Crediti formativi professionali (CFP): le sanzioni per

Download Report

Transcript Crediti formativi professionali (CFP): le sanzioni per

Crediti
formativi
professionali
(CFP):
le
sanzioni per chi non ce la fa
Scade il 31 dicembre 2016 il primo triennio dei crediti
formativi professionali istituiti dal D.P.R. n. 137 del 7
agosto 2012. Facciamo il punto sulle sanzioni per chi non
raggiunge la fatidica cifra di Cfp
Il 31 dicembre 2016 scade il primo triennio dei crediti
formativi professionali (Cfp) istituiti dal D.P.R. n. 137 del
7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali.
Entro quella data, i professionisti devono acquisire un minimo
di 60 Cfp, di cui almeno 12 sui temi dell’area “norme
professionali e deontologiche”. Di che cosa si tratta e quali
sanzioni sono previste per gli inadempienti?
L’obbligo di aggiornamento continuo
L’obbligo della formazione continua previsto dal D.P.R. n.
137/2012 riguarda le professioni regolamentate, il cui
esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o
collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche
professionali
o
all’accertamento
delle
specifiche
professionalità.
Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e
costante aggiornamento della propria competenza professionale,
per garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della
collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale.
I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da
ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi
e da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli
ordini o collegi. L’unità di misura della formazione
professionale è il Credito Formativo Professionale (Cfp). Per
esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in
possesso di un minimo di crediti.
Il professionista può acquisire i Cfp necessari
all’adempimento dell’obbligo, partecipando a corsi, seminari,
stage, conferenze, visite tecniche e le attività formative in
genere riconosciute e accreditate dagli Ordini di categoria.
Scarica le due infografiche esplicative: come si ottengono i
Cfp + le regole per l’esonero
I provvedimenti disciplinari
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito
disciplinare (art. 7, D.P.R. n. 137/2012). Il mancato
raggiungimento dei Cfp fino al 20% (12 su 60 cfp) determina la
sanzione della censura, mentre un numero maggiore di Cfp non
acquisiti determina la sanzione della sospensione nella misura
di un giorno di sospensione per ogni Cfp non acquisito.
La censura consiste in una comunicazione del Presidente del
Collegio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono
formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene
espressa una nota formale di biasimo. La sospensione
dall’esercizio della professione può durare al massimo sei
mesi.
La comunicazione dei provvedimenti disciplinari è notificata a
mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Se il professionista non ha maturato tutti i crediti minimi
entro il 31 dicembre 2016, potrà regolarizzare la propria
posizione nel semestre di “ravvedimento operoso“, dal 1°
gennaio al 31 giugno 2017; al termine di tale periodo le
posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno
comunicate al Consiglio di Disciplina per l’avvio delle
procedure disciplinari.
Il Testo Unico sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro comporta obblighi
e responsabilità per chi - professionista, RSPP, ASPP, datore
di lavoro - svolge compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul
cantiere. È essenziale allora conoscere le decisioni prese
dalla magistratura su casi concreti in tema di sicurezza.
Guariniello Raffaele
IPSOA INDICITALIA
Vai su shop.wki.it
ACQUISTA
Ingegneri
L’ingegnere iscritto all’Albo, per esercitare la professione,
deve essere in possesso di almeno 30 Crediti Formativi
Professionali (Cfp), effettuando la propria formazione
annualmente, in modo da incrementare i propri Cfp fino ad un
massimo di 120 per ciascun anno. Al termine di ogni anno
solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 Cfp.
Al momento dell’iscrizione all’Albo, gli ingegneri ricevono un
pacchetto di Cfp:
• 60 agli iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore
dell’obbligo formativo;
• 90 in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal
conseguimento dell’abilitazione;
• 60 in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a
5 anni dal conseguimento dell’abilitazione;
• 30 in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal
conseguimento dell’abilitazione.
Si può autocertificare la propria formazione informale
attraverso autodichiarazione circa l’attività professionale
svolta durante l’anno, ottenendo un massimo di 15 Cfp.
La nuova formazione alla sicurezza in elearning
Tutti i corsi in e-learning per la formazione alla sicurezza
di preposti, dipendenti e dirigenti, disponibili
immediatamente, dal know-how della Scuola di Formazione Ipsoa
Vai su shop.wki.it
ACQUISTA
Le attività di formazione professionale continua possono
essere:
1) Non formali (organizzate dagli Ordini territoriali e da
associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti
autorizzati dal Cni):
• frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari
riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge,
• partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi
specificatamente individuati dal Cni,
• partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di
interesse,
• partecipazione a stages formativi.
2) Informali:
•
aggiornamento
legato
all’attività
professionale
dimostrabile,
• certificazione delle competenze professionali da parte
dell’Ordine,
• pubblicazioni qualificate,
• brevetti,
• partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro,
commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero,
riconosciuti dal Cni,
• partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per
l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior,
• partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario
in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito
professionale.
3) Formali:
• frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di
dottorati di ricerca,
• frequenza a corsi universitari con esame finale.
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento
della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini
territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti
casi:
a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da
accertate cause oggettive o di forza maggiore.
La Circolare Cni n. 722 riporta le Linee di indirizzo n. 4 in
tema di crediti formativi, approvate dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 29 aprile 2016. Leggi di più qui.
Copyright © - Riproduzione riservata