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Socio lavoratore di cooperativa: il caso del TFR pattizio
Renzo La Costa
Per il socio lavoratore di società cooperativa il cui rapporto è cessato ante legge 142/2001,
pur non configurandosi un rapporto di lavoro subordinato, va riconosciuto il TFR se la
cooperativa procedeva comunque all’accantonamento. Così si è espressa la Corte di
Cassazione con sentenza nr. 9471 del 10.5.2016. La Corte d'appello concordava con la
prima sentenza emessa dal Tribunale, per la quale la prestazione resa dal lavoratore socio
della cooperativa - il cui rapporto societario era cessato prima dell'entrata in vigore della
Legge 3 aprile 2001, n. 142 - non potesse essere qualificato come lavoro subordinato;
tuttavia riteneva che dovesse essere valorizzata la volontà della società di attribuire
comunque il trattamento di fine rapporto - che aveva ingenerato un affidamento del
lavoratore appellante - desunta dagli accantonamenti sempre effettuati a tale titolo e dalla
loro comunicazione all'ente previdenziale negli appositi modelli 01M.3. Anche secondo la
suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su ricorso della società, non vi è alcuna
contraddittorietà nel ritenere che il diritto al TFR spetti in favore del socio di cooperativa,
in virtù di previsione pattizia o di obbligazione volontariamente assunta dalla società,
dimostrata dal comportamento concludente consistente nell'effettuazione degli
accantonamenti annuali e nella relativa comunicazione all'istituto previdenziale.
Nella sentenza n. 14076 del 11/06/2010, la stessa suprema Corte ha infatti già chiarito, con
riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale rilevante nel caso in esame, per il
quale risulta temporalmente inapplicabile la nuova disciplina sulle cooperative di lavoro
introdotta dalla L. n. 142 del 2001, che il credito per TFR del socio di cooperativa è
configurabile, nei limiti in cui esso sia stato reso operativo in favore dei soci dalla loro
autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare, o,
comunque, di comportamenti in tal senso concludenti, quali il versamento
della prescritta contribuzione. La tutelabilità di tale credito ha infatti trovato conferma
nella L. n. 196 del 1997 (art. 24), che ha espressamente disposto l'estensione ai soci
lavoratori della disciplina in materia di fondo di garanzia per il TFR (L. n. 297 del 1982,
art. 2) e l'intervento del fondo medesimo per la garanzia dei crediti in caso di insolvenza
(D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2).
Nell'interpretazione di tali norme, la Suprema Corte ha da subito affermato la portata
retroattiva delle nuove disposizioni e l'estensione dell'intervento a tutti i casi in cui la tutela
sia prevista per i lavoratori dipendenti, e ciò " a prescindere dal tipo di prestazione
lavorativa (se conforme, o meno, a quanto previsto nel patto sociale) e, quindi, dalla
sussistenza o meno della subordinazione, cui la precedente giurisprudenza della stessa
Corte aveva collegato l'applicabilità ai soci delle norme a tutela dei lavoro dipendente. Ne è
conseguito il rigetto del ricorso.