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Pubblicato il 08/11/2016
N. 02398/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02734/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2015, proposto da:
Massimiliano Lombardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Troiano
(C.F.
TRNCML74S55E245D),
Maria
Teresa
Tarsitano
(C.F.
TRSMTR75C45C588Q), con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;
Patrizia Tulimieri, Gerardina D'Auria, Giuseppe Citro, Irene La Rocca, Armando
Parisi, Angela Aliberti, Antonello Lupo, Maria Gabriella Guadagno, Carmela
Musciagna, Maria Carmela Aliberti, Saverio Cuccurullo, Salvatore Innocenti, Tania
Galiero, Ottavia Piccolo, Alfonsina Liguori, Fabiana Servio, Massimiliano Pistone,
Maria Grazia Coppola, Gaetano Rago, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria
Teresa
Tarsitano
(C.F.
TRSMTR75C45C588Q),
Carmela
Troiano
TRNCML74S55E245D), con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;
contro
(C.F.
Comune di Baronissi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Antonio Romano (C.F. RMNNTN76R06H703B), con domicilio
eletto presso il suo studio in Salerno, via Giacinto Carucci N. 1/5;
per l'annullamento
della delibera del consiglio comunale n. 274/15 avente ad oggetto tariffe asilo nido
2015/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Rita Luce e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera n. 84 del 20.03 2015, avente ad oggetto “approvazione rette e tariffe
dei servizi comunali”, il Comune di Baronissi ha approvato e riconfermato le
tariffe per la frequenza agli asili nido comunali così come vigenti nell’anno 2013,
precedentemente stabilite con delibera n. 102 del 03.06.2013.
Con delibera n. 274 del 07.09.2015 il Comune ha successivamente rideterminato
tali tariffe, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, prevedendo aumenti nei costi a
carico degli utenti; con delibera n. 315 del 09.10.2015, infine, ha specificato i criteri
per la determinazione delle tariffe per i residenti, lasciando immutate le variazioni
determinate con delibera n. 275/2015.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno impugnato i suddetti provvedimenti nella parte in
cui hanno determinato l’applicazione del nuovo e più penalizzante regime tariffario
all’anno scolastico 2015/2016, nonostante l’avvenuto perfezionamento delle
iscrizioni fosse già avvenuto in un momento antecedente alla loro pubblicazione.
I ricorrenti, a tal fine, hanno lamentato l’illegittimità delle delibere per violazione
del legittimo affidamento riposto nella vigenza delle precedenti condizioni
tariffarie, per violazione del principio del tempus regit actum e della irretroattività
delle disposizioni tariffarie più sfavorevoli, in assenza di una clausola che
contemplasse lo ius variandi in capo al Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua
infondatezza.
Con ordinanza del 20 gennaio 2016 è stata accolta la domanda di sospensione
cautelare degli effetti della delibera impugnata.
All’udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso
sollevate dalla difesa resistente: i ricorrenti, infatti, risultano aver agito in nome
proprio ed il Comune intimato non ha dimostrato quanto meramente asserito circa
il fatto che gli istanti non avrebbero fornito la prova della la loro effettiva qualità di
genitori o di soggetti titolari della patria potestà sui minori; analogamente, il
Comune non ha fornito alcuna prova circa il dedotto difetto di ius postulandi in
capo ai difensori.
In assenza, inoltre, del dedotto conflitto di interesse tra i ricorrenti, il ricorso deve
ritenersi ammissibile nella forma del ricorso collettivo.
Nel merito, le censure proposte avverso la delibera gravata meritano accoglimento
atteso che la revisione delle tariffe risulta effettuata dal Comune successivamente al
perfezionamento delle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2015
/2016, così traducendosi in una evidente lesione dell’affidamento legittimamente
riposto dai ricorrenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti e
conoscibili al momento della iscrizione.
L’Amministrazione, in sostanza, ha modificato in maniera unilaterale il contenuto
degli accordi già perfezionatisi in assenza di una clausola che a tanto la legittimasse,
in tal modo negativamente incidendo sugli interessi delle famiglie e violando i
canoni della correttezza e buona fede su di essa gravanti (TAR Lazio, sez. II, sent.
2 febbraio 2015 n. 1905).
Per tali ragioni il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto gravato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato nei sensi di cui in
motivazione.
Condanna il Comune di Baronissi alla refusione delle spese di lite in favore di
ricorrenti che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori come per legge
unitamente alla refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Rita Luce
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
IL SEGRETARIO