203-2016 DLvo StagionaliExtraUE

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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 203
Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e
di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in
qualita' di lavoratori stagionali. (16G00217)
(GU n.262 del 9-11-2016)
Vigente al: 24-11-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e
del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in
qualita' di lavoratori stagionali;
Visti gli articoli 33 e 34 del regolamento 810/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce
un codice comunitario dei visti;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in
particolare l'articolo 1, Allegato B - punto 22, che ha delegato il
Governo a recepire la direttiva 2014/36/UE;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla
partecipazione
dell'Italia
alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche
dell'Unione europea;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza
del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e
norme
sulla
condizione
dello
straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti
la
disciplina dell'immigrazione e
norme
sulla
condizione
dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011,
recante definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei
requisiti per il loro ottenimento;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
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adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e
delle
finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998,
n.
286,
e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro
stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi,
un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con
indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto
permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e
alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel
territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato
sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma
11.»;
b) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno
straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione
dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al
lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa
alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22,
comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio,
esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,
un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale
sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche'
l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni
vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto
alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore
straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale
retribuzione. Il medesimo canone
non
puo'
essere
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automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le
modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e
31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri
di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7,
deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di
lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti
giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato almeno
una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal datore di
lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso
di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di
attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di
nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il
nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di
lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale
ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7,
il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che
sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi
diversi dal lavoro stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia
almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo
stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita'
lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e'
offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione
la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei
limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo' richiedere allo
sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al
lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le
modalita' di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro,
che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
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competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico
immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro
secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le
annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale. Il rilascio
dei
nulla
osta
pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro
stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il
nulla osta al lavoro stagionale puo' essere rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a causa di
lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata per
insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi
giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla
normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della
richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha
effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo
stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di
assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di
soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o
e'
stato
falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu'
le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo
unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto
il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui
al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro e'
tenuto a versare
al
lavoratore
un'indennita'
per
la
cui
determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del
contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12,
12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno
Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un
altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi
dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi
distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito
della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno
esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione,
conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
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Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli
dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati
membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente
articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di
lavoro stagionale.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo
decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e' abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1-bis e' abrogato;
b) l'articolo 38 e' abrogato;
c) l'articolo 38-bis e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del
delle politiche sociali
lavoro
e
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro
delle finanze
dell'economia
e
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Lorenzin, Ministro della salute
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Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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