SENATO DELLA REPUBBLICA

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BOZZE DI STAMPA
11 novembre 2016
N. 1
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario (2224)
EMENDAMENTI
Art. 1.
1.200
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali attività
costituiscono oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie».
1.201
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Al comma 3 dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «ai
sensi dell’articolo 1 comma 539 della Legge n. 208 del 28 dicembre
2015».
Tip. Senato
— 2 —
1.202
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private trasmettono semestralmente i dati sui rischi e sugli eventi avversi alla regione di appartenenza».
1.203
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private
che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio
di monitoraggio, attraverso un corretto Data Quality Management, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
— 3 —
ORDINE DEL GIORNO
G1.100
Romano, Zeller, Fravezzi, Panizza, Zin, Battista
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A,
recante «disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
premesso che:
il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;
il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo, il quale, a norma
dell’articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia realmente consapevole, deve essere ’informato, nonché condiviso.
Il che comporta una specifica e particolareggiata informazione, da parte
del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi. dei risultati conseguibili e
delle possibili conseguenze negative;
la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta
straordinariamente potente nelle capacità diagnostiche e nelle possibilità
di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei pazienti
che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza
di questa crisi profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie sui risultati conseguenti
alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;
in tale contesto l’obbligo di informazione e le cd «scelte critiche»
sono imprescindibili in materia di responsabilità professionale del personale sanitario,
considerato che:
il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria,
nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo
dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i rischi conseguenti in
caso di omissione dell’intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell’intervento sanitario; la tipologia dell’intervento; le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di
— 4 —
anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i
rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a
quelli del tutto anomali ed eccezionali; l’esistenza di carenze organizzative
e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti;
l’urgenza dell’intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna formalità;
le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo
chiaro e comprensibile, tali da rispettare la dignità del paziente;
il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la
struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi
dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto
dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico
dovrebbero poter decidere di video registrare l’adempimento del dovere di
informazione e la prestazione del consenso;
in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello stesso; in caso di
pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità
genitoriale, sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà
genitoriale, il medico dovrebbe senza indugio rivolgersi al giudice tutelare
perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell’incapace il rifiuto del
trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio
alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento
sanitario necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di
sostegno, dall’amministratore di sostegno sentito l’amministrato. Il medico
che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell’amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch’egli rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di
irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell’amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere
necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;
in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il
dissenso del medesimo al trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d’agire e di intendere e di volere;
fatta salva l’azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e
di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a
errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale dovrebbe
autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano
prevedibili secondo l’ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglio-
— 5 —
ramento della salute del paziente il medico deve poter procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;
in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici
superiori alla concreta disponibilità, il professionista dovrebbe operare la
scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio
della maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio
della priorità temporale della richiesta di intervento; a parità di idoneità
clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale
della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a
meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;
per quanto sopra premesso e considerato, il Senato,
impegna il Governo a valutare la possibilità di: regolare la responsabilità professionale del personale sanitario con interventi legislativi e/o
regolamenti affinché nell’ambito dell’obbligo di informazione gravante
sulla struttura sanitaria nonché sul medico che ha in cura il paziente, si
tenga conto dei contenuti del dovere di informazione come sopracitati e
affinché, nel caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, la scelta del professionista sia effettuata secondo i criteri sopracitati.
— 6 —
EMENDAMENTI
Art. 2.
2.200
Rizzotti, Mandelli
Sopprimere l’articolo.
2.14
Palermo
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o l’incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».
2.201
D’Ambrosio Lattieri, Bruni
Sopprimere il comma 3.
2.202
Mandelli, Rizzotti
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».
— 7 —
2.203
D’Ambrosio Lattieri, Bruni
Al comma 4, dopo la parola: «raccoglie» inserire le seguenti: «dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».
2.204
Di Biagio
Sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «rischi ed eventi
avversi», con le seguenti: «rischi, fattori di rischio ed eventi avversi».
2.205
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Al comma 4, sostituire la parola: «semestralmente» con le seguenti:
«annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «semestrale»
con le seguenti: «annuale entro il 28 febbraio dell’anno successivo».
2.26
Di Biagio, Aiello
Al comma 4 aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvedono ad
adottare corrette metodologie di Data Quality Management al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».
2.206
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al fine di evitare
omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema
informativo è sottoposto a periodica revisione».
— 8 —
2.207
Gaetti, Taverna
Al comma 5, capoverso «d-bis)», sopprimere le parole: «Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
2.208
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza
del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli
eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell’articolo 1, comma
539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal
comma 4-bis del presente articolo».
Art. 3.
3.200
D’Ambrosio Lettieri
Al comma 1, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente: «e».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente: «e».
3.201
Di Biagio
Al comma 2, sostituire le parole: «e il monitoraggio» con le seguenti:
«, la valutazione e il monitoraggio».
— 9 —
3.202
Di Biagio
Al comma 2, dopo le parole: «eventi avversi», inserire le seguenti:
«giudizialmente accertati».
3.16
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del
rischio sanitario» aggiungere le seguenti: «, sulla metodologia da seguire
relativamente all’accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi
avversi, e relativamente all’indicazione delle cause che hanno portato all’evento avverso,».
Art. 4.
4.200
Zeller, Palermo, Fravezzi, Panizza
Al comma 2, dopo le parole: «della struttura pubblica o privata», inserire le seguenti: «, o l’esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».
4.201
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le
seguenti: «quindici giorni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «quarantacinque giorni».
— 10 —
4.202
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate
rendono altresı̀ disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria Carta dei servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all’entità ed alla tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio,
verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 16 della presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».
4.203
Gaetti, Taverna
Al comma 3, dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a
tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e» e dopo la parola:
«quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».
4.204
Stefani, Volpi
Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a
tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e» e dopo la parola:
«quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».
4.205
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Al comma 3 dopo le parole: «risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio» inserire le seguenti: «a seguito di accertamento giudiziale nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».
— 11 —
4.206
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».
4.207
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) venuti a conoscenza che il coordinatore sanitario ha disposto il riscontro diagnostico ai sensi del comma
2, possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia"».
4.208
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 3, aggiunger il seguente:
«3-bis. All’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l’esecuzione del riscontro
diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia"».
4.209
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. «Il danneggiato è tenuto a fornire tutta la documentazione sanitaria in suo possesso inerente l’eventuale pretesa risarcitoria azionata».
Conseguentemente, all’articolo 12 comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Parimenti, in relazione ai fatti dedotti in ogni fase della
trattazione del sinistro, l’impresa di assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e sociosanitaria hanno diritto di ac-
— 12 —
cesso alla documentazione sanitaria in possesso del danneggiato e/o di altre strutture sanitarie o sociosanitarie cui il danneggiato si è rivolto».
— 13 —
ORDINE DEL GIORNO
G4.100
Gaetti, Taverna
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 4 reca «Trasparenza dei dati»;
l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» stabilisce che sono sottoposte al riscontro diagnostico, «[ .. ]i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un
ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e
negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici
curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di
quesiti clinico-scientifici»;
il comma 2, dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, prescrive, altresı̀, che «il coordinatore sanitario
può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte»,
impegna il Governo:
ad attuare misure di carattere normativo volte ad introdurre la possibilità per i familiari (o gli aventi titolo) di disporre il riscontro diagnostico del deceduto sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo,
con la presenza di un medico di fiducia.
— 14 —
EMENDAMENTI
Art. 5.
5.200
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al comma 1, sostituite le parole: «si attengono» con le seguenti:
«fanno riferimento».
5.201
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al comma i, sostituire le parole: «salve le specificità del caso concreto» con le seguenti: «e tenendo conto delle specificità del paziente e
del contesto organizzativo».
5.202
Fucksia
Al comma 1, dopo le parole: «salve le specificità del caso concreto»
inserire le seguenti: «e tenendo conto delle specificità del paziente e del
contesto organizzativo».
5.203
Gaetti, Taverna
Al comma 1, dopo le parole: «da enti e istituzioni pubblici e privati»
inserire le seguenti: «da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da
esperti in relazione alle tematiche affrontate,».
— 15 —
5.204
Rizzotti, Mandelli
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai millecinquecento
iscritti,».
5.205
Rizzotti, Mandelli
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai mille iscritti,».
5.206
Fucksia
Al comma 1, dopo le parole: «dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative per ogni branca specialistica la cui
autorevolezza sia fondata sull’applicazione delle migliori conoscenze, metodologie e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e internazionale, basate su dati scientifici
oggettivi e comprovati da livello di efficacia».
5.20
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le linee
guida sono redatte e aggiornate con la collaborazione di rappresentanti
esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su trials clinici rigorosi».
5.24
Di Biagio, Aiello
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee
guida, riviste almeno ogni due anni, regolamentano i tempi e le modalità
di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree sanitarie a
— 16 —
maggior rischio clinico, anche l’utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle procedure di consenso informato del paziente».
5.207
Fucksia
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell’inserimento nel Sistema Nazionale Linee Guida, l’Istituto Superiore di Sanità Pubblica valuta l’esistenza di eventuali conflitti di interesse delle linee guida elaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie prima della pubblicazione delle
stesse, dando parere vincolante».
5.208
Rizzotti, Mandelli
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il decreto di cui al comma l è emanato previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Al fine dell’iscrizione nell’elenco, il decreto deve
prevedere che le società scientifiche sono tenute, in particolare:
a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
b) a dimostrare l’assenza di esercizio di attività imprenditoriali o
partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;
d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere
organismi di garanzia della aderenza della formazione e dell’aggiornamento agli standard europei ed internazionali;
e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;
— 17 —
f) a dimostrare l’espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».
5.209
Gaetti, Taverna
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di rappresentatività sul
territorio nazionale» con le seguenti: «di carattere scientifico».
5.210
Mandelli, Rizzotti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nell’elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la
partecipazione e il contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la federazione nazionale
dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici
d’infanzia e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».
5.211
Gaetti, Taverna
Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Entro novanta giorni dall’indicazione da parte di SNLG, le linee guida possono essere integrate da contributi e commenti pubblici da parte della comunità
scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in
relazione alle tematiche affrontate. Entro trenta giorni dal ricevimento
dei contributi, il Ministero della salute deve rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».
5.212
Fucksia
Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo, con il seguente: «Le linee
guida e gli aggiornamenti delle stesse sono validate, mediante l’espressione di parere vincolante, dall’Istituto superiore di sanità al fine di verificare la conformità della metodologia adottata all’applicazione delle mi-
— 18 —
gliori conoscenze, metodologie e prassi operative derivanti dal consenso
della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale ed internazionale,
basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni, per garantire la loro qualità e trasparenza. Tali standard
sono definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, mediante pubblicazione
sul proprio sito internet ed in quello del Sistema Nazionale Linee Guida».
5.213
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Entro novanta giorni dall’indicazione da parte di SNLG, e
prima della pubblicazione delle linee guida da parte dell’Istituto superiore
di sanità, le stesse possono essere integrate da contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate. Entro
trenta giorni dal ricevimento dei contributi, il Ministero della salute
deve rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».
5.214
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nelle aree non coperte da raccomandazioni o linee guida di
riferimento scientifico culturale, si rinvia a quanto disposto dall’articolo
3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
— 19 —
ORDINI DEL GIORNO
G5.100
Gaetti, Taverna
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 5, stabilisce al comma 1, che gli esercenti le professioni
sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e di medicina legale, si
attengono, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da
enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;
il comma 3 stabilisce, inoltre, che le linee guida e i relativi aggiornamenti sono elaborate dai soggetti di cui al comma 1 e sono integrati nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato, nei
compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute che deve
essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
impegna il Governo:
a coinvolgere, per la definizione delle linee guida, anche gruppi di
lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate;
a prevedere la possibilità di integrare le bozze di linee guida indicate da SNLG con i contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti
in relazione alle tematiche affrontate.
G5.101
Fuksia
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l’istituzione di un
elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le
professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
— 20 —
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società
iscritte nel suddetto elenco,
impegna il Governo:
a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l’opportunità di adottare
eventuali, ulteriori, iniziative volte a attribuire la redazione delle buone
pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni indicate dalle linee
guida, a società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per ogni branca specialistica la cui autorevolezza sia fondata sull’applicazione delle migliori conoscenze, metodologie e prassi
operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia.
— 21 —
EMENDAMENTI
5.0.200
Scavone, Compagnone, D’Anna
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
Le prestazioni di screening sanitario, si effettuano su base volontaria
per la prevenzione delle patologie della popolazione. Lo screening non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che
eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».
5.0.201
Scavone, Compagnone, D’Anna
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
Le prestazioni di screening sanitario, per la loro stessa caratteristica
di non poter escludere in assoluto l’evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio. Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni,
fatti salvi i comportamenti in cui sia evidente la negligenza, l’imperizia,
l’imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave».
— 22 —
Art. 6.
6.200
Simeoni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – 1. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 590-ter. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario). – L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, negligenza o
imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde
dei reati di cui agli articoli 589 e 590".».
6.201
Stefani, Volpi
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, apportare
le seguenti modificazioni:
1) sopprimere le parole: «qualora l’evento si sia verificato a causa
di imperizia»;
2) sostituire le parole: «sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle» con le seguenti: «salvo
le».
6.202
Gaetti, Taverna
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia».
— 23 —
6.203
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, dopo la
parola: «qualora» inserire le seguenti: «la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e».
6.204
Gaetti, Taverna
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies» secondo comma, sostituire
le parole: «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee
guida risultino adeguate alle» con le seguenti: «salvo le».
6.205
Scavone, Compagnone
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In caso di reati co/posi commessi nonostante l’osservanza di
linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo
ove venga accertato che, nel caso specifico, l’adozione di misure diverse
da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato
con probabilità elevata o prossima alla certezza l’evento e che il medico,
in base al parametro della perizia , avrebbe dovuto adottare. In ogni caso,
valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti
del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.
1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia
stato determinato dall’organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale . Ove non sia procrastinabile l’intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative
di vita del paziente, è altresı̀ esclusa la responsabilità colposa del medico
che , non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività
professionale, ne abbia informato il paziente e , sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evita bile. In ogni caso i/ giudice
può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove
risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria
abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nell’esecuzione della prestazione professionale.
1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le
attività compiute nell’ambito del suo specifico percorso di formazione,
salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.
— 24 —
1-quinquies. Non è punibile penalmente il medico che nell’ambito di
un’attività medica d’equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all’esecuzione di un trattamento o di un intervento
sanitario.
1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».
— 25 —
ORDINE DEL GIORNO
G6.100
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
considerato che:
l’articolo 6 modifica l’articolo 590-quinquies del codice penale;
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/91 ha permesso la
modifica procedurale che consente l’udienza preliminare in caso di reati
di diffamazione a mezzo stampa,
preso atto che:
è ravvisabile l’esigenza dell’udienza preliminare anche per i processi di responsabilità in sanità tanto per il sanitario sottoposto a giudizio,
quanto nell’interesse del paziente, parte lesa, in quanto permette la possibilità di una perizia in incidente probatorio o un approfondimento di indagini davanti al giudice, trattandosi di ipotesi particolarmente complesse
sotto il profilo medico-legale e spesso necessitanti di distinzione dei ruoli
e apporto causale nell’evento,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative volte a
prevedere l’udienza preliminare per i reati di lesioni colpose ex articolo
590 del cp e seg. riferibili a ipotesi di responsabilità sanitaria.
— 26 —
EMENDAMENTI
6.0.1
D’Ambrosio Lettieri, Rizzotti, Mandelli, Bruni, Zizza, Floris
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per i reati di lesioni ex articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo ex articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a
responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l’Udienza preliminare.
2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l’assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta
dell’imputato».
6.0.200
Scavone, Compagnone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la
querela nei confronti dell’operatore sanitario deve essere corredata, a
pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la
prestazione sanitaria oggetto di contestazione».
— 27 —
Art. 7.
7.200
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti: «L’esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».
Conseguentemente:
1) al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente: «rispondono»;
2) sopprimere il comma 3;
3) all’articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: «ai sensi dcl
comma 3 del medesimo articolo 7»;
4 ) all’articolo 10, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:
«anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 7»;
5) all’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:
«ai sensi dell’articolo 7, comma 3».
7.5
Bianconi, Rizzotti, Aiello
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».
7.201
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive
modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell’esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».
— 28 —
7.202
Simeoni
Sostituire, il comma 3, con il seguente:
«3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile».
7.203
Mandelli, Rizzotti
Al comma 3, sostituire le parole da: «ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile», fino alla fine del comma, con le seguenti: «verso i terzi ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, esclusivamente in caso di dolo o
colpa grave».
7.204
Cuomo
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell’adempimento di
obbligazione contrattuale», inserire le seguenti: «, anche da affidamento,».
7.205
Ranucci
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell’adempimento di
obbligazione contrattuale», inserire le seguenti: «, anche da affidamento,».
7.206
Palma, Malan
Al comma 3, dopo le parole: «nell’adempimento di obbligazione contrattuale» aggiungere le seguenti: «, anche da affidamento,».
— 29 —
7.207
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
7.208
Gaetti, Taverna
Al comma 3, sostituire le parole: «e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge», con le seguenti: «e delle specificità del caso concreto».
7.209
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L’azione di risarcimento del danno alla salute causato nell’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena
di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso».
7.210
Cuomo
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».
7.211
Ranucci
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».
— 30 —
7.212
Palma
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».
7.213
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L’articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2947. - (prescrizione del diritto al risarcimento del danno). – Il
diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del
danno cagionato dall’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».
7.214
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo
10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie e gli esercenti la professione
sanitaria».
7.215
Stefani, Volpi
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo
10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione
sanitaria».
— 31 —
ORDINE DEL GIORNO
G7.100
La Commissione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
considerato che l’articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o
colpose dei professionisti sanitari dei quali le strutture stesse si avvalgano
nell’adempimento della propria obbligazione verso il paziente,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di apportare modificazioni al codice civile, finalizzate a:
1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l’esercizio
dell’azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del pregiudizio subito.
— 32 —
EMENDAMENTI
7.0.1
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Prescrizione)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2947, primo comma, del
codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, si
prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose
delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».
Art. 8.
8.200
Gaetti, Taverna
Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente»
con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al decretolegge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia».
— 33 —
8.201
Cuomo
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre»,
inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui
all’articolo 5, comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».
8.202
Ranucci
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre»,
inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui
all’articolo 5, comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».
8.203
Palma, Malan
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre»
inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui
all’articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».
8.204
Gaetti, Taverna
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «La presentazione
del ricorso di cui al comma l» con le seguenti: «L’esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma l».
8.205
D’Ambrosio Lettieri, Tarquinio
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
— 34 —
8.206
D’Ambrosio Lettieri, Tarquinio, Liuzzi, Perrone
Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatta
salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione
ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162».
8.207
Gaetti, Taverna
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».
8.208
Gaetti, Taverna
Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «né l’articolo 3
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».
8.209
Gaetti, Taverna
Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
8.210
Mandelli, Rizzotti
Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio
dell’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria
dinanzi al giudice onorario,».
— 35 —
8.211
Gaetti, Taverna
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda
entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda
diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta
giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio,
è depositato» con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».
8.212
Stefani, Volpi
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda
entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda
diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta
giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio,
è depositato» con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».
8.213
Gaetti, Taverna
Al comma 3, sostituire le parole: «il ricorso di cui all’articolo 702-bis
del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di
comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del
codice di procedura civile.» con le seguenti: «dalla redazione del processo
verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all’azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di
procedura civile».
8.214
Gaetti, Taverna
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «La partecipazione
al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge,
è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10» con le seguenti: «Nel procedimento di
consulenza tecnica preventiva, effettuato secondo il disposto dell’arti-
— 36 —
colo15 della presente legge, devono essere convenute tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10».
8.215
Gaetti, Taverna
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «La partecipazione
al procedimento di consulenza tecnica preventiva» con le seguenti: «La
convocazione al procedimento di mediazione».
8.216
Cuomo
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al
procedimento di», inserire le seguenti: «mediazione di cui all’articolo 5
comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».
8.217
Ranucci
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al
procedimento di», inserire le seguenti: «mediazione di cui all’articolo 5
comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».
8.218
Palma, Malan
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al
procedimento di» inserire le seguenti: «mediazione di cui all’articolo 5
comma l-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 o di».
— 37 —
8.219
D’Ambrosio Lettieri, Perrone
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di consulenza tecnica
preventiva» inserire le seguenti: «o di mediazione ex articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,».
8.220
Gaetti, Taverna
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
8.221
Gaetti, Taverna
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La mancata
partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate,
potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall’esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».
8.222
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato,
l’azienda e l’esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari
ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 c.p.c.».
8.223
Stefani, Volpi
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato,
l’azienda e l’esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari
ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 c.p.c.».
— 38 —
Art. 9.
9.200
Scavone, Compagnone
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 9. - (Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale) – 1. L’azione promossa ai sensi dell’articolo
1218 del codice civile per inadempimento della prestazione sanitaria
può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest’ultima
sia pubblica o privata accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme
di cui all’articolo 74 e seguenti del codice procedura penale, l’azione diretta all’accertamento della responsabilità contrattuale o ex-tracontrattuale
nei confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria
pubblica e privata accreditata, né nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.
2. L’azione di cui al comma l si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L’azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei se-guenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell’azione di cui al comma l;
b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della
struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a
dolo o colpa grave;
d) l’azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell’azione di cui al
comma 1;
e) sia stato acquisito il parere dell’organo di gestione del contenzioso.
4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio
formatosi nel giudizio di cui all’articolo 3.
5. La proposizione dell’azione di rivalsa rende improponibile l’azione
erariale da parte della procura della repubblica presso la Corte dei conti.
6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare
l’azione di responsabilità erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accogli
mento dell’azione di cui al comma 1;
— 39 —
b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di
responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente
della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a
dolo o colpa grave;
d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver proposto l’azione di rivalsa di cui
al comma 1.
7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario
dipendente della struttura privata accreditata, ove la prestazione sanitaria
inadempiuta sia posta in essere in regime di accreditamento».
9.3
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Sopprimere il comma 1.
9.5
Bianconi, Rizzotti, Aiello
Al comma 1 dopo le parole: «dell’esercente la professione sanitaria»
inserire la seguente: «dipendente della struttura sanitaria».
9.201
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Al comma 1, sostituire le parole: «solo in caso di dolo o colpa grave»
con le seguenti: «in caso di dolo o colpa».
9.202
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Sopprimere il comma 2.
— 40 —
9.203
Stefani, Volpi
Al comma 2 sopprimere le parole: «Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di
risarcimento del danno» sostituire le parole: «di quest’ultimo» con le seguenti: «dell’esercente la professione sanitaria»; dopo la parola:
«stragiudiziale» inserire le seguenti: «di cui l’esercente la professione sanitaria abbia fatto parte».
9.204
Gaetti, Taverna
Al comma 2, dopo la parola: «stragiudiziale» inserire le seguenti: «di
cui l’esercente la professione sanitaria abbia fatto parte».
9.205
Gaetti, Taverna
Al comma 2, sostituire le parole: «di quest’ultimo» con le seguenti:
«dell’esercente la professione sanitaria».
9.12
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due
anni».
9.206
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano
convenuti sia la struttura sanitaria sia l’esercente la professione sanitaria».
— 41 —
9.207
Mandelli, Rizzotti
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa
stato nel giudizio di rivalsa».
9.208
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Sopprimere il comma 4.
9.19
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, qualora l’atto di transazione non sia sottoscritto anche da questi».
9.209
Simeone
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l’azione di
rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed
è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La misura della rivalsa, in
caso di colpa, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell’esercente la professione sanitaria. Per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della
domanda di rivalsa, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori».
— 42 —
9.210
Mandelli, Rizzotti
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica, in caso di
dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la riduzione dell’addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell’esercente la professione
sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, non può essere superiore
al triplo della retribuzione lorda annua».
9.211
Gaetti, Taverna
Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 7» con le seguenti: «Qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica abbia risarcito il danneggiato».
9.212
Stefani, Volpi
Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 7» con le seguenti: «Qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica abbia risarcito il danneggiato».
9.213
Stefani, Volpi
Al comma 5, sopprimere le parole: «o nell’anno immediatamente precedente o successivo»; dopo le parole: «professione sanitaria» sopprimere
le parole: «nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbli-
— 43 —
che»; dopo le parole: «per incarichi superiori» aggiungere le seguenti:
«nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche».
Al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua»
aggiungere le seguenti: «posseduta dall’esercente la professione sanitaria
nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».
9.214
Gaetti, Taverna
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «o nell’anno immediatamente precedente o successivo».
9.215
Gaetti, Taverna
Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» sopprimere le
seguenti: «nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche».
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «a incarichi professionali superiori» inserire le seguenti: «nell’ambito delle strutture sanitarie
o sociosanitarie pubbliche».
9.216
Padua, De Biasi, Granaiola, Dirindin, Mattesini, Maturani, Silvestro
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima
struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del
codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi
compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo».
— 44 —
9.217
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Al comma 6, sopprimere la parola: «grave».
9.218
Gaetti, Taverna
Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua»
aggiungere le seguenti: «posseduta dall’esercente la professione sanitaria
nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».
9.219
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Al comma 6, dopo la parola: «annua» aggiungere le seguenti: «dell’esercente la professione sanitaria».
9.500
Il Relatore
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite alla
misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma
2.».
9.220
Simeoni, Vacciano, Maurizio Romani, De Pietro, Molinari, Mussini
Sopprimere il comma 7.
9.221
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «e in quello di responsabilità amministrativa».
— 45 —
Art. 10.
10.200
Mandelli, Rizzotti
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «devono essere provviste
di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità
civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera,»
con le seguenti: «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai
fini della copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e
alla responsabilità civile verso prestatori d’opera»;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui
non possono essere previste franchige».
10.4
Di Biagio, Aiello
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «o di altre analoghe misure»;
b) al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero le altre analoghe
misure che determinano la copertura assicurativa»;
c) al comma 6, sopprimere le parole: «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività
delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1».
10.201
D’Ambrosio Lettieri, Bruni
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per danni cagionati»
inserire le seguenti: «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputa bili alla gestione dell’ente o cagionati».
— 46 —
10.202
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione e ricerca clinica» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e dal decreto ministeriale 14 luglio 2009».
10.203
Cuomo
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con obbligo a contrarre per le imprese assicuratrici».
10.500
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2.».
10.204
Ranucci
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Trova applicazione l’articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
10.205
Palma, Malan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Trova applicazione l’articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
— 47 —
10.501
Il Relatore
Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero
professionale».
10.206
Gaetti, Taverna
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla
stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico
del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.207
Stefani, Volpi
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla
stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico
del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.32
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresı̀
individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti
delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell’IVASS.».
— 48 —
10.33
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata,
e autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile
verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa
della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario
di cui alla presente legge.».
10.208
Floris, Rizzotti, Zuffada
Al comma 6, dopo le parole: «imprese assicuratrici (ANIA)», inserire
le seguenti: «, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie».
10.209
Mandelli, Rizzotti
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e», con le seguenti: «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie,».
10.210
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini,
De Cristofaro
Al comma 6, dopo le parole: «nel caso di subentro contrattuale di
un’impresa di assicurazione» inserire le seguenti: «anche con riferimento
alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante
nelle diverse strutture».
— 49 —
10.211
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il medesimo decreto stabilisce altresı̀ l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) di un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza verifica inoltre l’effettiva capacità liquidatoria delle aziende sanitarie e delle
regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».
10.212
Gaetti, Taverna
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 con il quale
sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
10.213
Stefani, Volpi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 con il quale
sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
Art. 11.
11.200
Gaetti, Taverna
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Estensione della garanzia assicurativa) – 1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retro attività illimi-
— 50 —
tata e una ultrattività almeno decennale per gli esercenti la professione sanitaria che cessino 1’attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o di un suo risarcimento, nel corso di durata dello
stesso o del periodo di ultrattività».
11.201
Stefani, Volpi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Estensione della garanzia assicurativa) – 1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli esercenti la professione sanitaria che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o di un suo risarcimento, nel corso di durata dello
stesso o del periodo di ultrattività».
Art. 12.
12.200
Gaetti, Taverna
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 3».
12.201
Gaetti, Taverna
Sopprimere il comma 3.
— 51 —
12.202
Stefani, Volpi
Sopprimere il comma 3.
12.203
Stefani, Volpi
Al comma 3 sostituire le parole: «nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione» con
le seguenti: «ai sensi e secondo le norme di cui al codice civile».
12.204
Stefani, Volpi
Al comma 4, sopprimere le parole: «della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1»; dopo le parole: «è
litisconsorte necessario» sostituire le parole: «la struttura medesima»
con le seguenti: «l’assicurato»; sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria».
12.205
Gaetti, Taverna
Al comma 4, sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro
l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria a norma
del comma 1 è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria».
12.206
Gaetti, Taverna
Al comma 4, sopprimere le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria».
— 52 —
ORDINE DEL GIORNO
G12.100
Maurizio Romani, Bencini, Molinari, Simeoni
Il Senato,
in sede di esame dell’Atto Senato n. 2224 recante norme in materia
di responsabilità professionale del personale sanitario,
premesso che:
risulta essere in atto una campagna pubblicitaria, attraverso l’invio
di messaggi commerciali diretti ai telefoni cellulari, avente ad oggetto
l’offerta di consulenze legali gratuite per coloro che ritengano di aver subito un danno a seguito di un errore medico. Lo stesso tipo di messaggio
pubblicitario era stato veicolato nel corso del 2012 anche dalle reti televisive pubbliche, generando la forte opposizione da parte di medici e personale sanitario. Spesso tali messaggi commerciali includono anche la certezza di una conclusione favorevole a colui che agisce tramite il servizio
di consulenza pubblicizzato;
la diffusione di messaggi pubblicitari contenenti la promessa di
servizi senza costi anticipati e con risultati quasi certi ha contribuito ad
aumentare il numero delle richieste di risarcimento ed il conseguente maggiore ricorso alla medicina difensiva con un notevole danno economico
per il Servizio sanitario nazionale;
tali offerte commerciali trasformano di fatto il contenzioso da giusta rivendicazione di chi è stato vittima di un episodio accertato di malasanità a mera occasione di speculazione economica, alimentando la sfiducia dei cittadini nei confronti del personale sanitario e a danno, in primo
luogo, dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo:
ad attivarsi per limitare, o comunque regolamentare, la possibilità
di veicolare simili messaggi pubblicitari.
— 53 —
EMENDAMENTI
Art. 13.
13.200
Gaetti, Taverna
Al comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» inserire le seguenti: «e
3».
Art. 14.
14.200
Gaetti, Taverna
Al comma 2, inserire la seguente lettera:
«c-bis) Qualora la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.201
Stefani, Volpi
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) Qualora la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
— 54 —
ORDINE DEL GIORNO
G14.100
Dambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Perrone
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
considerato che:
l’articolo 14 istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria;
si rende necessario, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, rispondere all’esigenza di assicurare un giusto indennizzo a titolo di solidarietà alle persone danneggiate anche quando le complicanze sono indipendenti da responsabilità del medico o del sanitario né ascrivibili a carenze
organizzative, o strutturali dell’ente o a responsabilità degli amministratori, perché derivanti da «alea terapeutica»,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di destinare una parte delle risorse del
Fondo di cui all’articolo 14 della presente legge ai danni derivanti da
Alea Terapeutica (FAT).
— 55 —
EMENDAMENTI
Art. 15.
15.200
Ranucci
Al comma 1, dopo le parole: «specializzato in medicina legale e» inserire le seguenti: «, a richiesta di quest’ultimo,».
15.201
Palma, Malan
Al comma 1, dopo le parole: «specializzato in medicina legale e» inserire le seguenti: «, a richiesta di quest’ultimo,».
15.8
Di Biagio, Aiello
Al comma 1 sostituire le parole: «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» con le seguenti: «impegnati
attivamente nell’opera clinico assistenziale, in un settore specialistico
equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato
quanto oggetto del procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».
15.202
D’Ambrosio Lettieri, Compagnone, Scavone
Al comma 1 sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai
commi 2 e 3» con le seguenti: «dalle Società scientifiche abilitate dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui all’articolo 5 della
presente legge».
— 56 —
15.203
Compagnone, Scavone
Al comma 1, sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai
commi 2 e 3» con le seguenti: «dalle Società scientifiche abilitate dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui all’art. 5 della presente legge,».
15.204
Mandelli, Rizzotti, Zuffada
Al comma 1, sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai
commi 2 e 3», con le seguenti: «tra gli elenchi forniti a livello regionale
dalle singole società mediche specifici per singola disciplina».
15.205
Compagnone, Scavone
Al comma 1, dopo le parole: «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai
commi 2 e 3», inserire le seguenti: «o dalle Società scientifiche abilitate
dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui all’articolo 5
della presente legge,».
15.206
Di Biagio
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Onde evitare
conflitti di interesse si provvede ad istituire un Albo Speciale per i Consulenti tecnici d’Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l’iscrizione di non
svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza di parte né d’Ufficio
per ogni altra materia, e di essere in posizione di terzietà per non intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È altresı̀ istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la
cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l’iscrizione
di svolgere la predetta attività di Consulente d’arte per le Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività
— 57 —
di Consulenza d’Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità».
Art. 16.
16.1
Di Biagio, Aiello
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
16.200
D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «dipendente»;
b) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dal personale incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge».
Tit.200
Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, Molinari, Mussini
Al titolo, sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «del paziente».
E 4,00