regione puglia azienda sanitaria locale della provincia di foggia

Download Report

Transcript regione puglia azienda sanitaria locale della provincia di foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.10062 del 03/11/2016
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.10062 del 03/11/2016
STRUTTURA: Area Gestione Personale (Tanzi/Gualano)
Proposta n. DET-10205-2016
OGGETTO: Congedo parentale dipendente Dott.ssa C.P.
*******************************************
IL DIRETTORE
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Sig.ra TROTTI Angela Maria,
anche quale Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell’ U.O.
Trattamento Giuridico ed Economico Dott. TANZI Savino A.,
Premesso che:
- il Decreto legislativo n. 151 del 26.3.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8.3.2000 n.53
“ disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrice dei lavoratori connessi alla
maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento;
- l’art. 32, del citato D. Lgs., modificato con D. Lgs. n.80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art.1,
commi 8 e 9 della legge delega n.183 del 2014 che prevede l’allungamento dei tempi di utilizzo
del congedo parentale (mantenendo comunque il pacchetto a 6 mesi per la mamma, 11 per la
coppia) portando il tetto a 6 anni di età del bambino per il congedo retribuito al 30% (finora era 3)
e a 12 quello non retribuito (finora era 8);
- Il trattamento economico dei suddetti periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori,
fino al sesto anno di vita del bambino è retribuito come di seguito indicato, per effetto del
combinato disposto dell’art. 34 del più volte citato decreto legislativo e dell’art. 17 del CCNL
integrativo del 20.9.2001 - Area di Comparto:
1) per i primi trenta giorni di assenza, computati per entrambi i genitori, spetta l’intera
retribuzione , non si riducono le ferie ma si riduce la 13^ mensilità e sono valutati ai fini
dell’anzianità di servizio;
2) per i successivi 5 mesi spetta complessivamente per entrambi i genitori il 30% della
retribuzione, si riducono le ferie e la tredicesima mensilità;
3) i rimanenti mesi, anche oltre i sei anni di vita del bambino sono comunque senza
retribuzione, se mancano i presupposti del reddito familiare;
Vista:
- la domanda della dipendente Dott.ssa CENTRA PATRIZIA, nata a San Giovanni R. (Fg) il
26/05/1980 dipendente a tempo determinato con posizione funzionale di Dirigente medico U.
O. di Radiologia di Manfredonia, con la quale chiede, ora per allora, di fruire di n.2 giorni di
congedo parentale, retribuito al 30%, (ex astensione facoltativa) – il 03/09/2016 e il 17/09/2016
per il figlio P.G. nato il 17/09/2014;
Dato atto che:
- la dipendente ha già usufruito allo stesso titolo di 30 gg. di congedo parentale retribuito al 100%,
ha già fruito di 8 gg. di congedo parentale al 30%;
- il coniuge ha dichiarato di non aver usufruito dei citati permessi;
Visto:
- il parere espresso a tal proposito dall’ARAN che ritiene utile richiamare le circolari INPS che si
sono pronunciate su questi argomenti:
1. con circolare n.8 del 2003 l’INPS ha precisato che la malattia può interrompere la fruizione
del congedo parentale, il quale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni, potrà riprendere
al termine della malattia stessa;
2. mentre per quanto concerne il computo delle ferie, la circolare n.83/2001, ha chiarito che
“in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa
effettiva del lavoro tra una fruizione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non
significa peraltro, che immediatamente dopo la fruizione e prima della successiva non
possono essere fruiti i giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in
modo continuativo (ad es. in caso di settimana corta , dal lunedì al venerdì e così
successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di
settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono
conteggiati come giorni di congedo parentale”.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto
1) che la dipendente Dott.ssa CENTRA PATRIZIA, in anagrafe e qualità meglio individuata in
premessa, sarà in congedo parentale, ora per allora,(ex astensione facoltativa) il 03 e 17
settembre 2016;
2) di retribuire detto periodo al 30%;
3) di ridurre in proporzione la 13^ mensilità;
4)
si riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’interessata, all’Area Risorse Umane ASL FG U.O. Trattamento economico, all’Ufficio Rilevazione presenze ed assenze di Monte
Sant’Angelo, per l’esecuzione del presente atto;
6) di conferire al presente atto immediata esecutività.
L’istruttore
Angela Maria TROTTI
SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA
E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ CONFORME ALLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE STRUTTURA
Anna Maria Gualano
f.to
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il dirigente di struttura certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web
aziendale dal giorno di adozione.