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MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO
1- SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI:
I pagamenti dei tributi sono sospesi fino al 20 dicembre 2016 per i residenti o le aziende operanti
nei comuni individuati dal decreto come compresi nel cratere del terremoto. Sono sospesi anche i
versamenti delle cartelle esattoriali e degli accertamenti di Equitalia. Il termine del 20 dicembre è
stato prorogato al 30 settembre 2017.
2- I
REDDITI DEI FABBRICATI INAGIBILI, TOTALMENTE O
PARZIALMENTE, NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL
REDDITO E SONO ESENTI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE.
Per godere dell’esenzione il contribuente deve dichiarare entro il 28 febbraio 2017 la distruzione o
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato, comunicandola al comune che poi provvederà alla
trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
3- SOSPENSIONE PAGAMENTO BOLLETTE DI LUCE, GAS, ACQUA
L'Autorità per l'Energia ha approvato un provvedimento di urgenza che sospende dal 24 agosto
scorso la fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua compresi il gpl a favore
della popolazione delle zone colpite dal terremoto nell'Italia centrale. Il provvedimento riguarda
tutte le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da provvedimenti
delle
autorità
competenti.
La sospensione dei pagamenti delle bollette è un primo provvedimento di urgenza, in vista di
nuovi interventi dell'autorità che possano prevedere anche l'eventuale introduzione di
agevolazioni di natura tariffaria, come già fatto per il terremoto in Abruzzo del 2009 e per quello in
Emilia
Romagna,
Lombardia
e
Veneto
del
2012.
Va però ricordato che la sospensione del pagamento è una misura straordinaria e temporanea, e
quindi, se la casa è inagibile, il consumatore potrebbe richiedere la chiusura definitiva dell’utenza,
oppure richiedere la sospensione, il che significa che l’utenza rimane attiva, ma senza l’invio di
bollette, perché se anche non c’è consumo verrebbero addebitati comunque i costi fissi.
4- TELEFONIA
Non c’è un provvedimento unico che blocca il pagamento delle bollette, ma ogni gestore si muove
in maniera diversa, anche se tutte le Compagnie prevedono la sospensione della scadenza delle
bollette e il blocco di ogni azione della gestione del credito. Per la telefonia mobile alcune
compagnie hanno erogato ricariche gratuite o previsto scontistiche.
Si consiglia, per le utenze fisse dei fabbricati inagibili di effettuare la cessazione dell’utenza
Per la cessazione delle utenze, sia che si tratti di energia o telefonia, occorre inviare una
raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia, allegando copia della carta
d’identità del titolare dell’utenza e il certificato di inagibilità (quest’ultimo, se non
disponibile può essere sostituto provvisoriamente da un’autocertificazione)
5- SOSPENSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI
I titolari di mutui per edifici distrutti o resi inagibili dal sisma, anche parzialmente, possono
richiedere alla banca la sospensione delle rate del mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o
all’abitabilità dei suddetti edifici, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di
emergenza.
L’agevolazione non riguarda soltanto gli immobili residenziali ma anche le aziende. Per richiedere
la sospensione delle rate secondo quanto sopra riportato, è necessaria la presentazione all’Istituto
bancario di un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.
E’ possibile optare per la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, provvedendo in
tal caso al regolare pagamento della quota interessi. La misura non comporta costi, fatto salvo il
diritto della banca di applicare interessi di mora qualora il soggetto abbia optato per la
sospensione della quota capitale ma non provveda al pagamento della quota interessi (in tal caso
le quote interessi non pagate produrranno quindi interessi moratori).
E’ previsto che le banche diano informazione della possibilità di richiedere la sospensione del
mutuo attraverso il proprio sito internet o con avviso esposto all’interno delle filiali, indicando le
modalità e i termini per aderire, termini che non potranno comunque essere inferiori a 30 giorni.
Qualora le banche non forniscano le informazioni sopra elencate secondo le previste modalità, le
rate sono sospese fino al 31 gennaio 2017 senza oneri per il mutuatario.
Ad oggi risulta una buona risposta degli istituti bancari che in alcuni casi hanno apportato
condizioni migliorative rispetto all’ordinanza della Protezione civile, prevedendo ad esempio la
sospensione delle rate fino a 12 mesi e in alcuni casi estendendo la sospensione delle rate anche
ai prestiti personali.
Gli operatori e i volontari dell’Adiconsum Marche sono a disposizione per consigli e supporto
e raccomandano la massima attenzione in quanto soggetti con pochi scrupoli possono
approfittare delle situazioni di disagio.
Macerata - Via G. Valenti 27 - 07334075212
Fermo - Via S. Alessandro 3 - 073460971
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