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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“NICOLUCCI - REGGIO”
Via Pirandello, 7 – 03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
* FRIS02600D @istruzione.it
Isola del Liri, 07/11/2016
Circolare n. 57
AI DOCENTI
AL SITO INTERNET IN EVIDENZA
OGGETTO: chiarimenti sul Piano Didattico Personalizzato
L’obbligo relativo al Piano Didattico personalizzato per gli allievi con DSA è stato
sancito dalla legge 170 del 2010, con le successive “ Linee guida per il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con dsa” che hanno precisato i contenuti del PDP:
……Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché
gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni
scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla
continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. A questo
riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il
primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci,
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
• dati anagrafici dell’alunno; • tipologia di disturbo; • attività didattiche individualizzate; •
attività didattiche personalizzate; • strumenti compensativi utilizzati; • misure dispensative
adottate; • forme di verifica e valutazione personalizzate.
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con
la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze
sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla
base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo……………
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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Le stesse Linee guida, a pagina 9, chiariscono che:
…….diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche
dei docenti ‘curricolari’ per affrontare il problema, che non può più essere delegato
tout court a specialisti esterni. È appena il caso di ricordare che nel profilo
professionale del docente sono ricomprese, oltre alle competenze disciplinari, anche
competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL)…..
Il richiamato articolo 27 CCNL, che viene riportato integralmente di seguito, afferma con
chiarezza che la competenza disciplinare è soltanto uno dei molteplici aspetti del profilo
professionale docente, e che il contenuto della prestazione professionale si definisce nel
quadro degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione.
ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE . Il profilo professionale dei
docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologicodidattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Per quanto riguarda invece gli allievi BES, non rientranti nella casistica handicap o
DSA, la nota ministeriale 22 novembre 2013. Prot. n. 2563, che specifica i contenuti
della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”, viene parzialmente riportata di seguito per fornire utili precisazioni sul piano
didattico personalizzato :
Piano Didattico Personalizzato
……….. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni
in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente
nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo
si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria
difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti
strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione educativo-didattica. In ultima analisi, al
di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto
qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti
(nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà
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comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con
eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola
certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è
opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche. Si ribadisce che,
anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno
dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA , il Consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di
verbalizzare le motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di
classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali
stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di
studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la
cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento….
……..Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per
curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo
alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai
percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. In definitiva, la personalizzazione non
è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi,
adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in
termini generali nel Piano dell’offerta formativa rispetto alle tematiche dell’inclusione e
del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità
educante, alla capacità della scuola stessa di “individuare” soluzioni adeguate ai
diversi…………………….
SI PRECISA LA NORMATIVA CITATA E’ CONTENUTA INTEGRALMENTE
NELLA SEZIONE BES DEL SITO DEL NOSTRO ISTITUTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FABIO MAGLIOCCHETTI