contro per l`annullamento

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Transcript contro per l`annullamento

Sentenza Tar Bologna 27 ottobre 2016 numero 894
N. 00894/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2016 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art.
60
cod.
proc.
amm.;
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2016, proposto da:
Bouchta El Allaoui, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo C.F.
LSCFBA80M16A944P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via
Ermete Zacconi 3/A;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di
Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via
Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 141549 del 1 luglio 2016 con il quale la Motorizzazione
Civile di Bologna ha disposto la revisione della patente di guida, mediante nuovo
esame di idoneità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori Wanda Lo Nigro e Andrea Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato imposta la revisione
della patente che aveva conseguito nel 2015, mediante sottoposizione a nuovo
esame.
L’atto impugnato faceva riferimento ad una segnalazione della Polizia Municipale
di Castel di Guelfo del 21.4.2016 nella quale si affermava che, in occasione di un
controllo dell’autoveicolo guidato dal ricorrente, erano sorti dei dubbi agli
operatori circa la capacità di comprendere l’italiano.
Il ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 128 C. d. S. poiché, pur avendo il
provvedimento una funzione cautelare e non sanzionatoria, deve essere fondata su
elementi obiettivi che in questo caso mancherebbero, sia perché il provvedimento
si fonda su un’impressione ricevuta da un agente di polizia, sia perché per la
patente non è necessaria la conoscenza della lingua italiana poiché le indicazioni
utili a rispettare il Codice della strada sono garantiti da segnali costituenti simboli
di valenza internazionale.
La difesa erariale si costituiva allegando una relazione dell’Ufficio Motorizzazione
di Bologna e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Nonostante, come ricordato anche dal ricorrente, la revisione della patente non
abbia una funzione sanzionatoria, usualmente essa viene disposta dopo che vi è
stato un incidente cagionato da colui cui si chiede di sottoporsi nuovamente ad
esame. La giurisprudenza ha più volte affermato che una sola infrazione alle norme
del Codice della strada, se non di particolare gravità, non può costituire, di per sé
ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida
del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione
della patente di guida.
La sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile ai fini
dell'attivazione del procedimento di revisione della patente di guida non esime la
predetta Autorità dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le
ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di
idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.
Nel caso di specie non si è verificato alcun incidente, ma il provvedimento si fonda
sulla relazione di un agente che in occasione di un controllo avrebbe avuto dei
dubbi circa la conoscenza della lingua italiana.
Orbene appare singolare che un soggetto che ha conseguito la patente nel 2015
sottoponendosi ad un esame presso una motorizzazione italiana, l’anno successivo
mostri di non conoscere la lingua italiana; viene naturale chiedersi come abbia
potuto circolare senza causare alcun sinistro stradale.
Peraltro la conoscenza della lingua italiana non è condizione per conseguire la
patente di guida, ma appare singolare che un individuo di nazionalità straniera che
vive ormai stabilmente con il proprio nucleo familiare in Italia non conosca la
nostra lingua.
La singolarità della segnalazione della Polizia Municipale avrebbe dovuto indurre la
Motorizzazione a fare qualche accertamento prima di procedere anche alla luce
della memoria difensiva presentata dal legale del ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto ma possono essere compensate le spese in virtù della
particolarità della questione.
Preso atto dell’ammissione al gratuito patrocinio adottato dalla competente in
commissione in data 18.10.2016, il Collegio, in applicazione dell’art. 82, d.P.R. n.
115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle
spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”,
tenuto conto dell’“impegno professionale” e dell’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che
in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi
spettanti ai difensori, valuta come congrua la determinazione in complessivi euro
1.500 oltre accessori in complessivi euro della somma spettante all’avvocato istante
a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avv. Fabio Loscerbo complessivamente la somma di euro
1.500 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e
C.A.P. dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Ugo De Carlo
IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio