Il conguaglio dei modelli 730 integrativi

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Il conguaglio dei modelli 730 integrativi
Data Articolo: 15 Novembre 2016
Autore Articolo: Ivo Poles
È terminato, con la scadenza del 25 ottobre, il periodo nel quale i contribuenti potevano
presentare una dichiarazione 730/2016 integrativa per far valere un credito per maggiori spese,
minori redditi, maggiori imposte versate o trattenute ed un eventuale nuovo sostituto d’imposta.
Chiariamo, passo passo, come viene gestito il conguaglio dei modelli 730 integrativi.
Entro lo scorso 10 novembre, i CAF o i Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale hanno dovuto
concludere le operazioni trasmettendo le dichiarazioni 730/2016 integrative e le relative
comunicazioni 730/4 all’Agenzia delle Entrate, la quale successivamente le metterà a
disposizione dei sostituti d’imposta o loro Intermediari (Paghe).
Fanno eccezione, sempre con scadenza al 10 novembre, le comunicazioni 730/4 di due sostituti
d’imposta particolari:
• l’INPS al quale le comunicazioni si trasmettono telematicamente nell’apposita area dedicata del
portale INPS riservata a ciascun CAF o Professionista abilitato;
• soggetti non iscritti nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate, per la ricezione delle
comunicazioni 730/4 per via telematica, ai quali l’invio del risultato contabile è effettuato con le
vecchie modalità (tramite servizio postale, e-mail, pec, fax o qualunque altro mezzo per far
giungere a destinazione la comunicazione).
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Nel caso di INPS, considerata la tempistica di elaborazione delle prestazioni da erogare, ai CAF
ed ai Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale è consigliato di anticipare la trasmissione delle
comunicazioni 730/4 entro il 31 ottobre. Ciò perché l’ente acquisisca ed elabori i dati nei primi
giorni di novembre per effettuare il conguaglio, in particolare sulle pensioni, nella rata che sarà
erogata a dicembre. Diversamente il conguaglio slitta a gennaio o potrebbe non essere effettuato.
Operazioni di conguaglio a cura del sostituto o suo intermediario paghe
La normativa prevede che le operazioni di conguaglio dei modelli 730 integrativi (tipo 1 per
maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario e tipo 3 per cambio sostituto e con
maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario) avvenga sulle retribuzioni o sui
compensi erogati nel mese di dicembre (criterio di cassa).
Ciò significa che il sostituto d’imposta, che corrisponde le paghe, i compensi e le prestazioni entro
la fine del mese di competenza (30 novembre), applicherà il conguaglio nell’erogazione relativa al
mese di dicembre.
Diversamente il sostituto d’imposta che invece corrisponde le paghe ed i compensi nel mese
successivo a quello di competenza (dal 1° dicembre) applicherà il conguaglio nell’erogazione
relativa al mese di novembre.
Le operazioni di conguaglio dovranno comunque concludersi entro il 12 gennaio dell’anno
successivo a quello di competenza (per l’anno fiscale 2016 sarà il 12/01/2017).
Qualora non sia possibile, in tutto o in parte, effettuare il conguaglio, il sostituto d’imposta o
l’Intermediario (paghe) opererà come segue:
• le somme rimaste a credito del contribuente verranno riportate nelle apposite caselle della
Certificazione Unica 2017 e potranno essere richieste a rimborso con la dichiarazione dell’anno
successivo;
• per le somme rimaste a debito, anche dopo la compensazione con eventuali crediti, il sostituto
d’imposta (compreso l’INPS) comunicherà al contribuente tali importi invitandolo a procedere
all’autonomo versamento tramite modello F24 entro il mese di gennaio.
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Ivo Poles – Centro Studi CGN
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