ART. 35 LEGGE STABILITà 2017

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Transcript ART. 35 LEGGE STABILITà 2017

BREVE NOTA SU ART. 35 LEGGE DI BILANCIO 2017
(Agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)
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Questa norma inserita nella Legge di Bilancio 2017 vale per tutti i Fondi di solidarietà istituiti tramite accordi collettivi ai sensi della
Legge 148 del 2015 art. 26. !
1) Comma1. Viene prolungata la possibilità di utilizzo della parte straordinaria del Fondo di solidarietà del solo settore del
credito e delle BCC fino ad un massimo di 7 anni dalla data di pensionamento di vecchiaia o anticipata prevista dal
decreto legge n.59 art. 12 del maggio 2016. Quindi tale previsione è valida per gli anni di accesso al fondo dal 2016 al 2019.
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2) Comma 2. In caso di imprese o gruppi di imprese coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione e interessate da
provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la
patrimonializzazione (quindi tutti i settori di cui in premessa)
il contributo straordinario al Fondo di Solidarietà delle imprese riferito ai lavoratori che accederanno al Fondo negli anni 2017,
2018, 2019 è ridotto di un importo pari:
all’85% della NASpI e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi del 2017, al 50% per i nuovi accessi del 2018 al 50% per i nuovi accessi del 2019.
La contribuzione è consentita per un massimo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.
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Il massimale mensile Naspi corrisponde a euro 1.300 ed è così calcolato:
75% della retribuzione mensile fino a euro 1.195 (max 896,25)
25% delle retribuzione mensile oltre euro 1.195 fino al raggiungimento del massimale di 1.300 euro complessive i
Esempio: primo anno per i primi 3 mesi = 85% di 1.300 = euro 1.105 più 85% della contr.figurativa
corrisponde a circa il 36% di 1.820 euro) (La contribuzione figurativa
La NASpI si riduce del 3% per ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La durata effettiva del contributo alle imprese corrisponde alla durata massima della NASpI cioè due anni. Si legge però la
precisazione “per un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario” (che mediamente è più di due anni)
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3) Comma 3. Oltre al limite numerico di 25.000 esistono anche dei tetti di spesa per anno:
2017: 174 milioni di euro - 2018: 224 milioni di euro - 2019: 139 milioni di euro - 2020: 87 milioni di euro - 2021: 24 milioni di euro
L’INPS, che a seguito della domanda del datore di lavoro, autorizzerà l’erogazione e monitorerà la situazione, terrà conto dell’intreccio
fra massimale complessivo di unità (25.000) e stanziamento annuale dei fondi anche in maniera prospettica.
Rimane quindi da comprendere quale sarà il criterio di distribuzione del finanziamento qualora i due massimali non fossero sufficienti .
C’è da considerare che nei 25.000 rientrano una parte dei 18.000 /19.000 (dati ABI) già previsti dagli accordi siglati nel settore del
credito e che usciranno a partire dal 2017.
4) Comma 4.Sempre per il triennio 2017-2019 è previsto che i datori di lavoro possano versare al Fondo di Solidarietà la
contribuzione correlata ai periodi utili ai fini del raggiungimento dei requisiti dei singoli lavoratori alla pensione di
vecchiaia o anticipato entro i sette anni per il riscatto o ricongiungimento. (ABI su questo intende chiedere un
chiarimento se gli anni servono a raggiungere i requisiti o ad accorciarne la permanenza) Tali ulteriori contributi delle imprese
costituiranno specifica fonte di finanziamento riservata allo scopo.
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Ovviamente si ribadisce che trattasi di testo soggetto a variazioni e che l’operatività sarà subordinata all’emanazione dei regolamenti
da parte del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.