In pensione a 64 anni

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23 novembre 2016
In pensione a 64 anni
I chiarimenti dell’INPS
In merito al pensionamento in regime eccezionale previsto
all’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del
2011, convertito in legge 22.12.2011 n°214 (legge Fornero),
l’INPS, nel recepire le indicazioni ministeriali, ha fornito
chiarimenti e ulteriori interpretazioni, con la circolare n. 196
del 11 novembre 2016.
In particolare sono interessati:
Lavoratrici e lavoratori in attività di lavoro dipendente privato
al 28.12.2011
Per questi soggetti, con pensione da liquidare
nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme
sostitutive (Fondo Volo, Fondo dazieri, ex-Enpals Fondo spettacolo e
sportivi professionisti, Fondo Clero, INPGI Fondo pensione giornalisti) non
cambia nulla.
Rimangono valide le precedenti indicazioni INPS fornite con
la circolare n° 35/2012, punto 6.
INPS specifica che è soddisfatta la condizione di dipendente
al 28.12.2011 anche da coloro che erano, ad esempio, in
cassa integrazione guadagni ordinaria.
Possono beneficiare di questa possibilità anche i lavoratori e
le lavoratrici iscritti/e al Fondo quiescenza Poste-Ipost- e al
Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondi esclusivi dell’AGO).
Perciò i requisiti di accesso al pensionamento in regime
eccezionale, rispetto ai requisiti generali, sono quelli previsti
dal citato comma 15 bis e cioè:
segue a pag.2
In questo numero:
Pensione in regime
eccezionale: circolare
INPS 196/2016
pag.1-2-3
Opzione donna: requisiti
al 31.12.2015 e
decorrenza pensione
pag.3
Immigrazione
pag.3-4
Pensione regime eccezionale: per lavoratrici e lavoratori
dipendenti privati al 28.12.2011; alla stessa data anche se non dip.
privati ma con utilizzo di sola contribuzione da lavoro dip.privato

Lavoratori uomini
Pensione anticipata con sistema delle “quote”
Requisiti maturati entro 31.12.2012
Solo contributi
da lavoro
dipendente
Età (non
meno di)
Contributi *
Quota
(non meno di)
60 a.
96
35 a.
Contribuzione
mista (dip.autonomo)
61 a.
97
Età accesso pensione
2016-2017
64 a. e 7 m.
*(esclusi contributi figurativi per malattia e disoccupazione)
Lavoratrici
Pensione Vecchiaia
entro il 31.12.2012, devono maturare il
requisito contributivo minimo richiesto
con la sola contribuzione da lavoro
dipendente nel settore privato, quindi
senza utilizzare, ad esempio, l’eventuale
contribuzione accreditata da lavoro
autonomo e da lavoro dipendente nel
settore pubblico.
Inoltre, ai fini del diritto non saranno
considerati i periodi di contribuzione
volontaria, di contribuzione figurativa
maturata per eventi al di fuori del rapporto
di lavoro dipendente del settore privato
(servizio militare, maternità fuori dal
rapporto di lavoro, disoccupazione
indennizzata, mobilità,) da riscatto non
correlato ad attività lavorativa (laurea,
maternità facoltativa fuori rapporto lavoro).
Ecco i requisiti per questa fattispecie:
Lavoratori uomini
Requisiti maturati entro 31.12.2012
Età
Contributi
(Anche da
contribuzione mista dip.- autonoma)
60 anni
20 anni
Età accesso pensione
2016-2017
Pensione anticipata con sistema delle “quote”
Requisiti maturati entro 31.12.2012
Solo contributi
da effettivo
lavoro
dipendente
Età (non
meno di)
(non meno di)
60 a.
35 a.
64 a. e 7 m.
Contributi *
Quota
96
Età accesso pensione
Lavoratrici e lavoratori che al 28.12.2011non
svolgevano attività di lavoro dipendente
privato
Il regime eccezionale si applica anche a
coloro che non svolgevano attività di lavoro
dipendente nel settore privato alla data del
28.12.2011.
Si tratta di soggetti che a tale data erano:



Inoccupate/ti
Lavoratrici/lavoratori dipendenti nel
settore pubblico
Lavoratrici/lavoratori autonomi
Sono previsti requisiti di accesso con vincoli
molto stringenti, interpretazione che va ben
oltre le indicazioni ministeriali:
2016-2017
64 a. e 7 m.
*(esclusi contributi figurativi per malattia e disoccupazione)
Lavoratrici
Pensione Vecchiaia
Requisiti maturati entro 31.12.2012
Età
Contributi
(Solo da effettivo
lavoro dipendente)
60 anni
20 anni
Età accesso pensione
2016-2017
64 a. e 7 m.
Segue a pa.3
2
INCA INFormazione – N.141
Le lavoratrici e i lavoratori suddetti, raggiunti
i requisiti di anzianità contributiva con la
sola contribuzione da lavoro dipendente e
con le limitazioni che abbiamo elencato, al
momento del pensionamento, possono
utilizzare eventuale contribuzione
accreditata nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
In tal caso vanno perfezionati i requisiti
vigenti nella Gestione autonoma nella
quale si consegue il diritto a pensione.
Se, invece, non si intende utilizzare tale
contribuzione al momento della
liquidazione della pensione, si potrà
chiedere il supplemento di pensione
secondo le consuete modalità.
In conclusione, i soggetti interessati negli
anni 2016-2017, con 64 anni e 7 mesi (60 a.
compiuti nel 2012) sono i nati nel 1952 e nel
1951 per la quota 97).
Maggiori approfondimenti alle circolari di INCA
nazionale, n°410 del 3 novembre e n°444 del 18
novembre.
Opzione donna
Requisiti maturati al 31.12.2015 e
decorrenza pensione
INPS Regionale ha risposto al nostro quesito
in merito all'accesso a pensione con
l'esercizio dell'Opzione Donna,
confermando la nostra interpretazione.
Secondo la sede regionale chi ha maturato
il requisito nel 2015 (35 anni di contributi e
57 e tre mesi di età per le dipendenti e 58 e
tre mesi per le autonome) potrà accedere
liberamente a pensione anche
successivamente alla prima decorrenza
possibile così come da circolare INPS n.
45/2016, pag.4.
E non poteva essere altrimenti.
L’art.1, comma 281, Legge 28 dicembre
2015, n. 208, specificava infatti che i requisiti
potevano essere maturati entro il
31.12.2015, “…ancorché' la decorrenza del
trattamento pensionistico sia successiva a
tale data…..”
La sperimentazione “opzione donna”,
prevista dall’articolo 1, comma 9, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, si conclude
con i requisiti maturati entro i 31.12.2015
oppure c’è qualche possibilità di
proseguimento della stessa?
3
In proposito il già citato comma
281prevede che “… Sulla base dei dati di
consuntivo e del monitoraggio, effettuato
dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30
settembre di ogni anno, trasmette alle
Camere una relazione sull'attuazione della
sperimentazione … con particolare
riferimento al numero delle lavoratrici
interessate e agli oneri previdenziali
conseguenti …Qualora dall’attività di
monitoraggio ….risulti un onere
previdenziale inferiore rispetto alle previsioni
di spesa di cui al primo periodo del
presente comma, anche avuto riguardo
alla proiezione negli anni successivi, con
successivo provvedimento legislativo verrà
disposto l'impiego delle risorse non utilizzate
per interventi con finalità analoghe a quelle
di cui al presente comma, ivi compresa la
prosecuzione della medesima
sperimentazione”.
Al momento però non c’è nulla, nemmeno
nella bozza della legge di bilancio 2017, a
meno che qualche
emendamento....vedremo.
Servizio civile
nazionale
Approvato il Dlgs
Il Consiglio dei ministri del 9.11.2016 ha
approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo che modifica il sistema del servizio
civile nazionale – istituito dalla legge 6 marzo
2001, n. 64 e disciplinato dal decreto
legislativo n.77/2002 – in attuazione dei
principi e criteri della delega contenuta nella
legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la
disciplina del servizio civile universale (S.C.U.).
Il provvedimento seguirà l’iter di approvazione
dopo aver acquisito i pareri della Conferenza
Unificata e delle competenti Commissioni
Parlamentari.
Nello specifico, il decreto disciplina il servizio
civile universale quale strumento di difesa non
armata della Patria, di educazione alla pace
tra i popoli, di promozione dei valori fondativi
della Repubblica.
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.141
Le finalità del servizio civile universale sono
perseguite mediante programmi di
intervento nei settori dell’assistenza, della
protezione civile, del patrimonio ambientale
e della riqualificazione urbana, del
patrimonio storico, artistico e culturale,
dell’educazione e promozione culturale e
dello sport, dell’agricoltura in zona di
montagna e sociale, della biodiversità,
della promozione della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa non
armata, della promozione e tutela dei diritti
umani, della cooperazione allo sviluppo,
della promozione della cultura italiana
all’estero e del sostegno alle comunità di
italiani all’estero.
E’ definitivamente risolta la questione della
partecipazione al servizio civile oltre che dei
cittadini dell’Unione europea, anche degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
(tratto dal comunicato stampa del Governo del
9.11.2016).
Revoca del pdsUe-slp
Decisione del Consiglio di Stato
Con la decisione n° 4492 del 26.10.2016, la
sezione III del Consiglio di Stato ha stabilito
che, in presenza di cause ostative alla
conferma del permesso di soggiorno Ue per
SLP, l'Amministrazione deve compiere un
bilanciamento tra le esigenze della
sicurezza pubblica e la posizione
dell'interessato; il Questore deve ponderare
se sussiste la proporzione tra la misura
interdittiva del titolo di soggiorno e le
effettive caratteristiche della personalità e
le modalità di vita dell'immigrato, nonché,
in particolare, con i legami familiari incisi
dalla misura sfavorevole, in quanto "le
presunzioni assolute violano il principio di
eguaglianza, se sono arbitrarie ed irrazionali,
cioè se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati", sussistendo "l'irragionevolezza
della presunzione assoluta tutte le volte in
cui sia agevole formulare ipotesi di
accadimenti reali contrari alla
generalizzazione posta a base della
presunzione stessa". Si rivela fondamentale
che l'Amministrazione ricerchi i parametri
del giudizio di pericolosità sociale di un
soggetto condannato per un reato ostativo,
non tanto nelle caratteristiche del reato
medesimo, quanto nel giudizio prognostico
ex ante circa la verosimile probabilità che
la condotta illecita sia reiterata dallo stesso
trasgressore con la conseguente diffusione
di un ulteriore allarme sociale.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/Consiglio-di-Stato-4492-26-102016-revoca-pds-ue-slp.pdf
Materiale
informativo
Terzo Rapporto sulla protezione
internazionale in Italia 2016
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/06/Rapporto-protezioneinternazionale-2016.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/06/Rapporto-protezioneinternazionale-2016-sintesi.pdf
L'impatto fiscale dell'Immigrazione (atti
del convegno della Fondazione Leone
Moressa)
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/rapporto-LEONE-MORESSAAtti-convegno_Rapporto-2016.pdf
-content/uploads/2016/11/DDL-MINORI-approvatocamera.pdf
Istat – Cittadini non comunitari: presenza,
nuovi ingressi e acquisizioni di
cittadinanza
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/ISTAT-cittadini-noncomunitari-presenza-nuovi-ingressi-e-cittadinanza-911-2016.pdf
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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