Sentenza Cuturi 23606-12

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Transcript Sentenza Cuturi 23606-12

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REPIIBBLICA ITALLANA
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IN NOME DF,L POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Gisella Dedato, in funzione di Giì.rdice Monocratico di
pîirno grado,V Sezione Civile del Triburale di Roma, ha pronunciato Ia
seSuente
SENTBNZA
nella causa iscritta al n 73024/09 Ruolo Generale Contenzioso
TR{
Giovanni Cuturi, elettivamente domiciliato in Rorna, via Taro n.
35, presso lo studio
dell'Aw. Claudio Mazzoni, che lo
rappresenta e dì
fende con procura in alti
OPPONENTE
E
Consorzio di Marsia, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nì-
cotera .29,
dell'Avv. Antonio Quattrociocchi Branca,
che lo mppîesenta e difeDde con proùra in atti
prcsso 1o studio
OPPOSTO
FATTO
Govanni Cuturi, ùella veste di proprietaîio di un'unìtà innnobiliare sita
nel corsorzio di Àlarsia. ha proposlo opposilione avverso
il decrelo in-
giuntivo n. 14058/09 emesso dall'ìntestato Tribunale n€l procedimento
R.G. n. 28482/09, contenente l'ingiunzione al pagamento, in favore del
consorzio iodicato in epigrafe, della somma di € 3.742,77, oltre intercssi
convenzionali e spese di 1ite, per l'omesso pagaolento degli oneri con-
sodili relativi agli anni 2002i2008 di cui aile delibere lispettivanr€nte
adottste Eelle sedute assembleari
del
19.12.2002, 10.i1.2003,
16.11.2004, 16.11.2005, 4.12.2006, 29.tl.2007 e 30.12.2008, avenri ad
oggetto I'apprcvazione dei bilanci prcveùivi e dei bilanci consuntivi.
In via preliminare, ha eccepito I'iocompetenza terriloriale del Tdbunale
di Roma in favore del Tribunale di Avezzano. sulla considerazione che
la competenza dovesse essere deteÌminata con riferjmento al luogo ove
sì trovano
i beni consortili e non la sede del consorz io.
Sempre in via geliminare, hs eccepito
ii difetto di legittimazione pas-
siva, per non aver adeîito al consorzio.
Nel merito, ha chiesto la revooa del deúeto ingiùntivo sul presupposîo
dell'invalidità delle delibere ( úai comunicate ) poste a fondamento
dell'ingiunzione,
lla
dedotto che
di cui ha chiesto
contestualm€nte pronunciarsi
gli onerì consortili di crìi alle delibere si dfedssero
a
servizi ( smaltimento rifiuti, manutenzione strada, sgombero neve, servi
zio vigilanza) non più rientranti nei compíti del coosorzio e comùnque
non rcsi da quest'ultimo ma dal oomune di Tagliacozzo e da altri enti o
comunque paEiahrente
11
Ési.
consorzio, nel costituirsi formaknente, ha contestato la domanda in
fatto e in dkitio e ne ha chiesto il rigefo, assumendo, io particolare,
ta.dività delf impùgnazione de1le delibere poste
a
1a
fondamento
dell'ingiurzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizìone no.maliva di cùi all'art. 1137 c,c..
DIRITTO
heliminarmente deve esserc disaftesa I'eccezione d'incon]p€tenza territoriale in favore del tdbuaale di Avezzano, sollevata da parle opponente.
A1
dguado si ossera che i consorzi di urbanizzazione, preordinÀti alla
sist€mazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensotio at-
traver"o la realizazione e la lomjtura d: opere o servizì. costirLiscoro
Itgure atipiche che, per esseÉ cÉliaÍerizzate dall'esisrenza di una stabil€
organizzazione
di soggeni funzionale al raggiungimento dí uno
scopo
non lucrativo, presentano
i caÉtte
Il Foblema della norùativa ad
d€l1e associazioni
essi applicabile
nor riconosciute.
v4 peraltro, risolto alla
luce della considerazione che, accadto all'innegabile connotato associa-
tivo, essi si caratterizzano per un forte pioiilo di realità
in quanto i1
-
singolo associalo, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile,
nel sodalizio, onde ben€ficiare dei vantaggi offefigli, assume ùîa serie
di
obblighi collegati in via imúedíata
e direrta alla proprietà dei
cespiti e di quelli comuni, legittimamente qualilicabili in
blìgationes propter rem con
dfedme
singoli
temini di
o-
o non solo alla gestione delle cose
e dei selvizi consoftili, ma anch€ alla rcalizzazione delle opere di
uúa-
nizzazione primaria e secondada -, sicché, i{soddisfacenii dsultsrdo
tanto le teorie che pîopugnano 1'applicazione generalizzata delle norme
sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso a1le sole
disposizioni in t€ma di comunione e/o condominio, è d'uopo rivolgere
l'altenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statulo e, soltanto ove questo nulla disponga al dguardo, passarc all'individuazione
della normativa piu confacente alla regolamentazione degli interessi im-
plicati dalla controversia.
Ebbene, secondo la disposizione nol1lativa di clri
all'alt. 23 c.p.c.
1a
co-
gúizione delle cause tla condominí è devoluta al giudice del luogo in cui
si trova la cosa colnune.
La ratio di tale sc€lta è da rinvenirsi ne1la variabilita della sede del con-
domìllio identificandosi la
medesima
con la
residenza
dell'amminislratore.
In materia di associazioni non dconosciute, invece, trova applicazione
I'art.l9 c.p.c., con f individuazione della sede, ai fini della competeúa,
nel luogo ove l'associazione svolgè continuativamente
1a
propria attivi-
rà.
Ciò premesso, si ritiene che la complessità dei consorzi, normalmente
cantte zzati da realtà edilizie di gandi diùeùsioni con un elevato numero di partecipanti, quiodi dalla presenza di una sede ove
il
consorzio
svolge in modo €ontinua[ivo la propda attìvìtà, fa ritmere qùale nolma-
tila più
confacente agli ilteressi ia gioco quella prevista in materia di
assocìazioni non riconosclute. Non si mwìsa, in particolare, la Ìatio posta o base della scelta legislativa
di oui all'art.23 c.p.c., consist€nte nella
variabilità della sede del condominio identificandosi la medesima con la
residenza dell'amministratore.
Per qùanto detto, trovandosi 1a sede del consorzio in Roma, la competenzB si radica nell'intestato tribunale.
Quanto all'eccezione di intempestività dell'atto introdEttivo in îelazione
all'impugnazione delle delibere soÌlevata da pafie opposra! è prelimioare, al fine di valutame la îondaiezza, stabilte se
stenti, rientano
ne1
i vizi lameÍtati, ove esi-
novero delle ipotesi di oùllità o di annùllabilità, per
ché è all'evidenza che ove si dtengano cause di nullità nessun temine
doveva essere ispettato, potendo le tuedesime essere fatte val€re in qualunque tempo ed a prescindere dalla volonîà manifestata in sede assemblearc, menire ove si ritengano cause di
annullobiliè esseîdo
stata pro
posta I'impugnazione, per quanto si dira nel prosieguo, successivaúente
al decoNo de1 temine di trenta giomi di cui all'art. 1137 c.c., viene in
rilievo l'inammissibilità del ricorso.
La giùiisprudenza di legittimita al dguardo ha precisato che sono annul-
labili le delibere contrarie alla legge o al regolarnento.
Èbbene,
il vizio
lamentato da pafie opponente atlinente al suo difetto di
legìttimazione passiÉ, per non rivestke la qualia di consorziato, rientra
nel noverc dei casi di nullità, in quanto, ove fondato, determinercbbe la
presenza di una de1;bera avente un oggelto illecito, pèl incidere negati-
vamente nella sfera patrimoniale di un soggelto estaneo al consorzio,
mentre gli ulterioú vizi lamentati ( approvazione di spese relative a ser-
vizi - smaltimento rifiuti, manutenzione strada, sgombero neve, ser-vizio
vigilanza
-
norÌ piir rientranti nei
coapiti del consorzio
e comunque non
resi da quest'ultimo ma dal comuoe d; Tagliacozzo e da ahÌi enlì o comunque pariaLmente resi ), dentrano nel novero d€i casi di annullabilità, in quanto, ove fondati, d€terminerebbero un'ipotesi di eccesso di po-
tere e/o ebuso del diritto, atteso I'illegittimo esercizio da paîte
dell'assemblea dei poteri discrezionalì
di cui dispone, concretizzantesi
nell'approvazione di spese noú o non più rientranti nelle 1ìna1i!à statutarie owero illegittimamente eseguìte.
CoDsiderato che ogni motivo di impugnazione di delibem condominiale
si risolve in un dtolo autonorno, quindi
iî
una domanda autonoma, si
ri-
tiene di poter esaminare solo Ìa domanda di invalidità delle delibere per
dìfetto di l€ittimazione passiva, dentrando tale motivo nei casi di
rulli-
tà, e non anche la domaúda di invaiiditÀ basata sugli ulteriori vizi prospettati, attesa I'intempestività deil'impugnazione con rifedflento ad essi per quanlo segue-
Parte opponente non ha paÍecipato alle riunioni assemblemì in cui sono
slate adoitate le delibere impugnate nel presente giudizio, con la consegLen7a che ;l temline per poler utilmenre proporre i-npugnazione ar r er-
so le úedesime decone dalla comunicazione dei relativi verbali, Sostiene, senza che in proposito sia stata fomita prova contraria dal consorzio,
come sarebbe stato suo onere, di oon avere îice\,1tto alcuna comunica-
z'ore. re
LanLomero di
avene conorciuto e apprczzato a iunde iì conle-
nuto in manieE adeguata alla tutela d€lle propde mgioni; dí avere avuto
conosc€nza delle delibere, pîowedendo alla
loro impugnazione, solo
dopo la notifica del decreto ingiuntivo, con I'esame del fascicolo moni-
torio in cui erano state depositate.
Ebbene, considerato che ha la notifica del decreto ingiuntivo, verificata-
si iÌ 9.9.2009, e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudlzio,
verifìcatasi
il
26.10.2009, sono
decorsi più di trenta giomi
l'impugnazione è intempestiva ex ait. 1137 c.c..
La domanda tesa ad ottenere la prcnuncia di invalidìtà del1e delibe.e per
difetto di legittimazione passiva non è ìnveoe fondata e deve dùnque riSettarsi.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica il fatro che paÍe opponente è
Foprielario di un immobiie ubicato ir una zona dcompresa nell'ambito
tcdtoriale di operatività del consorzìo ( Comune di Taglìacozzo
-
looa-
liaà À,Iarsia ),
Ebbene,
il
consorzio dì Marsia, come sopra detto, è un consorzio di ur-
banizzazione, che presentando folti p.ofili di r€alità deve pef ta[ti asper-
ti
esserc acrostato ad un colldonunio,
Si ritiene, in particolare, che, stant€ il profìlo di realità, colui che acquista un immobile sito nella zona di operativitì del consorzìo sì ins€risce
al momento dell'acquisto nel sodalizio, onde benehciare dei vantaggi
offerfigu, ed assume una seúe di obblighi úcollegati in via inm€diata
e
diretta alla proprielà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente conlu
ni, legittimaEente qualificabili in temini di obbligationes propter Érì1
con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei seNizi consottili,
ma anche alla tealizzazione delle opere di ubanizzazione primaria e secondaria.
Con particolare úguardo all'obbligo di colrispondere gli oneri consofiili
si osserva che esso fova la sua fonte nei senizì re6i dal consolzio
e
entra, come sopm detto, nel noveîo deile obbiigationes propter rem.
Le disposizioni del1o statuto del consorzio sono in linea con quanto fin
qui detto. Recita, infatti, l'art. 4 " Fanno parte del consorzio in qualità di
utenti i proprietari dei terenl e dei fabbdcati, che in base al1'a,'t-3 del
presenle Statuto, cadono sotto la giwisdìzione del oonsoîzio....", prose
gue
poi estendendo la qùalità di uterti anche a soggetti che noll hanno
un diritto di propiietà su un bene ncadente nella sfera di operatìrita del
consorzio
(
gestori
di looali pubblici;
promissari acquireDti, purché
nell'atto preliminare venga ìndicato l'obbligo di appartenenza al consorzio e l'impegno
a1
pagamento delle quote, ecc. ).
Ebbere, essendo paîte opponente propdetaria di un immobile sito nella
zona di operatività del consorzio, non yi possono essere dubbi sulla sua
qualilà di consorziate, essendo irilevante che l'atto di vendita non ne
faccia cenno, posto che tale elemento è necessario che vi sia, per volontà
staiutaria, solo nei contratti preliminari di vendita, affinché
lio
il
promìssa-
acquircnte possa aoquistare la qualiîà di utente pur non essendo an-
cora divenuto proprietario de1 bene sito nell'area consortile.
Né tantomeno sussiste la necessità della forma seritta ex art. 2603, t
comma, c.c-. Si osserva, infatti, che la disciplina di cui aglì aftt. 2602 e
s.s. c.c. non è
aplllcabile al caso jn esame, dfercndosi la medesima solo
ai consoEi fiìa imprenditori per il coordinamento della produzìone e de-
g'i :cambr
e non aocl-e al consor7io di urbanizzazione.
Passando ad esaminare la domanda di tevoca de1 decrefo
che nel corso
co'
ingiwtivo,
de presene grudizìo ljrteslaro Tribrnale
smîerìza D. 17253/12 pron-mciaLa nel giudizìo R.C. n.237a7t1i
annullalo alcune
Ía le
si
lé
delibere poste a fondamenfo delf ingiunzione
emessa nei confronti dell'opponent€, in
spettivamente n. 124/02,i.1251
03,n,
paticolare le d€libere aventi ri-
r.
128/04,
129105
en. 130/06.
Detta pronuncia, per non essere passata in giudicato, non è idonea ad
assumerc aicun rilievo nel pîesente giudizio, posto che presupposto del
prowedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera posta a
suo fondamento: che oggetto del
gir-diz
o
innanT'
al
gjudice
deÌl'opposizione è l'accertamento in ordine alla persistenza di tale efficacia e alella consequenziale obbligazione di pagamento delle spese dovute dal condomino e/o dal consorziato sulia base della ripafiizioÍe approvata con la delibera úedesima; che I'aùtononia del giudizio di oppo-
sizione al deo.eto ingiùntivo rispetto al giudizio di impugnazione della
delibera potrebbe detenîinare un contrasto di giudicati ogni qÌralvolta al
rigetto delÌ'opposizione segue I'accoglimenlo dell'impugnativa della de"
libers con sentenza passata in giùdicato, ma
1e conseguenze
di
detto
contrasto benpossono esserc superate sia in sede esecutivq se i tempi lo
consenlono, facendo valere
la soprawenuta perdita di efficacia
del
piowedimento monitorio a seguito della dichiarata invalidita de1la deli
bera, sia itr sede ordìnaria medianre azione di rìp€tizione delf indobito.
Tanto premesso, deve rigettarsi l'opposizione al defielo ingiuntivo, per
tovare quest'ultimo fondamento in delibere vincoianti ed efflcaci, con
T
Ìa conseguenza che i1 consorziato è obbligato a coÍispondere la quota di
-spesa
risultante dalle delibere medesime, potendo solo
mento ( con sentenza passata in girìdicato )
fff
il
loro aínúlla-
cessare iale obbligo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccczione disattesa;
J
rigetta la domanda
di
amullamento delle delibere del 19,12.2002,
10.r.2003. 16.r1.2004. 16.11-2005, 4.t2.2006, 29.11.2007
e
10.12.2008. per difeno di IeginimaTione passiva;
dichiara inammissibile la domanda di annullam€nto delle predette deli
bere pe!
gli ulteriori vizi prospefaîi:
rigeita l'opposizíone
al
desreto ingiuntivo
n.
14058/09 emesso
dall'inîestato îribunale nei procedimento R.G. ù. 28482109;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del
consorzio
di Marsia, che liquida in complessivi € 2400,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre
IVA
e CPA.
RO 4A.16.11.2012
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