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Edizione di giovedì 24 novembre 2016
NEWS DEL GIORNO
Lavoro accessorio: ulteriori chiarimenti dal Ministero
di Redazione
Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito cliclavoro 5 ulteriori Faq (dalla numero 11 alla 15)
in tema di lavoro accessorio.
I chiarimenti riguardano principalmente i datori di lavoro agricoli, per i quali si prevedono
differenti prassi.
Le risposte del Ministero precisano che:
l’imprenditore agricolo, nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad
es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), deve comunicare le
variazioni e/o modifiche alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale
del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, poiché per l’imprenditore agricolo non è
necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività;
nei casi di prestazioni superiori ai 3 giorni, è consentito mantenere nell’applicativo
Inps l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica
registrazione per periodi non superiori a 30 giorni, in quanto solo la comunicazione
all’INL soggiace a uno specifico obbligo di legge che limita a un arco temporale di 3
giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione;
se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera la settimana dal lunedì
al venerdì, i committenti agricoli possono effettuare una sola comunicazione alla sede
territoriale competente dell’INL, con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno
non superiore a 3 giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata
della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di
impiegare il lavoratore;
nel settore agricolo, in caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di
attività indirizzata all’Inps, non è necessario procedere a una nuova comunicazione alla
sede territoriale dell’INL. In particolare nel settore agricolo non dovranno essere
oggetto di ulteriore comunicazione all’INL i dati riguardanti il prolungamento orario
della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività;
nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di
oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della
prestazione è sufficiente indicare la sede della ditta committente.
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