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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20939 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
e‘AA e
ORDINA,NZA
sul ricorso proposto da:
COIVER CONTRACT s.r.1., in persona del legale
rappresentante Lorenzo Francesco Di Bartolo,
elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 10,
presso lo studio dell'avv. Roberto Santucci,
rappresentato e difeso, per delega a margine del
ricorso, dagli avv.ti Salvatore Sanzo e Michele
Petriello che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
[email protected] e al fax n.
02/76020284;
-
ricorrente
-
nei confronti di
2016
CONSORZIO COOPERATIVE di COSTRUZIONE, incorporante il
Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e
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1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 17/10/2016
lavoro,
in persona del
Presidente e
legale
rappresentante pro tempore Piero Collina, domiciliato
in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
Sabadini, giusta procura speciale
in calce
al
al procedimento il fax n. 0544408762 e la p.e.c.
[email protected] ;
-
controricorrente
e di
MOLE CONSORZIO società cooperativa a responsabilità
limitata in liquidazione coatta amministrativa;
intimata
-
-
avverso la sentenza n. 189/2015 del Tribunale di
Ravenna, emessa il 19 gennaio 2015 e depositata in data
11 febbraio 2015, n. R.G. 4113/2010;
Rilevato che
1. COIVER CONTRACT s.r.l. ha convenuto in giudizio
davanti al Tribunale di Ravenna il Consorzio
Ravennate delle Cooperative di Produzione e
Lavoro società cooperativa per azioni per
ottenere il pagamento del credito di euro
436.927,86 (relativo all'esecuzione di una
fornitura nell'ambito dei lavori di
completamento
dell'aereoporto
di
Torino
Caselle) ceduto alla Coiver dalla società
Arg.„
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
controricorso che indica per le comunicazioni relative
cooperativa a r.l. Mole Consorzio;
2. Si è costituito il Consorzio Ravennate e ha
eccepito l'inammissibilità della domanda per
essere la controversia devoluta a un collegio
arbitrale in forza dell'art. 44 dello Statuto
del CRCPL;
189/2015 ha dichiarato la improponibilità della
per
domanda
effetto
della
clausola
compromissoria contenuta all'art. 44 dello
Statuto del Consorzio Ravennate.
4. COIVER CONTRACT s.r.l. propone ricorso per
regolamento di competenza affidato a tre motivi
di impugnazione: a) omesso esame di un fatto
decisivo dedotto in giudizio (la rinuncia
all'efficacia della clausola arbitrale); b)
violazione e falsa applicazione dell'art. 819
ter
dell'eccezione
tempestività
(ritenuta
c.p.c.
di
arbitrato); c) violazione e
falsa applicazione dell'art. 702 ter, comma 3,
c.p.c. (incompatibilità fra la sentenza e
l'ordinanza di prosecuzione del giudizio nelle
forme del rito ordinario).
5. Si difende con controricorso il CONSORZIO
COOPERATIVE di COSTRUZIONE che,
medio tempore,
ha incorporato il Consorzio Ravennate delle
Cooperative di produzione e lavoro.
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione,
in
persona
3
del
Sostituto
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3. Il Tribunale di Ravenna con sentenza n.
Procuratore Generale, cons. Renato Finocchi
Ghersi, ha rassegnato, in data 26 fèbbraio - 4
marzo 2016, le proprie conclusioni chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che
7. E' fondato il secondo motivo di ricorso con il
eccepito tempestivamente l'inammissibilità
della domanda per effetto della clausola
arbitrale laddove invece costituendosi in
giudizio il Consorzio aveva fatto rilevare il
rapporto di pregiudizialità esistente fra la
causa introdotta dalla COIVER e il procedimento
arbitrale pendente fra MOLE CONSORZIO e CRCPL.
Infatti il Consorzio Ravennate costituendosi
davanti al Tribunale romagnolo ha contestato la
scelta del rito sommario senza invocare in
nessun modo la competenza arbitrale ex art. 44
del proprio Statuto e ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità per difetto
delle condizioni di cui agli artt. 702 bis e
ter c.p.c. Solo successivamente il Consorzio,
in sede di precisazione delle conclusioni, ha
richiesto la dichiarazione di inammissibilità
della domanda per effetto dell'esistenza di
valida clausola compromissoria.
S. L'eccezione di inammissibilità è stata quindi
sollevata tardivamente non essendo
riconducibile neanche implicitamente alle
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quale si contesta che il Consorzio avesse
deduzioni difensive della comparsa di risposta.
9. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente
dichiarazione di competenza del Tribunale di
Ravenna. Le spese del presente giudizio, in
ragione della complessità e sovrapposizione di
rapporti processuali e sostanziali fra le
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di
Ravenna. Compensa le spese del presente giudizio.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
parti, possono essere compensate interamente.