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Il Sole 24 Ore
Martedì 22 Novembre 2016 ­ N. 321
50 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Dl fiscale/2. Il caso delle dilazioni in essere con alcune rate non pagate
Rottamazione da chiarire:
dalla revoca dell’istanza
ai ruoli in contenzioso
I dieci punti sui cui si attendono istruzioni
Luigi Lovecchio
pLa
presentazione della do­
manda di rottamazione deve po­
ter essere revocata, una volta che il
debitore viene a conoscenza del­
l’esatto ammontare da pagare con
la comunicazione di Equitalia. Sa­
rebbe irragionevole pensare che
un’istanza presentata “al buio”,
cioè senza sapere esattamente il
quantum, sia irretrattabile. Ciò, a
maggior ragione nei casi di ruoli in
contenzioso, in relazione ai quali
il debitore assume l’impegno a ri­
nunciare al giudizio in corso. Su ta­
le argomento, è necessario che sia­
no forniti quanto prima chiari­
menti ufficiali, per tranquillizzare
chi vorrebbe già presentare la do­
manda di definizione. Il momento
determinante dovrebbe in realtà
essere rappresentato dal paga­
mento della prima o unica rata, al
quale è collegata la revoca della di­
lazione eventualmente in essere.
Un’altra segnalazione riguarda
laregolasecondocuiperledilazio­
ni in essere occorre versare le rate
in scadenza tra il 1° ottobre e la fine
di dicembre 2016. Se il debitore ha
un piano di rientro in relazione al
quale non ha versato alcune rate,
purnonessendodecadutodaesso,
quando paga la rata in scadenza a
ottobre scorso il versamento vie­
ne imputato a quelle precedenti.
Secondo le prime risposte infor­
mali di Equitalia, in questo caso bi­
sognerebbe non solo pagare l’ulti­
mo trimestre ma anche tutto il pre­
gresso. Ciò appare tuttavia in con­
trasto con la norma di legge, che si
rivolge esclusivamente alle quote
in scadenza nel trimestre. Se così
non fosse, si determinerebbe
un’evidente e ingiustificata pena­
lizzazione dei debitori adempienti
rispetto a quanti hanno dilazioni
scadute da tempo. Deve essere
chiaro quindi che la condizione si
rispetta con il pagamento di tre ra­
te nell’ultimo trimestre, a prescin­
dere dalle regole di imputazione di
Equitalia. Non è inoltre prescritto
che il pagamento debba necessa­
riamente essere tempestivo. Ciò
che conta è che la condizione sia
avverata al momento di presenta­
zione dell’istanza.
Le incertezze riguardano anche
le attività esecutive in corso. In li­
nea di principio, con la presenta­
zione della domanda si bloccano
tutte le nuove azioni e si interrom­
pono quelle in corso. Sono fatte
salveleprocedureperlequalivisia
stato già il provvedimento di asse­
gnazione del credito pignorato da
parte del giudice. Se però si è in
presenza di un pignoramento
presso terzi “esattoriale”, eseguito
in base all’articolo 72 bis, Dpr
602/1973, l’intervento del giudice
manca del tutto. In tale eventuali­
tà, pertanto, si ritiene che l’istanza
impedisca la prosecuzione delle
operazioni di recupero.
Il maggiori dubbi riguardano
Quando l’unione fa davvero la forza
Interdisciplinarità e sinergia: sono i segreti dello Studio
Legale Giardini Mazza Sanvido e Associati di Torino.
Nato nel 1981 per iniziativa
di Umberto Giardini, ha visto
aggiungersi nel 1992 Claudio
Pipitone Federico, già Vice
Prefetto, e Alessandro Mazza,
già praticante dell’avv. Giardini.
Nel 2001 è arrivata Manuela
Sanvido e nel gennaio scorso
i nuovi associati Filippo Maria
Christillin, Emanuele Iudici e Alberto Alessandro Caretta, tutti
professionalmente
cresciuti
nello studio. Ma cos’è l’interdisciplinarietà? «Ciascuno di noi
– afferma l’avv. Mazza – non
si occupa esclusivamente di
civile, penale, amministrativo
o tributario. Ci viene infatti richiesto un approccio multidisciplinare rispetto ai problemi
del cliente». Un esempio? «Gli
appalti pubblici. È arduo affrontare un processo penale
in questo settore per chi non
mastica nulla di riserve, bonifica da ordigni bellici, perizie di
variante, commissioni di accordo bonario e, a monte, di livelli
di progettazione, procedure
di scelta del contraente e di
subprocedimenti di anomalia,
aspetti legati al diritto civile e
amministrativo. Di norma negli
appalti pubblici prima sorgono
i problemi legati alle gare. Poi
si presentano quelli di tipo civilistico e infine, possono seguire strascichi penali». Ma
anche altri studi si occupano
di vari rami del diritto? «Da noi
non è lo studio nell’insieme ad
occuparsi dei vari rami del diritto, ma ogni singolo avvocato.
Anche noi ci ritroviamo in staff:
ma gli scambi di idee, nelle materie di cui ci occupiamo, non
avvengono, per esempio, tra
civilista e penalista, ma tra persone entrambe civilisti e penalisti, per cui la sinergia è massima». Insomma, i professionisti
dello studio hanno una competenza trasversale, cioè non
per singoli rami di diritto ma
per materie. «Un’altra differenza – conclude l’avv. Mazza – è
data dalla nostra storia. Siamo
tutti nati nella “culla” dell’avv.
Giardini e con il lavoro di tutti abbiamo aumentato clienti
e incarichi. Siamo un gruppo
nato, cresciuto e sviluppatosi
nel tempo in modo omogeneo
e graduale, pur nella diversità
di ciascuno».
Info:www.studiolegale.to.it
M. Sanvido, E. Iudici, A. Mazza, F. Christillin, U. Giardini, A. Caretta
tuttavia i ruoli in contenzioso, per
la varietà delle situazioni possibili,
a fronte della laconicità legislativa.
In proposito, la norma si limita a
imporre la rinuncia del debitore ai
giudizi in corso. Se il ruolo definito
deriva a sua volta da un accerta­
mento impugnato e reca l’intero
importo controverso (ad esem­
pio, impugnazione di avviso di re­
cuperodelcreditod’imposta),non
vi è dubbio che la rottamazione
comportalacessazionedell’intero
giudizio. Se invece il carico affida­
to rappresenta una quota della
somma accertata (ad esempio, af­
fidamento dei due terzi dopo sen­
tenza di Ctp sfavorevole), la solu­
zione più equilibrata è quella di
consentire la prosecuzione della
lite per la parte non rottamata. Se
così non fosse, il costo della defini­
zione lieviterebbe sensibilmente.
In presenza di sentenza favore­
vole al contribuente, inoltre, il Fi­
sco dovrebbe sgravare il carico af­
fidato (Cassazione, 24092/2014),
anche se nella prassi si assiste tal­
volta a una sospensione dello
stesso. Se ci si è limitati alla so­
spensione, la definizione è possi­
bile, sembrerebbe, sull’intero im­
porto sospeso, senza che rilevi in
alcun modo l’annullamento tota­
le o parziale disposto dal giudice.
Se invece il Fisco ha disposto lo
sgravio, l’affidamento non c’è più
e quindi la rottamazione pare im­
possibile. A tale riguardo, biso­
gnerebbe stabilire se lo sgravio ri­
leva se esistente al 31 dicembre
2016 oppure alla data di presenta­
zione della domanda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I dubbi da sciogliere
1 ­ IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO
6 ­ SENTENZE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE
L’incognita: occorre stabilire con chiarezza
quando la definizione agevolata si intende
perfezionata. Al momento della
presentazione dell'istanza il debitore non
conosce con esattezza l’importo del debito,
che viene ufficializzato con la successiva
comunicazione di Equitalia. Inoltre, si ricorda
che se si decade dalla definizione, l'importo
residuo non può più essere rateizzato
L’incognita: ruolo in contenzioso con
sentenza totalmente favorevole al
contribuente. L’Ufficio potrebbe procedere
alla sospensione ovvero allo sgravio totale
del ruolo, nelle more della conclusione del
giudizio. Ci si chiede se sia possibile anche
in questo caso la definizione e quale sia la
data alla quale far riferimento per
individuare il carico tributario
La possibile soluzione: il momento decisivo
deve essere il pagamento della prima o unica
rata e non la mera presentazione dell’istanza.
Solo con il primo adempimento, infatti, viene
revocata l’eventuale dilazione pregressa. Si
ricorda che una volta presentata la domanda
le rate in scadenza dal primo gennaio 2017
sono sospese. Così, se il debitore ci ripensa
può riprendere la vecchia dilazione
2 ­ RATE IN SCADENZA NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2016
7 ­ APPELLO DELL'UFFICIO
L’incognita: la norma prevede che per le
dilazioni in corso si debbano comunque
versare le rate in scadenza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2016. Tuttavia, se vi sono
rate precedentemente scadute, il
pagamento della quota in scadenza a
ottobre viene imputato alla rata
precedente. Non è chiaro cosa debba fare
il debitore per rispettare tale condizione
L’incognita: la disciplina di legge prevede
che la definizione dei ruoli in contenzioso
comporti che il debitore debba rinunciare
ai giudizi in corso. Nulla è detto
nell’ipotesi in cui l’appellante sia l’Ufficio,
qualora la sentenza di primo o secondo
grado era favorevole al debitore. Anche in
questo caso, infatti, la definizione è
ammessa
La possibile soluzione: la disposizione è
molto netta nel pretendere il versamento
di sole tre rate, e non di tutto il pregresso.
In caso contrario, vi sarebbe un’ eccessiva
disparità di trattamento rispetto a quanti
hanno dilazioni scadute da tempo. Si
ritiene inoltre che il versamento possa
avvenire anche in ritardo, purché entro la
data di presentazione della domanda
La possibile soluzione: poiché con la
rottamazione , la pretesa oggetto di
affidamento a Equitalia si “definisce”,
anche l’Ufficio non può non tener conto di
essa. Si ritiene pertanto che la parte
pubblica ­ così come il debitore ­ debba
desistere dal giudizio pendente,
chiedendo la cessazione della materia del
contendere
3 ­ DEFINIZIONE DI DILAZIONE IN CORSO
8 ­ REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI
L’incognita: la disposizione che impone il
pagamento delle rate in scadenza tra
ottobre e dicembre 2016 riguarda
unicamente “i piani rateali in essere”. Ci si
chiede a quali dilazioni si riferisca
esattamente la norma di legge. In pratica,
a che data deve essere vigente la dilazione,
perché operi la condizione del versamento
delle rate dell'ultimo trimestre 2016?
L’incognita: con la presentazione della
domanda il debitore si impegna a
rinunciare al giudizio. Se il contribuente è
l’appellante o il ricorrente, tuttavia, ai
sensi dell'articolo 44, Dlgs 546/1992, la
rinuncia al giudizio comporta di regola il
pagamento delle spese alla controparte.
Ci si chiede se questa regola valga anche
nella rottamazione
La possibile soluzione: a stretto rigore,
dovrebbe trattarsi delle dilazioni pendenti
alla data del 24 ottobre 2016, data di
entrata in vigore del Dl 193/2016. Per i piani
decaduti prima di tale data ovvero concessi
dopo la stessa la condizione in esame non
dovrebbe valere. Si tratta infatti di soggetti
che non hanno “approfittato” dell’annuncio
dell'arrivo della rottamazione
La possibile soluzione: sarebbe stato più
corretto prevedere la cessazione ope legis
della materia del contendere, per effetto della
definizione agevolata. Anche in caso di
rinuncia al giudizio, tuttavia, è sempre
possibile la compensazione delle spese, su
istanza congiunta di tutte le parti. Si ritiene
che l’Ufficio debba quindi aderire a tale
richiesta
4 ­ ROTTAMAZIONE PARZIALE DELLE DILAZIONI
9 ­ ROTTAMAZIONE DI UNA PARTE DEL CARICO AFFIDATO
L’incognita: secondo la norma è possibile
definire anche il singolo carico iscritto a
ruolo. pertanto, se si ha una dilazione in
corso e si vuole rottamare solo alcune
partite di questa, la definizione è
ammessa. Ci si chiede pertanto cosa
accade alla dilazione pregressa, dopo lo
stralcio dei carichi oggetto di definizione
L’incognita: il contribuente può scegliere il
carico da rottamare nell’ambito della
medesima cartella di pagamento o
affidamento. È possibile rottamare anche
una porzione della medesima partita affidata
all’agente della riscossione? Si pensi a un
carico Irpef relativo a omessi versamenti e
mancato riconoscimento di oneri deducibili
Le possibili soluzioni sono due: 1) si
ridefinisce per intero la dilazione originaria,
sia per durata che per ammontare delle rate, o
2) ferma restando la durata del precedente
piano di rientro, si rimodula l’importo della
rata, togliendo la parte stralciata. La
soluzione 2) è preferibile perché evita di
intervenire sui tempi di rientro
5 ­ RUOLI DA ACCERTAMENTO
L’incognita: in assenza di preclusioni
legislative, devono poter essere definiti
anche i ruoli derivanti da precedenti atti di
accertamento. In merito ai ruoli in
contenzioso,il debitore deve rinunciare al
giudizio in corso. non è chiaro cosa accade se
si definisce una partita che rappresenta solo
una quota della pretesa complessiva
Avv. Massimiliano Elia
vore del cliente entro 7 giorni».
In pratica il giudice ha ribadito
che questa norma va interpretata nella maniera più ampia
possibile a favore degli investitori e va dunque applicata anche alla stipula al dettaglio dei
contratti in contropartita diretta
con la banca, come i derivati.
L’avv. Elia ha anche acquisito
negli anni vasta esperienza nel
Diritto Bancario, occupandosi
di numerose controversie in
materia di obbligazioni, contratti bancari (mutui, conti correnti, aperture di credito), commissioni (massimo scoperto,
istruttoria) tassi ultra-legali,
usura, leasing, factoring, oltre
che di consulenza in materia di
rinegoziazioni del debito. È del
4 ottobre scorso, ad esempio,
una ordinanza del Tribunale di
Brescia, che ha disposto una
Ctu per determinare l’ammontare dell’equo compenso all’intermediario che 10 anni prima
aveva concesso in leasing un
immobile a una società piemontese (difesa dall’avvocato
Elia) imponendo di fatto la restituzione di tutti i canoni fino a
quel momento pagati detratto
l’elio compenso per il suo uso
Info: www.avvocatoelia.it
La possibile soluzione: con emendamento si è
precistao che si può scegliere la singola
partita a ruolo, da ciò si potrebbe dedurre che
non si possa suddividere ulteriormente tale
quota. Soprattutto se il ruolo è in
contestazione, però, dovrebbe essere
consentito individuare i rilievi da definire,
anche se riportati nel medesimo carico
10 ­ PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Il caso può presentarsi ad esempio dopo una
sentenza di Ctp sfavorevole al contribuente,
in esito alla quale l’Ufficio ha affidato un
carico pari a due terzi del totale. Se il
contribuente ha proposto appello, in caso di
rottamazione, la lite dovrebbe proseguire per
la differenza non definita. Se così non fosse, il
costo dell’operazione ovviamente salirebbe
L’incognita: la domanda comporta il blocco
delle azioni esecutive e delle misure
cautelari. Per le procedure in corso, c’è
l’inefficacia dell’istanza in presenza di
provvedimento di assegnazione del credito
del giudice. La domanda blocca anche il
pignoramento presso terzi “esattoriale”dove
non vi è intervento del giudice?
Diritto Finanziario senza nessun segreto In difesa di medici e strutture sanitarie
Competenza e costante
aggiornamento. Ecco le caratteristiche che hanno reso
l’avvocato Massimiliano Elia
(con sede a Torino) uno dei
punti di riferimento in materia di
Diritto Finanziario e Bancario.
Ha acquisito ampia esperienza
in materia finanziaria e bancaria attraverso un costante
perfezionamento, con pubblicazioni e convegni, risolvendo
svariate controversie in materia
di finanza derivata, affrontando
i temi complessi dei contratti
derivati (swap, options, future)
maggiormente negoziati con
enti, imprese e privati. Qualche
caso? «Di recente – afferma –
il Tribunale di Torino, con una
sentenza del 19 ottobre, ha dichiarato nullo lo swap stipulato
presso la sede di un’azienda
al dettaglio da me difesa, condannando la banca a restituire
tutte le rate corrisposte, per
oltre un importo di 143mila
euro. Il Tribunale ha dichiarato nullo l’Irs per violazione
dell’art. 30-comma 6 del Testo
unico della Finanza, in quanto
lo stesso era stato stipulato
lontano dai locali dell’istituto e
nello swap era assente la clausola sul diritto di recesso a fa-
La possibile soluzione: se il ruolo è stato
sospeso, la definizione dovrebbe essere
ammessa, avendo riguardo all’intero
importo originariamente affidato. Non
dovrebbe avere rilevanza la sentenza
favorevole al contribuente. Se invece il ruolo
è stato sgravato la rottamazione dovrebbe
essere preclusa. Si ritiene che si debba
guardare alla situazione al 31/12/2016
Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il contenzioso giudiziario che vede
coinvolti medici e strutture sanitarie. Questi soggetti sono
spesso chiamati in causa da
pazienti non soddisfatti dalle
terapie somministrate o dai
risultati clinici ottenuti, diversi da quelli sperati. La conseguenza di questa prassi
ormai usuale è il costante ricorso degli operatori sanitari
alla medicina “difensiva”: la
prescrizione di esami spesso
non necessari determina un
aumento esponenziale delle
spese e, paradossalmente,
fa crescere allo stesso tempo l’incertezza del cittadino
nell’affidarsi alle cure delle
istituzioni della sanità pubblica. Tuttavia, in contrasto
con il risalto dato dai media a
clamorosi casi di malasanità,
spesso non emerge che molte richieste risarcitorie avanzate in sede civile vengono
respinte per assoluta mancanza di colpa. Il dato segnala
l’importanza del lavoro svolto
dai professionisti che assistono medici, cliniche private ed
ospedali. Tra questi si segnala lo Studio Legale Scozia,
fondato a Torino dall’Avvocato
Francesco Scozia nel 1970 ed
oggi guidato dai figli Riccardo e Angelica. Lo studio, con
un’esperienza derivata dalla
gestione di oltre trecento vertenze giudiziarie, è in prima
linea nella difesa di medici e
strutture ospedaliere attraverso un costante studio della
materia e dei suoi frequenti
revirement giuridici ad opera
della dottrina e della Corte
di Cassazione. In particolare
poi, per conto di un importante gruppo italiano, vengono anche approfondite tutte
le questioni attinenti l’aspetto
assicurativo del cosiddetto “rischio clinico”, che oggi
rappresenta un’importante e
dibattuta tematica della materia assicurativa, altra occupazione principale dei titolari.
In parallelo lo studio ha ulteriormente sviluppato il settore
a tutela della persona nei suoi
vari aspetti tra cui quello patrimoniale, familiare e successorio, affiancando all’attività
giuridica un sempre maggior
impegno anche nel supporto
psicologico del cliente.
Per maggiori informazioni:
www.studiolegalescozia.it
Avv. Angelica e Riccardo Scozia
Nel pignoramento presso terzi il terzo
versa direttamente all’agente della
riscossione le somme dovute dal debitore
pignorato. Si ritiene pertanto che se è in
corso la procedura suddetta (ad esempio
del quinto dello stipendio), la
presentazione dell'istanza dovrebbe
sospende re le azioni esattoriali
Ecco gli esperti in eredità e successioni
Studio Montrucchio Capello
Il decesso di un proprio
caro implica una serie di adempimenti formali e burocratici
che necessitano di attenzione
e competenza. Serve esperienza, come quella fornita dallo
Studio Montrucchio Capello
snc, sede principale a Torino e
filiali a Milano e Genova.
Lo Studio è stato fondato dai
tributaristi Dott. Davide Montrucchio e Rag. Maurizia Capello, che dedicano il proprio
lavoro all’assistenza ai clienti,
supportandoli lungo il cammino
che li porterà ad ereditare i beni
dei loro cari. Nel tempo lo Studio si è ampliato, coinvolgendo figure professionali come
il Dott. Andrea Montrucchio,
responsabile area previdenziale, l’Avv. Katia Maria Boccardi, responsabile attività legale,
e Sinani Alketa, responsabile
servizio clienti. Lo Studio Montrucchio Capello ha maturato
esperienza e specializzazione
in ambito successorio tale da
diventare il primo e unico studio in Italia dedicato esclusivamente alla gestione di pratiche
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ereditaria. Molto importante è
l’attività di pianificazione successoria: la trasmissione a terzi
del proprio valore è una scelta
importante che necessita di
un attento studio, soprattutto se si vuole beneficiare di
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operazione (riduzione del carico fiscale, certezza di poter
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una serie di meccanismi che
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