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Numero 02283/2016 e data 03/11/2016 Spedizione
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 01904/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante modifiche al decreto
interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, con il quale sono determinate le
modalità attuative dell’articolo 5, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legge 12 luglio
2001, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e
successive modificazioni, in tema di impiego di guardie giurate a bordo delle navi
mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio
pirateria.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 170071/8 del 10 ottobre 2016, pervenuta il 13 ottobre 2016,
con la quale il Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Riferisce l’Amministrazione dell’interno che lo schema di decreto in
oggetto, recante modifiche al decreto interministeriale del 28 dicembre
2012, n. 266, si è reso necessario al fine di garantire adeguati servizi di
protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale, che transitano
in acque internazionali a rischio pirateria, a cura di guardie giurate, a
seguito delle modifiche introdotte all’art. 5, comma 4, del decreto-legge n.
107 del 2011 dal decreto-legge (anti-terrorismo) 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che ha escluso
la possibilità di imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) a bordo
delle citate navi, consentendo, invece, l’impiego di guardie giurate
autorizzate ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.
Rappresenta, altresì, l’Amministrazione che, con l’occasione, sono state apportate,
inoltre, alcune modifiche ed integrazioni, volte ad adeguare le vigenti disposizioni
al mutato scenario internazionale di riferimento, recependo al contempo alcune
istanze provenienti dai settori dell’armatoria e della vigilanza privata.
Modifiche ed aggiunte che, in sintesi, riguardano:
a) i riferimenti alla normativa specifica europea ed internazionale;
b) i parametri di individuazione delle “High Risk Areas”;
c) la facoltà di impiegare, in via prioritaria, guardie giurate sulle navi mercantili
battenti bandiera nazionale in funzione antipirateria (il previgente regime di cui al
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, affidava la difesa delle navi battenti bandiera
italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria
(individuati con decreto del Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari
esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) in via prioritaria a personale
militare, previe convenzioni con l’armatoria privata italiana, prevedendo che a
bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana potessero essere impiegate per
le predette esigenze, solo in via subordinata, anche guardie giurate, in luogo del
personale militare);
d) la responsabilità dei corsi di addestramento specifici per gli operatori addetti ai
servizi antipirateria;
e) l’ammissione diretta, in deroga, all’esame di certificazione, in via transitoria, di
personale già operativo;
f) il richiamo alle disposizioni procedurali del Comando Generale delle Capitanerie
di Porto in tema di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima
(security), sempre in relazione alle misure antipirateria;
g) il numero minimo (tre) delle guardie giurate impiegabili, ancorato alle
raccomandazioni dell’IMO;
h) alcuni interventi minimali su numero di armi e munizioni, e relativa
registrazione;
i) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’imbarco e sbarco delle
armi necessarie.
In considerazione della natura regolamentare del decreto interministeriale del 28
dicembre 2012, n. 266, che viene ad essere modificato, il testo emendativo viene,
dunque, sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato.
Lo schema di regolamento si compone di un unico articolo, che reca le varie
modifiche.
Valuti, anzitutto, l’Amministrazione se, attesa anche la portata delle modifiche, non
sia il caso di prevedere direttamente, per finalità di chiarezza e comprensibilità, una
nuova compiuta disciplina, sostitutiva del precedente decreto.
E’ stato acquisito il previsto concerto formale del Ministro della difesa, mentre il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell’Ufficio legislativo,
ha veicolato alcune osservazioni formulate dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, per lo più condivise dall’intestata Amministrazione capofila,
ed è stato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’Amministrazione dell’interno è, pertanto, invitata ad acquisire il definitivo
concerto formale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (o di chi è
autorizzato ad esprimersi per conto del medesimo).
Deve inoltre, fin sa subito, osservare la Sezione che anche in questo caso, come
per il regolamento che si va a modificare, sul quale la Sezione si è espressa con
parere del 27 settembre 2012 (affare n. 7293/12), la relazione illustrativa non
risulta corredata, nonostante le specifiche avvertenze formulate con l’appena
richiamato precedente, dalle relazioni concernenti l’analisi tecnico-normativa
(A.T.N.) e l’analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R).
La Sezione, in questo caso, ritiene di non poter prescindere dalle dette necessarie
integrazioni documentali, considerata la necessità che in ordine al testo in
argomento, peraltro privo di diretta fonte normativa legittimante, si dia
adeguatamente conto, da un lato, del bilancio attuativo del regime vigente e,
dall’altro, delle ragioni che hanno portato, pur in formale ossequio a modifiche
legislative, ad elaborare le modifiche proposte, nel senso, tra l’altro, di una chiara
preferenza per l’utilizzazione di personale comunque privato (v. art. 1, comma 1,
lett. g) dello schema di decreto).
Quanto al delicato aspetto dell’individuazione delle “altre zone definite ad alto rischio”,
pur prendendosi atto delle motivate osservazioni formulate dal Comando Generale
delle Capitanerie di Porto, occorre chiarire meglio i soggetti preposti a tale
individuazione.
Per quanto riguarda, infine, il regime transitorio di deroga rispetto ai corsi teoricopratici (quindi con ammissione diretta all’esame di certificazione), previsto dall’art.
5, comma 5, del d.l. 107/2011, per le guardie giurate, già appartenenti alle forze
armate, impiegate per almeno sei mesi in missioni internazionali con incarichi
operativi, e per il quale lo schema proposto pone l’ulteriore requisito dell’impiego
di complessivi almeno novanta giorni (sarebbe opportuno specificare in un lasso di
tempo antecedente non troppo remoto) in specifica attività di servizio antipirateria,
non può che rammentarsi la scadenza imminente, allo stato, della detta facoltà di
deroga (fissata attualmente al 31 dicembre 2016).
In conclusione, impregiudicata ogni ulteriore valutazione sullo schema di
regolamento in argomento, la Sezione sospende il parere in attesa del sollecito
invio delle integrazioni richieste, ai fini dell’ulteriore corso dello schema di
regolamento in oggetto.
P.Q.M.
Sospende l’emissione del parere in attesa degli elementi integrativi richiesti.
L'ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
IL PRESIDENTE
Franco Frattini