che gli appartengono o di cui abbia la custodia e che non sono più necessari al
proseguimento dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi.
Tutti i rifiuti generati dal Fornitore della Prestazione in occasione dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi verranno rimossi
ed eliminati dallo stesso, nel rigoroso rispetto della legislazione applicabile ed in conformità con la normativa vigente
nel(nei) Sito(i) del Cliente, in particolare in materia di salute, sicurezza ed ambiente.
Articolo 7 - PERSONALE
7.1 Competenza, permanenza e inquadramento dei team del Fornitore della Prestazione
Il Fornitore della Prestazione assegna all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi squadre munite di tutta l’esperienza,
competenze, qualifiche, abilitazioni e certificazioni necessarie alla buona esecuzione degli stessi.
Il Fornitore della Prestazione è responsabile della direzione e del controllo dei Lavori e/o Servizi realizzati dalle proprie
squadre, che rimangono sotto la sua esclusiva autorità gerarchica e responsabilità.
Le indicazioni e/o richieste del Cliente riguardanti l’esecuzione dei Lavori e/o Servizi potranno essere rivolte soltanto al(ai)
rappresentante(i) operativo(i) del Fornitore della Prestazione, il cui nominativo sarà obbligo del Fornitore della Prestazione
comunicare al Cliente prima dell’inizio dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi; tale situazione non crea alcun vincolo di
subordinazione tra il rappresentante operativo del Fornitore della Prestazione ed il Cliente.
7.2 Accoglienza nel Sito e lingua ufficiale del Sito
Nel caso in cui i Lavori e/o Servizi siano in tutto o in parte eseguiti presso un Sito del Cliente, il Fornitore della Prestazione
farà tassativamente rispettare dalle proprie squadre il regolamento interno al Sito e farà obbligatoriamente portare ogni
segno identificativo richiesto dalla vigente normativa e dal Cliente, per tutta la durata della loro presenza nel Sito. Il(I)
rappresentante(i) operativo(i), il responsabile(i) del Gruppo di Lavoro e il responsabile della Sicurezza del Fornitore della
prestazione presenti nel Sito devono avere la padronanza della lingua ufficiale del Sito di esecuzione dei Lavori e/o Servizi
ed essere in grado di trasmettere e di fare applicare dal Gruppo di Lavoro del Fornitore della Prestazione tutte le
consegne, regole e procedure in vigore nel Sito.
7.3 Lotta contro il lavoro clandestino
Per l’esecuzione dei Lavori e/o Servizi, il Fornitore della Prestazione dichiara che il proprio personale, nonché il personale
dei suoi eventuali Subappaltatori, assegnato all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e
denunciato in conformità alla legislazione applicabile.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, il Fornitore della Prestazione dichiara, altresì, di avere regolarmente
versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i
trattamenti retributivi relativamente al predetto personale; il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il
diritto del Cliente di risolvere in ogni caso il Contratto ai sensi del successivo articolo 20.
Peraltro, nell’ipotesi in cui il Fornitore della Prestazione e/o suoi eventuali Subappaltatori abbiano l’intenzione di ricorrere a
personale di nazionalità estera per eseguire i Lavori e/o Servizi, il Fornitore della Prestazione garantisce e certifica che tale
personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale nel Paese del Sito e disporrà dei necessari titoli di lavoro e
permessi di soggiorno durante il suo intervento presso il Sito del Cliente.
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Il Fornitore della Prestazione garantisce ed assicura il rispetto delle disposizioni degli articoli 7.1 e 7.2 da parte dei suoi
eventuali Subappaltatori e si obbliga ad ottenere da questi ultimi le dichiarazioni e le certificazioni previste dal presente
articolo 7.3 rilasciandole, anche a semplice richiesta, al Cliente.
Articolo 8 - CONDIZIONI DI LAVORO, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Il Fornitore della Prestazione rispetta, e fa rispettare dal proprio personale e da quello dei suoi eventuali Subappaltatori, la
normativa vigente e le disposizioni in vigore nel Sito, ivi comprese le norme in materia di condizioni di lavoro, di Salute, di
Sicurezza e di Ambiente ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 26 del d. lgs. 81/2008. Il Fornitore prende pertanto
visione ed accetta il contenuto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), redatto, nei casi
previsti dalla normativa, dal Cliente ed indicante in particolare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi della normativa vigente, documento che il Fornitore dichiara di aver preso
in visione ed accettato e che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.
A tale proposito, il Fornitore della Prestazione, a titolo esemplificativo:
•
fornisce al proprio personale o quello dei suoi eventuali Subappaltatori presenti in sito adeguata formazione /
informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e
di emergenza individuate sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente o dal soggetto che ha la disponibilità giuridica
dei luoghi di lavoro dove verrà eseguita la prestazione, incluse quelle specificamente individuate nel DUVRI
(consultabile anche dal sito www.totalerg.it), rispettando e/o facendone rispettare il contenuto del DUVRI stesso al
proprio personale o quello dei suoi eventuali subappaltatori.
•
si accerta che il proprio personale o quello dei suoi eventuali Subappaltatori sia in grado di utilizzare tutti i materiali,
equipaggiamenti ed attrezzature necessarie all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi ;
•
si accerta e garantisce che nessuno dei Lavori e/o Servizi venga eseguito, dal proprio personale o quello dei suoi
eventuali subappaltatori, sotto l’effetto di alcol, di droghe o di ogni altra sostanza che alteri il comportamento o il grado
di attenzione;
•
si obbliga e garantisce di impiegare personale esclusivamente risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e di rispettare la normativa in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
•
fa cessare, immediatamente e a sue spese, ogni situazione od attività pericolosa o rischiosa per la salute, la
sicurezza o l’ambiente di cui ha il controllo.
L’appaltatore si obbliga nel caso di attività rientranti nel titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e sue successive modificazioni
(Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ad ottemperare agli adempimenti a suo
carico in esso contenuti.
Inoltre in relazione all’attività di gestione degli eventuali rifiuti prodotti dalle attività svolte dal Fornitore della Prestazione
presso il Sito, lo stesso si impegna in ogni caso nel pieno rispetto della vigente normativa e senza che quanto segue
possa intendersi come esimente o limitazione di responsabilità in capo al Fornitore della Prestazione a:
•
Mantenere pulite le aree recintate di propria pertinenza presso le quali è situato il proprio cantiere e le aree presso le
quali opera il proprio personale nel Sito.
Garantire, ogni qualvolta venga generato un rifiuto, che:
•
nel caso di rifiuti prodotti dall’attività propria del cantiere (a titolo esemplificativo stracci sporchi, tute usa e getta,
guanti usati, lampadine, materiale d’uso, oli esausti, residui di lavorazione, batterie esauste), tali rifiuti vengano gestiti
autonomamente dal Fornitore della Prestazione che provvede ad ottemperare alla normativa di riferimento di volta in
volta vigente ivi inclusa la normativa denominata SISTRI.
•
nel caso di rifiuti prodotti dall’attività manutentiva per i quali il Fornitore della Prestazione si configura come produttore
iniziale, tali rifiuti vengano gestiti autonomamente dal Fornitore che provvede ad ottemperare alla normativa di
riferimento di volta in volta vigente ivi inclusa la nuova normativa denominata SISTRI.
In caso di mancata osservanza di uno degli obblighi sopra esposti, il Cliente:
i.
può prendere o fare prendere immediatamente e senza formalità, a spese del Fornitore della Prestazione, tutte le
misure che ritenga idonee, nell’ipotesi di mancata o ritardata adozione delle stesse ad opera del Fornitore della
Prestazione e
ii.
si riserva il diritto di rifiutare l’accesso al Sito o il proseguimento dell’attività del Fornitore della Prestazione e/o dei
suoi eventuali Subappaltatori. Saranno ad esclusivo carico del Fornitore della Prestazione tutte le conseguenze
della mancata osservanza di uno dei suddetti obblighi, compresa la messa in atto delle misure adottate dal
Cliente in caso di carenza, ritardo o di negligenza del Fornitore della Prestazione, di rifiuto dell’accesso o del
proseguimento dell’attività del Fornitore della Prestazione presso il Sito.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore della Prestazione di uno degli obblighi esposti nel presente articolo 8, il
Cliente può risolvere il Contratto alle condizioni previste dall’articolo 20.1.
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Il Cliente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sul campo in merito al rispetto di quanto previsto dal presente articolo,
ferme al riguardo le responsabilità tutte del Fornitore della Prestazione.
Articolo 9 - ACCETTAZIONE DEI LAVORI E/O SERVIZI
L’Accettazione dei Lavori e/o Servizi è eseguito dopo la verifica, a cura del Cliente, della Conformità apparente dei Lavori
e/o Servizi e dopo che gli elementi descritti nel Contratto sono stati verificati dal Cliente.
L’Accettazione con riserva(e) o il rifiuto dell’Accettazione è constatato da verbale datato e sottoscritto dalle Parti, salvi
diversi accordi tra le Parti.
L’Accettazione da parte del Cliente non esime il Fornitore della Prestazione dalle sue garanzie e responsabilità per i difetti
o per ogni altra Non-Conformità, di ogni e qualsiasi ordine, non evidenti all’atto dell’Accettazione/Collaudo.
L’Accettazione, salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari, interviene secondo le modalità previste
dal Contratto o in mancanza come segue:
9.1 Accettazione senza riserva
L’Accettazione senza riserva è effettuata dal Cliente quando viene constatata la Conformità apparente dei Lavori e/o
Servizi forniti.
9.2 Accettazione con riserva(e)
Nel caso il Cliente effettui l’Accettazione con riserva(e), il Fornitore della Prestazione deve sciogliere la(e) riserva(e) entro i
termini fissati nel verbale di Accettazione e sottoporre i Lavori e/o Servizi alla data convenuta per una nuova verifica di
Conformità apparente, fermo restando che si applicheranno le Penali previste dall’articolo 6.2 in caso di mancata
osservanza, da parte del Fornitore della Prestazione, dei termini di scioglimento delle riserve.
Nel caso il Fornitore della Prestazione non abbia sciolto le riserve entro i termini stabiliti o nel caso la Conformità non sia
constatata alla data convenuta per questa nuova verifica, il Cliente può :
1. eseguire lui stesso o fare eseguire da un terzo, a spese e rischi del Fornitore della Prestazione, tutti i Lavori e/o
Servizi necessari allo scioglimento delle riserve e ciò entro cinque (5) giorni di calendario dopo ingiunzione,
consegnata brevi manu contro ricevuta di avvenuta consegna, al rappresentante del Fornitore della Prestazione o
inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta infruttuosa. Il tutto restando salvo ed impregiudicato il diritto
per il Cliente di risolvere il Contratto nelle condizioni previste dall’articolo 20.1;
2. oppure rinunciare a chiedere al Fornitore della Prestazione lo scioglimento delle riserve contro una riduzione del(dei)
prezzo(i) dei Lavori e/o Servizi.
9.3 Rinvio della data di Accettazione
In caso di Non-Conformità constatata durante la verifica di Conformità, ove il Cliente, a suo giudizio, ritenga che i Lavori
e/o Servizi possano essere interamente realizzati e/o che tale Non-Conformità può essere corretta entro un termine
accettabile, il Cliente medesimo può rinviare la data di Accettazione inviando un avviso di rinvio al Fornitore della
Prestazione, integrato con un’ulteriore data per una nuova verifica di Conformità dei Lavori e Servizi. A questa ultima
data, il Cliente può effettuare l’Accettazione dei Lavori e Servizi, senza o con riserva(e), in conformità agli articoli 9.1 e 9.2
oppure rifiutare definitivamente di effettuare l’Accettazione in conformità all’articolo 9.4.
In caso di rinvio della data di verifica per Accettazione, si applicheranno le penali previste dall’articolo 6.2 a decorrere
dalla data dell’avviso di aggiornamento.
9.4 Rifiuto di Accettazione
Il Cliente può rifiutare di effettuare l’Accettazione nel caso i Lavori e/o Servizi non siano interamente eseguiti o siano affetti
da Non-Conformità assimilabile ad inadempimento dei Lavori e/o Servizi. In questo caso, il Cliente rifiuta definitivamente di
effettuare l’Accettazione e potrà risolvere il Contratto nelle condizioni previste dall’articolo 20.1.
Articolo 10 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI
Il trasferimento di proprietà interviene in proporzione all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi. Tuttavia, quando i Lavori e/o
Servizi comportano la realizzazione e la consegna dell’intero elemento (in particolare fornitura, equipaggiamento,
materiale e documenti correlati), il trasferimento di proprietà di ogni elemento interviene alla consegna di tale elemento,
tranne se tutto o parte del pagamento di tale elemento viene effettuato dal Cliente prima della data di consegna. In
quest’ultima ipotesi, il trasferimento di proprietà interviene in anticipo non appena tale elemento è identificato.
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Il Fornitore della Prestazione s’impegna quindi ad identificare, in proporzione della sua realizzazione, tutto l’elemento,
come menzionato precedentemente, in modo da non poterlo confondere con i propri stock od altre forniture da consegnare
a terzi. Il Fornitore della Prestazione s’impegna a imporre ai suoi eventuali Subappaltatori di procedere nello stesso modo.
Il Fornitore della Prestazione rinuncia a valersi di una qualsiasi delle clausole di riserva di proprietà non espressamente
accettata dal Cliente. Egli garantisce che la catena dei suoi eventuali Subappaltatori vi rinunci nello stesso modo.
Il trasferimento dei rischi relativi ai Lavori e/o Servizi ed a ogni elemento, come menzionato precedentemente, interviene,
in ogni caso, alla data del Ricevimento pronunciata dal Cliente in conformità all’articolo 9. Conseguentemente, il Fornitore
della Prestazione si farà carico di qualsiasi danno subito dai Lavori e/o Servizi e da qualsiasi elemento, come menzionato
precedentemente, prima della loro Accettazione.
Articolo 11 - PREZZI
Salvo indicazione diversa contenuta nel Contratto, il(i) prezzo(i) menzionato(i) nel Contratto è(sono) forfetario(forfetari) e
non rivedibile(i), fermo restando le disposizioni dell’articolo 13. Il prezzo comprende in particolare tutte le spese sostenute
dal Fornitore della Prestazione per l’esecuzione dei Lavori e/o Servizi in conformità al Contratto nonché i costi relativi alla
sicurezza del lavoro, specificamente indicati e s’intende al netto dell’IVA.
Il Fornitore della Prestazione si fa carico di tutte le spese relative ai diritti, tasse, imposte, canoni e prelievi di cui è debitore
a fronte dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi.
Nel Contratto sono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove previsto dalla normativa vigente.
Detti costi non sono stati oggetto di negoziazione tra le Parti.
Articolo 12 - FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
12.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 19, il Cliente e il Fornitore espressamente pattuiscono che
il pagamento dei corrispettivi potrà avvenire solo previa consegna da parte del Fornitore di tutta la
documentazione necessaria per escludere ogni forma di responsabilità (in via diretta e/o solidale con il Fornitore e
con eventuali Subappaltatori) del Cliente per i debiti del Fornitore medesimo e degli eventuali Subappaltatori a
titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi, di natura fiscale e quant’altro tra cui – a titolo
esemplificativo e non esaustivo – la documentazione: a) comprovante il corretto adempimento da parte del
Fornitore medesimo, e di tutti gli eventuali suoi Subappaltatori di tutti gli obblighi connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pagamento di retribuzioni, quote di trattamento di
fine rapporto, contributi previdenziali - a titolo esemplificativo e non esaustivo contributi INPS, INAIL - premi
assicurativi, ritenute fiscali e I.V.A); b) comprovante il corretto versamento all’Erario da parte del Fornitore
medesimo, e di tutti gli eventuali suoi Subappaltatori, di tutte le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e
dell’IVA dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del Contratto e degli eventuali sub - contratti.
12.2 Ai fini di quanto previsto al precedente art. 12.1, e ferma restando l’insindacabile facoltà del Cliente di
richiedere l’ulteriore documentazione che riterrà necessaria e che il Fornitore si obbliga fin da ora a fornire, il
Fornitore medesimo dovrà allegare - a propria esclusiva cura e spese - ad ogni fattura relativa ai corrispettivi: a)
copia aggiornata del documento unico di regolarità contributiva (DURC) proprio e degli eventuali Subappaltatori o,
in alternativa, copia aggiornata dei modelli UNIEMENS e relativi F24 di pagamento degli ultimi 3 (tre) mesi
attestante il corretto adempimento, anche da parte di tutti gli eventuali Subappaltatori del Fornitore, di quanto
previsto alla precedente lett. a) dell’art. 12.1; b) copia della documentazione – secondo le forme e le modalità
richieste a propria insindacabile discrezione dal Cliente – comprovante il corretto adempimento, anche da parte di
tutti gli eventuali Subappaltatori del Fornitore, di quanto previsto alla precedente lett. b) dell’art. 12.1.
12.3 Resta inteso che in caso di mancata consegna da parte del Fornitore, anche relativamente a tutti i suoi
eventuali Subappaltatori, della documentazione indicata ai precedenti commi 12.1 e 12.2 o nel caso tale
documentazione risulti – ad insindacabile discrezione del Cliente – incompleta o dalla documentazione medesima
risulti – ad insindacabile discrezione del Cliente – qualunque forma di irregolarità e/o difformità alle normative
vigenti, il Cliente, fermo restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, secondo comma,
senza previa messa in mora, nonché le facoltà riconosciute in merito al Cliente dalla normativa vigente, avrà la
facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi, senza che il Fornitore e suoi eventuali Subappaltatori
possano avanzare richieste e/o eccezioni di qualsivoglia natura.
12.4 In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3, il Fornitore e il Cliente espressamente
concordano che il Fornitore si obbliga, fin da ora:
a) tenere indenne e manlevato il Cliente da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a quest’ultimo dal
mancato corretto adempimento da parte del Fornitore e dei suoi eventuali Subappaltatori agli obblighi di
pagamento (a titolo esemplificativo e non limitativo) di retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi
relativi ai loro dipendenti, nonché delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte ai loro dipendenti, e
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dell’IVA sulle prestazioni eseguite nell’ambito del Contratto comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
eventuali sanzioni irrogate al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 – ter del D.L 22.06.2012 n. 83
convertito nella legge 7.08.2012 n. 134 e/o richieste anche giudiziali da parte di dipendenti del Fornitore e dei suoi
eventuali Subappaltatori e/o da parte dei relativi enti previdenziali;
b)
a tenere indenne e manlevato il Cliente da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a quest’ultimo
dal mancato corretto adempimento, totale o parziale, da parte del Fornitore e dei suoi eventuali Subappaltatori
degli obblighi previsti ai predetti commi 12.1, 12.2 e 12.3;
c) a rimborsare al Cliente eventuali importi che quest’ultimo dovesse corrispondere a causa del mancato corretto
adempimento, totale o parziale, da parte del Fornitore e di suoi eventuali Subappaltatori degli obblighi previsti alla
precedente lett. a) del comma 12.4 ed ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3, autorizzando, ad ogni buon fine e fin
da ora, il Cliente a compensare i relativi importi con quanto dovuto da quest’ultimo a titolo di corrispettivi al
Fornitore e rinunciando, conseguentemente, il Fornitore medesimo a sollevare ogni eccezione e/o contestazione
di qualsivoglia natura in merito.
12.5, Le fatture, emesse in doppia copia dal Fornitore della Prestazione, in conformità alle disposizioni legali, sono
intestate al Cliente e trasmesse all’indirizzo indicato sull’Ordine, con l’indicazione dei riferimenti del Contratto e dell’Ordine.
Esse sono emesse nella valuta indicata nel Contratto.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, Il pagamento delle fatture avviene dopo che i
Lavori e/o Servizi sono stati eseguiti e che la loro Accettazione è stata effettuata dal Cliente. In tale caso, il pagamento
delle fatture avviene, salvo disposizioni diverse previste dal Contratto, a sessanta (60) giorni dalla data di emissione della
fattura.
Tuttavia, nel caso il Cliente riceva la fattura meno di venti (20) giorni di calendario prima della data prevista per il suo
pagamento, il pagamento è rinviato al quindici (15) del mese successivo a tale scadenza. Qualsiasi ulteriore ritardo nel
ricevere la fattura avrà come effetto il rinvio del pagamento della stessa alla scadenza della successiva quindicina in modo
che intercorrano almeno venti (20) giorni di calendario tra la data di ricevimento e la data di pagamento della fattura.
La modalità di pagamento è quella indicata nel Contratto, ossia il bonifico bancario.
Il pagamento della fattura non pregiudica il diritto del Cliente di contestare per iscritto qualsiasi addebito anomalo nella
fattura.
12.6 In relazione a tutti i termini di pagamento di cui al presente art. 12 le Parti si danno atto che: a) i termini di
pagamento medesimi sono stati concordati in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2002 e
successive modifiche ed integrazioni; b) nella determinazione del corrispettivo le Parti hanno tenuto conto dei
relativi termini di pagamento e che pertanto eventuali interessi relativi ai predetti termini di pagamento sono da
ritenersi già ricompresi nel corrispettivo; c) i termini di pagamento sono dal Fornitore ritenuti congrui e idonei
anche in relazione alla natura e alle caratteristiche del Contratto.
Articolo 13 - CONDIZIONI COMMERCIALI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE
13.1 Condizioni commerciali
Il Fornitore della Prestazione dichiara di fare beneficiare il Cliente delle condizioni commerciali più vantaggiose che egli
offre a terzi per Lavori e/o Servizi paragonabili ai Lavori e/o Servizi ordinati dal Cliente e descritti nel Contratto in condizioni
di esecuzione e di pagamento equivalenti.
13.2 Clausola di rinegoziazione
Nel caso il Contratto abbia una durata superiore ad un (1) anno ed il Cliente constati che il(i) prezzo(i) dei Lavori e/o
Servizi fissato(i) nel Contratto è(sono) superiore(i) a condizioni offerte sul mercato per Lavori e/o Servizi paragonabili in
quantità e qualità, il Fornitore della Prestazione, dietro richiesta del Cliente, s’impegna ad avviare in buona fede una
rinegoziazione delle condizioni, soprattutto finanziarie, del Contratto.
Il contenuto, le modalità e la durata di tale rinegoziazione saranno oggetto di proposta scritta del Cliente. Al termine della
rinegoziazione nel caso in cui le Parti giungano ad un accordo si procederà ad una integrazione per iscritto del Contratto
che recepirà le nuove condizioni.
Articolo 14 - GARANZIE
14.1 Estensione e durata
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Il Fornitore della Prestazione garantisce la Conformità dei Lavori e/o Servizi dopo l’Accettazione ed in particolare
garantisce che gli stessi saranno esenti da difetto di qualunque tipo.
Conseguentemente, il Fornitore della Prestazione s’impegna, per un periodo di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla
data di Accettazione, a rimediare, a proprie spese e rischi, non appena possibile e entro e non oltre i termini convenuti, ad
ogni Non-Conformità ed ogni difetto riscontrato nei Lavori e/o Servizi dopo l’Accettazione. Tali spese comprendono in
particolare i costi di spostamento, di trasporto, dei ricambi e della manodopera.
In mancanza il Cliente può, trascorsi sette (7) giorni di calendario dall’ingiunzione rimasta infruttuosa, eseguire lui stesso o
fare eseguire da un terzo, a spese e rischi del Fornitore della Prestazione, tutti i Lavori e/o Servizi necessari per rimediare
alla mancanza del Fornitore della Prestazione.
Ogni rifacimento di tutto o parte dei Lavori e/o Servizi nell’ambito della garanzia iniziale dà luogo a nuova garanzia, avente
una durata minima di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di Ricevimento a cura del Cliente della parte dei Lavori
e/o Servizi che sono stati oggetto di rifacimento.
Il Fornitore della Prestazione è inoltre responsabile di tutte le garanzie legali applicabili e della garanzia dei vizi nascosti
nei termini previsti dalla legge.
14.2 Ricambi e sistemi d’informazione
Il Fornitore della Prestazione garantisce l’approvvigionamento, a breve termine, di tutti gli eventuali ricambi necessari ai
Lavori e/o Servizi e/o al buon funzionamento degli elementi consegnati, per un periodo minimo di dieci (10) anni a
decorrere dalla data di Accettazione, salvo disposizione diversa prevista dal Contratto. Il Fornitore della Prestazione
garantisce, inoltre, che durante lo stesso periodo egli manterrà le necessarie capacità d’intervento e competenze di
manutenzione, ivi comprese quelle relative ai processori, sistemi di gestione e software con tutti i materiali, sistemi o
elementi oggetto dei Lavori e/o Servizi.
Articolo 15 – QUALITA’
15.1 Audit e/o Controllo della qualità
Il Fornitore della Prestazione dichiara di disporre di un sistema di management della qualità.
A patto di avvisare il Fornitore della Prestazione con un anticipo di tre (3) giorni di calendario, il Cliente (o suo
rappresentante) ha il diritto di effettuare audit e/o controlli di qualità nel Sito e/o sugli impianti del Fornitore della
Prestazione o degli eventuali Subappaltatori dello stesso. Tali audit e/o tali controlli della qualità non riducono in nessun
modo la responsabilità del Fornitore della Prestazione, in particolare per quanto riguarda l’estensione dei propri controlli e
non pregiudicano il diritto del Cliente di rifiutare di effettuare l’Accettazione di tutto o parte dei Lavori e/o Servizi. Il
Fornitore della Prestazione fornirà l’assistenza necessaria al Cliente per realizzare gli audit e/o controlli di qualità sopra
citati.
15.2 Rintracciabilità
Per quanto riguarda i materiali, equipaggiamenti e attrezzature utilizzati dal Fornitore della Prestazione e/o gli elementi
consegnati al Cliente nell’ambito dei Lavori e/o Servizi, il Fornitore della Prestazione s’impegna, dietro richiesta scritta del
Cliente, a comunicargli:
•
•
•
tutte le informazioni tali da consentire l’identificazione dell’origine, del luogo e della data di fabbricazione;
i risultati dei controlli eseguiti;
ogni altra informazione pertinente, come i numeri di serie o di lotto.
Articolo 16 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE - CONTRAFFAZIONE
16.1 Proprietà Intellettuale
16.1.1 Elementi Specifici
Salvo che non sia diversamente disposto in Contratto, il(i) prezzo(i) comprende (comprendono) l’acquisizione dei diritti di
proprietà intellettuale afferenti agli elementi specifici realizzati dal Fornitore della Prestazione od ogni eventuale
Subappaltatore e consegnati al Cliente (in particolare disegni, studi, manuali e documenti). Conseguentemente, il Fornitore
della Prestazione cede, e garantisce la cessione da parte dei suoi eventuali Subappaltatori, a titolo esclusivo al Cliente,
tutti i diritti d’esercizio di tali elementi specifici, e precisamente i diritti di riproduzione, di rappresentazione, di
traduzione, di adattamento e di commercializzazione, su tutti i supporti e per tutte le modalità di esercizio. Tale cessione è
effettuata per tutta la durata dei diritti di proprietà intellettuale, in tutti i paesi e in tutte le lingue.
Il trasferimento di proprietà intellettuale avviene in proporzione alla realizzazione di tali elementi specifici.
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16.1.2 Elementi non Specifici
Nel caso in cui i Lavori e/o Servizi includano elementi non specifici protetti da diritti di proprietà intellettuale (in particolare
disegni, manuali, documenti e software non specifici), consegnati al Cliente dal Fornitore della Prestazione, il Fornitore
della Prestazione concede, senza ulteriore spesa, a titolo personale e non esclusivo, al Cliente, alle entità del gruppo del
Cliente eventualmente beneficiarie del Contratto ed a terzi operanti per il conto o per i fabbisogni del Cliente e/o delle
entità del gruppo del Cliente eventualmente beneficiarie del Contratto, un diritto d’uso e di riproduzione, di
rappresentazione, di traduzione e di adattamento di detti elementi non specifici per le proprie necessità di utilizzo. Tale
licenza viene concessa per tutta la durata dei diritti di proprietà intellettuale, in tutti i paesi e su tutti i supporti.
In caso di cessione da parte del Cliente ad un terzo di materiale che utilizzi un elemento non specifico, il diritto d’uso del
Cliente come sopra definito viene trasmesso al terzo cessionario senza ulteriore spese.
16.2 Contraffazione
Il Fornitore della Prestazione dichiara di essere, se stesso o ogni eventuale Subappaltatore, titolare di tutti i diritti di
proprietà intellettuale riguardo agli elementi consegnati, oppure di avere ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte dei
terzi titolari di tali diritti affinché il Cliente possa utilizzare liberamente gli elementi sopra citati nelle condizioni definite dai
precedenti articoli 16.1.1 e 16.1.2.
Il Fornitore della Prestazione garantisce il Cliente contro ogni reclamo od azione intentata da terzi in seguito a
contraffazione od altra violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale e indennizza il Cliente di tutte le conseguenze che
ne derivano. In caso di rischio di reclamo o di azione identificata dal Cliente o dal Fornitore della Prestazione, il Fornitore
della Prestazione s’impegna a adottare tutte le misure necessarie al fine di eliminare il rischio di contraffazione o di altra
violazione.
Nel caso in cui venga addotto il divieto di utilizzare un elemento costitutivo dei Lavori e/o Servizi, il Fornitore della
Prestazione deve, a proprie spese e in base alla scelta del Cliente, sostituire l’elemento oggetto del divieto addotto, oppure
modificarlo in modo da eliminare la contraffazione o altra violazione nel rispetto delle specifiche contrattuali applicabili a
tale elemento. Le sostituzioni o modifiche devono essere realizzate entro termini compatibili con i fabbisogni del Cliente. In
mancanza, il Fornitore della Prestazione s’impegna a rimborsare al Cliente il prezzo dei Lavori e/o Servizi.
Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto del Cliente di chiedere al Fornitore della Prestazione tutti i danni e di
risolvere il Contratto nelle condizioni previste dall’articolo 20.1.1.
Articolo 17 - RESPONSABILITÀ / ASSICURAZIONI
17.1 Responsabilità
Ogni Parte è responsabile di tutti i danni che essa, il suo personale, i suoi rappresentanti e i suoi eventuali Subappaltatori
potrebbero cagionare all’altra Parte o a terzi nello svolgimento dei Lavori e/o Servizi e/o nell’esecuzione del Contratto.
Ciascuna delle Parti terrà indenne l’altra ed i suoi assicuratori da qualsiasi danno, spesa, responsabilità che quest’altra
Parte potrebbe sopportare a tale titolo.
17.2 Assicurazioni
Il Fornitore della Prestazione e i suoi eventuali Subappaltatori, salvo diverso accordo tra le Parti, devono stipulare a
proprie spese, e mantenere valide per tutto il periodo di esecuzione del Contratto, inclusa ogni eventuale proroga, le
seguenti assicurazioni:
•
•
•
•
•
•
assicurazione responsabilità civile « esercizio » per un importo di almeno euro duemilionicinquecentomila (2.500.000)
per ogni tipo di danno e per sinistro;
assicurazione responsabilità civile « dopo consegna » / « dopo lavori » e/o « professionale », per un importo di
almeno euro duemilionicinquecentomila (2.500.000) per sinistro e per anno;
assicurazione responsabilità civile automobile per i veicoli terrestri a motori utilizzati per i fabbisogni dell’esecuzione
dei Lavori e/o Servizi;
assicurazione a copertura dei danni causati al loro personale quando il Fornitore della Prestazione e /o i suoi eventuali
Subappaltatori si trovano in un Paese dove non esiste copertura sociale;
ogni assicurazione obbligatoria nel Paese del Sito di esecuzione dei Lavori e Servizi;
ogni assicurazione e/o fidejussione indicata nelle condizioni particolari del Contratto.
Gli importi minimi di garanzia sopra indicati non costituiscono limitazione di responsabilità del Fornitore della Prestazione.
Il Fornitore della Prestazione, su richiesta del Cliente, consegnerà una o più attestazioni rilasciate dal proprio assicuratore
o dal suo broker in cui si certifica l’esistenza delle assicurazioni contratte, i capitali assicurati, la natura delle coperture e il
periodo di garanzia della o delle polizze.
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Articolo 18 - FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti è considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali qualora l’ inadempimento degli stessi risulti
da causa di forza maggiore come definite dalla legge e dalla giurisprudenza. La forza maggiore esime dai propri obblighi
contrattuali la Parte che la invoca, solo nella misura e per il periodo in cui si trova impossibilitata a rispettarli. Ogni Parte è
tenuta a farsi carico di tutte le spese di sua spettanza e derivanti dal manifestarsi della causa di forza maggiore.
La Parte colpita da causa di forza maggiore ne informa immediatamente l’altra Parte con fax seguito da lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, producendo tutte le giustifiche utili. L’altra Parte si riserva il diritto di verificare e di
controllare la realtà dei fatti. La Parte che invoca una causa di forza maggiore si adopera nell’intento di ridurre il più
possibile gli effetti dannosi risultanti da tale situazione.
Ad ogni modo, gli scioperi limitati al personale del Fornitore della Prestazione o dei suoi eventuali Subappaltatori non
esonerano, né limitano il Fornitore della Prestazione dalla propria responsabilità in caso di ritardo o di impedimento di
esecuzione.
Nel caso in cui l’evento all’origine della causa di forza maggiore si protragga per più di quindici (15) giorni consecutivi di
calendario, la Parte che subisce la causa di forza maggiore può risolvere immediatamente e con pieno diritto il Contratto,
senza risarcimento e/o indennità alcuna. Il Fornitore della Prestazione rimborserà al Cliente le somme già anticipate a
fronte del Contratto e che non corrisponderanno a Lavori e Servizi già eseguiti o ad elementi già consegnati alla data di
manifestazione della forza maggiore.
Articolo 19 - CESSIONE - SUBAPPALTATORI
19.1 Cessione/Cambiamento di controllo
Al Fornitore della Prestazione è vietato cedere il Contratto a terzi, anche in parte, senza previa autorizzazione scritta del
Cliente. Il Cliente può cedere tutto o parte del Contratto ad un’entità del gruppo mediante previa comunicazione scritta
indirizzata al Fornitore della Prestazione.
In caso di cambiamento di controllo, il Fornitore della Prestazione dovrà informarne immediatamente il Cliente. Per
cambiamento di controllo, s’intende ogni acquisizione, cessione, fusione od altra operazione destinata a modificare il
controllo, diretto o indiretto, del Fornitore della Prestazione; il controllo viene definito come la detenzione, diretta o
indiretta, della maggioranza delle azioni che conferiscono il diritto di voto o il diritto di nominare la maggioranza dei
Consiglieri di una società. Entro trenta (30) giorni del calendario successivi all’invio di tale informazione, il Cliente potrà
risolvere con pieno diritto il Contratto, senza risarcimento, mediante il preavviso di un (1) mese, fatti salvi il o i Ordine/i in
fase di esecuzione.
In tutti i casi di trasferimento del Contratto dal Fornitore della Prestazione a terzi, tutti i diritti del Cliente risultanti dal
Contratto, compreso il diritto di esigere danni, saranno opponibili a questi ultimi. Il Fornitore della Prestazione rimane, con
il terzo cessionario, solidalmente responsabile nei confronti del Cliente della integrale esecuzione del Contratto.
19.2 Subappaltatori
Il Fornitore della Prestazione non potrà subappaltare la totalità dei Lavori e/o Servizi. Dal momento che il Cliente richiede
per i subappaltatori gli stessi requisiti di selezione e valutazione del Fornitore della Prestazione principale, qualora questi
intenda affidare ad un Subappaltatore parte dei Lavori e/o Servizi, sarà tenuto:
•
•
ad aver ottenuto il consenso, preventivamente e per iscritto, del Cliente ed a rispettare le disposizioni legali applicabili.
Ogni richiesta di consenso indicherà, tra le altre informazioni, la natura e l’importanza dei Lavori e/o Servizi che
intende subappaltare e la qualifica del Subappaltatore presentato. Il Fornitore della prestazione vieterà ai propri
Subappaltatori di subappaltare a loro volta tutto o parte dei Lavori e/o Servizi a loro affidati dal Fornitore della
Prestazione, salvo autorizzazione del Cliente nelle condizioni sopra menzionate.
nel caso in cui il Fornitore della Prestazione non adempia agli obblighi legali in materia di subappalto, il Cliente può
con pieno diritto sospendere immediatamente ogni pagamento in favore del Fornitore della Prestazione fintantoché
quest’ultimo non abbia adempito a detti obblighi legali, il tutto restando salvo ed impregiudicato il diritto del Cliente di
risolvere il Contratto nelle condizioni previste dall’articolo 20.1.
Ad ogni modo, il consenso dato dal Cliente al Fornitore della Prestazione di ricorrere ad un Subappaltatore e/o un fornitore
non lo esime dai suoi obblighi contrattuali per quanto riguarda la parte subappaltata dei Lavori e/o Servizi. Il Fornitore della
Prestazione rimane l’unico responsabile della buona esecuzione della totalità dei Lavori e/o Servizi. Inoltre, il Fornitore
della Prestazione garantisce il Cliente contro ogni reclamo dei propri subappaltatori e/ fornitori o membri del personale
degli stessi.
19.3 Cessione del Credito
Al Fornitore della Prestazione è vietato cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto.
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Articolo 20 - RISOLUZIONE
20.1 Risoluzione automatica
Il Cliente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., secondo comma, il Contratto senza previa messa in mora:
i.
in caso di non Conformità e/o inadempimenti ripetuti del Fornitore alle proprie obbligazioni contrattuali,
ii.
in seguito a violazione da parte del Fornitore della Prestazione di una o più regole di salute, sicurezza, ambiente,
iii.
in ogni altro caso di risoluzione di diritto previsto dal Contratto,
iv.
in caso di violazione dell’art. 7.3,
v.
in caso di violazione dell’art. 22
Nelle summenzionate ipotesi di risoluzione di diritto, la risoluzione si verifica automaticamente nel momento in cui il
Fornitore riceve comunicazione scritta con la quale il Cliente dichiara di volere risolvere di diritto il Contratto.
20.2 Rimborso
In caso di risoluzione del Contratto da parte del Cliente nell’ipotesi di cui al precedente punto 20.1, il Fornitore della
Prestazione deve rimborsare al Cliente tutti i pagamenti già effettuati dal Cliente stesso nella misura in cui superino il
valore dei Lavori e/o Servizi riconosciuti da questo Conformi. Il Cliente può inoltre addebitare al Fornitore della Prestazione
tutti gli eventuali extra costi necessari al compimento dei Lavori e/o Servizi a cura dello stesso Cliente o da parte di un
terzo.
Il diritto, di una Parte, a risolvere il Contratto non pregiudica il suo diritto di richiedere comunque i danni.
Articolo 21 – DURATA, DIRITTO DI RECESSO
21.1 Durata
Alla scadenza, il Contratto s’intende concluso senza necessità di formale disdetta e la fornitura dei Lavori e/o Servizi oltre
la scadenza contrattuale in nessun modo può essere intesa come rinnovo automatico del Contratto alle stesse condizioni
e termini, né proroga della durata del medesimo, salvo che diversamente sia espressamente pattuito tra le Parti per iscritto
nelle Condizioni Particolari.
21.1 Diritto di recesso
Salvo che sia diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni
momento, per qualsivoglia motivo e /o causa e gratuitamente, senza indennizzo, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa
comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Fornitore della Prestazione.
Il Fornitore della Prestazione rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa al riguardo, a qualsivoglia titolo e/o causa.
Articolo 22 –CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il Fornitore della Prestazione dichiara di aver esaminato e di ben conoscere il Codice di Comportamento adottato dalla
Committente e pubblicato nel sito internet www.totalerg.it, impegnandosi alla sua puntuale osservanza. In particolare, il
Fornitore della Prestazione si impegna a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della
Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Conseguentemente, resta tra le Parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la Committente avrà la
facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma
previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell’articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere
dal Fornitore della Prestazione in relazione agli obblighi di cui sopra e, più in generale, in relazione a quanto disciplinato
dal predetto D. Lgs 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Parte non inadempiente.
Articolo 23 - RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione fornita dal Cliente al Fornitore della Prestazione relativamente all’esecuzione del Contratto, nonché
tutti gli elementi specifici realizzati dal Fornitore della Prestazione in occasione dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi sono
riservati. Sono anche riservate tutte le informazioni di cui il Fornitore della Prestazione potrebbe venire a conoscenza
durante l’esecuzione del Contratto ed in particolare quelle relative all’organizzazione, alle attività ed ai risultati del Cliente.
Tali informazioni e/o elementi specifici sopra menzionati possono essere utilizzati dal Fornitore della Prestazione e dai suoi
eventuali Subappaltatori esclusivamente per le necessità inerenti l’esecuzione del Contratto ed in occasione della
realizzazione dei Lavori e/o Servizi, e non possono essere oggetto di alcuna divulgazione a terzi o a membri del personale
del Fornitore della Prestazione non assegnati all’esecuzione dei Lavori e/o Servizi, tranne se la divulgazione sia dovuta
per obblighi legali o giurisdizionali.
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
Non si applicherà l’obbligo di riservatezza alle informazioni fornite dal Cliente che siano già di dominio pubblico, senza
violazione da parte del Fornitore della Prestazione dell’obbligo stipulato nel presente articolo 22 e/o che siano stati
ottenute legittimamente dal Fornitore della Prestazione presso terzi autorizzati a divulgare tali informazioni.
Il Fornitore della prestazione s’impegna a rispettare e fare rispettare, dai membri del suo personale e dai suoi eventuali
Subappaltatori, tale obbligo di riservatezza per tutta la durata del Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua
scadenza, per ogni qualsiasi causa.
Il Fornitore della Prestazione ritornerà al Cliente, alla scadenza del Contratto, per ogni qualsiasi causa, le informazioni
fornite dal Cliente e i dati acquisiti dal Fornitore della Prestazione, nonché tutte le copie effettuate da lui in possesso
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, oppure distruggerà, dietro richiesta scritta del Cliente, le informazioni e dati
riservati.
Articolo 24 – RIFERIMENTO AI MARCHI E DENOMINAZIONI DEL CLIENTE
Al Fornitore della Prestazione non è consentito utilizzare o fare riferimento alle denominazioni sociali, marchi o logo del
Cliente e/o del gruppo del Cliente, senza essere stato preventivamente autorizzato per iscritto dal Cliente.
Articolo 25 – LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE
Salvo disposizione diversa prevista dal Contratto, ogni controversia relativa al Contratto, in particolare con riferimento alla
sua esistenza, validità ed efficacia è soggetta al diritto italiano ed alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Roma
Articolo 26 – DISPOSIZIONI DIVERSE
26.1 Indipendenza delle Parti
Il Contratto è stipulato tra Parti indipendenti. Nessuna delle sue disposizioni può essere interpretata in modo tale da dare
ad una delle Parti potere o mandato per agire in nome dell’altra Parte o tale da costituire una qualsiasi associazione o
società tra le Parti o tale da istituire una solidarietà tra di loro..
26. 2
Nullità parziale
Qualora una disposizione del Contratto fosse dichiarata nulla o annullata per legge, regolamento o decisione giudiziaria,
sarà considerata come non scritta.
In tale ipotesi resteranno pienamente valide ed efficaci le altre disposizioni del Contratto.
26. 3 Mancata rinuncia
Il fatto che una delle Parti non abbia chiesto in un determinato momento dall’altra Parte l’esecuzione integrale dei suoi
obblighi non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia ad esigerne l’esecuzione in futuro.
26. 4 Ultrattività
Alla scadenza del Contratto, per ogni e qualsiasi causa, rimarranno in vigore gli articoli 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25
nonché ogni altra disposizione delle CGELS destinata ad essere applicata dopo la scadenza del Contratto.
Articolo 27 - PRIVACY
27.1. Rispetto del D.Lgs. 196/2003
Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (di seguito “Codice”). Nei contratti con prestazioni informatiche che prevedono il trattamento di
dati personali di cui il Cliente è da considerarsi Titolare secondo la definizione di cui agli artt. 4 co. 1 lett. f) e 28 del Codice
da parte del Fornitore, il Fornitore si impegna a garantire che i dati personali affidatigli dal Cliente saranno fatti oggetto
solo dei trattamenti contrattualmente previsti e nel più assoluto rispetto di quanto imposto dal Codice oltre che da ogni
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito “Garante”) applicabile all’attività oggetto del
Contratto. In particolare il Fornitore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad adottare autonomamente le
misure di sicurezza ritenute idonee ai sensi dell’art. 31 del Codice per proteggere i dati personali dal rischio di distruzione
o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Tali misure sono da applicare a tutti i dati - in qualsiasi forma e classificazione - che siano affidati al Fornitore. Salvo
diversa indicazione non sono da considerare esclusi da tali obblighi i dati affidati al Fornitore in fase di sviluppo.
In ogni caso sarà cura del Fornitore applicare autonomamente e integralmente le misure di sicurezza minime così come
definite dagli artt. 33, 34 e 35 del Codice nonché dal suo Allegato B). Il Fornitore segnalerà tempestivamente al Cliente
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Condizioni Generali di Esecuzione di Lavori e/o Servizi (CGELS) – ed. Dicembre 2016
ogni potenziale rischio per la riservatezza dei dati personali di cui dovesse avere contezza nell’esecuzione del Contratto. I
dati stessi non potranno essere comunicati e/o diffusi in assenza di indicazione scritta del Cliente. Il Fornitore accetta di
essere nominato, con apposito documento, Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto all’art. 29 del Codice in tal senso confermando sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal 2° comma della medesima nor ma, impegnandosi ad eseguire prontamente e scrupolosamente tutte le
istruzioni contenute nella nomina così come tutte quelle anche successivamente ricevute dal Cliente, nonché a rilasciare,
tramite il proprio legale rappresentante pro-tempore, una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
nella quale dia atto della puntuale applicazione al proprio interno delle norme del Codice, delle misure di sicurezza
adottate, nonché della formazione periodica conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti
nell’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto ed a tale scopo tutti nominati incaricati ex art. 30 del Codice.
27.2. Violazioni dei dati personali
Il Fornitore avviserà immediatamente, e comunque entro un (1) giorno, il Cliente nel caso dovesse verificarsi una
violazione, anche solo potenziale, dei dati personali trattati in esecuzione del Contratto e intesa come violazione della
sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o
l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di
comunicazione accessibile al pubblico impegnandosi a concordare tempestivamente con il Cliente le misure necessarie a
porre rimedio alla violazione ovvero ad evitare che la stessa si concretizzi nonché a collaborare tempestivamente con il
Cliente per la risposta a qualsiasi richiesta in merito avanzata dal Garante.
27.3. Segregazione dei dati
Il Fornitore si impegna affinché i dati personali trattati in esecuzione del Contratto siano fatti oggetto di rigida segregazione
fisica e logica atta ad evitare che a quelli di pertinenza esclusiva del Cliente possano accedere, anche accidentalmente,
soggetti persone fisiche o giuridiche non espressamente da quest’ultimo autorizzate.
27.4. Verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza
Il Fornitore si impegna, inoltre, a consentire al Cliente di svolgere, presso la propria organizzazione e/o quella di eventuali
terzi di cui si dovesse servire nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, dandogli piena collaborazione, periodiche
verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, il rispetto del Codice e delle istruzioni che riceverà con il
documento di nomina a Responsabile esterno del trattamento.
27.5. Cessazione del trattamento
Il Fornitore si impegna, all’atto della cessazione del Contratto, a rispettare le indicazioni ricevute dal Cliente anche con la
nomina a Responsabile esterno del trattamento circa la distruzione ovvero la cessione a diverso soggetto dei dati, salvi
eventuali obblighi di conservazione imposti da leggi o regolamenti o dall’autorità giudiziaria.
27.6. Comunicazione dei controlli da parte delle Autorità
Il Fornitore avviserà immediatamente, scrivendo all’indirizzo [email protected], e comunque entro un (1) giorno
lavorativo, il Cliente di ogni richiesta, ordine od attività di controllo di cui venga fatto oggetto da parte del Garante,
dell’Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità e vi ottempererà, senza ritardo, con il supporto del Cliente. Il Fornitore
informerà, altresì, nei medesimi termini, il Cliente, di qualunque istanza formulata nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 7 del
Codice, con qualunque mezzo sia inoltrata, da parte degli interessati dalle operazioni di trattamento connesse
all’esecuzione del Contratto e di ogni altra richiesta ricevuta da qualsiasi soggetto in materia di privacy ed in riferimento ai
dati personali trattati per conto del Cliente collaborando fattivamente e tempestivamente con quest’ultimo per il riscontro.
Articolo 28 – RAPPORTI TRA LE PARTI
L’affidamento del servizio non costituisce in alcun caso il Fornitore, quale agente e/o rappresentante di TotalErg, né
istituisce in alcun modo e/o riflette qualsivoglia rapporto associativo fra le Parti e/o controllo e/o collegamento tra le
medesime ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Per accettazione da parte del Fornitore
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss c.c si approvano specificatamente i seguenti articoli :
2 - Documenti contrattuali;
3 - Accettazione del Contratto;
4 - Modifiche dei Lavori e/o Servizi;
5 - Registrazioni, autorizzazioni ed abilitazioni;
6 - Modalità di esecuzione dei Lavori e/o Servizi;
7 - Personale;
8 - Condizioni di lavoro, salute, sicurezza ed ambiente;
9 - Accettazione dei Lavori e/o Servizi;
10 - Trasferimento di proprietà e dei rischi;
11 - Prezzi;
12 – Fatturazione, condizioni e termini di pagamento;
13 - Condizioni commerciali e clausole di rinegoziazione;
14 - Garanzie;
15 - Qualità;
16 - Proprietà intellettuale - contraffazione;
17 - Responsabilità/Assicurazioni;
18 - Forza maggiore;
19 - Cessione - Subappaltatori;
20 - Risoluzione;
21 - Durata, diritto di recesso;
22 - Codice di Comportamento e clausola risolutiva;
23 - Riservatezza;
24 - Riferimento ai marchi e denominazioni del Cliente;
25 - Legge applicabile – Giurisdizione;
26 - Disposizioni Diverse;
27 - Privacy;
28 - Rapporti tra le Parti.
Per accettazione da parte del Fornitore
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Timbro e firma della Società
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