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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 10 novembre 2016 (OR. en) 14073/16 DELACT 231 AGRI 604 AGRILEG 168 VETER 119 ANIMAUX 26 PHYTOSAN 34 DENLEG 81 SEMENCES 14 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea 4 novembre 2016 Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2016) 7007 final Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.11.2016 recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7007 final. All.: C(2016) 7007 final 14073/16 lui DG B 2A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.11.2016 C(2016) 7007 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.11.2016 recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla sanità animale. Le malattie animali e le zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento a titolo dei programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza figurano nell'allegato II di detto regolamento. Al fine di tenere conto delle situazioni provocate da tali malattie animali e zoonosi che hanno un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II. La situazione epidemiologica della peste dei piccoli ruminanti, del vaiolo degli ovini, del vaiolo dei caprini e della dermatite nodulare contagiosa che figurano solo nell'allegato I del regolamento (UE) n. 652/2014, che comprende unicamente malattie per le quali possono essere adottate misure di emergenza, si è evoluta nell'ultimo anno e l'UE è attualmente esposta al rischio di tali malattie. La peste dei piccoli ruminanti e il vaiolo degli ovini e dei caprini sono malattie virali degli ovini e dei caprini molto contagiose, endemiche rispettivamente nell'Africa orientale, nella Penisola araba, nei paesi del Medio Oriente e in India, e nei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. La peste dei piccoli ruminanti è diffusa in Africa e in Asia e a partire dal 2014 è stata riscontrata in Turchia e nei paesi del Nord Africa. Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie endemiche nei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, con epidemie ricorrenti in Grecia e Bulgaria, come tra il 2013 e il 2014, provenienti da paesi terzi confinanti (Turchia). Tali malattie hanno gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti ovini e caprini e perturbano gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. Di conseguenza, al fine di attuare adeguati programmi di sorveglianza annuali o pluriennali per l'individuazione precoce, la reazione rapida e l'eradicazione delle suddette malattie, è necessario integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 al fine di includerle. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO L'atto è stato sottoposto alle procedure seguenti: consultazione intra-SANTE, consultazione scritta di esperti degli Stati membri che hanno approvato la proposta, senza osservazioni, consultazione interservizi con le DG interessate e il SG, adozione da parte della Commissione, notifica simultanea al Parlamento europeo e al Consiglio: con due mesi di tempo per sollevare obiezioni, che possono essere IT 2 IT prorogati per altri due mesi su richiesta di uno dei due legislatori. In assenza di obiezioni l'atto delegato entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 40 del medesimo regolamento, per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II di detto regolamento. L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce le condizioni alle quali il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione. La Commissione può integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 solo mediante l'adozione di un atto delegato che modifica tale allegato. IT 3 IT REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.11.2016 recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: IT (1) Le condizioni specifiche da prendere in considerazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 652/2014 sono soddisfatte per la peste dei piccoli ruminanti, elencata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), come "peste des petits ruminants", per il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e per la dermatite nodulare contagiosa, che figurano solo nell'allegato I di detto regolamento, che comprende le malattie che possono beneficiare di un finanziamento a norma dell'articolo 6 di detto regolamento recante misure d'emergenza. (2) La peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale altamente contagiosa degli ovini e dei caprini, endemica in Africa orientale, nella Penisola araba, nei paesi del Medio Oriente e in India. È diffusa in Africa e in Asia ed è stata riscontrata in Turchia e nei paesi del Nord Africa a partire dal 2014. (3) La peste dei piccoli ruminanti è trasmessa tramite contatto diretto e sarebbe principalmente trasmessa nelle zone indenni mediante il trasporto di animali infetti. I caprini sono considerati più esposti degli ovini, nei quali l'infezione può passare inosservata. 1 GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1. 4 IT (4) Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie gravi e altamente contagiose degli ovini e dei caprini causate dai virus Capripox, con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti di ovini e caprini e ripercussioni sugli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (5) Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie endemiche nei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, con incursioni ricorrenti in Grecia e Bulgaria provenienti da un paese terzo confinante. (6) La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini altamente contagiosa, che può essere trasmessa da insetti vettori e può avere gravi conseguenze per la redditività dell'allevamento di bovini perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. È endemica nella maggior parte dei paesi africani e negli anni 2012 e 2013 si è diffusa in Medio Oriente e in Turchia. A partire dall'agosto 2015 sono stati individuati diversi focolai in Grecia, la malattia si è poi diffusa in Bulgaria nel marzo 2016 e successivamente in una serie di paesi dei Balcani occidentali. (7) La situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini, del vaiolo dei caprini e della dermatite nodulare contagiosa è in rapida evoluzione; tali malattie si stanno diffondendo anche nel territorio dell'Unione con gravi conseguenze negative sull'allevamento e sul commercio di bestiame. (8) Su richiesta della Commissione inoltre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso pareri scientifici in relazione a misure di sorveglianza da attuare da parte dell'Unione per l'individuazione precoce di casi di peste dei piccoli ruminanti 2, di vaiolo degli ovini, di vaiolo dei caprini 3 e di dermatite nodulare contagiosa 4 per reagire di conseguenza, evitando la loro diffusione ed eradicandole in tempi brevi. (9) Al fine di attuare adeguati programmi di sorveglianza annuali o pluriennali per l'individuazione precoce delle malattie di cui sopra è pertanto necessario aggiungere la peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la dermatite nodulare contagiosa all'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui all'allegato II di detto regolamento. La Commissione può integrare l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 solo modificando tale allegato. (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014, 2 EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2015. Scientific Opinion on peste des petits ruminants EFSA Journal 2015;13 (1):3985. EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2014. Scientific Opinion on sheep and goat pox. EFSA Journal 2014;12(11):3885. EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2016. Urgent advice on lumpy skin disease. EFSA Journal 2016;14(8):4573. 3 4 IT 5 IT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 sono aggiunte le seguenti malattie animali: "peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e dermatite nodulare contagiosa". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4.11.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT