circolare 12.02.2016 n. 50

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LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE N. 050 - 12.02.2016
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO
SEDI
Oggetto: Legge Collegato ambientale – Disposizioni riguardanti gli appalti pubblici.
Vige dal 2 Febbraio la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 2016, n. 13) rubricata come “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
(denominato Collegato ambientale).
Di seguito riportiamo le modifiche apportate alle disposizioni riguardanti gli appalti
pubblici, in parte già anticipate con la circolare ANCE Bergamo n. 40/2016, mirate ad
agevolare il ricorso ai cosiddetti appalti verdi.
Cauzione provvisoria. Con l’integrazione dell’art. 75 comma 7 del Codice dei contratti
sono state introdotte le seguenti riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria, in
presenza di determinate condizioni.
Per i contratti di lavori, servizi o forniture: 30% in caso di registrazione al sistema di
ecogestione e audit EMAS, oppure 20% se si possiede la certificazione ambientale UNI
EN ISO 14001. Ciò si aggiunge alla già prevista riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale.
Riduzione del 15%, invece, per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra o
un’impronta climatica di prodotto, rispettivamente secondo la norma UNI EN ISO 14064-1
o UNI ISO/TS 14067.
Per i contratti di servizi o forniture la riduzione del 20% spetta nel caso in cui almeno la
metà del valore dei beni o servizi oggetto dell’appalto sia riferita al possesso del marchio di
qualità europeo Ecolabel. Tale misura è cumulabile sia al 50% previsto per il sistema di
qualità aziendale, sia al 30% (oppure 20%) per il sistema EMAS (o per la certificazione
ambientale).
Si ritiene che le riduzioni sopra evidenziate possano intendersi estese anche agli importi
della cauzione definitiva, ferma restando la dimidiazione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, in virtù del richiamo
all’art. 75 comma 7 (oggi modificato) contenuto nella norma che si occupa di garanzia
definitiva (art. 113, comma 1 del Codice dei contratti).
Esempio: gara d’appalto per lavori di importo pari ad € 1.000.000; il 2% oggetto di garanzia
provvisoria (ossia € 20.000) sarà ridotto ad € 10.000 (cioè il 50%) per l’impresa che
possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Se l’impresa possiede anche la
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certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, l’importo della garanzia ammonterà ad €
6.000 (vale a dire 50% + 20% di riduzione). Qualora la medesima impresa sia altresì in
possesso della registrazione al sistema EMAS, potrà beneficiare di una riduzione dell’80%
(50+30) versando la garanzia provvisoria di € 4.000, ma non le sarà consentito cumulare le
tre riduzioni.
Rammentiamo che per potere beneficiare delle suddette riduzioni i concorrenti dovranno
segnalare e documentare, in fase di gara, il possesso dei vari requisiti.
Offerta economicamente più vantaggiosa. Sono stati integrati i criteri esemplificativi di
valutazione delle offerte (art. 83 comma 1. del Codice 163/2006) aggiungendo (lettera e) il
possesso del marchio di qualità Ecolabel, in relazione ai beni o servizi oggetto dell’appalto
in misura almeno pari al 30% del valore delle prestazioni oggetto del contratto; prevedendo
(lettera f) i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti ed i costi
complessivi riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera o servizio; introducendo (lettera f-bis) la
compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda. In
caso di previsione del criterio di cui alla lettera f), il bando dovrà prevedere i dati che gli
offerenti devono fornire ed il metodo utilizzato dall’ente appaltante per la valutazione dei
costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero.
Appalti di forniture e servizi. Si introduce una nuova disposizione al Codice dei contratti
(l’articolo 68-bis) secondo cui le pubbliche amministrazioni, nelle gare per le forniture di
determinati beni e servizi, dovranno introdurre le specifiche tecniche rispettose dei
cosiddetti criteri ambientali minimi.
GT
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