Transcript C(2016)

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 23 novembre 2016
(OR. en)
14798/16
EF 357
ECOFIN 1103
DELACT 246
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
22 novembre 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 7577 final
Oggetto:
RETTIFICA del 18.11.2016 del regolamento delegato della Commissione
del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di
attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati
mediante controparte centrale C(2016) 6329
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7577 final.
All.: C(2016) 7577 final
14798/16
sp
DGG 1B
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 18.11.2016
C(2016) 7577 final
RETTIFICA
del 18.11.2016
del regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi
per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
C(2016) 6329
IT
IT
RETTIFICA
del regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi
per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
C(2016) 6329
All'articolo 16, paragrafo 4,
anziché: «4. Il periodo di notevole stress finanziario utilizzato per la calibrazione dei
parametri è individuato e applicato separatamente almeno per ciascuna delle classi di attività
di cui all'articolo 4, paragrafo 1.»,
leggasi: «4. Il periodo di notevole stress finanziario utilizzato per la calibrazione dei
parametri è individuato e applicato separatamente almeno per ciascuna delle classi di attività
di cui all'articolo 17, paragrafo 2.».
All'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), punto ii),
anziché: «ii) la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 3.»,
leggasi: «ii) la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.».
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