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COSMOFARMA
Cosmetica Italia - Gruppo cosmetici per
l’estetica
Bologna, 17 aprile 2015
Valutazioni legali sull’esercizio dell’attività
di estetista in farmacia
Avv. Lorenzo Marangoni
Studio Legale Astolfi e Associati, Milano
Attività di estetista - L- n. 1/1990
“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello:
di mantenerlo in perfette condizioni
di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico
modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti”
Condizioni per l’esercizio
Possesso della qualifica professionale di
estetista
In locali rispondenti ai requisiti individuati
dalla normativa regionale e comunale
Estetista in farmacia
Possono esercitare l’attività di estetista “le
imprese autorizzate alla vendita dei prodotti
cosmetici a condizione che sia rispettato il
regolamento comunale - in materia - , e che gli
addetti allo svolgimento di tale attività siano in
possesso della qualifica professionale di estetista”
(art. 7 L. n. 1/1990)
Non si ravvisano ragioni per escludere le farmacie
– cosmetici in tabella merceologica
(TAR Lazio, sent. n. 5036/2013)
Condizioni per l’esercizio in farmacia
l’attività di estetista:
può essere svolta in forma congiunta con altra
attività commerciale
è soggetta a dichiarazione di inizio attività (SCIA)
da presentare al Comune e all’invio della
planimetria della farmacia alla ASL per nulla osta
non è soggetta a criteri di distanza minima e a
chiusura infrasettimanale
(art. 12 comma 4 bis L. n. 35/2012)
Attività di estetista in farmacia
Ipotesi 1 - Cabina estetica > vero e proprio
“centro estetico” inserito nei locali della
farmacia con la presenza di un estetista
qualificato, nel rispetto della L. n. 1/1990
Ipotesi 2 – Cabina cosmetica > corner
all’interno della farmacia in cui vengono
presentati i cosmetici che il consumatore trova
sugli scaffali con dimostrazioni pratiche gestite
da un operatore non qualificato
Cabina estetica
“l’attività di estetista
- intesa come
prestazione o trattamento eseguito sulla
superficie del corpo umano - può essere
svolta:
con l’attuazione di tecniche manuali
con
l’utilizzazione
degli
apparecchi
elettromeccanici per uso estetico
con l’applicazione dei prodotti cosmetici”
(art. L. n. 1/1990)
Quando è necessario l’estetista?
Sono quindi riconducibili in via esclusiva
all’attività di estetista:
le prestazioni estetiche “in senso stretto”
(apparecchi elettromedicali)
qualsivoglia “applicazione” di cosmetici
effettuata su terze persone, anche a scopo
dimostrativo o promozionale
Cabina cosmetica
L’operatore non qualificato certamente può:
effettuare consulenza specifica su cosmetici in vendita nella
farmacia
illustrare al cliente il corretto protocollo applicativo
secondo le indicazioni d’uso riportate sulle confezioni
Cabina cosmetica
L’operatore non qualificato coerentemente
non può:
applicare i prodotti cosmetici sul viso e sul
corpo del cliente, neppure a scopo
dimostrativo
(“attuazione
di
tecniche
manuali”)
“zona grigia”
Attività che potrebbero indifferentemente
essere ricondotte a “prestazione estetica” o a
“consulenza cosmetica”
applicazione di cosmetici dimostrativa o
“guidata”
esecuzione di semplici test sulla cute o sul
cuoio capelluto
Rapporto farmacista/estetista
Rapporto di lavoro autonomo > coerente con la
specializzazione dell’estetista/soggetto qualificato
qualora non si ravvisino in concreto 2 elementi di
“eterodirezione” (art. 69bis D.L.vo n. 276/2003):
- durata complessiva maggiore di 8 mesi per 2 anni
consecutivi
- fatturato superiore all’80% dei corrispettivi annui
dell’estetista per 2 anni consecutivi
- postazione fissa di lavoro in farmacia
Rapporto farmacista/consulente
Rapporto di lavoro subordinato > potrebbe
presumersi per il promoter collocato presso la
cabina cosmetica in quanto:
- svolge compiti di carattere operativo in
attuazione delle indicazioni organizzative del
farmacista
- i margini di autodeterminazione appaiono
ristretti per un attività non particolarmente
qualificata e complessa
Estetista/consulente dipendente
Ipotesi di rapporto di lavoro:
contratto a termine, prorogabile per 5 volte
purchè non ecceda i 36 mesi (L. n. 78/2014)
somministrazione di lavoro a tempo
determinato (agenzia fornitrice di estetisti e/o
promoter)
collaborazione occasionale (non più di 30
giorni e compenso non superiore a € 5.000)
Responsabilità civile del farmacista
Il farmacista in quanto datore di lavoro:
è sempre responsabile del danni provocati a
terzi dai propri lavoratori dipendenti (art. 1228
c.c.)
è responsabile della salute e della sicurezza
dei propri lavoratori dipendenti (D.L.vo n.
81/2008)
Responsabilità civile del farmacista
Il farmacista in quanto committente può essere
chiamato a rispondere anche dei danni causati ai
clienti dall’estetista o promoter
libero
professionista
all’interno
della
cabina
estetica/cosmetica (art. 2049 c.c.):
in quanto l’estetista è un “ausiliario necessario”
in considerazione del collegamento tra la
prestazione eseguita e l’organizzazione della
farmacia
Responsabilità penale
L’esercizio dell’attività di estetista all’interno
della farmacia da parte di un soggetto non
qualificato (L. n. 1/1990) potrebbe:
integrare il reato di esercizio abusivo di una
professione (art. 348 c.p.) ferme le difese sulla
“zona grigia”
coinvolgere il farmacista a titolo di concorso
con ricadute anche disciplinari
GRAZIE