via libera al credito d`imposta indiretto per residenti

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Transcript via libera al credito d`imposta indiretto per residenti

Lunedì,28Novembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
25NOVEMBRE2016
VIALIBERAALCREDITOD’IMPOSTAINDIRETTOPER
RESIDENTI
Premessa-ConlaRis.108/Edel24.11.2016l’Agenziadelle
Entratechiariscecheilcreditoperimpostepagateall’estero
spettaanchealsocioitaliano,anchesequest’ultimononha
percepito direttamente i dividendi della società controllata
localizzata in un Paese a regime fiscale privilegiato, ma
questi siano stati distribuiti ad una società controllante
intermedia,asuavoltaresidenteall’estero,icuiredditisiano
tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled
ForeignCorporations(CFC).
I presupposti del credito d’imposta – il decreto
internazionalizzazionehaintrodottoilc.d.creditod’imposta
indiretto. Esso spettaal socio di controllo per le imposte
pagateall’esterodasocietàpartecipatelocalizzateinPaesia
regime fiscale privilegiato, qualora gli utili da queste
provenienti concorrano integralmente alla formazione della
b aseimponib iledelsociomedesimo.
Nellapratica si tratta di un credito “indiretto”, appunto, in quanto è riconosciuto in funzione delle imposte pagate
all’estero non dal contribuente beneficiario del credito medesimo, ma dalla società partecipata dalla quale
provengonogliutilitassatiinItalia.
L aconditiosinequanonaffinchèsiverifichiciòèchequest’ultima(cioèlapartecipatadallaqualeprovengonogli
utilitassatiinItalia)svolgaun’effettivaattivitàeconomicanelmercatodiinsediamento.
La spettanza del credito “indiretto” in capo alla controllante intermedia estera – nella risoluzione in questione si
richiama l’attenzione circa il fatto che i redditi di una CFC, imputati per trasparenza al socio italiano, sono
determinati sulla base delle norme applicabili alle imprese residenti, quindi anche gli eventuali dividendi
provenientidaunPaesearegimefiscaleprivilegiatopercepitidallaCFCsonoassoggettatiatassazionesecondole
medesimeregoleprevistedall’articolo89,comma3,delTUIR.
L’applicazionediquestadisposizionecomportacheidividendiinesameconcorranointegralmenteallaformazione
delredditodellaCFCimponibileinItaliae,alcontempo,cheaquest’ultimadebbaesserericonosciutoilcredito
“indiretto” in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possessodellapartecipazione.
L’interpello,proposto,infatti,daunasocietàcontrollanteresidente,riguardalacorrettainterpretazionedell’articolo
89,comma3,delTuir,comemodificatodal“decretointernazionalizzazione”(D.lgs147/2015).
La società istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire del credito d’imposta previsto dal
novellatoarticolo89,che,comenoto,consentealsocioresidentediscomputare,dalleimpostedovuteinItaliasugli
utiliprovenientidaunasocietàcontrollataresidenteinunoStatoafiscalitàprivilegiata,leimposteesterepagateda
quest’ultima, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina Cfc in base alla “prima
esimente”.
Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che i dividendi distribuiti, in quanto utili provenienti da un territorio a fiscalità
privilegiata,devonoessereassoggettatiatassazionesecondoquantoprevistodall’articolo89,comma3,delTuir.
Pertanto,glistessiconcorronointegralmenteallaformazionedelredditoimponibileinItalia.
Infine,l’Agenziaprecisacheilcreditoindiretto,dacalcolaresecondolemodalitàprevistedall’articolo165,comma1,
Tuir,previaricostruzionedell’utilelordo,èscomputabiledalleimpostedovutedalsocioresidentesuiredditidella
controllanteintermediaimputatipertrasparenza.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
CATEGORIE:IMPRESE>VARIE
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