assegnazione agevolata e versamento imposta

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Lunedì, 28 Novembre 2016 - Direttore: Antonio Gigliotti

FISCO

23 NOVEMBRE 2016

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Anche quest’anno, la fine del mese di novembre rappresenta un duro colpo per le tasche dei contribuenti. In alcuni casi è ancora dovuta l’ultima rata del saldo e primo acconto di Unico, in altri è dovuto soltanto il secondo acconto, avendo già versato integralmente gli altri importi: il conto, alla fine, è però sempre abbastanza “salato”. Quest’anno, ai consueti versamenti si aggiunge poi anche il pagamento del 60% dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che hanno inteso beneficiare delle disposizioni in tema di assegnazione, trasformazione, cessione ed estromissione agevolata. La restante parte dovrà invece essere oggetto di versamento il 16 giugno 2017.

I codici tributo

Considerata l’imminente scadenza, richiamiamo brevemente, di seguito, i codici tributo previsti per i versamenti, così come dettagliatamente indicati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.73 dello scorso 13 settembre.

“1836”

denominato “Imposta sostitutiva per

l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate

articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

“1837”

denominato “Imposta sostitutiva sulle 2015, n. 208”;

riserve in sospensione d’imposta

annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre

“1127”

denominato “Imposta sostitutiva per

l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale

- articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Il ravvedimento

Se il contribuente non è in grado di versare gli importi, ciò non comporta l’automatica decadenza dal beneficio. Come infatti chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del Giugno 2016, l’opzione per l’assegnazione agevolata si perfeziona con la compilazione della dichiarazione dei redditi, e al mancato pagamento consegue soltanto l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Pertanto, il contribuente alle prese con i molteplici versamenti in scadenza il prossimo fine mese può

tranquillamente decidere di “rinviare” il pagamento, eventualmente versando le sanzioni ridotte grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

AUTORE:

LUCIA RECCHIONI

CATEGORIE:

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