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MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO 1- SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI: I pagamenti dei tributi sono sospesi fino al 20 dicembre 2016 per i residenti o le aziende operanti nei comuni individuati dal decreto come compresi nel cratere del terremoto. Sono sospesi anche i versamenti delle cartelle esattoriali e degli accertamenti di Equitalia. Il termine del 20 dicembre è stato prorogato al 30 settembre 2017. 2- I REDDITI DEI FABBRICATI INAGIBILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO E SONO ESENTI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE. Per godere dell’esenzione il contribuente deve dichiarare entro il 28 febbraio 2017 la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato, comunicandola al comune che poi provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 3- SOSPENSIONE PAGAMENTO BOLLETTE DI LUCE, GAS, ACQUA L'Autorità per l'Energia ha approvato un provvedimento di urgenza che sospende dal 24 agosto scorso la fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua compresi il gpl a favore della popolazione delle zone colpite dal terremoto nell'Italia centrale. Il provvedimento riguarda tutte le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da provvedimenti delle autorità competenti. La sospensione dei pagamenti delle bollette è un primo provvedimento di urgenza, in vista di nuovi interventi dell'autorità che possano prevedere anche l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria, come già fatto per il terremoto in Abruzzo del 2009 e per quello in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012. Va però ricordato che la sospensione del pagamento è una misura straordinaria e temporanea, e quindi, se la casa è inagibile, il consumatore potrebbe richiedere la chiusura definitiva dell’utenza, oppure richiedere la sospensione, il che significa che l’utenza rimane attiva, ma senza l’invio di bollette, perché se anche non c’è consumo verrebbero addebitati comunque i costi fissi. 4- TELEFONIA Non c’è un provvedimento unico che blocca il pagamento delle bollette, ma ogni gestore si muove in maniera diversa, anche se tutte le Compagnie prevedono la sospensione della scadenza delle bollette e il blocco di ogni azione della gestione del credito. Per la telefonia mobile alcune compagnie hanno erogato ricariche gratuite o previsto scontistiche. Si consiglia, per le utenze fisse dei fabbricati inagibili di effettuare la cessazione dell’utenza Per la cessazione delle utenze, sia che si tratti di energia o telefonia, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia, allegando copia della carta d’identità del titolare dell’utenza e il certificato di inagibilità (quest’ultimo, se non disponibile può essere sostituto provvisoriamente da un’autocertificazione) 5- SOSPENSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI I titolari di mutui per edifici distrutti o resi inagibili dal sisma, anche parzialmente, possono richiedere alla banca la sospensione delle rate del mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei suddetti edifici, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. L’agevolazione non riguarda soltanto gli immobili residenziali ma anche le aziende. Per richiedere la sospensione delle rate secondo quanto sopra riportato, è necessaria la presentazione all’Istituto bancario di un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. E’ possibile optare per la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, provvedendo in tal caso al regolare pagamento della quota interessi. La misura non comporta costi, fatto salvo il diritto della banca di applicare interessi di mora qualora il soggetto abbia optato per la sospensione della quota capitale ma non provveda al pagamento della quota interessi (in tal caso le quote interessi non pagate produrranno quindi interessi moratori). E’ previsto che le banche diano informazione della possibilità di richiedere la sospensione del mutuo attraverso il proprio sito internet o con avviso esposto all’interno delle filiali, indicando le modalità e i termini per aderire, termini che non potranno comunque essere inferiori a 30 giorni. Qualora le banche non forniscano le informazioni sopra elencate secondo le previste modalità, le rate sono sospese fino al 31 gennaio 2017 senza oneri per il mutuatario. Ad oggi risulta una buona risposta degli istituti bancari che in alcuni casi hanno apportato condizioni migliorative rispetto all’ordinanza della Protezione civile, prevedendo ad esempio la sospensione delle rate fino a 12 mesi e in alcuni casi estendendo la sospensione delle rate anche ai prestiti personali. Gli operatori e i volontari dell’Adiconsum Marche sono a disposizione per consigli e supporto e raccomandano la massima attenzione in quanto soggetti con pochi scrupoli possono approfittare delle situazioni di disagio. Macerata - Via G. Valenti 27 - 07334075212 Fermo - Via S. Alessandro 3 - 073460971 Ascoli Piceno - C.so Vittorio Emanuele 37 - 073624951 Ancona - Via Ragnini 4 - 0712832101 Pesaro - Via Porta Rimini 11 - 0721370104 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]