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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 10 novembre 2016
(OR. en)
14073/16
DELACT 231
AGRI 604
AGRILEG 168
VETER 119
ANIMAUX 26
PHYTOSAN 34
DENLEG 81
SEMENCES 14
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
4 novembre 2016
Destinatario:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 7007 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
4.11.2016 recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n.
652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto
allegato
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7007 final.
All.: C(2016) 7007 final
14073/16
lui
DG B 2A
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 4.11.2016
C(2016) 7007 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 4.11.2016
recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi
in detto allegato
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare e alla sanità animale. Le malattie animali e le zoonosi che possono
beneficiare di un finanziamento a titolo dei programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza figurano nell'allegato II di detto regolamento.
Al fine di tenere conto delle situazioni provocate da tali malattie animali e zoonosi
che hanno un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame,
dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità
umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, l'articolo 10,
paragrafo 2, di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare
atti delegati per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui
all'allegato II.
La situazione epidemiologica della peste dei piccoli ruminanti, del vaiolo degli ovini,
del vaiolo dei caprini e della dermatite nodulare contagiosa che figurano solo
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 652/2014, che comprende unicamente
malattie per le quali possono essere adottate misure di emergenza, si è evoluta
nell'ultimo anno e l'UE è attualmente esposta al rischio di tali malattie.
La peste dei piccoli ruminanti e il vaiolo degli ovini e dei caprini sono malattie virali
degli ovini e dei caprini molto contagiose, endemiche rispettivamente nell'Africa
orientale, nella Penisola araba, nei paesi del Medio Oriente e in India, e nei paesi del
Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. La peste dei piccoli ruminanti è diffusa
in Africa e in Asia e a partire dal 2014 è stata riscontrata in Turchia e nei paesi del
Nord Africa. Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie endemiche nei
paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, con epidemie ricorrenti in
Grecia e Bulgaria, come tra il 2013 e il 2014, provenienti da paesi terzi confinanti
(Turchia).
Tali malattie hanno gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti ovini e
caprini e perturbano gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi
terzi.
Di conseguenza, al fine di attuare adeguati programmi di sorveglianza annuali o
pluriennali per l'individuazione precoce, la reazione rapida e l'eradicazione delle
suddette malattie, è necessario integrare l'elenco delle malattie animali e delle
zoonosi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 al fine di includerle.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
L'atto è stato sottoposto alle procedure seguenti: consultazione intra-SANTE,
consultazione scritta di esperti degli Stati membri che hanno approvato la proposta,
senza osservazioni, consultazione interservizi con le DG interessate e il SG, adozione
da parte della Commissione, notifica simultanea al Parlamento europeo e al
Consiglio: con due mesi di tempo per sollevare obiezioni, che possono essere
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prorogati per altri due mesi su richiesta di uno dei due legislatori. In assenza di
obiezioni l'atto delegato entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014 conferisce alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 40 del
medesimo regolamento, per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi
di cui all'allegato II di detto regolamento.
L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce le condizioni alle quali il
potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione.
La Commissione può integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 solo mediante l'adozione di un atto
delegato che modifica tale allegato.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 4.11.2016
recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi
in detto allegato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del
Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 1, in
particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1)
Le condizioni specifiche da prendere in considerazione a norma dell'articolo 10,
paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 652/2014 sono soddisfatte per la
peste dei piccoli ruminanti, elencata dall'Organizzazione mondiale per la salute
animale (OIE), come "peste des petits ruminants", per il vaiolo degli ovini, il vaiolo
dei caprini e per la dermatite nodulare contagiosa, che figurano solo nell'allegato I di
detto regolamento, che comprende le malattie che possono beneficiare di un
finanziamento a norma dell'articolo 6 di detto regolamento recante misure
d'emergenza.
(2)
La peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale altamente contagiosa degli ovini e
dei caprini, endemica in Africa orientale, nella Penisola araba, nei paesi del Medio
Oriente e in India. È diffusa in Africa e in Asia ed è stata riscontrata in Turchia e nei
paesi del Nord Africa a partire dal 2014.
(3)
La peste dei piccoli ruminanti è trasmessa tramite contatto diretto e sarebbe
principalmente trasmessa nelle zone indenni mediante il trasporto di animali infetti. I
caprini sono considerati più esposti degli ovini, nei quali l'infezione può passare
inosservata.
1
GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
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(4)
Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie gravi e altamente contagiose
degli ovini e dei caprini causate dai virus Capripox, con gravi conseguenze per la
redditività degli allevamenti di ovini e caprini e ripercussioni sugli scambi all'interno
dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(5)
Il vaiolo degli ovini e il vaiolo dei caprini sono malattie endemiche nei paesi del Nord
Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, con incursioni ricorrenti in Grecia e Bulgaria
provenienti da un paese terzo confinante.
(6)
La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini altamente
contagiosa, che può essere trasmessa da insetti vettori e può avere gravi conseguenze
per la redditività dell'allevamento di bovini perturbando gli scambi all'interno
dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. È endemica nella maggior parte dei
paesi africani e negli anni 2012 e 2013 si è diffusa in Medio Oriente e in Turchia. A
partire dall'agosto 2015 sono stati individuati diversi focolai in Grecia, la malattia si è
poi diffusa in Bulgaria nel marzo 2016 e successivamente in una serie di paesi dei
Balcani occidentali.
(7)
La situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini, del vaiolo dei caprini e della
dermatite nodulare contagiosa è in rapida evoluzione; tali malattie si stanno
diffondendo anche nel territorio dell'Unione con gravi conseguenze negative
sull'allevamento e sul commercio di bestiame.
(8)
Su richiesta della Commissione inoltre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) ha emesso pareri scientifici in relazione a misure di sorveglianza da attuare da
parte dell'Unione per l'individuazione precoce di casi di peste dei piccoli ruminanti 2, di
vaiolo degli ovini, di vaiolo dei caprini 3 e di dermatite nodulare contagiosa 4 per
reagire di conseguenza, evitando la loro diffusione ed eradicandole in tempi brevi.
(9)
Al fine di attuare adeguati programmi di sorveglianza annuali o pluriennali per
l'individuazione precoce delle malattie di cui sopra è pertanto necessario aggiungere la
peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la dermatite
nodulare contagiosa all'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014. L'articolo 10, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 652/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti
delegati al fine di integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui
all'allegato II di detto regolamento. La Commissione può integrare l'elenco di cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 solo modificando tale allegato.
(10)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento
(UE) n. 652/2014,
2
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2015. Scientific Opinion on peste
des petits ruminants EFSA Journal 2015;13 (1):3985.
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2014. Scientific Opinion on sheep
and goat pox. EFSA Journal 2014;12(11):3885.
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), 2016. Urgent advice on lumpy skin
disease. EFSA Journal 2016;14(8):4573.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 sono aggiunte le seguenti
malattie animali: "peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e
dermatite nodulare contagiosa".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4.11.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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