E.A.L. SpA – Energia e Ambiente

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DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 Norme in materia ambientale

Il nuovo decreto legislativo 152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96, è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Il decreto è composto da 318 articoli e 45 allegati ed è suddiviso in sei parti. - Parte prima: disposizioni comuni; - Parte seconda: procedure per la VAS, la VIA e IPPC; - Parte terza: norme di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; - Parte quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; - Parte quinta: norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissione in atmosfera; - Parte sesta: norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In questa news letter verrà discussa la parte IV del decreto. Questa parte ha riformulato gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti a carico delle imprese. Infatti, dal 29 aprile, alcuni cambiamenti ed alcune novità ridisegnano le regole. Riportiamo di seguito alcuni punti fondamentali che hanno subito dei cambiamenti, e le novità, rispetto al decreto Ronchi, in merito alla documentazione (registri, formulari e MUD).

FINALITA’ (Art. 178)

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente, oltre ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione previsti dal Ronchi, anche ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

CLASSIFICAZIONE (Art. 184)

Come già stabilito nel DLgs 22/97, anche nel nuovo decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali i giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; a) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; b) il combustibile derivato da rifiuti;

Viene aggiunta, rispetto alla classificazione del Dlgs 22/97, la seguente voce:

a) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto 152/06, sulla base degli allegati G, H e I.

ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI (Art. 188)

Rispetto al DLgs 22/97 viene inserita una nuova priorità

12. autosmaltimento dei rifiuti; negli obblighi previsti per il produttore o detentore. Infatti, il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: 13. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati; 14. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

15. utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 km e quantità eccedenti le 25 tonnellate;

16. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194.

LIMITI TEMPORALI DEL DEPOSITO

Nell’articolo 183, che indica le definizioni, alla lettera m) viene riportata la definizione di deposito temporaneo: Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per un milione (ppm) né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

La definizione sopra riportata è rimasta invariata rispetto al Decreto Ronchi, cambia, invece, la parte relativa alle tempistiche di avvio a recupero o smaltimento. Infatti:

i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 1. con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2. quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3. limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure

2. quando il quantitativo in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3. limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

CATASTO DEI RIFIUTI (Art. 189)

Il Catasto dei rifiuti è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede a Roma presso l’APAT e in Sezioni regionali presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

La riorganizzazione del Catasto rifiuti è stata definita con Decreto Ministeriale del 2 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 108 dell’ 11 maggio 2006.

Rispetto al Dlgs 22/97, cambiano i soggetti che devono presentare il MUD.

Dlgs 22/97, art. 11

Chiunque effettua a titolo professionale attività di

Dlgs 152/06, art. 189

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Quindi, le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi, (a differenza di quanto avveniva in base al DLgs 22/97) non sono compresi tra i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.

Dlgs 22/97, art. 11 Dlgs 152/06, art. 189

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a lire 15 milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di 3 dipendenti Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8 mila euro.

In più nel nuovo decreto è previsto che:

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 70/94, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. Le Sezioni regionali e provinciali del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione delle informazioni alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento. L’APAT elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO (Art. 190) I SOGGETTI

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti sono: Rifiuti pericolosi: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le imprese e gli enti che producono rifiuti; il gestore del servizio idrico integrato. Rifiuti non pericolosi: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le imprese e gli enti che producono: ‚ rifiuti da lavorazioni industriali; ‚ rifiuti da lavorazioni artigianali ‚ i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; il gestore del servizio idrico integrato. Non è stabilito nel nuovo decreto, ma è previsto un apposito modello di registro per i piccoli produttori artigiani. Questo registro verrà definito con un successivo decreto.

TEMPISTICA DELLE ANNOTAZIONI SUL REGISTRO La tempistica per le annotazioni sul registro è cambiata.

Le annotazioni, infatti, devono essere effettuate:

Dlgs 22/97, art. 12

a) per i produttori, almeno entro 1 settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 1 settimana dall’effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari,

Dlgs 152/06, art. 190

e) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; f) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto; g) per i commercianti, gli intermediari e i

almeno entro 1 settimana dall’effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti. consorzi, almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione relativa; h) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari sono conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, ed eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Tenuta dei registri tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi:

Dlgs 22/97, art. 12

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non

Dlgs 152/06, art. 190

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. trasmessi. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Nel nuovo decreto è previsto che:

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

La disciplina di questo articolo è definita con Decreto Ministeriale 2 maggio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 10 maggio 2006.

E’ infine cambiata l’annotazione sul quantitativo. Infatti, le annotazioni sul registro di carico e scarico, non dovranno più essere effettuate indicando i kg o i litri e i metri cubi, ma kg oppure litri oppure metri cubi. Sul nuovo modello di registro è stata aggiunta inoltre la voce “peso verificato a destino”, che deve essere compilata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.

TRASPORTO DEI RIFIUTI (Art. 193)

Durante il trasporto, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e detentore;

origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’istradamento; nome e indirizzo del destinatario. Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. I rifiuti possono essere trasportati senza il formulario nel caso di:

Dlgs 22/97, art. 15

soggetto che gestisce il servizio pubblico; trasporto di rifiuti che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o 30 litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;

Dlgs 152/06, art. 193

trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti, in modo occasionale e saltuario, che non eccedono la quantità di 30 kg o 30 litri; trasporto di fanghi di depurazione, nelle fattispecie previste dal DLgs 99/1992, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993. trasporto di rifiuti effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio; movimentazioni effettuate all’interno di aree private. trasporto di rifiuti effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio; movimentazioni effettuate all’interno di aree private.

Nel nuovo decreto 152/06 è previsto che:

La definizione del modello e dei contenuti del formulario, le modalità di numerazione, vidimazione e gestione, nonché la disciplina delle responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto. Sino all’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario, si applica il DM n. 145 del 1° aprile 1998; relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse non siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati).

NOVITA’ SULL’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Il Dlgs 152/06, prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali (che prende il posto dell’Albo gestori rifiuti) per alcuni soggetti che erano esclusi dall’iscrizione secondo il DLgs 22/97. Infatti, il comma 8 dell’articolo 212 del Dlgs 152/06 prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei

propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono 30 kg o 30 lt al giorno devono iscriversi all’Albo

gestori ambientali. Per iscriversi è sufficiente una semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente e il pagamento di un diritto annuale di 50 euro. Questa richiesta non è soggetta alla valutazione della capacità finanziaria, all’idoneità tecnica e alla nomina del responsabile tecnico. Ulteriori informazioni sul sito www.albogestoririfiuti.it

nella sezione “novità”.

DECRETI ATTUATIVI

Dal 2 maggio 2006 il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera all’approvazione dei decreti attuativi del DLgs 152/06. Ecco l’elenco dei decreti emanati finora: • Dm 2 maggio 2006, recante "Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15" • Dm 2 maggio 2006, recante "Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". • Dm 2 maggio 2006, recante "Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15" • Dm 2 maggio 2006, recante "Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" • Dm 2 maggio 2006, recante "Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

• • • Dm 2 maggio 2006, recante "Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". • Dm 2 maggio 2006, recante "Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/Ce ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000" • Dm relativo agli standard europei fissati sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi (articolo 226 comma 3 del Dlgs 152/2006). • Dm 2 maggio 2006, recante "Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" Dm recante schema-tipo degli Statuti dei consorzi di cui all'articolo 223 comma 2 Dm relativo alle sostanze assorbenti e neutralizzanti (articolo 195, comma 2, lettera s). Infine, sulla GU n. 115 del 19-5-2006 è stato pubblicato il DM 5 aprile 2006, n. 186: il regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. In questa news letter l’OPR ha preso in considerazione soltanto alcuni punti del nuovo decreto 152. Rimandiamo ad eventuali prossime news letter per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti in merito.