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COSMOFARMA
Cosmetica Italia - Gruppo cosmetici per
l’estetica
Bologna, 17 aprile 2015
Valutazioni legali sull’esercizio dell’attività
di estetista in farmacia
Avv. Lorenzo Marangoni
Studio Legale Astolfi e Associati, Milano
Attività di estetista - L- n. 1/1990
“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello:
di mantenerlo in perfette condizioni
 di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico
 modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti”
Condizioni per l’esercizio
Possesso della qualifica professionale di
estetista
In locali rispondenti ai requisiti individuati
dalla normativa regionale e comunale
Estetista in farmacia
 Possono esercitare l’attività di estetista “le
imprese autorizzate alla vendita dei prodotti
cosmetici a condizione che sia rispettato il
regolamento comunale - in materia - , e che gli
addetti allo svolgimento di tale attività siano in
possesso della qualifica professionale di estetista”
(art. 7 L. n. 1/1990)
 Non si ravvisano ragioni per escludere le farmacie
– cosmetici in tabella merceologica
(TAR Lazio, sent. n. 5036/2013)
Condizioni per l’esercizio in farmacia
l’attività di estetista:
 può essere svolta in forma congiunta con altra
attività commerciale
 è soggetta a dichiarazione di inizio attività (SCIA)
da presentare al Comune e all’invio della
planimetria della farmacia alla ASL per nulla osta
 non è soggetta a criteri di distanza minima e a
chiusura infrasettimanale
(art. 12 comma 4 bis L. n. 35/2012)
Attività di estetista in farmacia
Ipotesi 1 - Cabina estetica > vero e proprio
“centro estetico” inserito nei locali della
farmacia con la presenza di un estetista
qualificato, nel rispetto della L. n. 1/1990
 Ipotesi 2 – Cabina cosmetica > corner
all’interno della farmacia in cui vengono
presentati i cosmetici che il consumatore trova
sugli scaffali con dimostrazioni pratiche gestite
da un operatore non qualificato
Cabina estetica
“l’attività di estetista
- intesa come
prestazione o trattamento eseguito sulla
superficie del corpo umano - può essere
svolta:
con l’attuazione di tecniche manuali
 con
l’utilizzazione
degli
apparecchi
elettromeccanici per uso estetico
con l’applicazione dei prodotti cosmetici”
(art. L. n. 1/1990)
Quando è necessario l’estetista?
Sono quindi riconducibili in via esclusiva
all’attività di estetista:
le prestazioni estetiche “in senso stretto”
(apparecchi elettromedicali)
qualsivoglia “applicazione” di cosmetici
effettuata su terze persone, anche a scopo
dimostrativo o promozionale
Cabina cosmetica
L’operatore non qualificato certamente può:
 effettuare consulenza specifica su cosmetici in vendita nella
farmacia
 illustrare al cliente il corretto protocollo applicativo
secondo le indicazioni d’uso riportate sulle confezioni
Cabina cosmetica
L’operatore non qualificato coerentemente
non può:
applicare i prodotti cosmetici sul viso e sul
corpo del cliente, neppure a scopo
dimostrativo
(“attuazione
di
tecniche
manuali”)
“zona grigia”
Attività che potrebbero indifferentemente
essere ricondotte a “prestazione estetica” o a
“consulenza cosmetica”
applicazione di cosmetici dimostrativa o
“guidata”
esecuzione di semplici test sulla cute o sul
cuoio capelluto
Rapporto farmacista/estetista
 Rapporto di lavoro autonomo > coerente con la
specializzazione dell’estetista/soggetto qualificato
qualora non si ravvisino in concreto 2 elementi di
“eterodirezione” (art. 69bis D.L.vo n. 276/2003):
- durata complessiva maggiore di 8 mesi per 2 anni
consecutivi
- fatturato superiore all’80% dei corrispettivi annui
dell’estetista per 2 anni consecutivi
- postazione fissa di lavoro in farmacia
Rapporto farmacista/consulente
Rapporto di lavoro subordinato > potrebbe
presumersi per il promoter collocato presso la
cabina cosmetica in quanto:
- svolge compiti di carattere operativo in
attuazione delle indicazioni organizzative del
farmacista
- i margini di autodeterminazione appaiono
ristretti per un attività non particolarmente
qualificata e complessa
Estetista/consulente dipendente
Ipotesi di rapporto di lavoro:
contratto a termine, prorogabile per 5 volte
purchè non ecceda i 36 mesi (L. n. 78/2014)
somministrazione di lavoro a tempo
determinato (agenzia fornitrice di estetisti e/o
promoter)
collaborazione occasionale (non più di 30
giorni e compenso non superiore a € 5.000)
Responsabilità civile del farmacista
Il farmacista in quanto datore di lavoro:
è sempre responsabile del danni provocati a
terzi dai propri lavoratori dipendenti (art. 1228
c.c.)
è responsabile della salute e della sicurezza
dei propri lavoratori dipendenti (D.L.vo n.
81/2008)
Responsabilità civile del farmacista
Il farmacista in quanto committente può essere
chiamato a rispondere anche dei danni causati ai
clienti dall’estetista o promoter
libero
professionista
all’interno
della
cabina
estetica/cosmetica (art. 2049 c.c.):
 in quanto l’estetista è un “ausiliario necessario”
 in considerazione del collegamento tra la
prestazione eseguita e l’organizzazione della
farmacia
Responsabilità penale
L’esercizio dell’attività di estetista all’interno
della farmacia da parte di un soggetto non
qualificato (L. n. 1/1990) potrebbe:
integrare il reato di esercizio abusivo di una
professione (art. 348 c.p.) ferme le difese sulla
“zona grigia”
coinvolgere il farmacista a titolo di concorso
con ricadute anche disciplinari
GRAZIE