Accordo Unareti

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Transcript Accordo Unareti

)mJJ ASSOLOMBARDA
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Confindustria Milano Monza e Brianza
Addì 22 novembre 2016 in Milano, presso la sede di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza
UNARETI SP.A. rappresentata da Luigi Caronni, Paolo Cerosa, Giansalvatore Latella,
Andrea Motta e Gianluca Crea con l'assistenza di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza in persona di Leonardo Castiglioni ed Erika Marceddu
e
CiU • OWA/it) T/Jof A
FILCTEM CGIL rappresentata da Vincenzo Greco e Davide Gasparini
FLAEI CISL rappresentata da Cristiano Mazzucotelli e Fabrizio Preti
UILTEC UIL rappresentata da Massimo Boschiroli -
assistite dalla RSU
Premesso che
in data 8 novembre 2016 la Società Unareti S.p.A. ha formalmente comunicato alle 00.SS.
territoriali di categoria, per il tramite di Assolombarda, la necessità dì risolvere il rapporto di lavoro,
ex art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, per un numero di trentatre (33) lavoratori strutturalmente in
esubero impiegati presso le sedi individuate nella lettera di attivazione della procedura. Tale
comunicazione, inviata, per il tramite di Assolombarda, anche agli altri destinatari di legge, contiene
le indicazioni analitiche prescritte dall'art. 4, comma 3, della predetta legge n. 223/1991. Analoga
comunicazione è stata inviata a cura della Società alle competenti RSU;
nella succitata comunicazione, la Società ha illustrato, in dettaglio, le ragioni che determinano la
riduzione di personale ed i motivi che ostano all'adozione di misure alternative;
in particolare, le motivazioni, che peraltro hanno costituito oggetto di approfondito esame tra le
Parti negli incontri tenutisi anche prima dell'attivazione della procedura di mobilità, sono
sostanzialmente riconducibili all'implementazione del progetto riorganizzativo illustrato dalla
Società, finalizzato a migliorare ì processi industriali e commerciali attraverso un'evoluzione del
modello di business e dei processi operativi ed organizzativi in grado di dare risposte innovative
ai temi della qualità del servizio e produttività del sistema;
in occasione degli incontri di cui al punto che precede, le Parti hanno anche analizzato le ricadute
legate al nuovo modello organizzativo di Unareti S.p.A. funzionale ad un presidio di processo e non
più esclusivamente mirato al prodotto/servizio e le confluenze di risorse conseguenti alle fusioni
delle strutture precedentemente in essere nelle Società che hanno originato Unareti S.p.A.;
le Parti, tenuto conto dell'esigenza di accompagnare l'evoluzione organizzativa e tecnologica
summenzionata nonché gli investimenti in corso di attivazione con la necessità di realizzare un
ricambio generazionale e del mix professionale all'interno della Società hanno sottoscritto con
FILCTEM CGIL, FLAEI e FEMCA CISL e UILTEC UIL l'Accordo del 25 ottobre 2016 i cui
contenuti sono qui da intendersi interamente richiamati e confermati;
con l'accordo sindacale sopra citato sono state definite le condizioni normative ed economiche \
di gestione degli esuberi sopra indicati;
a seguito di specifica richiesta delle 00.SS., si è, quindi, proceduto all'esame congiunto previsto
dall'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 ; ^
Tutto quanto sopra premesso
ASSOLOMBARDA
Confindusfria Milano Monza e Brianza
dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno concordato quanto segue;
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. la consistenza numerica dei lavoratori evidenziati quali strutturalmente in esubero da Unareti S.p.A.
riflette i requisiti della obiettività e della congruità con le motivazioni addotte nella lettera di
attivazione della procedura del 8 novembre 2016, così come previsto dall'Accordo del 25 ottobre
2016;
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della legge 223/91, la collocazione in mobilità avverrà
mediante il ricorso, anche al di fuori dei profili dichiarati in esubero, nell'ambito delle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative aziendali e tenuto altresì conto di particolari situazioni di
fungibilità — ai seguenti criteri di scelta;
> criterio del perfezionamento, entro i limiti di durata del periodo di mobilità, dei requisiti
previsti dalle vigenti diposizioni di legge per la pensione anticipata o di vecchiaia
unitamente alla non opposizione al collocamento in mobilità;
> collocamento in mobilità, su base volontaria, anche indipendentemente dal
raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento al termine della stessa;
4. la collocazione in mobilità riguarderà pertanto quei lavoratori che, d'intesa con la Società,
dichiareranno di voler aderire al piano concordato, sottoscrivendo l'apposito modulo - che al
presente verbale si allega (all.1) - non opponendosi, pertanto, alla collocazione in mobilità;
5. le singole collocazioni in mobilità avverranno entro il 28 dicembre 2016;
6. ai lavoratori che saranno collocati in mobilità, ad integrazione delle normali competenze di fine
rapporto (ivi compreso il TFR) ed all'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente
spettante, verranno corrisposti, a titolo di incentivazione all'esodo, i trattamenti economici già
definiti e sottoscritti tra le Parti di cui al punto F) dell'Accordo 25 ottobre 2016;
7. i trattamenti a titolo dì incentivo all'esodo di cui al punto che precede saranno riconosciuti solo previa
sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale ex art 411 c.p.c., il cui format, già
utilizzato in analoghe situazioni, viene allegato ai presente verbale dì accordo (ali. 2);
Con la sottoscrizione del presente accordo le Partì si danno reciprocamente atto di aver espletato e
concluso la fase sindacale della procedura di cui all'Art. 4 della Legge 23 luglio 1991 n. 223. Le Parti
confermano altresì che i contenuti del presente Accordo prevalgono su eventuali vizi procedurali in
applicazione del disposto dell'art. 4 co. 12, ultimo periodo, della Legge 223/91, così come previsto
dall'art. 1 co. 45 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 1
LETTERA DI ADESIONE
Spettabile
Unaretl S.p.A.
(Luogo)
Il sottoscritto
con riferimento alla procedura di mobilità attivata con lettera del
8 novembre 2015 ed al Verbale di Accordo del
DICHIARA
! di essere in possesso dei requisiti per poter accedere al trattamento pensionistico entro il termine del
periodo di godimento dell'indennità di mobilità e; conseguentemente, di voler aderire alla procedura di
mobilità;
[—! di essere in possesso dei requisiti per poter accedere al trattamento pensionistico e, conseguentemente, di
voler cessare dal servizio;
j—I di voler aderire alla procedura di mobilità pur non avendo i requisiti per accedere al trattamento
pensionistico entro il termine del periodo di godimento della relativa indennità
[—! di aderire al programma di esodo previa verifica del raggiungimento dei requisiti di pensionamento
dichiara pertanto, ricorrendo i sopramenzionati presupposti, di non opporsi al conseguente provvedimento
aziendale di risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione di quanto previsto dal verbale di Accordo
del
In fede
FIRMA
Allegato 2
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(art. 2113, IV comma, cod. civ.; artt. 410 e 411, III comma, C.P.C.)
Addì , presso
Tra
Il Sig.
(di seguito, il lavoratore) che ha conferito espresso mandato alla O.S.LL.
per l'assistenza nella presente conciliazione in persona del Sig
e
la Unareti S.p.A. (di seguito, la Società), in persona del Dott , che dichiara di essere in
possesso dei necessari poteri.
Premesso che:
a) in data 8 novembre 2016 la Società Unareti S.p.A., ha attivato una procedura di riduzione di
personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) in data è stato raggiunto, un accordo che, tra l'altro, prevede la disponibilità
dell'Azienda a favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con un sostegno economico ai
lavoratori.
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
1. il rapporto di lavoro tra il Lavoratore e la Società Unareti S.p.A., a seguito del licenziamento
intimatogli, si risolverà con effetto dal
(ultimo giorno di lavoro ) con la
conseguente messa in mobilità;
2. la Società, oltre al T.F.R. ed alle competenze contrattuali di fine rapporto, a titolo di
incentivazione all'esodo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 c. IV lett. b legge n. 153/1969 così
come modificata dall'art. 6 D. Lgs. n. 314/1997 riconosce al Lavoratore, che accetta, la somma
lorda di € (.../...). L'importo suddetto verrà conisposto, unitamente alle competenze
di fine rapporto, mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto alla Società;
3. nello spirito transattivo di cui al presente atto, senza presupporre l'esistenza o il riconoscimento
di alcun sottostante diritto del Lavoratore, la Società verserà a quest'ultimo, che accetta senza
riserve alcune, la somma lorda di Euro (.../...), a titolo di transazione generale novativa ex
artt. 1965 e 1975 c.c. a tacitazione di qualsivoglia pretesa nei riguardi della Società e di Società
controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa in ordine all'intercorso rapporto _
Vi
di lavoro a qualsiasi titolo riferibile; ^ /L
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4. il Lavoratore, a fronte di quanto previsto al punto 3) che precede, dichiarandosi completamente
tacitato, accetta il recesso di cui alle premesse e la conseguente cessazione del rapporto di
lavoro a far data dal , rinunciando espressamente alla sua impugnazione, a rivendicare la
costituzione, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi fine, del rapporto di lavoro medesimo e ad ogni
altra azione proponenda o proponibile in relazione alla legittimità di tale risoluzione. Nello
specifico il lavoratore riconosce rinunziata o transatta, fatta salva la mera verifica contabile del
TFR, in via definitiva e generale, ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotte
e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata, che nel!'intercorso rapporto di
lavoro con la Società e con Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla
stessa, possano trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e
risarcitorio e così, in via esemplificativa e non esaustiva, dichiara di rinunziare espressamente a:
dequalifìcazione professionale, diritto di precedenza ex art 8, comma 1, L. 223/91, differenze di
retribuzione derivanti da lavoro ordinario, supplementare, straordinario, o notturno, da
inquadramento, aumenti e scatti di anzianità, retribuzione variabile, premio di risultato, trasferte,
missioni, rimborsi spese, bonus, una tantum, ferie, R.O.L., festività e permessi per ex festività
abolite, aumenti programmati, tickets e/o indennità di mensa, mensilità aggiuntive a qualsiasi
titolo previste ed ogni altro istituto diretto, indiretto e differito ed ogni altra indennità ed istituto
previsto dalla contrattazione collettiva e/o individuale applicata e relative incidenze sugli istituti
legali e contrattuali, ivi compreso il TFR;
5. gli importi di cui ai punti 2) c 3) verranno corrisposti entro la fine del mese di ,
tramite bonifico bancario, coordinate già note alla Società;
6. il Lavoratore accetta le condizioni di cui ai precedenti punti e gli importi di cui ai punti 2) e 3),
ai titoli e per gli effetti sopra indicati, nonché le modalità di pagamento di cui al precedente
punto 5) e dichiara che, con l'esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, non avrà più
nulla definitivamente a pretendere dalla Società e da Società controllanti e/o controllate e/o
comunque collegate alla stessa in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione,
così come determinata ai punti precedenti per alcun titolo, ragione o causa.
7. le Parti, con l'adempimento esatto e puntuale di quanto previsto nel presente verbale,
convengono infine di aver definito ogni reciproco rapporto tra le stesse intercorrente in
relazione alla citata risoluzione del rapporto di lavoro con relativa collocazione in mobilità, e
pertanto rinunciano espressamente a far valere qualsiasi azione o impugnativa, giudiziale o
stragiudiziale, dedotta o deducibile, per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto della estinzione di qualsiasi motivo
di controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di contratti collettivi e
individuali.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Società
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