Polizia Mortuaria - Comune di Pinerolo

Download Report

Transcript Polizia Mortuaria - Comune di Pinerolo

Art. 48
(Estumulazioni ed esumazioni alla scadenza della concessione)
1. Le estumulaziononi sono disciplinate dall’art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel
liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione
a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate
prima del 10/02/1976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario
trasferire i feretri ad altra tumulazione.
2. Le esumazioni consistono nel liberare le fosse dai feretri ivi contenuti alla scadenza
del periodo della concessione a tempo determinato.
3. Sono regolate dal Sindaco, con apposite ordinanze, che indicano i tempi delle
operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione dei resti.
4. I feretri estumulati, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, sono
soggetti all’obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella
cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
Nell’eseguire tali operazioni, ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 285/90 che opera uno
specifico richiamo all’art. 410 del codice penale, e’ assolutamente vietato eseguire
interventi di riduzione del cadavere. Il periodo ordinario di inumazione, della durata
di 10 anni può essere ridotto a 5 anni qualora la tumulazione sia stata superiore a
20 anni.
5. Qualora il responsabile del servizio di custodia accerti la completa
mineralizzazione, non viene praticato il periodo di inumazione ed le ossa possono
essere depositate nell’ossario comune, previsto dall’articolo 50 del presente
regolamento. Tuttavia, coloro che hanno interesse, prima che avvenga
l’estumulazione, possono richiederne la consegna con domanda scritta, al fine di
depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture
private a sistema di tumulazione.
6. Verificandosi la richiesta di cui al comma 4, il richiedente dovrà corrispondere al
Comune il pagamento dei relativi diritti secondo la tariffa in vigore al momento della
richiesta.
7. La richiesta di consegna delle ossa può essere avanzata, sia pure verbalmente,
anche al momento dell’effettiva estumulazione. In questo caso verrà redatto un
verbale ed il pagamento dei diritti di cui al comma 5 verrà maggiorato del 10%.