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Scatti di anzianità maturati con supplenze e servizio preruolo
per intero nella ricostruzione di carriera: sì della Cassazione.
Intervista all’Avv. Miceli
Codice abbonamento:
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di Vincenzo Brancatisano
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Intervista di Vincenzo Brancatisano all’Avv.
Walter Miceli del Foro di Palermo sulla sentenza
della Cassazione sulla reiterazione dei contratti
a termine, sui risarcimenti, ricostruzione di
carriera, nonchè prospettive per i docenti della II
fascia delle graduatorie di istituto e per il
personale ATA.
La sentenza della Cassazione è una doccia fredda per i lavoratori della
Scuola?
Non è una buona sentenza, contiene molti errori e grossolani strafalcioni giuridici,
destinati ad essere corretti dalla Corte di Giustizia Europea. Ma la doccia fredda,
intanto, è per il Ministero della Pubblica Istruzione. La Corte di Cassazione, infatti, ha
de nitivamente riconosciuto il principio della piena equiparazione del trattamento
economico tra i docenti precari e i docenti di ruolo. Ciò signi ca che tutti gli
insegnanti, anche quelli nel frattempo assunti a tempo indeterminato, potranno agire
in giudizio per ottenere il pagamento degli scatti di anzianità maturati e non
percepiti durante il periodo di precariato, oltre alla integrale valutazione del servizio
preruolo ai ni della ricostruzione della carriera. In poche parole, ogni docente
precario o assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato ha un
credito immediatamente esigibile nei confronti dello Stato che, in alcuni casi, può
raggiungere la cifra di 10.000 euro. E mi stupirei molto se tutti gli insegnati ancora
precari o con una storia di precariato alle spalle, ma anche gli ATA (ai quali si
applicano gli stessi principi), non agissero subito in Tribunale per pretendere il
pagamento di queste somme illegittimamente non versate dal MIUR.
Ma veniamo agli aspetti più controversi della sentenza. Anzitutto la
Cassazione sostiene che l’abuso c’è stato solo per le supplenze in organico
di diritto, cioè quelle stipulate con termine
no al 31 agosto, protratte per
oltre 36 mesi.
È vero, tuttavia, secondo la Cassazione, anche le supplenze su organico di fatto, con
termine al 30 giugno, sono illegittime se reiteratamente stipulate oltre la soglia
temporale dei 36 mesi per la stessa classe di concorso e nello stesso Istituto. In parole
povere, se per esempio un docente ha lavorato per 4 anni in uno stesso Istituto
scolastico (anche non continuativamente) per la stessa disciplina, può dimostrare
l’abuso commesso ai suoi danni anche se i 4 contratti sono stati stipulati con termine
no al 30 di giugno. E anche questa non è una bella notizia per il Ministero della
Pubblica Istruzione.
Parliamo delle conseguenze sanzionatorie dell’abuso. Per i docenti già
assunti a tempo indeterminato non vi sarà alcun risarcimento?
Sì, è così, secondo la Cassazione l’assunzione a tempo indeterminato
rappresenterebbe una sorta di colpo di spugna sugli illeciti commessi dal Ministero
Dicevo nessun risarcimento, a meno che – sempre secondo la Cassazione – il docente
già assunto non riesca a provare in concreto un danno derivante dal ritardo nel
conseguimento dell’immissione in ruolo. Ma si tratta di una prova impossibile da
fornire: come si fa a provare in concreto la sofferenza derivante dall’incertezza di chi
ha vissuto per molti anni in condizione di permanente precariato? Come può trovare
Codice abbonamento:
nessun risarcimento anche se la stabilizzazione è arrivata dopo 10 anni di precariato.
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della Pubblica Istruzione. Dunque, per chi ha un contratto a tempo indeterminato
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ingresso in Tribunale lo scandalo delle vite rinviate, l’impossibilità di formulare
progetti riguardo al proprio futuro? Questa è, dunque, la prima conclusione raggiunta
dalla Cassazione destinata a cadere alla luce della giurisprudenza comunitaria.
L’ordinanza Papalia della Corte di Giustizia Europea, infatti, aveva stabilito che il
diritto al risarcimento non può essere subordinato all’obbligo, gravante sul
lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di
impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. I giudici nazionali sono
obbligati a seguire le interpretazioni offerte dalla Corte di Giustizia; la sentenza della
Cassazione, su questo aspetto dell’onere della prova del danno derivante dal ritardo
nel conseguimento dell’immissione in ruolo, dunque, potrebbe non trovare seguito
presso i Giudici di merito.
E i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto e, dunque, ancora precari
perché esclusi dal piano di stabilizzazione, cosa devono aspettarsi dopo la
sentenza della Cassazione?
Voglio subito precisare che in Cassazione sono approdati i vecchi processi dei docenti
già assunti a tempo indeterminato, e dunque la sentenza che stiamo commentando
non si è ancora pronunciata sulla condizione dei docenti inseriti nella seconda fascia
delle graduatorie d’istituto. I legali dell’Anief nei prossimi giorni depositeranno
centinaia di ricorsi per far sollevare dai Tribunali del Lavoro la questione di
legittimità costituzionale della legge 107 nella parte in cui essa esclude dal piano di
stabilizzazione proprio i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto con oltre 36 mesi
di servizio alle dipendenze del MIUR. Se, infatti, per la Cassazione la stabilizzazione
rappresenta la sanzione più corretta per risarcire i docenti precari, non si vede perché
questa sanzione non debba essere applicata anche agli insegnati non inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento. Io sono convinto che, prima o poi, troveremo un giudice
che solleverà questione di legittimità costituzionale su questa macroscopica iniquità
della legge 107.
In ne una ri essione sugli ATA non stabilizzati, secondo la Cassazione
essi potrebbero aspirare solo ad un risarcimento del danno non superiore
alle 12 mensilità.
Questo è uno dei punti più deludenti della sentenza. Ma, per fortuna, ancora una volta
la Cassazione sarà presto smentita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla stessa
Corte Costituzionale. I colleghi Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, infatti, hanno
ottenuto due importanti ordinanze destinate a travolgere le conclusioni raggiunte
dalla Corte di Cassazione. Con la prima ordinanza, ottenuta dall’avvocato Galleano,
infatti, il Tribunale di Trapani ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea la
questione della inadeguatezza dell’indennizzo previsto dall’art.32, comma 5, della
legge n.183/2010 (appunto le 12 mensilità) come misura sanzionatoria dell’abuso
commesso ai danni dei lavoratori precari alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione. Siamo convinti che la Corte di Giustizia dirà che non si possono
equiparare, sul piano dell’ef cacia sanzionatoria, da un lato la stabilizzazione
riservata ai docenti inseriti nelle GAE e, dall’altro, il misero indennizzo previsto per
che impedisce di applicare, nel caso dei lavoratori della sanità, la sanzione della
stabilizzazione del rapporto di lavoro per effetto del superamento dei 36 mesi di
servizio. E anche su questo aspetto la sentenza della Cassazione potrebbe diventare
ben presto un reperto di archeologia giuridica, soprattutto perché essa ha applicato
conclusioni già ritenute insoddisfacenti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Codice abbonamento:
altrettanto importante ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale della norma
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gli ATA. L’avvocato Enzo De Michele, inoltre, ha ottenuto dal Tribunale di Foggia un
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Giustizia europea.
Insomma, la sentenza della Cassazione è o non è una doccia fredda per i
lavoratori della Scuola.
La sentenza della Cassazione è un’altra tappa di un lungo percorso di tutela
giudiziaria iniziato da Anief nel lontano 2010. Con questa sentenza è stato
de nitivamente riconosciuto il principio della parità del trattamento economico tra i
lavoratori precari e i quelli di ruolo. Su questo aspetto, dunque, ogni insegnante e
ogni ATA potrà andare subito all’incasso con un’azione giudiziaria dagli esiti ormai
scontati.
Quanto alla stabilizzazione, intanto vorrei ricordare che, per effetto della sentenza
Mascolo della CGUE, il Governo ha dovuto varare un primo piano di stabilizzazione
per oltre 100.000 precari. Il successo, però, sarà pieno solo quando i Giudici
constateranno che dal piano di stabilizzazione non potevano essere esclusi gli
insegnanti inseriti nelle graduatorie d’istituto e gli ATA. Su questo obiettivo la rete
dei legali Anief, anche grazie al sostegno dei colleghi esperti di diritto comunitario
Enzo De Michele e Sergio Galleano, sa di poter contare su una magistratura nazionale
che non si lascerà intimidire di fronte alla coazione a ripetere gli stessi errori
manifestata dalla Cassazione con la sentenza oggi commentata.
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8 novembre 2016 - 11:27 - Vincenzo Brancatisano
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