Transcript C(2016)

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 4 novembre 2016
(OR. en)
13965/16
FSTR 75
FC 69
REGIO 96
SOC 659
EMPL 449
AGRISTR 63
PECHE 412
CADREFIN 103
DELACT 227
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
31 ottobre 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 6906 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
31.10.2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6906 final.
All.: C(2016) 6906 final
13965/16
am
DGG 2B
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 31.10.2016
C(2016) 6906 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.10.2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che
integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 (il regolamento FSE) consente alla Commissione di
rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri avvalendosi di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione.
A tale fine l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento FSE conferisce alla
Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo al tipo di operazioni interessato, alle
definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali,
nonché ai metodi per provvedere al loro adeguamento.
La Commissione, tenendo conto delle differenze tra gli Stati membri e al loro interno, ha
stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/2195, del 9 luglio 2015, modificato dal
regolamento delegato (UE) 2016/812, tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle
spese sostenute dalla Svezia, dalla Francia, dalla Repubblica ceca e dal Belgio per quanto
riguarda determinati tipi di operazioni e categorie di costi. Le tabelle standard di costi unitari
ivi definite, i relativi importi e il loro adeguamento si basavano su metodi proposti da questi
Stati membri e valutati dalla Commissione secondo il principio di sana gestione finanziaria.
In considerazione dei vantaggi che questa possibilità di semplificazione offre agli Stati
membri, la Commissione ha raccolto e valutato in maniera ricorrente i dati provenienti da
questi ultimi per estendere la copertura a più Stati membri e a più tipi di operazione.
In questo contesto il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195,
del 9 luglio 2015, stabilendo tabelle standard di costi unitari per l'Italia, la Slovacchia, i Paesi
Bassi, Malta, la Repubblica ceca e la Germania sulla base dei dati trasmessi da questi Stati
membri.
Le tabelle standard di costi unitari stabilite nel presente atto delegato e i relativi importi si
basano su metodi giusti, equi e verificabili.
Il rimborso in base alle tabelle standard di costi unitari o agli importi forfettari stabiliti nel
presente regolamento lascia impregiudicata l'esigenza di rispettare il diritto applicabile
dell'UE e la normativa nazionale che ne stabilisce l'attuazione, comprese le norme in materia
di aiuti di Stato e di appalti pubblici.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Coerentemente con il paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione europea, in rapporto al presente atto delegato sono
state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche presso esperti.
La preparazione del presente atto delegato si è basata su informazioni e dati giusti, equi e
verificabili forniti dagli Stati membri. La definizione e la quantificazione delle tabelle
standard di costi unitari e degli importi forfettari stabilite nel presente atto delegato si basano
su metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione tenendo conto delle
diverse esigenze e specificità delle regioni e delle operazioni.
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Tutte le parti dell'atto delegato sono state sottoposte alla consultazione di esperti degli Stati
membri. Una prima versione dell'atto delegato è stata discussa durante una riunione con
esperti di tutti gli Stati membri il 18 giugno 2016. Il Parlamento europeo è stato informato
delle consultazioni e ha partecipato alla riunione.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Ai fini del rimborso da parte della Commissione delle spese sostenute dagli Stati membri in
base a tabelle standard di costi unitari e a importi forfettari stabiliti dalla Commissione,
l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 conferisce alla Commissione il
potere di adottare atti delegati riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle
tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, nonché ai metodi
comunemente utilizzati per procedere al loro adeguamento.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.10.2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che
integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 1, in
particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli
Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a metodi proposti dagli Stati membri e
valutati dalla Commissione, compresi i metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 e
all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
(2)
In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il
livello dei costi per tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle
standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di
operazione e allo Stato membro per rifletterne le specificità.
(3)
L'Italia, la Slovacchia, i Paesi Bassi, Malta e la Germania hanno proposto metodi per
la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte
della Commissione. La Commissione ritiene che tali metodi siano appropriati per il
rimborso delle spese sostenute da questi Stati membri.
(4)
A seguito delle osservazioni presentate dalla Repubblica ceca in relazione a tipi di
operazioni non ancora contemplati dal regolamento delegato (UE) n. 2015/2195,
dovrebbero essere definite ulteriori tabelle standard di costi unitari per il rimborso
delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per tali tipi di operazioni.
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GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
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(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2195,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dall'allegato I del presente
regolamento.
Articolo 2
Il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE)
2015/2195 sotto forma di allegati da V a IX.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31.10.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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