Bilancio Consolidato

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Bilancio Consolidato
Relatore: Dott. Cuzzola Vincenzo
INDICE
Riferimenti normativi
 Soggetti Obbligati
 Soggetti Esclusi
 Iter Procedurale
 Scadenze

Bilancio Consolidato
Riferimenti

Normativi

Il quadro normativo di riferimento in
merito alla predisposizione del bilancio
consolidato è collegato all’allegato 4/4 del
D.lgs 118/2011, aggiornato
successivamente dal D.Lgs 126/2014.
Il Bilancio consolidato diventa a tutti gli
effetti un documento obbligatorio che
deve essere redatto dai vari Enti.
Bilancio Consolidato
Riferimenti
Normativi

Il Bilancio Consolidato è, quindi, un
documento consuntivo di esercizio, il cui fine
è quello di rappresentare, in modo veritiero e
corretto, la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di un gruppo di
enti, organismi controllati o partecipati,
elaborato dall’ente capogruppo posto al
vertice.
Bilancio Consolidato
Soggetti
Gli Enti che compongono il GRUPPO AMMINISTRZIONE
PUBBLICA che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica:
OBBLIGATI


Organismi Strumentali = ( art. 9 comma 7 DPCM 28/12/2011)
«Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti
locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di
personalità giuridica» (Aziende Speciali, Istituzioni, Convenzioni,
Consorzi).
Enti Strumentali di cui l’ente locale capogruppo detenga formali
e sostanziali poteri di indirizzo e controllo ( art. 11-ter D.lgs
118/2011).
Bilancio Consolidato
Soggetti
OBBLIGATI
A tal proposito, l’allegato 4/4 D.lgs 118/2011 classifica tale voce in:
 Enti Strumentali Controllati.
 Enti Strumentali Partecipati.
Sono quindi Enti Strumentali, degli Enti Locali, quelli
descritti negli art. 30, 31 e 114 del D.lgs 118/2011.
 Società CONTROLLATE: quelle cioè in cui si detiene la
maggioranza dei voti da esercitare in assemblea.

Società PARTECIPATE: quelle cioè che risultano a
totale partecipazione pubblica ed affidatarie dirette di
servizi pubblici locali.
Bilancio Consolidato
Soggetti
OBBLIGATI
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione
pubblica non è quindi rilevante la forma giuridica nè la
differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale
o dalla società.
 Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere
anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o
di imprese.
 In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi
intermedi.
Bilancio Consolidato
Soggetti
OBBLIGATI
ed
Riepilogando:
 Fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica tutti gli enti
senza personalità giuridica e tutti gli Enti con personalità giuridica
che però hanno almeno il 50% +1 delle quote di possesso o di voti
esercitabili.
ESCLUSI

1.
2.
3.
Tuttavia, qualunque sia la categoria di appartenenza, sono
esclusi quegli enti o organismi ritenuti:
irrilevanti
nel caso in cui risulti difficile o dispendioso il reperimento
delle informazioni ( eventi calamitosi )
nel caso in cui le loro azioni o quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
Bilancio Consolidato
Soggetti

ESCLUSI



Sono considerati irrilevanti i bilanci degli Enti o Organismi
che presentano, limitatamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del gruppo, una
incidenza inferiore al 10 % per gli enti locali e al 5 % per le
Regioni e le Province autonome avendo riguardo alle
seguenti voci della posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:
totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.
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Soggetti
ESCLUSI
In ogni caso, sono considerate
irrilevanti, e non oggetto di
consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del
capitale della società partecipata.
Bilancio Consolidato
Iter
Procedurale
Fase 1
Definire gli enti e gli organismi che sono compresi
nel gruppo.
A tal proposito è possibile distinguere 2 gruppi:
1.
Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica, come definiti dall’ art. 11-ter D.lgs
118/2011;
2.
Enti, Aziende e Società compresi nel bilancio consolidato,
escludendo
però quelli che risultano irrilevanti o per cui
risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al
consolidamento.
Bilancio Consolidato
Iter
Procedurale
Fase 2
Avvio Comunicazione preventiva agli organismi
partecipati
L’Ente capogruppo deve segnalare agli organismi
compresi del perimetro di consolidamento:
a. L’elenco degli Enti, aziende e società compresi nel gruppo;
b. Le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato. Esercitando così da un lato i propri poteri di
indirizzo e dall’altro i poteri di controllo ,al fine di garantire una
maggiore correttezza, veridicità e uniformità di tale documento.
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Iter
Procedurale
Fase 3
Recepimento bilanci degli organismi da consolidare
Secondo quanto disposto dall’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011,
aggiornato dal D.lgs 126/2014, i bilanci d’esercizio, nonché tutta
la documentazione integrativa degli organismi da consolidare,
devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 gg
dall’approvazione degli stessi, in ogni caso entro il 20 agosto
dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel caso in cui tali bilanci non sono stati ancora approvati, deve
essere trasmesso un pre-consuntivo con lo stato patrimoniale, il
conto economico e tutte le informazioni riguardanti le
operazioni interne al gruppo.
Bilancio Consolidato
Predisposizione ed applicazione delle scritture di
rettifica
Iter
Procedurale
Fase 4

In tale fase devono essere eliminate tutte le operazioni e
i saldi reciproci tra gli organismi, in quanto costituiscono
trasferimenti di risorse interne al gruppo, che qualora
non venissero eliminati, i saldi consolidati
risulterebbero accresciuti.
Bilancio Consolidato
Redazione del Bilancio Consolidato
Iter
Procedurale
Fase 5
Ai sensi dell’art. 11-bis – 11quinquies del D.lgs 118/2011,
comma 2, il bilancio consolidato è costituito da:
1) Conto Economico Consolidato
2) Stato Patrimoniale Consolidato
3) Allegati:
Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota
Integrativa
 Relazione del Collegio dei revisori di conti

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Iter
Procedurale
Fase 6
Redazione della Nota Integrativa
Documento considerato allegato ma, che da considerarsi decisamente come
documento importante, la Nota Integrativa deve essere predisposta in
modo da contenere tutte le informazioni funzionali alla lettura nonché
all’analisi del bilancio.
A tal proposito il principio contabile applicato indica quelli che sono gli
argomenti che devono essere presenti nella redazione di tale documento:






L’elenco degli enti che compongono il gruppo;
I criteri di valutazione applicati;
Le ragioni delle variazioni intervenute nelle varie voci sia attive che passive
rispetto a quelle dell’anno precedente;
La composizione dei ratei e risconti;
La composizione della voce Proventi e Oneri Straordinari
L’ammontare dei compensi di spettanza ai vari amministratori e sindaci.
Bilancio Consolidato

Settembre 2016: tutti gli Enti.
SCADENZE


Settembre 2017: Gli Enti che abbiano deliberato il rinvio
con apposito atto.
Settembre 2018: Gli Enti con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.