ME-0022419-2016aaoome

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Avv. Giuseppe Giunta
Avv. Patrizia Taormina
Via P.S. Mattarella, 2
98044 San Filippo del Mela (ME)
Tel. e Fax 090931688
Contrada Muti 3/A
98076 S. Agata Militello (ME)
Tel. e Fax 090931688
Pec.: [email protected]
A
Pec.: [email protected]
mail: [email protected]
mail: [email protected]
v
v
.
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
G
i
u
RICORSO ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
s
e
p
Nell’interesse della Prof.ssa Barbara Floridia, C.F. FLRBBR77B45F158Q, nata a
Messina il 05.02.1977 e residente in Venetico, via Scandurra n. 17, rappresentata e difesa
giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Giuseppe Giunta (GNT GPP 79A06
F206D) del foro di Barcellona Pozzo di Gotto (telefono e fax 090.931688), indirizzo PEC
[email protected], e Patrizia Taormina del foro di Patti
(telefono e fax 090.931688), indirizzo PEC [email protected] (i quali
dichiarano espressamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c. 3 CPC, di
volere
ricevere
le
comunicazioni
di
cancelleria
all’indirizzo
di
PEC
[email protected] e [email protected] ed
al numero di fax 090.931688), elettivamente domiciliata in S.Agata Militello, contrada
Muti 3/A presso lo Studio dell’Avv. Patrizia Taormina.
- ricorrenteCONTRO
1.Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), in
persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A
– 00153 – ROMA;
2. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, CF
80018500829, con sede in Via Fattori n. 60 – 90146 – Palermo, - PEC
[email protected];
3.Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in persona del dirigente generale pro
tempore, con sede in Messina, Via S. Paolo Is 361, C.F.80005000833
pec:
[email protected];
tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina corrente a
Messina in Via Dei Mille is. 221;
e nei confronti di
TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI
II
GRADO
COINVOLTI
NELL’ELENCO
DEI
TRASFERIMENTI
p
e
interprovinciali E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda
fase – punti B, C, D dell’art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017 assegnatari
dell’Ambito 0015 senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello vantato dalla
ricorrente, ovvero punti 70,00
- Parte Resistente Premesso
La docente Barbara Floridia è stata assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato
nell’A.S. 2007/2008 con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2007 presso il Liceo
Niccolò Tron di Schio (VI) , classe di concorso A 051, - SCUOLA Secondaria di II grado.
Dopo la decorrenza economica e giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza ha
espletato servizio nelle materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali, classe
A051, per un periodo pari a 8 anni di ruolo e 5 anni di pre-ruolo.
A seguito di trasferimento, nell’anno scolastico 2014/2015, ha assunto la titolarità di
insegnante di Scuola Secondaria di II grado c/o l’Istituto Santi Savarino di Partinico (Pa)
Codice meccanografico scuola di titolarità PAPS080008.
Quindi l’odierna istante titolare di un punteggio pari a 70,00, + 6,00 punti aggiuntivi per
ricongiungimento al coniuge, ha partecipato alle operazioni di mobilità territoriale
interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015, Seconda fase B1 -(Titolarità su scuola
solo se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità è assegnata solo
su ambito) - del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 per la SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO, classe di concorso A051 (doc. 1, domanda di trasferimento
interprovinciale per la scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2016/2017- docenti
assunti entro il 2014/2015) allegando la seguente documentazione:
1. ALLEGATO D 2016 riportante il servizio prestato (doc. 2);
2. Dichiarazione plurima 2016 (doc. 3);
3. dichiarazione ricongiungimento al coniuge (doc. 4).
L’odierna ricorrente ha ritualmente indicato ai sensi dell’art. 9 comma 8 dell’OM n. 241
dell’08 aprile 2016 le preferenze territoriali provinciali dove poter ottenere il trasferimento
interprovinciale secondo l’ordine di seguito indicato:
1. Sicilia Ambito 0013
2. Sicilia ambito 0015
3. Sicilia ambito 0016
4. Sicilia Ambito 0014
Specificando nell’apposita sezione del modulo domanda (come da prerogativa per la fase
B1) i codici meccanografici analitici delle singole Istituzioni Scolastiche con riferimento al
primo ambito prescelto (v. doc. 1, pag. 6).
Con notifica avvenuta il 27.06.2016 sul portale
M.I.U.R. sezione istanze on line,
nell’archivio personale della ricorrente (doc. 5), il M.I.U.R. comunicava alla stessa il
punteggio così distinto:
- punteggio base 70,00;
- punteggio aggiuntivo su sostegno 0,00;
- punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento al coniuge 6,00;
- punteggio aggiuntivo per il comune assistenza a figlio 0,00.
Con e-mail del 13.08.2016 (doc. 6) il MIUR comunicava alla ricorrente che per l’a.s.
2016/2017 aveva ottenuto il Trasferimento presso l’Ambito territoriale SICILIA 0016,
TIPOLOGIA DI POSTO: -; CLASSE DI CONCORSO: A051 - LETTERE, LATINO NEI
LICEI E IST.MAG.
In pari data sul sito web dell’Ambito Territoriale di Messina www.istruzionemessina.it in
data 13.08.2016 veniva pubblicato
l’elenco
Trasferimenti e passaggi del personale
docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico
2016/2017, Scuola Secondaria di II grado (doc. 7).
L’assegnazione dell’Ambito Territoriale indicato dal Ministero è errata ed illegittima
tenuto conto che l’odierna ricorrente, in virtù del punteggio vantato, pari a 70,00 (+ 6 per
ricongiungimento al coniuge, non conteggiati in sede di pubblicazione dell’elenco
trasferimenti), ha diritto all’assegnazione dell’Ambito Sicilia 0015, erroneamente
attribuito a docenti con punteggio inferiore.
E nello specifico:
Prov
.
Ass.
ME
Ordine
scuola
Secondari
a II Grado
Tipolog
.
posto
-
Classe
concorso
Fase
Cognome
Nome
A051 LETTERE,LATIN
O
NEI LICEI E
IST.MAG.
Trasferi
mento
interpro
v
inciale
docenti
assunti
entro il
2014/15
MIRODD
I
LUAN
A
Data
nascit
a
10/01/
1981
Codice Fiscale
Precedenz
a
Punteggi
o
Sede
assegnata
MRDLNU81A
5
0F206P
-
44,00
MEPS008019
SEZ.
SCIENTIFIC
A
Avverso l’erronea valutazione della domanda di mobilità interprovinciale l’istante, in data
23/29.08.2016 proponeva all’ufficio contenzioso dell’Ufficio Scolastico regionale della
Sicilia e all’Ufficio di Segreteria per Conciliazione presso l’A.T. di Messina e Palermo
tentativo di conciliazione, prot. nn. 11689 del 24/08/2016 e 8975 del 07/09/2016 (doc. 8)
rimasto, ad oggi, privo di riscontro.
Ambito
Assegnaz
.
In assenza di tempestiva comunicazione in merito all’esperimento del tentativo di
conciliazione, la ricorrente, a seguito della notifica dell’assegnazione su sede del
31.08.2016 (doc. 9), ha preso servizio presso il Liceo A. Manzoni di Mistretta
MESS000VQ8 (Ambito 016) e presentato, altresì, domanda di assegnazione provvisoria
per la scuola Secondaria di II Grado per ottenere un avvicinamento al coniuge (doc. 10).
È dunque evidente che docenti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente
hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche dell’Ambito 0015 che invece, tenendo
conto del maggiore punteggio, spettavano all’odierna ricorrente.
Di conseguenza, pure illegittima appare l’assegnazione dell’Ambito 0016 effettuata nei
confronti della ricorrente, in quanto la stessa, per punteggio superiore, aveva diritto, ai
sensi dell’art. 6, FASE B del C.C.N.I. 2016/2017, all’assegnazione dell’ Ambito 0015,
quale Ambito di seconda scelta, considerato che sull’ambito di Prima scelta non era
disponibile alcuna delle istituzioni scolastiche analiticamente indicata dalla ricorrente.
In Diritto
In via preliminare, sulla giurisdizione del giudice Ordinario in funzione di Giudice
del lavoro:
Si ritiene opportuno evidenziare che la giurisdizione della controversia in questione sia da
individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro.
Oggetto della vertenza è l’attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di
quanto avviene, nell’ambito del settore privato, con l’assegnazione del posto di lavoro
stabilita tra lavoratore e datore di lavoro) successivamente alla sottoscrizione del contratto
di lavoro individuale all’atto di assunzione, in seguito all’anno di assegnazione su sede
provvisoria. Sul punto l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie
concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre
restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente non
rientra nell’ambito delle procedure concorsuali, essendo egli a tutti gli effetti già un
dipendente della P.A.
La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato
disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto
Scuola ed al successivo CCNI sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l’altro, precise regole
anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.
La posizione giuridica della ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida una
posizione di “diritto soggettivo”, poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente
inserita nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali, e dunque di essere trasferita in una
delle sedi di servizio richieste in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge. Al
riguardo, va segnalato un consolidato orientamento giurisdizionale secondo il quale anche
con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in
graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene
mutata in una situazione di diritto soggettivo in quanto essa concerne una richiesta
(l’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo
ottenuto nei modi e nei termini di legge. Questa è, ad esempio, la posizione del Consiglio
di Stato, Sez. VI, espressa con la sent. n. 3415 del 7.7.2015 laddove si legge: “La natura
gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di
insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i
punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti
volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima.
In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una
situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in
graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei
requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa,
trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge,
rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnicovalutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di
discrezionalità amministrativa.
In altri termini il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di
lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed atti di
espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in
un impiego pubblico, ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità,
secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto)
vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo (v. in
questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3
aprile 2010, n.10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonchè Consiglio di Stato, Ad.
plen. del 4 luglio 2011, n. 11 ). Né rileva – continua il Consiglio di Stato - l’eventuale
natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento
nella graduatoria atteso che nel caso di specie l’oggetto principale della lite e la pretesa
all’inserimento in graduatoria immediatamente leso dall’atto (di natura gestionale-
privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via
incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario
può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell’atto privatistico
esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l’art. 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce (Cons. di Stato,
Sez. VI, sent. n. 3415 del 07.07.2015; v. anche Cass. SS.UU., sent. n. 20453 del
29.09.2014).
Orbene, nella fattispecie in esame viene in rilievo la valutazione del corretto operato o
meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle
graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi
prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto dell’istante
all’attribuzione di una delle sedi richieste, nell’ordine di preferenza espresso in domanda, e
quindi alla sua giusta collocazione all’interno degli stessi elenchi.
Sulla normativa applicabile:
- La prof.ssa Barbara Floridia, docente assunta a tempo indeterminato entro
l'anno
scolastico 2014/2015, ai sensi della legge 107/15, e in particolare dei commi 73 e 108
dell'art. 1, ha presentato domanda di mobilità;
- Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del C.C.N.I. 2016/2017 (doc. 11) la ricorrente ha
partecipato alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorrendo
all’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o
per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.
- Ai sensi dell’art. 6, FASE B del C.C.N.I. 2016/2017 “Gli assunti entro il '14/15 potranno
proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine
di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun
ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16
provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in
graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di
una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno
assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia”.
- Ai sensi dell’ALLEGATO 1 del CC.N.I. 2016/2017 - ORDINE DELLE OPERAZIONI
NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO – Effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15,
che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, per
ciascuna delle operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il
14/15 l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla
base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto
per la specifica tipologia di movimento.
L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di
punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità
anagrafica.
- Ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 241 dell’08.04.2016 (doc. 12) Gli insegnanti aspiranti al
movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola
preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase Bl
tutte le scuole dell’ambito;
nella Fase B per il personale assunto sino all'a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza
per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali ed
indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per
le province;
****
Orbene, l’istante, a seguito della comunicazione del MIUR del 13.08.2016 e della
pubblicazione, in pari data, dell’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale
docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) sul sito
www.istruzionemessina.it è stata trasferita all’Ambito Territoriale Sicilia 0016, indicato
nella domanda di mobilità quale terza preferenza, preceduta al primo posto dall’Ambito
0013 e al secondo posto dall’Ambito 0015.
Dall’esame del suddetto elenco (cfr. doc.7, in particolare pag. 19) l’istante ha potuto
constatare che l’Ambito Sicilia 0015 era stato assegnato ad una collega appartenente alla
medesima fase, senza precedenza, ma con punteggio inferiore.
In particolare:
- Prof.ssa Miroddi Luana, stessa classe di concorso - A051 - LETTERE,LATINO NEI
LICEI E IST.MAG. - Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15 punteggio 44,00 – nessuna precedenza – codice meccanografico sede di assegnazione
MEPS008019 SEZ. SCIENTIFICA (che ricade, appunto dell’Ambito Sicilia 0015).
Invero dall’elenco risulta che l’assegnazione è avvenuta direttamente sulla scuola codice
meccanografico MEPS008019 SEZ. SCIENTIFICA e non sull’Ambito 0015, in quanto,
evidentemente tale Ambito rappresentava per la collega la prima preferenza.
Viceversa deve riconoscersi il diritto dell’istante al trasferimento nell’ambito territoriale
Sicilia 0015, indicato nella domanda di mobilità quale seconda preferenza; l’elenco dei
docenti trasferiti in detto ambito comprende, infatti, docenti come Miroddi Luana, che pur
concorrendo per lo stesso ordine di scuola (Scuola Secondaria di II Grado), per la stessa
classe di concorso (A051), nonché per la stessa fase di assegnazione (Trasferimento
interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15) dell’istante hanno un punteggio inferiore
(Miroddi 44,00 - Floridia 70,00), senza che peraltro risultino titolari di alcuno dei criteri di
precedenza stabiliti dal C.C.N.I. mobilità 08.04.2016.
Sulla base della documentazione prodotta dalla Prof.ssa Floridia è evidente, pertanto,
l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, che ha assegnato la sede di
assegnazione MEPS008019 SEZ. SCIENTIFICA disponibile nell’Ambito territoriale
Sicilia 0015 alla docente con punteggio inferiore, quando invece, tale ambito, che era stato
indicato dall’istante quale sua seconda preferenza, avrebbe dovuto essere assegnato alla
stessa
in virtù delle regole che presidiano il principio del “Più Alto Punteggio”,
prospettandosi il diritto dell’istante al riconoscimento all’assegnazione della sede
assegnazione
MEPS008019 SEZ. SCIENTIFICA o in altra diversa sede disponibile
dell’Ambito territoriale Sicilia 0015.
L’assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità,
posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali
hanno introdotto nell’ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la
collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base
al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto.
Criterio questo del “maggior punteggio” ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio
(cfr. Sentenza n.2199/2001), appalesando a danno dell’odierna ricorrente una disparità di
trattamento, rilevabile non solo nell’ambito territoriale Sicilia 0015, quale seconda
preferenza, ma anche per l’altro ambito territoriale 0016 (terza preferenza espressa), cui la
stessa è stata erroneamente assegnata.
E come se ciò non bastasse, l’amministrazione scolastica ha violato “il principio generale
ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio
attribuito alla fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’Amministrazione in quanto
anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una
graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni
familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.
Nel caso di specie, inoltre, tale condotta amministrativa concreta una violazione dei
principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 6
C.C.N.I. mobilità scuola dell’08.04.2016 e dell’O.M. n. 241/2016” (Tribunale di Trani –
sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata non v’è dubbio che l’ordine
secondo cui devono essere esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di
punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità
anagrafica.
Il M.I.U.R. quindi, stante il maggior punteggio della ricorrente, avrebbe dovuto esaminare
la sua domanda con precedenza tale da assegnare la docente al primo ambito chiesto, stante
l’eventuale disponibilità tra le scuole indicate all’interno dell'ambito, diversamente avrebbe
dovuto assegnarla al secondo ambito richiesto (l’Ambito Sicilia 0015) e non all’Ambito
Sicilia 0016 (terza scelta).
SUL FUMUS BONI IURIS e SUL PERICULUM IN MORA
Innanzitutto si ritiene sussistente il fumus boni iuris,
nel merito, – per tutte le
argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte - le quali dimostrano già da sole la
sussistenza di gravi e palesi errori materiali commessi dalle Amministrazioni convenute
nella elaborazione e/o gestione dei movimenti di trasferimento in questione.
L’assegnazione all’ambito Sicilia 0016, piuttosto che all’Ambito 0015, inoltre, si configura
come altamente discriminatorio, e dunque lesivo innanzitutto dell’art. 3 Cost., atteso che
l’ambito in parola è stato assegnato ad una docente con punteggio inferiore!!!
Altrettanto indiscutibile è la sussistenza del periculum in mora.
Rispetto alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa, l’operato delle
amministrazioni convenute con riguardo alla gestione della posizione della ricorrente si
configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del suo diritto a
vedersi riconosciuta l’assegnazione all’Ambito richiesto in domanda.
Ed infatti, l’assegnazione dell’Ambito 0016 arreca un danno grave ed irreparabile alla
ricorrente tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista morale, ledendo il
persistere di tale situazione, il diritto soggettivo dell’attuale ricorrente al trasferimento
presso una diversa sede di lavoro rispetto a quella assegnatale. Sussiste, dunque, nella
fattispecie il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario
di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d’urgenza
all’esito della convocazione delle parti), espone la ricorrente ad un pregiudizio grave ed
irreparabile, da diversi punti di vista.
Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che la ricorrente, titolare di un punteggio pari a
70,00 (+ 6,00 ricongiungimento al coniuge) ha partecipato al piano straordinario di
mobilità ritenendo di potere ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di
ricongiungimento.
A tal proposito infatti la ricorrente aveva indicato come prima preferenza l’Ambito 0013
quale ambito di ricongiungimento al coniuge e quale seconda preferenza l’Ambito 0015,
quale ambito viciniore al comune di ricongiungimento.
Inoltre, essendo stata trasferita su Ambito, ha stipulato formale contratto presso Liceo A.
Manzoni di Mistretta MESS000VQ8 (Ambito 0016), a circa 127 km di distanza dalla
propria residenza familiare, comportando così l’incertezza della sede lavorativa, in quanto,
perdendo di fatto la titolarità su Istituzione Scolastica ha assunto titolarità su ambito (016).
Sotto tale profilo v’è di più, ciò comporta, in assenza di mezzi pubblici che collegano i due
Comuni in tempi utili per poter prendere servizio in orario, l’impiego del mezzo proprio e
di conseguenza un maggiore dispendio di denaro oltre che un peggioramento delle
condizioni di salute della ricorrente.
Essa, infatti, è affetta da endometriosi cronica (docc. 13- 14 - 15), che le provoca, stando a
lungo in auto e per di più alla guida, dolori lancinanti, improvvisi e frequenti,
costringendola a necessarie pause durante la guida.
Un viaggio così lungo, pertanto, espone la ricorrente, a costanti rischi per la sua salute
come è già successo in data 14.09.2016 (doc. 16).
*****
Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente ut supra rappresentata e difesa ,
CHIEDE
Che l'lll.mo Tribunale di Patti in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni avversa istanza,
deduzione ed eccezione, ritenuta allo stato la sussistenza del funus boni iuris e del
periculum in mora,
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. Accertare e dichiarare, inaudita altera parte, il diritto della ricorrente alla
assegnazione dell’Ambito Sicilia
0015 scelto con priorità rispetto all’Ambito
Sicilia 0016 ed indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale;
2. Per l’effetto, condannare l’Amministrazione competente all’adozione di ogni
provvedimento utile ed opportuno volto al ripristino della legittimità, assegnando
alla docente Barbara Floridia, in via definitiva, l’Ambito 0015 e specificatamente
l’Istituzione scolastica MEPS008019 SEZ. SCIENTIFICA, o una diversa
Istituzione Scolastica che nel frattempo si sia resa disponibile per punteggio
superiore indicato analiticamente in domanda;
3. In ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e diritto suesposti, il diritto
della ricorrente di vedersi attribuire n. 6 punti per ricongiungimento al coniuge e
non attribuito alla ricorrente in sede di pubblicazione del Bollettino trasferimenti
del 13.08.2016; condannare, conseguentemente, l’amministrazione convenuta
all’inserimento di tale ulteriore punteggio riconosciuto alla ricorrente nella
graduatoria per la mobilità per gli anni 2016/17;
4. Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;
5. In ogni caso con vittoria di spese e compensi come previsto dal D.M. n. 55/2014,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e IVA come per
legge e successive spese occorrende da distrarsi in favore dei procuratori che si
dichiarano antistatari;
6. In via subordinata nell’ipotesi in cui non ritenesse opportuna una pronuncia
inaudita altera parte, fissare udienza di comparizione delle parti adottando i
provvedimenti chiesti in via principale.
Con espressa riserva di formulare domanda di risarcimento di tutti i danni subiti
dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
Dichiarazione di valore: ai sensi del D.P.R. n.115/2002 e ss. mm. si dichiara che il valore
della presente causa è indeterminato e che in base alla materia di lavoro, il contributo
dovuto è di euro 259,00.
Si produce:
1) Copia domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola Secondaria II Grado
anno scolastico 2016/2017- docenti assunti entro il 2014/2015;
2) ALLEGATO D 2016 riportante il servizio prestato;
3) Dichiarazione plurima 2016;
4) dichiarazione ricongiungimento al coniuge;
5) lettera notifica punteggio;
6) lettera notifica trasferimento interprovinciale;
7) copia del bollettino della mobilità a.s. 2016/2017 Scuola Secondaria II Grado,
seconda fase punti B,C,D art. 6 C.C.N.I. pubblicato dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Messina in data 13.08.2016;
8) copia Tentativo di conciliazione;
9) Notifica assegnazione sede del 31.08.2016;
10) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola Secondaria di II Grado;
11) copia del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016;
12) copia dell’O.M. n. 241/2016 dell’8.4.2016;
13) referto medico 2012;
14) referto medico maggio 2016;
15) referto medico giugno 2016;
16) referto medico 14.09.2016.
Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie, anche in esito alla
costituzione in giudizio dei convenuti.
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI
NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.
I sottoscritti Avv.ti Giuseppe Giunta e Patrizia Taormina n.q. di procuratori e difensori
della Docente Barbara Floridia, C.F. FLRBBR77B45F158Q, nata a Messina il 05.02.1977
e residente in Venetico, via Scandurra n. 17, giusta procura posta in calce al ricorso ex art.
700 c.p.c.,
Premesso che,
- Il ricorso ha per oggetto l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura
seguita dal MIUR in ordine all’assegnazione dell’Ambito 016 alla ricorrente;
- Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe
essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto,
anche in virtù di eventuali scorrimenti degli elenchi dei trasferimenti, l’assegnazione
d’Ambito 0015 indicato dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un
punteggio inferiore a 70,00;
-Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe
essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero vedere mutata
la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;
Rilevato che,
La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’elevato numero dei
destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l’effettiva
instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale
notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe
inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo
del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;
L’Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell’art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga
con qualsiasi mezzo, purché “… le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta
devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24
come inviolabile in ogni stato e grado del processo …” (Cass. n. 13868/2002), così come
devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto onde garantire anche il principi
fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità
dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente
procedimento;
Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i
casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del
01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).
Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula
ISTANZA
Affinché l’Ill.mo Tribunale di Patti in funzione del Giudice Unico del Lavoro
VOGLIA AUTORIZZARE
La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:
1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo
integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito
internet del MIUR, sul sito internet del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia e sul sito internet dell’Ambito Territoriale della Provincia di
Messina.
2.Quanto al MIUR, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ambito
Territoriale della Provincia di Messina, tutti mediante notifica all’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille Is. 221, 98122 Messina.
San Filippo del Mela, 06.10.2016
Avv. Giuseppe Giunta
Avv. Patrizia Taormina