Transcript C(2016)
Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 23 novembre 2016 (OR. en) 14798/16 EF 357 ECOFIN 1103 DELACT 246 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea 22 novembre 2016 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2016) 7577 final Oggetto: RETTIFICA del 18.11.2016 del regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale C(2016) 6329 Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7577 final. All.: C(2016) 7577 final 14798/16 sp DGG 1B IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.11.2016 C(2016) 7577 final RETTIFICA del 18.11.2016 del regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale C(2016) 6329 IT IT RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale C(2016) 6329 All'articolo 16, paragrafo 4, anziché: «4. Il periodo di notevole stress finanziario utilizzato per la calibrazione dei parametri è individuato e applicato separatamente almeno per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1.», leggasi: «4. Il periodo di notevole stress finanziario utilizzato per la calibrazione dei parametri è individuato e applicato separatamente almeno per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2.». All'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), punto ii), anziché: «ii) la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 3.», leggasi: «ii) la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.». 2