Foglio 12.01.028

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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

ALTRI FINANZIAMENTI

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE PER CASSA E ANTICIPAZIONI NON PROFIT INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA CARIME

Società per Azioni Sede Legale e Direzione di Cosenza: 87100 COSENZA, Viale Crati Direzione di Bari: 70132 BARI, Viale De Blasio, 18 Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: [email protected]

Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.com/carime Codice ABI n. 03067.6

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5562 Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n. 13336590156 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo

CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE PER CASSA E LE ANTICIPAZIONI NON PROFIT AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE PER CASSA E ANTICIPAZIONI NON PROFIT

Con l'operazione di affidamento in conto corrente per cassa la Banca mette a disposizione del Cliente (nel caso specifico, Organizzazioni Non Profit), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. Con l'operazione di affidamento per anticipazioni al non profit, la Banca anticipa al Cliente (nel caso specifico, Organizzazioni Non Profit), totalmente o parzialmente, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, generalmente a seguito di cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: – variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese) ove contrattualmente previsto; – la possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il credito oggetto di anticipazione non venga onorato.

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CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Ipotesi

Il calcolo del TAEG è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di euro 30.000,00 totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare, su cui vengono applicati i seguenti costi: - - Interessi calcolati sulla base del tasso debitore del 6,683% nominale annuo invariato per l'intero trimestre; Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF), pari allo 0,500% sulla media degli affidamenti del trimestre; - - Spese per invio di 2 comunicazioni obbligatorie inviate in formato cartaceo; Spese del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito (i).

TAEG

€ 501,23 € 150,00 € 2,22 € 0,00

9,0014%

(i) Le spese del conto corrente indicate sono da considerarsi esemplificative e corrispondono ai costi del conto corrente Non Profit in quanto attualmente conto a maggior diffusione. Per le condizioni di dettaglio si rinvia al Foglio Informativo del conto Non Profit.

L'ipotesi di operatività illustrata è meramente indicativa e specifica della tipologia di credito considerata.

○ Importo minimo erogabile

TASSI Fidi

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

○ Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate: - parametro di indicizzazione ( I ): - ultimo valore assunto ( II ) - data decorrenza - spread - ammontare del tasso attuale ( III ): - aperture di credito in c/c fino a euro 5.000,00 - aperture di credito in c/c oltre euro 5.000,00

euro

( I ) ( II ) ( III ) Per la determinazione del tasso si veda la voce ”Modalità di determinazione del tasso” riportata in questa stessa Sezione del Foglio Informativo.

Tasso risultante dalla moltiplicazione del parametro EURIBOR per il coefficiente 365/360.

Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra.

5.000,00

tasso indicizzato 12.01.028

EURIBOR (365) a 3 mesi (media mensile)

_PR5

-0,317% ar rotondato ai 0 centesimi superior i 01/12/2016 7,00 punti per centuali

_PR6

### M ### nominale max.

6,683% nominale max.

6,683%

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○ Modalità di determinazione del tasso: – criterio di determinazione – periodicità di revisione

il tasso da applicare viene determinato maggiorando il parametro di indicizzazione dello spread stabilito contrattualmente.

Il parametro di indicizzazione è determinato dalla media aritmetica semplice dei valori assunti giornalmente dal parametro di riferimento nel mese immediatamente precedente.

il tasso indicato in contratto è oggetto di revisione il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Sconfinamenti extra-fido

○ Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate: – aperture di credito in c/c fino a euro 5.000,00 – aperture di credito in c/c oltre euro 5.000,00 ○ Tasso di mora (pari al valore del tasso debitore per sconfinamenti in conto corrente in assenza di fido)

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

nominale max.

nominale max.

nominale max.

17,500% 15,250% 19,000%

Il

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

della Banca www.ubibanca.com/carime .

previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Aperture di credito in conto corrente e agli scoperti senza affidamenti, può essere consultato in Filiale e sul sito internet

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la Banca si attiene al D.M.attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

Interessi debitori

○ Calcolo degli interessi

anno civile

○ Periodicità di conteggio degli interessi debitori

annuale: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti

○ Esigibilità degli interessi debitori

○ Valuta addebito interessi debitori ( 1 )

1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (fermo restando l'obbligo della Banca di far pervenire l'estratto conto al cliente almeno 30 giorni prima di tale scadenza), nonchè al termine del rapporto data di pagamento

● ○ Commissioni ○ Altre spese

non previste non previste

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ANTICIPAZIONI

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate: - parametro di indicizzazione (

I

): - ultimo valore assunto ( - data decorrenza Per operazioni: - spread

II

)

- “anticipo contributo 5 per mille”

- ammontare del tasso attuale (

III

)

EURIBOR (365) a 3 mesi (media mensile)

_PR1

max.

nominale max.

-0,317% 01/12/2016

### M

4,00 punti percentuali

_PR1

3,683%

### ###

- “anticipo non profit – Entrate Enti Pubblici”

- spread - ammontare del tasso attuale (

III

)

max.

nominale max.

5,50 punti percentuali

_PR2

5,183%

### ###

- “anticipo non profit – Entrate Enti Privati”: contributi

- spread - ammontare del tasso attuale (

III

)

max.

nominale max.

5,50 punti percentuali

_PR3

5,183%

### ###

- “anticipo non profit – Entrate Enti Privati”: anticipo contratti, anticipo fatture con notifica, anticipo fatture senza notifica

- spread - ammontare del tasso attuale (

III

)

max.

nominale max.

( I ) Per la determinazione del tasso si veda la voce ”Modalità di determinazione del tasso” riportata in questa stessa Sezione del Foglio Informativo.

( II ) ( III ) Tasso risultante dalla moltiplicazione del parametro EURIBOR per il coefficiente 365/360.

Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra.

6,00 punti percentuali

_PR4

5,683%

### ### ### ○ Modalità di determinazione del tasso: – criterio di determinazione – periodicità di revisione

il tasso da applicare viene determinato maggiorando il parametro di indicizzazione dello spread stabilito contrattualmente.

Il parametro di indicizzazione è determinato dalla media aritmetica semplice dei valori assunti giornalmente dal parametro di riferimento nel mese immediatamente precedente.

il tasso indicato in contratto è oggetto di revisione il primo giorno lavorativo di ogni mese.

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TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

della Banca www.ubibanca.com/carime .

previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Aperture di credito in conto corrente e agli scoperti senza affidamenti, può essere consultato in Filiale e sul sito internet

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la Banca si attiene al D.M.attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

Interessi debitori

○ Calcolo degli interessi

anno civile

○ Periodicità di conteggio degli interessi debitori ○ Esigibilità degli interessi debitori

annuale: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (fermo restando l'obbligo della Banca di far pervenire l'estratto conto al cliente almeno 30 giorni prima di tale scadenza), nonchè al termine del rapporto

○ Valuta accredito interessi debitori ( 1 )

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI

data di pagamento

○ Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF) Trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento. La commissione è addebitata in via posticipata, per trimestre solare, in unica soluzione per Cliente affidato con valuta ultimo giorno del trimestre solare.

In caso di variazione della condizione nel corso del trimestre di riferimento, si applicherà per ciascun giorno del trimestre il valore vigente a tale data.

Sono escluse dalla determinazione della media degli affidamenti le linee di credito concesse per il rilascio di garanzie a carico della Banca nonché l'eventuale quota parte di linee promiscue pro-tempore utilizzate nella forma tecnica del rilascio di garanzie a carico della Banca (crediti di firma).

In caso di estinzione di tutti gli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo.

– commissione

0,50%

– periodicità di addebito

trimestrale

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COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

In caso di utilizzo da parte del Cliente, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca addebita sul conto corrente la Commissione di istruttoria veloce (CIV), in misura fissa e valore assoluto, non eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca stessa, secondo le proprie procedure interne, per svolgere l’istruttoria a fronte di sconfinamenti della propria clientela e i costi a questa direttamente connessi.

Benché la Banca espleti le attività di istruttoria veloce in presenza di qualsiasi sconfinamento, per espresso accordo a beneficio del Cliente, la CIV trova applicazione in sostituzione della “Penale di Sconfino”

, nella misura convenuta, a fronte di ciascuno sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente - calcolato sul saldo disponibile di fine giornata del conto corrente - qualora tale sconfinamento/incremento sia superiore per importo ai valori indicati di seguito, fatte in ogni caso salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa.

In caso di pluralità di affidamenti, ai fini del calcolo dei tassi effettivi globali (TEG) la CIV sarà da intendersi come imputata

pro-quota

per ciascuno di essi.

L’addebito delle CIV maturate in ciascun trimestre bancario è convenzionalmente posticipato alla fine del trimestre stesso, con la valuta ultimo giorno del trimestre. Le condizioni saranno applicate in relazione alla qualifica di “consumatore” o “non consumatore” in essere al momento dell’addebito.

Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

Caratteristiche commissione / Qualifica del Cliente Consumatore Importo della CIV

:

Importo dello sconfinamento

(o incremento dello sconfinamento): 40,00 euro maggiore di 100,00 euro

diversa da Consumatore

100,00 euro maggiore di 100,00 euro

Importo massimo della CIV Valuta di addebito

: per trimestre: 160,00 euro non previsto ultimo giorno del trimestre al quale è riferito la CIV (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre).

Esclusioni di Legge

: la CIV non è dovuta: a) nei rapporti con consumatori: quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: i. per gli sconfinamenti in assenza di affidamento, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500,00 euro; ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.

Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (1/1-31/3; 1/4-30/06; 1/07-30/09; 1/10-31/12); b) nei rapporti con consumatori e non consumatori: se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; c) nei rapporti con consumatori e non consumatori: se lo sconfinamento non ha avuto luogo per la Banca non vi ha acconsentito.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la CIV, né gli interessi previsti per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

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SPESE

COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI

○ Periodicità addebito spese per produzione e invio comunicazioni/informazioni

○ Periodicità di invio estratto conto ( 2 )

○ Periodicità invio Documento di Sintesi ○ Comunicazioni di modifiche unilaterali ○ Comunicazioni / informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): –

spedite per posta ordinaria se non esenti per Legge ( 3 )

inviate per via telematica tramite “Le mie Contabili” ( 4 )

○ Comunicazioni / informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di legge o non obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): –

spedite per posta ordinaria ( 5 )

inviate per via telematica tramite “Le mie Contabili” ( 6 )

trimestrale trimestrale euro euro euro euro euro annuale 0,00 1,11 0,00 1,11 0,00

○ Comunicazioni / informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca

determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)

○ Per le spese relative a duplicati di documenti diversi o per la copia di singole operazioni si veda il Foglio Informativo:

Prodotto/servizio

– – Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi Rilascio certificazioni e servizi diversi

Foglio Informativo 22.01.011

22.01.004

Clicca sul numero per aprire il Foglio Informativo

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RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Sia il Cliente che la Banca hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, con efficacia anche immediata, dall'apertura di credito, ancorché convenuta a tempo determinato. Dal momento dell’efficacia del recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento alla Banca di quanto dovuto, con termine non inferiore ad 1 (un) giorno solo nel caso di recesso intimato dalla Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, il recesso sarà consentito: – nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato: in presenza di giustificato motivo, oppure con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni; – nel caso di apertura di credito a tempo determinato: solo in presenza di una giusta causa.

In questo caso, per il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto sarà concesso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Resta peraltro fermo che, nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte di un Cliente che rivesta la qualifica di “Consumatore”, quest’ultimo ha l’obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all’esercizio della facoltà di recesso.

Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, alla Banca è altresì riconosciuta la facoltà di ridurre l’apertura di credito o di sospenderla temporaneamente.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclami alla Banca: – – con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Carime - reclami, Viale De Blasio, 18 – 70132 BARI (BA); – – con posta elettronica, all’indirizzo e-mail [email protected]; con posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail [email protected]

.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a: a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca; b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L’Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito competente.

www.conciliatorebancario.it

e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

Cessione di credito Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF) Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) EURIBOR Spese di istruttoria Tasso annuo di mora Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso annuo nominale Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

Tasso d'interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l'area UEM, fra banche primarie, calcolato a cura del Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), diffuso sul circuito Reuters alla corrispondente pagina e pubblicato il giorno seguente sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. In caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dei quotidiani sopracitati, si dovrà considerare la quotazione rilevata dal Comitato di Gestione.

Spese relative all'esame di concedibilità di un affidamento.

Tasso applicato in caso di ritardato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal Cliente.

Indica il costo totale del fido di conto corrente su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa quali: − commissione onnicomprensiva (commissione di messa a disposizione fondi CDF); − − spese di invio comunicazioni; spese di tenuta del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito.

Tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dalla Banca sull'erogazione di un finanziamento, al netto di spese accessorie ed oneri.

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

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(1)

Autorizzazione per l'addebito degli interessi debitori

dalla Banca.

: l'eventuale autorizzazione conferita dal Cliente alla Banca per l'addebito in conto degli interessi debitori del conto al momento in cui questi divengono esigibili vale anche per l'apertura di credito. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia luogo mediante comunicazione inviata alla Banca tramite raccomandata a.r. o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione. In difetto dell'autorizzazione, gli interessi debitori devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca nel rispetto di tale termine di esigibilità, utilizzando una delle modalità di pagamento accettate (2)

Periodicità di invio estratto conto:

in assenza di scelta diversa da parte del Cliente, la periodicità di invio estratto conto, è da intendersi trimestrale.

(3)

Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti, spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge

: in particolare, le comunicazioni obbligatorie in base alla normativa sui servizi di pagamento (ricevute post esecuzione messe a disposizione in Filiale).

(4)

Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti, inviate per via telematica tramite “Le mie contabili”:

Funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking QUI Ubi e QUI Ubi Affari (gratuito solo in versione informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

(5)

Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di legge o non obbligatorie per Legge:

comunicazioni o documenti non obbligatori.

trattasi di comunicazioni richieste con periodicità più frequente rispetto agli obblighi di legge (ad esempio, estratti conto decadali/giornalieri), delle contabili di conto corrente (diverse dalle ricevute per singole operazioni di pagamento, messe a disposizione in Filiale) e di eventuali altre (6)

Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, inviate per via telematica tramite “Le mie contabili”:

Funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking QUI Ubi e QUI Ubi Affari (gratuito solo in versione informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

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