fipav tribunale federale comunicato ufficiale n.16

Download Report

Transcript fipav tribunale federale comunicato ufficiale n.16

FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.16
Riunione del 9 Novembre 2016
Sono presenti:
- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente
14.16.17 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- SOC.VOLALTO SSD ARL n. p. Presidente p.t.
- CARLO BARBAGALLO n.q. Presidente p.t. della Volalto ssd arl
IL TRIBUNALE FEDERALE
A seguito della comunicazione del Giudice di Lega del 29/09/2016 avente n.
279/16 con la quale si disponeva l’invio a questo Tribunale degli atti del
procedimento a carico della ssd arl Volalto per non aver la stessa adempiuto a
quanto disposto dall’art.2 bis comma 3 RAC anno 2016/2017, avendo omesso il
pagamento del saldo pari al 100% contrattualmente previsto in favore delle atlete
Silvia Lotti, Luisa Casillo, Noemi Porzio, Sara De Lellis, Anastasiya Harelik e
Fabiola Facchinetti,
ai sensi dell’art. 99 Reg. Giurisdizionale si fissava per il 9/11/2016 l’udienza di
discussione.
Per gli incolpati Volalto SSD a rl e per il Presidente sig. Carlo Barbagallo,
pervenuta memoria a firma del Presidente, presenziava un dirigente delegato
assistito dall’Avv. Gaetano Cinque.
Per la lega nessuna era presente.
Esaminati i documenti, il Tribunale decideva come da dispositivo.
IN FATTO
Il Giudice di lega in data 29 Settembre 2016 adottava il provvedimento, con il
quale avendo accertato il parziale adempimento alle obbligazioni assunte dalla
società Volalto nei confronti delle atlete, disponeva l’escussione della fidejussione
e chiedeva al Tribunale disporsi l’esclusione del sodalizio dal Campionato
2016/2017.
In particolare le atlete, come previsto all’art. 2bis numero 2 del Regolamento
Ammissione Campionati, avevano comunicato entro il termine del 25 Settembre
2016, di non aver ricevuto il completo pagamento di quanto contrattualmente
previsto per la prestazione sportiva relativa alla stagione 2015/2016.
1
Tale comportamento è stato correttamente ritenuto disciplinarmente rilevante dal
Giudice di Lega che, come previsto dall’art. 99 Reg. Giurisdizionale, ha mandato
gli atti al Tribunale competente per la sanzione richiesta. Successivamente
all’apertura del procedimento sia le atlete, anche a mezzo dei loro procuratori, che
la società Volalto, hanno fatto pervenire dichiarazioni di avvenuto pagamento e
rinunce (definite a volte ritiri) delle segnalazioni che avevano originato il
procedimento.
Nella propria memoria il Presidente della Volalto nel confermare l’avvenuto
adempimento, ha giustificato i ritardi che sarebbero stati causati dalla spedizione
per plico postale dei pagamenti, senza però fornirne prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ importante analizzare i contenuti delle denunce inviate singolarmente dalle
atlete, ai fini del decidere. Per l’atleta Lotti, veniva inviata alla lega la
segnalazione che alla data del 20 Settembre 2016 non era pervenuto il saldo delle
prestazioni. L’atleta aveva dichiarato nella stessa denuncia che la società le aveva
comunicato di aver già inviato il pagamento. Ed invero, con successiva
comunicazione del delegato della Lotti si attestava l’avvenuto ricevimento del
saldo dovuto.
Ugualmente per le atlete Casillo Luisa, Porzio Noemi e De Lellis Sara, veniva
inviata l’attestazione che la società aveva onorato i pagamenti con la
consequenziale determinazione di ritiro della segnalazione precedentemente
effettuata.
Anche per l’atleta Harlik Anastasia veniva inviata comunicazione del ritiro della
segnalazione d’inadempienza per l’avvenuto adempimento da parte della società.
Da ultimo l’atleta Facchinetti ha anch’essa ricevuto, sebbene in ritardo rispetto ai
tempi convenuti, il saldo della sua prestazione.
Nella memoria difensiva la società incolpata ha giustificato i ritardi per un errore
di invio dei saldi dovuti nei termini regolamentari per aver utilizzato il servizio
postale ordinario anziché il corriere espresso, con conseguente ritardo nella
ricezione dei plichi da parte delle atlete.
La giustificazione sembra aver in parte trovato conferma nelle dichiarazioni delle
atlete o loro rappresentanti di aver ricevuto i pagamenti, con il conseguente ritiro
delle segnalazioni.
Va altresì tenuto in considerazione che le segnalazioni di mancato pagamento per
essere tempestive dovevano pervenire entro il 25 settembre 2016 e quindi le atlete
hanno rispettato, a propria tutela, il termine, pur non essendo certe dell’avvenuto
invio dei saldi. In palese ritardo è invece il pagamento di quanto dovuto all’atleta
Facchinetti Fabiola, pervenuto il 29/30 Settembre 2016.
2
Alla luce della ricostruzione dei fatti, non ritiene questo Tribunale che vi siano gli
estremi per la dichiarazione di esclusione dal Campionato della società incolpata,
che ha comunque adempiuto alla propria prestazione.
Certo è invece che vi sia stato un ritardo nell’adempimento della prestazione
almeno nei confronti dell’atleta Facchinetti e pertanto sussistono le responsabilità
del sodalizio e del Presidente che vanno pertanto valutate disciplinarmente ai sensi
dell’art. 99 n.1/a del regolamento giurisdizionale.
PQM
Delibera di sanzionare il Sodalizio Volalto S.S.D. a r.l. con la penalizzazione di
un punto nella classifica regular season della stagione in corso; di sanzionare il
Presidente del sodalizio sig. Carlo Barbagallo con la sospensione di mesi uno da
qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega.
Roma, 17 Novembre 2016
F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi
3