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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 8 novembre 2016
(OR. en)
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FIN 774
FSTR 77
FC 71
REGIO 98
AGRIFIN 117
RISULTATI DEI LAVORI
Origine:
Segretariato generale del Consiglio
in data:
Destinatario:
8 novembre 2016
delegazioni
n. doc. prec.:
13265/16
Oggetto:
Relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo
"L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti
utili del periodo di programmazione 2007-2013"
- Conclusioni del Consiglio (8 novembre 2016)
Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2016 della
Corte dei conti europea dal titolo: "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari:
insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013", adottate dal Consiglio nella sua
3495ª sessione l'8 novembre 2016.
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ALLEGATO
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2016
della Corte dei conti europea dal titolo
"L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili
del periodo di programmazione 2007-2013"
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:
1)
ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea (in
appresso "la Corte"), in particolare la metodologia utilizzata, che consente un raffronto tra
strumenti finanziari sottoposti a gestione concorrente e a gestione centralizzata;
2)
PRENDE ATTO che la relazione si basa su dati che riflettono la situazione a fine 2014; dati
più completi, che potrebbero relativizzare alcune delle conclusioni espresse nella relazione,
dovrebbero essere disponibili alla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 in data
31 marzo 2017;
3)
SI COMPIACE delle risposte particolareggiate della Commissione alla relazione;
4)
RICORDA che gli strumenti finanziari costituiscono un mezzo per erogare sostegno
finanziario dal bilancio dell'UE sotto forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o
garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, al fine di conseguire obiettivi strategici
dell'Unione;
5)
INCORAGGIA l'uso degli strumenti finanziari quale mezzo per investire nella crescita e
nell'occupazione in settori in cui si prevede che gli investimenti siano finanziariamente
sostenibili;
6)
RICONOSCE che gli strumenti finanziari offrono la possibilità di determinare un effetto
moltiplicatore del contributo del bilancio dell'UE attraverso la mobilitazione di fondi privati e
pubblici aggiuntivi e la fornitura di sostegno in un modo rotativo sostenibile ("fare di più con
meno"); RILEVA, tuttavia, che gli strumenti finanziari comportano necessariamente spese di
gestione e altri costi che devono essere presi in considerazione in sede di valutazione della
loro efficienza;
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7)
RIBADISCE la sua posizione, espressa nelle conclusioni del giugno 2015 1, secondo cui
nell'ambito della politica di coesione le sovvenzioni sono una forma efficace di sostegno per
molti tipi di progetti e programmi, sia singolarmente che in combinazione con strumenti
finanziari, e INVITA la Commissione e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le
possibilità di combinare sovvenzioni con strumenti finanziari, tenendo conto delle diverse
situazioni e dei diversi contesti negli Stati membri e nelle regioni;
8)
PRENDE ATTO delle conclusioni della Corte riguardanti gli strumenti finanziari come
strumento di esecuzione del bilancio dell'UE nel corso del periodo 2007-2013 e precisamente:
-
del sovradimensionamento degli strumenti in un numero significativo di casi;
-
dell'insuccesso nell'attrarre capitali privati in diversi casi;
-
del successo limitato nel fornire sostegno finanziario rotativo; e
-
dei livelli elevati dei costi e delle commissioni di gestione rispetto al sostegno
finanziario effettivamente erogato ai destinatari finali di strumenti finanziari nel quadro
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE);
9)
RIMARCA, per quanto riguarda tali conclusioni, che gli strumenti finanziari costituiscono un
mezzo relativamente nuovo della politica di coesione e SOTTOLINEA che gli insegnamenti
appresi nel periodo 2007-2013 hanno portato a miglioramenti del quadro legislativo per il
periodo 2014-2020 che rispondono alla maggior parte delle problematiche sollevate dalla
Corte;
10)
RITIENE che molte delle conclusioni e raccomandazioni della Corte confermino l’importanza
e l’urgenza degli sforzi di semplificazione volti a facilitare la creazione e l’attuazione degli
strumenti finanziari; in tale contesto, PRENDE ATTO delle proposte legislative per il periodo
di programmazione in corso recentemente presentate dalla Commissione e intese a
semplificare l’utilizzo degli strumenti finanziari e ad agevolare la combinazione dei Fondi
strutturali e di investimento europei e del Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS);
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Doc. 9622/1/15 REV 1, punto 14.
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Entità degli strumenti finanziari
11)
RICONOSCE che, secondo le conclusioni della Corte, nel periodo 2007-2013 un certo
numero di strumenti finanziari era in sovracapitalizzazione, il che ha condotto, in
combinazione con altri fattori, a difficoltà nella piena erogazione dei fondi in questione;
OSSERVA, tuttavia, che soltanto al momento della chiusura sarà possibile trarre conclusioni
definitive in merito ai tassi di esborso;
12)
CONDIVIDE l'opinione della Corte e della Commissione sul fatto che l’introduzione di
valutazioni ex ante obbligatorie per gli strumenti finanziari nel quadro legislativo per il
periodo 2014-2020 dovrebbe contribuire a una migliore comprensione della situazione in
materia di capacità e domanda dei mercati, nonché alla prevenzione di un
sovradimensionamento degli strumenti finanziari;
13)
INVITA la Commissione, per quanto riguarda gli strumenti a gestione centralizzata,
a)
a includere sistematicamente nelle sue valutazioni ex ante un’analisi degli insegnamenti
tratti e a valutare, nell’ambito dei riesami intermedi per il rispettivo strumento, l’effetto
di importanti mutamenti socio-economici sulle motivazioni alla base di ogni strumento,
nonché il contributo corrispondente apportato allo strumento a partire dal bilancio
dell’UE;
b)
a includere, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, un’analisi
dell’impatto geografico degli strumenti a gestione centralizzata sulle attività relative
agli strumenti finanziari gestiti a livello centrale;
14)
INCORAGGIA gli Stati membri e la Commissione a proseguire negli sforzi volti a
considerare attentamente l’entità adeguata degli strumenti finanziari al fine di migliorarne
l'efficacia; e RICORDA che la responsabilità e il controllo principali sull’istituzione e
l’attuazione degli strumenti finanziari nell’ambito della politica di coesione dovrebbe
continuare a spettare alle autorità di gestione degli Stati membri;
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Attrarre capitali privati
15)
RILEVA che nel periodo 2007-2013 la Commissione e gli Stati membri hanno incontrato
difficoltà nell'attrarre capitali privati tanto per gli strumenti finanziari a gestione centralizzata
quanto per quelli a gestione concorrente;
16)
RITIENE tuttavia che l’importo del capitale privato attratto non debba essere considerato
come unico elemento per misurare il successo di uno strumento finanziario quando devono
essere conseguiti altri importanti obiettivi strategici (ad es. promuovere investimenti in
mercati con forte valore aggiunto UE in un momento di recessione economica);
17)
RILEVA che la Commissione e la BEI riferiscono annualmente in merito all’effetto
moltiplicatore previsto degli strumenti finanziari gestiti a livello centrale e del FEIS;
DEPLORA tuttavia la mancanza di dati riguardanti il reale effetto moltiplicatore di tutti gli
strumenti finanziari mediante l'utilizzo di un'unica, chiara definizione dell'effetto
moltiplicatore nell'ambito dell'intero bilancio dell’UE; e INVITA la Commissione a
provvedere alla fornitura di tali dati comparabili, utilizzando gli attuali obblighi di relazione;
Sostegno finanziario rotativo
18)
DEPLORA che, secondo le conclusioni della Corte, e a causa di ritardi nell’attuazione,
l’effetto di rotazione dei fondi degli strumenti finanziari sia stato piuttosto limitato nel
periodo 2007-2013;
19)
CONDIVIDE l'osservazione della Commissione secondo cui l’effetto di rotazione dipende
dalla data di istituzione dello strumento finanziario, dal tipo di prodotto finanziario, dal
periodo di rimborso, dalla scadenza e dai tassi di inadempimento del finanziamento erogato ai
destinatari finali;
20)
INVITA la Commissione e gli Stati membri a sostenere l’effetto rotativo dei fondi degli
strumenti finanziari per un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità,
ad esempio prevedendo una clausola specifica negli accordi di finanziamento;
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Efficienza economica degli strumenti finanziari come mezzo di erogazione del bilancio dell’UE
21)
PRENDE ATTO del livello elevato dei costi di gestione constatato dalla Corte per gli
strumenti finanziari del FESR e dell’FSE, in particolare rispetto al livello di esborso ai
destinatari finali a fine 2014; SI ATTENDE tuttavia una diminuzione di questo squilibrio non
appena saranno disponibili nuovi dati forniti dagli Stati membri alla chiusura del periodo di
programmazione 2007-2013;
22)
RITIENE che siano stati apportati miglioramenti significativi per il periodo 2014-2020, con
l’introduzione di massimali aggregati per tutto oltre il periodo di ammissibilità e di elementi
basati sui risultati per i costi di gestione; RICONOSCE tuttavia che i costi di gestione effettivi
necessari per conseguire gli obiettivi fissati nei programmi operativi possono variare
notevolmente tra gli Stati membri a causa delle specificità nazionali o regionali del mercato;
23)
INVITA
a)
la Commissione a evitare interpretazioni retroattive del quadro legislativo per quanto
riguarda i concetti di costi di gestione e di remunerazione basata sui risultati, il calcolo
dell’effetto moltiplicatore e dei massimali per le spese ammissibili;
b)
la Commissione a valutare le informazioni esistenti sui costi di gestione degli strumenti
finanziari tanto a gestione centralizzata quanto a gestione concorrente, in tempo utile
per essere utilizzati per la preparazione delle proposte legislative per il periodo
successivo al 2020;
c)
le autorità di gestione degli Stati membri a fare ampio ricorso, in sede di negoziazione
degli accordi di finanziamento per l’attuale periodo 2014-2020, agli elementi di
remunerazione dei gestori di fondi che sono basati sulla performance, al fine di
migliorare l’efficacia degli strumenti finanziari in termini di costi.
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