Transcript FORME DI STATO
FORME DI STATO
Cosa è il diritto? (premessa1)
“ubi societas
,
ibi ius” ¨ Le regole ( giuridiche ) sono forme di coordinamento obbligatorio dei comportamenti ¨ In questi casi l’obbligatorietà consente di realizzare una utilità ( relativa ) maggiore comune , rispetto ai presumibili comportamenti individuali
Le regole giuridiche (premessa2)
¨ ¤ ¤ Le regole giuridiche sono caratterizzate dalla obbligatorietà
(1)
dall
’
esistenza di una “ragione per agire” e di una organizzazione sociale preposta a creare le regole e farle rispettare
(
istituzione
) (2)
da una serie di criteri per risolvere i possibili conflitti tra norme
Nozione di
“
ordinamento giuridico
” Ogniqualvolta abbiamo un insieme ordinato di regole giuridiche , prodotto ed applicato da una determinata istituzione abbiamo un “ ordinamento giuridico ” ( S . Romano ) Esiste una pluralità di ordinamenti giuridici
Lo Stato…suoi elementi costitutivi
n Territorio : porzione di spazio n Popolo : collettività di persone stabilmente legate al territorio ( cittadinanza : status di un appartiene al popolo di un certo stato ) soggetto che n Apparato di governo : sistema di produzione e di applicazione delle regole giuridiche
Nota Bene
Nascita dello Stato rispetto al Diritto 1000 D.C. “
STATO
” A. C. D. C. Stato nazionale
Lo Stato…suoi elementi costitutivi
Cosa differenzia lo Stato dagli altri ordinamenti giuridici
?
Esterna Sovranità Interna
Modi alternativi di formazione degli stati (C. Tilly)
Mode of production Statist
World system Derivative Geopolitical Relation to economy Independent
Classificare
¨ Cosa vuol dire classificare ?
¨ Perchè classificare ?
¨ Classificare vuol dire valutare ?
¨ Come arriviamo alle classificazioni ?
Definizione di
Forma di stato
(descrittiva) Il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce rispetto agli altri elementi dello Stato ( popolo e territorio )
POPOLO
Stato democratico Stato autoritario
TERRITORIO
Stato unitario Stato regionale Stato federale
Definizione di
Forma di stato
(prescrittiva) È l’insieme delle finalità per le quali lo stato esiste. La FDS esprime: il fondamento delle
funzioni
statali come lo Stato giustifica la sua
autorità
, la sua
sovranità
, rispetto alla
libertà
originaria dei cittadini, quali finalità persegue Le forme di Stato variano storicamente
Periodizzazione (relativa)
I periodo
: 400/500 d.C. – 1400 ca.
II periodo
: 1400 ca. – 1700 ca.
III periodo
: 1800 ca. – 1900 ca.
(IV periodo
: 1915-1940)
V periodo
: 1948 Costituzione Italiana Ordine giuridico medievale ( Ordinamento patrimoniale - feudale ) Stato ASSOLUTO Stato LIBERALE DI DIRITTO Stato TOTALITARIO Stato CONTEMPORANEO
Ordine giuridico medievale* (400/500 DC – 1400 ca.)
Grandi assenti : lo Stato e l’individuo ; protagonisti le corporazioni , i gruppi , le comunità ( P . Grossi , L’ordine giuridico medievale ) Esigenza fondamentale : protezione e sicurezza
Ordine giuridico medievale (400/500 DC – 1400 ca.)
Esigenza fondamentale : protezione e sicurezza Nasce uno SCAMBIO : FOEDUS : alcuni si incaricano della difesa e a questi vanno date prestazioni patrimoniali e personali - Il Feudatario ha un potere che ( in quanto ) riconoscono ( fedeltà , vassallaggio , privilegio ) gli altri - I Feudi tendono ad unirsi a darsi Statuti ( nascono i Comuni le Signorie )
Ordine giuridico medievale (400/500 DC – 1400 ca.)
Valori giuridici fondamentali ¨ Pluralità di ordinamenti giuridici ¨ ¨ ¨ Nessuno superiorem non recognoscens Nessun “monopolista” del diritto Coordinazione e non subordinazione tra ordinamenti
Stato assoluto (1400 ca. – 1700 ca.)
§ § § Emergono i ceti : dalla società indistinta emergono gli interessi economici : ceto mercantile / commercianti / ”banche” Nobili ( feudatari o soggetti dotati di privilegio ) Mercanti Esigenza di stabilità per i mercati Un feudatario “vince” sugli altri
Stato assoluto (1400 ca. – 1700 ca.)
¨ Un feudatario emerge sugli altri ( REX ) ¨ Si sostituisce la fedeltà con la gerarchia : il REX è superiorem non recognoscens ¨ E’ il sovrano ( la Sovranità )
Stato assoluto (1400 ca. – 1700 ca.)
¨ ¨ ¨ Il diritto è la volontà del sovrano “ lex est voluntas principis ” ( segue ) La produzione del diritto è una prerogativa del Sovrano ( rex facit legem ) ( segue ) L’ applicazione del Sovrano ( La del diritto è una prerogativa Giustizia è in nome del Re )
L’
eccezione
inglese …
¨ Non emerge un Re assoluto e resta il legame di fedeltà ( il re è scelto dai nobili ed anche revocato ) MAGNA CARTA n Resta la Common law medievale
Stato liberale (1800 ca.– 1940 ca.)
•
Un ceto si afferma sugli altri: la Borghesia
§ La sovranità non è più del RE , ma di una classe § Questa classe si identifica nella Nazione economicamente attiva del popolo ) ( la parte § Nasce la sovranità nazionale § Il diritto è la volontà generale dei rappresentanti della Nazione
Stato liberale (1800 ca.– 1940 ca.)
¨ ¨ ¨ Stato di diritto PRINCIPIO DI LEGALITA
’ (
Lex facit regem
)
¤ superiore anche al Re ( non più legibus solutus ) NOZIONE DI COSTITUZIONE ¤ prime Costituzioni flessibili ( Statuto Albertino ) PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI ¤ Montesquieu
(
rivisitato
)
Stato totalitario (1920 ca.– 1945 ca.)
¨ ¨ È una “degenerazione” dello Stato liberale ( S . Zweig ) I Guerra mondiale ¨ ¨ La borghesia si accorge dei “costi” dei sistemi democratici ( instabilità ) e dell ’ allargamento del suffragio La sovranità resta allo Stato , ma inteso come Stato
-
partito - ( Fürersprinzip / dittatura del proletariato )
Stato Contemporaneo
Caratteristiche sociali ¨ Da stato monoclasse a stato pluriclasse ¨
Percentuale*degli*aven/*diri0o*al*voto*in*Italia*
Estensione di massa ( del PPI 70" e diritto PS , di PC ) voto → nascita dei partiti 60" 50" Lo Stato deve farsi 30" carico delle disuguaglianze 20" 10" 0" 1861" 1865" 1876" 1882" 1890" 1900" 1904" 1913" 1919" 1921" 1924" 1946" 1948" 1968" 1983"
Stato Contemporaneo
Definizione . Finalità : mantenimento dell ’ unità in un contesto pluralista - 4 Dimensioni
Pluralista Costituzionale
Democratico Sociale
Stato
Pluralista
Definizione ¨ Esistono prima dello Stato soggetti e gruppi di soggetti profondamente diversi tra loro , questa loro soggettività individuale e collettiva è riconosciuta dall ’ ordinamento
Stato
Democratico
Definizione ¨ Esiste un tendenziale corrispondenza tra governanti e governati ( rappresentanza ) Principio di maggioranza
:
la minoranza accetta le decisioni della maggioranza le minoranze hanno possibilità di partecipare alle decisioni esercitando il potere di critica
Stato costituzionale
¨
Definizione:
stato a Costituzione rigida: c’è un limite alla legge del parlamento
Circuito della decisione politica/Circuito delle garanzie
Sistema di giustizia costituzionale
Stato
sociale
Definizione
: lo scopo dello stato è raggiungere
l’eguaglianza effettiva tra le persone
(
sostanziale) (
Art. 3, comma 2 Cost.) Oltre alle libertà negative (c.d. diritti
civili
e
politici
) si riconoscono le libertà positive (c.d. diritti
sociali
) Esempi: istruzione, lavoro, salute, assistenza
Sovranità e ordinamento internazionale
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Art
. 10
L ' ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute .
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali .
Lo straniero , al quale sia impedito nel suo paese l ' effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana , ha diritto d ' asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge .
Non è ammessa l ' estradizione dello straniero per reati politici .
Sovranità e ordinamento internazionale
¨ Art
. 11
¨ L ' Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ; consente , in condizioni di parità con gli altri Stati , alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo .
Organizzazioni internazionali
¨ Organizzazioni a carattere mondiale ¤ ONU ¨ Organizzazioni a carattere regionale ¤ Unione Europea ¤ Consiglio d
’
Europa