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Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia
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Fax 041-5381819 E-mail [email protected]
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Novembre 2016
Terremoto infinito….
NOTIZIE FLASH
Decreto Fiscale
193/2016
FIRMATO L’ACCORDO CETA
Il 30 ottobre 2016 è stato firmato il CETA, cioè il trattato
commerciale tra l'UE e il Canada. Dopo la ratifica
dell'Europarlamento, che dovrebbe arrivare in dicembre, entrerà in
vigore nel 2017, anche se in modalità provvisoria che include
l'azzeramento dei dazi e la parte che interessa settori come l'agricoltura
e l'agroalimentare, con vantaggi per vini, olio d'oliva, pasta e prodotti
dop.
Con tutti i limiti del caso, la firma del CETA consente all'UE
“esportare” i suoi standard nel mercato unico nordamericano, il
NAFTA (Usa, Canada e Messico) e al Canada di sganciarsi
dall'egemonia americana negli scambi.
Il Ceta elimina le restrizioni e apre i mercati al libero scambio di beni e
servizi. Non solo. Permette l’ingresso di soggetti europei e canadesi
alle rispettive gare d’appalto domestiche, e promuove il mutuo
riconoscimento delle qualifiche professionali e la possibilità di
trasferire lavoratori. Il volume degli scambi di beni e servizi tra Ue e
Canada vale 86 miliardi di euro l’anno, e l’eliminazione delle barriere
commerciali produrrà, secondo le stime della Commissione Ue, un
aumento dei volumi di affari (segue a pag.2)
pag.2
-Se hai dimenticato la
dichiarazione
dei
redditi
-Se hai dimenticato gli
affitti
pag.7
L’Agenzia avvisa con
SMS
pag.8
Acconti di novembre
pag.9
Credito d’imposta per
la bonifica dell’amianto
pag.13
Per i Professionisti
indeducibile
il
contributo integrativo
pag.14
Scadenze
pag.15
1
(segue a pag.2) fino a 12 miliardi di euro l’anno, con l’abbattimento fino a 500 milioni di euro
l’anno dei costi all’esportazione. Per quanto riguarda l’Italia, il commercio bilaterale italocanadese vale 7,2 miliardi di euro l’anno e il volume dell’export verso il Canada è superiore a
quello dell’import. Macchinari, bevande e prodotti farmaceutici sono i prodotti più venduti.
Il Ceta prevede l’eliminazione dei dazi ad valorem (quelli espressi in percentuale al valore
dell’import) per prodotti a base di zucchero, cacao, pasta, biscotti, frutta e verdura, che oggi
sono pari al 10-15%. Al primo posto dell’export nel settore agricolo ci sono i vini e gli spiriti,
per i quali verranno eliminate anche le barriere non tariffarie.
Nel mercato alimentare ci sono alcuni prodotti che sono stati definiti “sensibili”, come ad
esempio manzo, maiale e mais per l’Europa; mentre invece il Canada considera tali le carni di
pollo e tacchino, oltre ai prodotti lattiero-caseari. L’Unione europea, per compensare l’ingresso
di carne canadese a dazio zero, ha ottenuto l’apertura di un nuovo contingente di formaggi pari
a 17.700 tonnellate, di cui 16.000 destinate a formaggi di qualità (si tratta di un incremento pari
al 130 per cento rispetto ai valori attuali). Restano fermi comunque gli standard ambientali
e di sicurezza alimentare: i cibi canadese distribuiti nel mercato unico dovranno rispettare i
vincoli comunitari su ogm e ormoni della crescita.
La Commissione europea, responsabile dell’accordo (i negoziati sono stati avviati nel 2009 e
conclusi nel 2014), ottiene la tutela dei marchi di indicazione geografica per i prodotti
alimentari. Spariranno dal mercato, dunque, le contraffazioni canadesi dei cibi. Un tema caro in
particolare all’Italia. Il “made in” beneficerà con il Ceta di una tutela supplementare. Oggi
infatti, il sistema delle Indicazioni di Origine non esiste in Canada, questo porta in commercio
molte imitazioni. Il Ceta prevede il riconoscimento di 145 indicazioni geografiche protette, di
cui 125 godranno di piena tutela. Per quanto riguarda l’Italia sono coinvolti 41 prodotti, tra cui
il Prosciutto di Parma, il San Daniele e il Prosciutto Toscano. Ci sarà una tutela pure per il
Parmigiano Reggiano, anche se resteranno in commercio prodotti con il nome di “Parmesan”.
Un discorso simile vale per i formaggi Asiago, Fontina e Gorgonzola.
Infine, le imprese europee avranno pari diritto di accesso agli appalti pubblici in Canada, non
solo a quelli statali, ma anche a quelli a livello provinciale, che rappresentano una quota
significativa della spesa pubblica.
DECRETO FISCALE 193/2016
Il 24 ottobre 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n.193/2016 collegato alla
Legge di Stabilità 2017.
Il decreto è entrato in vigore il 25 ottobre 2016, il giorno successivo alla sua pubblicazione, ma
dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre 2016: pertanto, non si possono
escludere modifiche durante l’iter di conversione in legge. Illustriamo brevemente le misure
previste.
Chiusura di Equitalia
L’art. 1 del D.L. 193/2016 disciplina la chiusura di Equitalia e il passaggio ad un ente pubblico
economico creato apposta. Si prevede in particolare che a decorrere dal 1° luglio 2017 le
società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle
imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
In via temporanea, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione,
(segue a pag.3)
2
(segue da pag.2) è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrateRiscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
delle società del Gruppo Equitalia.
La rottamazione delle cartelle di pagamento
Per ciò che attiene la rottamazione delle cartelle di pagamento, sono esclusi dalla procedura
agevolata i ruoli con l’Iva all’importazione, al pari delle somme dovute per aiuti di Stato o
quelle per danni erariali, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e
sentenze penali di condanna. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative per violazioni
al Codice della strada.
Altro aspetto da evidenziare riguarda l’inclusione nella rottamazione delle somme affidate
all’Ente dalla riscossione nel periodo 2000 – 2015.
Si potrà fruire della procedura agevolata, provvedendo al pagamento integrale, anche
dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi:
• delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
• di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione (aggio), e di rimborso delle
spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della
cartella di pagamento.
La facoltà di aderire alla procedura agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della
riscossione, le somme dovute purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal l ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso:
• ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto
esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi
affidati, nonché, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 13 aprile 1999, n.112, di aggio e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
• restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche
anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di
interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione
determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Voluntary disclosure
Si riaprono i termini della procedura di emersione volontaria dei capitali, che riguarda (come
nel 2015) sia le somme detenute all’estero sia quelle non dichiarate e detenute in Italia. La
procedura è riaperta fino al 31 luglio 2017 (c’è tempo fino al successivo 30 settembre per
integrare la documentazione). Non possono aderire i contribuenti che hanno giù utilizzato la
voluntary 2015. Sono sanabili le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. C’è il
condono penale sui reati fiscali connessi all’evasione (negli stessi termini già previsti dalla
prima procedura di emersione volontaria). Il contribuente che aderisce alla procedura deve
versare il dovuto (oppure, se sceglie il pagamento in tre rate, la prima rata) entro il 30 settembre
2017.
In generale i termini della voluntary disclosure bis sono molto simili a quelli già previsti
dall’analoga misura di due anni fa. Si pagano interamente le tasse evase, mentre c’è uno
sconto sulle sanzioni (che cambia a seconda del paese di provenienza). C’è anche la possibilità
di sanare posizioni relative a capitali non dichiarati e detenuti in Italia. Non c’è il forfait al 35%
che, in una prima versione del testo consentiva di regolarizzare (segue a pag.4)
3
(segue da pag.3) eventuali somme in contanti o in valori al portatore. Se i valori sono in una
cassetta di sicurezza, questa va aperta davanti a un notaio.
Spesometro trimestrale IVA
A decorrere dal 1 gennaio 2017, è prevista la trasmissione telematica dello “spesometro” su
base trimestrale anziché annuale, dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture
emesse, acquisti, bollette doganali, note di variazione).
La trasmissione telematica andrà effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo
di ogni trimestre (l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31 maggio
2017).
I dati, inviati in forma analitica (secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate), dovranno comprendere almeno:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
• la data ed il numero della fattura;
• la base imponibile;
• l'aliquota applicata;
• l'imposta;
• la tipologia dell'operazione.
Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro,
con un massimo di 25.000 euro
Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA
Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017, il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevede l’invio
trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (sia mensili sia trimestali).
L’invio (telematico) andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad
ogni trimestre.
La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con saldo a
credito.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle
liquidazioni periodiche effettuate.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati:
• alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (ad esempio, soggetti che
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti),
• all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari),
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo.
Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno
specifico Provvedimento.
L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente (o intermediario), gli esiti
derivanti dall'esame dei dati trasmessi (coerenza tra: spesometro, liquidazioni e versamenti).
Quando dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
comunicazione, il contribuente sarà informato (con modalità previste con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate), in modo che possa fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare
quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs
n.472/1997.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. è
punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Dichiarazione annuale IVA
Il DL n.193/2016, modifica l’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 stabilendo che:(segue a pag.5)
4
(segue da pag.4)
• la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28 febbraio 2017;
• la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata tra il 1°
febbraio e il 30 aprile i ciascun anno.
Non vi è più l’obbligo delle Comunicazioni annuali dati IVA ma neppure la possibilità di
presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata (sarà possibile esclusivamente in forma
autonoma).
L’introduzione dei nuovi adempimenti, a decorrere dal 1 gennaio 2017 comporta la
soppressione:
• della Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e
dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi
dell'art. 7, comma 12, del DPR n. 605/1973;
• della Comunicazione “black list” a partire dalle comunicazioni relative al periodo
d’imposta in corso al 31/12/2017 (continua ad essere dovuta la comunicazione per il
periodo d’imposta 2016. Se non interverranno ulteriori modifiche, la comunicazione
dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione polivalente entro le
scadenze del 10/4/2017 o del 20/4/2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni
IVA del soggetto tenuto all’adempimento);
• della trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di
beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE.
Credito d’imposta adeguamento tecnologico
Considerato che i nuovi adempimenti (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
e quella dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.), comporteranno un necessario
adeguamento tecnologico delle procedure, il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede
l’attribuzione “una tantum” (per una sola volta), di un credito d’imposta pari a 100 euro.
Il credito spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello in cui il costo
per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a 50.000 euro.
Il credito:
• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF-IRES-IRAP,
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018,
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui
è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Distributori automatici
E’ differito al 1 aprile 2017 l’obbligo (già previsto dal 1/1/2017), della memorizzazione
elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.
Inoltre, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (GDO) che hanno
optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31/12/2016 viene previsto che tale
opzione resta valida fino al 31/12/2017.
Depositi IVA
A decorrere dal 1/4/2017 si modifica la disciplina dei depositi IVA (art.50 bis, del DL
n.331/1993) con la possibilità d’introdurre nei depositi IVA qualsiasi tipologia di bene, a
prescindere dalle caratteristiche soggettive dell’operatore (nazionale/UE/extraUE).
Inoltre, sempre a decorrere dalla medesima data, in caso di estrazione dei beni da parte di
soggetti passivi d’imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale:
• per i beni di provenienza extra Ue, viene individuato nel gestore del deposito il
soggetto tenuto al versamento dell’IVA, in nome e per conto di colui che ha operato
l’estrazione dei beni; (segue a pag.6)
5
(segue da pag.5)
• il versamento (F24) è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
estrazione, senza possibilità di compensazione “orizzontale”.
Il soggetto che procede all'estrazione dei beni invece, emette un’autofattura ai sensi
dell’art.17 comma 2 del DPR n.633/1972 che annota nel registro degli acquisti assieme ai
dati della ricevuta del versamento suddetto (F24).
Viene infine previsto, che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l’estrazione dal
deposito IVA, senza pagamento dell’imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento
all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Le modalità attuattive delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione integrativa a favore
Il nuovo comma 8 del DPR n. 322/1998 afferma il principio in base al quale le dichiarazioni
dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate sia a favore che a
sfavore del contribuente, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o
di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante
successiva dichiarazione da presentare entro i termini di decadenza dell’azione di
accertamento, fatta salvo il ricorso al ravvedimento operoso. Quindi, il contribuente che deve
effettuare ad esempio, dichiarazione dei redditi integrativa ha tempo fino al quinto anno
successivo (e non più fino alla scadenza delle dichiarazione successiva se a favore).
Viene altresì stabilito che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a favore)
fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione
dell’integrativa. Lo slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento riguarda solo le
parti della dichiarazione oggetto di integrazione e non tutta la dichiarazione.
Quanto all’eventuale credito d’imposta che ne deriva dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione.
Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa
è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla
dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Anche per l’IVA si prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni per correggere errori
od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una
maggiore o di una minore eccedenza detraibile.
Specularmente per questa ipotesi, l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione
annuale, o utilizzato in compensazione.
Fondo PMI
C’è un miliardo di euro in più per il Fondo PMI: 895 milioni di euro per l’anno 2016, ulteriori
100 milioni a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “Imprese e
competitività 2014-2020″ a titolarità del ministero dello Sviluppo economico. Ci sono poi 30
mln di euro nel 2016 per l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, per favorire
l’accesso al credito delle imprese del settore.
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SE HAI DIMENTICATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Sono circa 156.000 le lettere che stanno per essere recapitate ai contribuenti per i quali, alla data
del 16 ottobre 2016, non risulta pervenuta la dichiarazione dei redditi 2015, pur risultando
titolari di due o più Certificazioni uniche provenienti da diversi sostituti d’imposta che
non hanno provveduto a conguagliare le imposte.
Il contribuente che riceve la lettera, può rimediare alla dimenticanza presentando il modello
Unico Pf entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, ossia entro il prossimo 29
dicembre, evitando in tal modo ulteriori controlli a suo carico.
In questo modo, grazie all'istituto del ravvedimento operoso, si potrà beneficiare di una
significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali
versamenti.
I cittadini che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della
dichiarazione possono rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzia oppure chiamare il Call
center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al
costo della tariffa urbana a tempo.
SE HAI DIMENTICATO GLI AFFITTI
Stanno per essere recapitate dall’Agenzia delle Entrate 60.000 lettere alle persone fisiche che
nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di
fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, anche se si è scelto il regime della
cedolare secca.
L’intento è una maggiore collaborazione con il contribuente, che potrà controllare gli errori
segnalati prima che essi si tramutino in un vero avviso di accertamento. In tal modo si potranno
sanare le irregolarità utilizzando il ravvedimento operoso, o contattare l’Agenzia per
comunicare e spiegare le proprie posizioni.
Per rimediare l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo sito un calcolatore per
individuare le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l'imposta sostitutiva della cedolare
secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del
reddito di fabbricati, per l'Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di
solidarietà).
Se il reddito di locazione è stato assoggettato a Irpef, la sanzione ridotta è pari al 15% della
maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima al 90%). Invece, se è stato
scelto il regime della cedolare secca, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo, la sanzione sarà più elevata:
• 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima al 180%), se i
canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
• 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima al 240%), nel
caso in cui non siano stati dichiarati.
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L’AGENZIA AVVISA CON SMS
Dopo le lettere, arrivano anche gli sms per la compliance. I messaggi, mandati per aumentare la
collaborazione dei cittadini con il fisco al fine di evitare sanzioni. In particolare, dal 28 ottobre
2016 l’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio personalizzato agli utenti che hanno
registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una
comunicazione inviata via raccomandata, o che sono state accreditate le somme chieste a
rimborso, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.
E’ possibile attivare il servizio in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di Fisco
online.
L’obiettivo è come sempre: evitare che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano
trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.
Il nuovo servizio, naturalmente a costo zero per gli utenti, è subito attivo per gli abilitati ai
servizi online del Fisco che, dopo aver letto l’informativa, hanno fornito il numero di cellulare
su Fisconline. Riconoscere i messaggi del Fisco sul display del telefonino è semplice.
Arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”.
Evitare la cartella. I cittadini che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi
percepiti negli anni precedenti (i cosiddetti redditi “a tassazione separata”), come per esempio il
trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, e per i quali non risulta
recapitata la richiesta di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, riceveranno un sms che li informa di questa circostanza.
Una volta ricevuto l’sms, contattando rapidamente il call center dell’Agenzia, potranno ottenere
una copia della comunicazione e versare solo il dovuto, senza quindi sanzioni e interessi, entro
30 giorni.
Arriva il rimborso. “L'Agenzia delle entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente
comunicato. Verifichi a breve l'effettivo accredito”: così il Fisco informerà i cittadini in attesa di
ricevere delle somme da parte dell’Agenzia che tutto è andato a buon fine e che quindi
l’importo è in pagamento. Naturalmente, saranno avvisati con la nuova modalità sia gli utenti
che hanno fornito le coordinate per l’accredito diretto sul conto corrente, sia quelli che si sono
affidati alla modalità tradizionale, che segue la strada della riscossione in contanti presso gli
uffici postali.
Il medesimo messaggio, anche per coloro che hanno delegato un Caf o un intermediario a
effettuare per loro conto i versamenti con F24: in questo caso, il messaggio servirà per
informare che il pagamento è stato correttamente ricevuto e registrato nelle banche dati
dell’Agenzia.
Rate in scadenza. Per alcune tipologie di adempimenti, d’ora in avanti sarà più semplice stare
al passo con i versamenti. E’ il caso dei contratti di locazione pluriennali di immobili e beni
strumentali, per i quali i contribuenti possono scegliere di versare l’imposta di registro in
un’unica soluzione o anno per anno. In quest’ultima circostanza, il messaggio del Fisco
ricorderà ai locatori persone fisiche la scadenza imminente.
Quando si opta per il pagamento dell’imposta anno per anno, infatti, bisogna poi ricordarsi di
versare il dovuto entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità. Rate con promemoria anche
per i pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità per le persone fisiche che
evidenziano la presenza di errori in dichiarazione dei redditi (cosiddette 36 bis): in caso
di opzione per il pagamento rateale, l’sms partirà per ricordare al contribuente che stanno per
scadere i termini per pagare la rata trimestrale.
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ACCONTI DI NOVEMBRE
Entro mercoledì 30 novembre va versata la 2° o unica rata degli acconti 2016 relativi:
• alle imposte IRPEF, IRES, IRAP;
• alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
• alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
• all’imposta sostitutiva per i “minimi”.
Scade anche il secondo acconto dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e quella
sugli affitti (c.d. cedolare secca) nonchè la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti
da artigiani e commercianti.
Nel quadro RN del mod. UNICO 2016 PF è presente il prospetto “Acconto 2016” riservato
all’indicazione dell’acconto 2016 risultante dall’applicazione del metodo storico (anche se si è
scelto il metodo previsionale), e in caso di rideterminazione dello stesso: del reddito,
dell’imposta netta e dell’importo “Differenza” rideterminati.
Soggetti Irpef
Sono obbligati al versamento dell’acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato o
avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d’imposta precedente e
che nel rigo di riferimento hanno indicato un debito d’imposta superiore a euro 51,65
(arrotondato a 52 euro); (non sono tenuti a versare l'acconto gli eredi dei contribuenti deceduti
fra il 1 gennaio 2016 e il 30 novembre 2016 per i redditi del de cuius).
Per l'anno 2016 l'acconto IRPEF, è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per
determinare l’acconto dovuto è possibile utilizzare il metodo storico nel quale si utilizza come
base di riferimento: il rigo RN34 “Differenza” del quadro RN (tranne nei casi in cui sia previsto
l’obbligo del ricalcalo degli acconti).
In base all’importo del rigo RN34 del mod. UNICO 2016 PF, il versamento:
- non andava fatto se d’importo non era superiore a € 52;
-se superiore a € 52 ma non supera € 257,52 va fatto entro il 30 novembre in un’unica
soluzione (100% di rigo RN34);
-se superiore a € 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:
• 40% di rigo RN34 entro il 16/6/2016 o 17/7/2016 con la maggiorazione dello 0,40%
(6/7/2016 o 22/8/2016 se soggetti a Studi di settore);
• 60 di rigo RN34 (100% – 1° rata), entro il 30/11/2016.
Mentre il 1° acconto poteva essere rateizzato, l'acconto di novembre va versato in unica
soluzione. Per determinare l’acconto dovuto, è anche possibile utilizzare il metodo previsionale,
se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, e
può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta. In tal caso, ai fini del calcolo si
deve tener conto, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi
oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi. L'importo da versare potrà essere ridotto od
omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto
dovuto a titolo di IRPEF per l'anno in corso.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta (es: può essere utilizzato
il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF).
Nel calcolo occorre tener conto che al ricorrere di particolari fattispecie, è prevista
espressamente la necessità di procedere al “ricalcolo dell’acconto”, evidenziata anche nelle
istruzioni del mod. UNICO 2016 in cui è presente l’apposito rigo RN61 nel quale riportare i
dati relativi al ricalcolo dell’acconto IRPEF 2016 (reddito, imposta e differenza rideterminati).
In particolare il ricalcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2016 è necessario (segue a pag.10)
9
(segue da pag.9) in presenza:
-di immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione degli sfratti (ex art.
1, DL n. 158/2008), l’affitto non concorre alla formazione del reddito imponibile del
proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione. L’art. 8, comma 10-bis, DL n.
192/2014:
• riconosce anche per il 2015 la possibilità di fruire della sospensione delle procedure in
esame, su richiesta degli interessati al Giudice competente, fino al 29/6/2015;
• prevede espressamente che non si deve considerare tale beneficio ai fini del calcolo
dell’acconto IRPEF 2016.
I proprietari di detti immobili devono quindi rideterminare il reddito imponibile facendo
concorrere allo stesso anche il reddito derivante dagli immobili in esame e
conseguentemente rideterminare l’imposta e il rigo “Differenza” da utilizzare come base di
riferimento per calcolare l’acconto 2016.
-Maxi-ammortamento: l’art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Finanziaria 2016 ha introdotto la
possibilità, per le imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al
(solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing. In tal caso si dispone
espressamente che l’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 (in
generale, 2016) sia determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella
determinata in assenza dell’agevolazione. Ciò è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate
nell’ambito della recente Circolare n. 23/E/2016. Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2016
è quindi necessario rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40%
dell’ammortamento / canoni di leasing.
-della detrazione per carichi di famiglia dei soggetti non residenti prorogata dalla legge di
Stabilità 2013 (legge n. 288 del 24 dicembre 2013) all’art.1 comma 526, prevede che la
detrazione relativa all’anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per
l’anno 2016;
-dell’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario dei terreni prevista dall’art. 1,
comma 512, Finanziaria 2013, a decorrere dal 2013, nelle seguenti misure:
• 15% per il 2013 e 2014 (5% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola);
• 30% per il 2015 (10% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola);
• 7% dal 2016 (nulla è previsto con riferimento ai coltivatori diretti / IAP).
L’art. 1, comma 909, Finanziaria 2016, modificando il citato comma 512 fissa l’ulteriore
rivalutazione in esame nella misura del 30% a decorrere dal 2016. Lo stesso comma 512
dispone inoltre che per determinare l’acconto IRPEF 2016 è necessario tener conto della misura
dell’ulteriore rivalutazione prevista per tale anno. Da quanto sopra deriva quindi che:
• per i soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, il
calcolo dell’acconto IRPEF 2016 può essere ordinariamente determinato considerato
che l’ulteriore rivalutazione per il 2015 e 2016 è fissata nella medesima misura del 30%;
• per i coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, considerato che il
reddito 2015 derivante dai terreni è ottenuto applicando l’ulteriore rivalutazione del 10%
non più prevista per il 2016, è possibile procedere al ricalcolo dell’acconto 2016,
rideterminando il reddito 2015 senza considerare detta ulteriore rivalutazione.
-in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi
da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno
2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n.
1/2012).
Soggetti IRES
I soggetti Ires devono effettuare l’acconto entro il 30 novembre, o più in generale entro
l’undicesimo mese dell’esercizio. L’ammontare dell’acconto deve essere (segue a pag.11)
10
(segue da pag.10) determinato con arrotondamento degli importi al centesimo di euro.
Acconto IRES
In sede di versamento della 2° o unica rata, l’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti
commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’“IRES dovuta o differenza a favore del
contribuente” esposta nei seguenti righi:
• rigo RN17 del modello Unico SC 2016;
• rigo RN28 del modello Unico ENC 2016.
Pertanto, se l’importo indicato nei predetti righi è pari o inferiore a 20,66 euro l’acconto non è
dovuto, in caso contrario:
• se superiore ad 20,66 euro, ma pari o inferiore ad 253,70 euro, il versamento è dovuto
in unica soluzione;
• se superiore ad 253,70 euro il versamento è da effettuarsi in due rate. In quest’ultimo
caso:
la prima rata, pari al 40% di rigo RN17/28 doveva essere versata entro l’6/7/2016
ovvero entro il 22/8/2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
(16/6/2016 o 17/7/2016 se non soggetti a Studi di settore);
la seconda rata, pari al restante 60% di rigo RN17/28 (100% - la 1° rata versata),
va versata entro il 30 novembre (o 11° mese dell’esercizio per i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
Il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “2002” e indicando
come periodo di riferimento “2016”.
Acconto IRAP
Il modello IRAP 2016 è unico per tutte le tipologie di contribuenti differenziandosi solo per i
vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; mentre è
unico il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati
concernenti il versamento (quadro IR). Pertanto, l'acconto IRAP 2016 va determinato con le
medesime regole previste per l’acconto IRPEF/IRES, differenziate a seconda del soggetto
tenuto al versamento, e pertanto applicando all’importo evidenziato a rigo IR21 "Totale
imposta" del mod. IRAP 2016 le seguenti misure:
• 100% per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
• 100% per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;
fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo non è superiore a € 51,65 per le
persone fisiche ovvero a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse
regole valide per l’IRES. Il codice tributo da indicare nel modello F24, è “3813”.
L’acconto Irap:
• non è dovuto dai produttori agricoli in regime di esonero per il 2015 (ex art. 34,
comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di € 7.000 di volume
d’affari;
• è dovuto da coloro che, avendo superato nel 2015 il limite di 1/3 delle cessioni di beni
diversi ex Tab. A/I, non possono più usufruire di tale regime dal 2016.
Ai fini della determinazione dell’acconto 2016 con il metodo previsionale, si rammenta che la
Finanziaria 2016 che l’art. 1, comma 70, Finanziaria 2016, ha escluso dall’assoggettamento
IRAP:
• i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32, TUIR;
• le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di
terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali
(soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001);
• le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73.
Detti soggetti, quindi, essendo esclusi dall’IRAP a decorrere dal 2016, (segue a pag.12)
11
(segue da pag.11) non sono tenuti a versare l’acconto IRAP 2016. Circolare 18.5.2016, n.
20/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “resta ferma … l’applicazione dell’IRAP, con
aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a
produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti
nell’articolo 56-bis del TUIR”. Per gli esercenti tali attività, quindi, l’acconto IRAP 2016 va
ordinariamente determinato.
Cedolare secca
L’acconto 2016 è pari all’95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. In base
all’importo del rigo RB11, campo 3 “Totale imposta cedolare secca”, del mod. UNICO 2016
PF, il versamento:
-se d’importo non era superiore a € 51,65 non andava effettuato;
-se è superiore a € 51,65 ma non supera € 271,07, va effettuato entro il 30 novembre in
un’unica soluzione (pari al 95% di rigo RB11, campo 3);
-se superiore a € 271,07, va effettuato in 2 rate pari al:
• 38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3 entro il 16/6/2016 o 17/7/2016 con la
maggiorazione dello 0,40%;
• 57% di rigo RB11, campo 3 (ossia 95% – 1° rata), entro il 30/11/2016.
I codici tributo da utilizzare sono:
• 1840 per la prima rata dell’acconto;
• 1841 per la seconda rata dell’acconto o per l’acconto in un’unica soluzione;
In caso di:
• applicazione della cedolare secca dal 2016, non è dovuto l’acconto 2016 per la cedolare
secca ed è possibile “ridurre” l’acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario
degli immobili a cedolare non concorrerà all’imponibile IRPEF;
• fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2016, non è dovuto l’acconto IRPEF 2016
relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto 2016
della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale (non versare nulla
ovvero versare meno di quanto risultante con il metodo storico).
Imposta sulle attività estere
L’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti, sul valore degli immobili situati all’estero
(IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) va effettuato seguendo le
stesse regole IRPEF, quindi l’acconto 2016 è dovuto se l’importo di rigo RW6, campo 1
(IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2016:
-se superiore a € 52 ma non supera € 257,52 va fatto entro il 30 novembre in un’unica
soluzione (100% di rigo RW6 o RW7);
-se superiore a € 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:
• 40% entro il 16/6/2016 o 17/7/2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6/7/2016 o
22/8/2016 se soggetti a Studi di settore);
• 60% entro il 30/11/2015.
Gli acconti da versare con modello F24 codice tributo rispettivamente 4045 (IVIE) o 4048
(IVAFE).
Acconto contributi IVS
Sono tenuti al versamento dei contributi IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali,
compresi i coadiuvanti, i soci di società di persone e di srl, anche trasparenti, che svolgono
attività artigiane e commerciali.
L'acconto contributivo dovuto per il 2016 (può essere determinato anche con il metodo
previsionale), va determinato considerando, la totalità dei redditi d'impresa 2015 risultanti dal
mod. UNICO 2016 PF ai seguenti righi:
-per il titolare, ai righi RF101 o RG36;
(segue a pag.13)
12
(segue da pag.12)
-per il socio società di persone, socio srl trasparente, collaboratore impresa familiare, titolare
impresa familiare, al rigo RH14.
La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 12 di rigo
RS37).
Per i contribuenti che nel 2015 hanno applicato il regime “forfetario” o dei “minimi”, i righi del
mod. UNICO 2016 PF di riferimento sono:
-Forfetario, il rigo LM34 eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM37;
-Minimi, il rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM9.
Attenzione: si rammenta che dal 1 ottobre 2014, l’art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, ha esteso
l’obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i versamenti IVA, IRPEF, IRES, IRAP,
Addizionali, Imposte sostitutive, Contributi, IMU, TASI e TARI anche da parte di
contribuenti privati (non titolari di partita Iva).
CREDITO D’IMPOSTA PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO
Con il decreto 15 giugno 2016 del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, pubblicato in G.U. del 17 ottobre 2016, diventa operativa l’agevolazione prevista
dall’art.56 della legge 221/2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”).
Il Dm, detta le regole per usufruire della misura, definendone gli ambiti oggettivi e di
applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le condizioni di accesso all’agevolazione,
le cause di revoca e recupero del beneficio, i ruoli svolti dal ministero dell’Ambiente e
dall’Agenzia delle Entrate.
Possono usufruire del credito d’imposta tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno
effettuato lavori per lo smaltimento e rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o altri
manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. Non
rilevano, quindi, natura giuridica, dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal
richiedente.
Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali, relative, consulenze professionali e
perizie tecniche, fino al 10% di quanto complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto
massimo di 10mila euro per ogni singola bonifica.
Nel dettaglio, il credito è riconosciuto per lo smaltimento e rimozione di:
• lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
• tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e
industriale in amianto
• sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni singolo intervento
effettuato nel 2016, nei limiti degli aiuti “de minimis” previsti dalla legislazione comunitaria.
Inoltre, il bonus non è cumulabile ed è alternativo ad altri contributi ricevuti per gli stessi
progetti.
Sono previsti dei limiti di spesa, minimo e massimo. In particolare, il singolo intervento non
deve costare meno di 20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa
(sommando, quindi, i costi di tutti i progetti) non può superare l’ammontare di 400mila euro.
L’azienda deve munirsi, inoltre, dell’apposita attestazione, (segue a pag.14)
13
(segue da pag.13) inoltre, dell’apposita attestazione, redatta da un professionista, dalla quale
risulti l’effettivo sostenimento della spesa.
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione può essere inviata, esclusivamente per
via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito dal ministero
dell’Ambiente, dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto (quindi, dal 16
novembre) e fino al 31 marzo 2017.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere tutte le
informazioni necessarie per la verifica della spettanza del bonus e del rispetto dei criteri per il
riconoscimento del beneficio.
Sono, quindi, richiesti, ad esempio, tutti i documenti utili a identificare il tipo di bonifica
effettuata su ogni struttura e la comunicazione con la quale la Asl attesta la conclusione dei
lavori pianificati e l’avvenuto smaltimento dei materiali tossici in una discarica autorizzata e,
nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli
ambienti sanati.
Il ministero dell’Ambiente, rispettando l’ordine di arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei
fondi stanziati allo scopo, verificati i requisiti, comunica all’azienda, entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Prima di dare il via libera alle imprese, però, il ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate
l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito a ognuna riconosciuto.
L’importo riconosciuto (non rilevante ai fini Ires e Irap) può essere utilizzato in
compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
La somma va ripartita in tre quote annuali di pari entità e deve essere indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle
successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. La prima “tranche” può essere portata
in compensazione dal 1° gennaio 2017.
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunica al ministero dell’Ambiente quali aziende hanno
usufruito del contributo, segnalando anche eventuali indebiti utilizzi riscontrati in fase di
controllo.
Il credito può essere revocato per insussistenza dei requisiti, presentazione di documenti non
veritieri, falsità delle dichiarazioni. In tutti i casi di non spettanza, il ministero dell’Ambiente
recupera le somme, maggiorate di interessi e sanzioni.
PER I PROFESSIONISTI INDEDUCIBILE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La Corte di Cassazione con la sentenza n.20784/2016 ha sancito che non è un costo deducibile
per il professionista il contributo integrativo dovuto alla Cassa di riferimento, perché è a carico
del cliente.
Per la determinazione della sentenza si è riferita al Dl n. 103/1996 in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione
istitutivo del contributo in analisi, ed anche all’art.11, L. n. 21/1986 che riguarda il contributo
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti, dove si afferma che tale contributo non costituisce costo deducibile trattandosi
di onere che non grava sul professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente stesso.
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Scadenziario di NOVEMBRE
10 novembre
730 Integrativo: termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati
contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2016 e i relativi modelli 730-4 integrativi e di
consegna da parte del CAF al contribuente del modello 730 Integrativo e il prospetto di
liquidazione (730/3).
730/Comunicazione Rettificativa: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da
parte del CAF o professionista abilitato, che ha rilasciato un visto di conformità infedele, dei
modd. 730/2016 rettificativi oppure della Comunicazione contenente i dati della rettifica, se il
contribuente non intente presentare la nuova dichiarazione.
15 novembre
Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite
relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto
emesso nel mese di ottobre.
16 novembre
Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con
contabilità Iva mensile.
Iva Trimestrale: scade oggi il versamento Iva relativo al 3° trimestre 2016 maggiorata dell’1%,
per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.
Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al
consumo nel mese di ottobre.
Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 31,72% da
parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a
domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal
condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate
dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto,
di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.
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Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di
ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni
occasionali e coordinate e continuative.
Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi
al mese precedente.
Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti
mensilmente da parte dei pescatori autonomi.
Contributi INPS agricoli: versamento della 3° rata relativa al 2016 per lavoratori agricoli
autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari.
Contributi Inps artigiani e commercianti: versamento della 3° rata trimestrale relativa al 2016
dovuti sul minimale.
Contributi INAIL: versamento della 4° rata del premio INAIL relativo al saldo 2015 ed
acconto 2016, risultante dall’autoliquidazione per i datori di lavoro con dipendenti.
Unico 2016 (contribuenti titolari di partita Iva): non soggetti a studi di settore che hanno
scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il
primo versamento entro il:
-16/6/2016 debbono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1°
acconto) con applicazione degli interessi dello 1,65%
-ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 18/7/2016 debbono versare la 5° rata
delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione
degli interessi dello 1,30%.
Unico 2016 (contribuenti titolari di partita Iva): soggetti a studi di settore che hanno scelto
nella dichiarazione dei redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo
versamento
16/6/2016, debbono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1°
acconto), con applicazione degli interessi dello 1,43%.
- ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 22/8/2016 debbono versare la 4° rata
delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l'
intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione
degli interessi dello 0,93%.
25 novembre
Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni
e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2016.
Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia
mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).
INPS modello DMAG: termine per presentare all’INPS il modello DMAG relativo al 3°
trimestre 2016 per la manodopera occupata in agricoltura.
16
30 novembre
Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro
sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2016 (che non abbiano optato
per il regime della "cedolare secca").
Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2016
dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.
Professionisti acconto Inps: scade oggi il versamento del 2° acconto 2016 del contributo
dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata (20%-27,72%) lavoratori autonomi.
Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps dei dati relativi
(EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori.
Acquisti da San Marino: invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da
operatori economici aventi sede a San Marino, annotati ad settembre. A tal fine va utilizzato il
quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
Versamento acconti: scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle
imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2016, dovuto da persone fisiche e
società di persone, nonché da soggetti Ires e assimilati con esercizio coincidente con l’anno
solare.
Unico 2016 (contribuenti non titolari di partita Iva): che non partecipano, a società,
associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella
dichiarazione dei redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo
versamento entro il:
-16/6/2016 debbono versare la 7° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1°
acconto), con applicazione degli interessi dello 1,81%;
-ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 17/7/2016 debbono versare la 6° rata
delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l'
intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione
degli interessi dello 1,45%.
Unico 2016 (contribuenti non titolari di partita Iva): che partecipano, a società, associazioni
e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei
redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il:
-6/7/2016, debbono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1°
acconto), con applicazione degli interessi dello 1,59%.
-ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 22/8/2016 debbono versare la 5° rata
delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l'
intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione
degli interessi dello 1,08%.
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