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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1517 del 03 novembre 2016
OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante project
financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono
e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.
Avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n. 527 del 19
aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto
2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre
2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto
2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 agosto 2013,
nonché degli ulteriori provvedimenti adottati dalla ASL presupposti, consequenziali e/o
connessi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
PREMESSO che ai sensi degli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, la scrivente
ASL n. 3 di Nuoro (di seguito, per brevità, “ASL”), previa autorizzazione della Giunta Regionale
avvenuta con D.G.R. n.17/1 del 27.04.2007, ha disposto l’affidamento mediante finanza di
progetto, attraverso lo strumento della concessione di costruzione e gestione, dei lavori di
ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San
Camillo di Sorgono e dei presidi distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché di una serie di
correlati servizi, attraverso l’adozione dei seguenti principali provvedimenti amministrativi:
- deliberazione del Direttore Generale del 10 aprile 2007, n. 495, avente ad oggetto “Studio di fattibilità,
finanza di progetto per i lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare
Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei PP.OO. Distrettuali di Macomer e Siniscola per
l’accorpamento dei Servizi”;
- deliberazione del Direttore Generale del 12 aprile 2007, n. 500, avente ad oggetto: “Integrazione e
specificazione degli atti di programmazione per il triennio 2007/2009, approvati con la deliberazione
n.1174 del 30 giugno 2006”;
- deliberazione del Direttore Generale del 19 aprile 2007, n. 514, avente ad oggetto: “Modifica atto
deliberativo n. 495 del 10.04.2007 avente ad oggetto: “Approvazione studio di fattibilità, finanza di
progetto per i lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di
Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei PP.OO. Distrettuali di Macomer e Siniscola per l’accorpamento dei
servizi”;
- deliberazione del Direttore Generale del 19 aprile 2007, n. 515, avente ad oggetto: “Programma Sanitario
Annuale e Triennale 2007/2009. Modifica della deliberazione del D.G. n.500 del 12.04.2007 avente in
oggetto: ”Integrazione e specificazione degli atti di programmazione per il triennio 2007/2009, approvati
con la deliberazione n.1174 del 30 giugno 2006” Programma investimenti ex art.14 L.n.109/04”;
- deliberazione del Direttore Generale del 19 aprile 2007, n. 527, avente ad oggetto “Approvazione schemi
di avviso indicativo ex art. 153 comma 3 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 relativo all’individuazione di un
promotore per la realizzazione di un project financing avente ad oggetto “Interventi di ristrutturazione
completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei presidi
Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola per l’accorpamento dei Servizi”;
- deliberazione del Direttore Generale del 27 aprile 2007, n. 531, avente ad oggetto: ”Presa d’atto della
delibera della Giunta Regionale n.17/1 del 27 aprile 2007 di approvazione del programma annuale 2007 e
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triennale 2007/2009. Riapprovazione definitiva dello studio di fattibilità e degli atti attuativi di
programmazione triennio 2007/2009 e del Bando finalizzato all’individuazione del promotore per la
realizzazione di un project financing”;
- deliberazione del Direttore Generale del 10 luglio 2007, n. 1058, avente ad oggetto: ”D.dl.vo 12.04.2006
n.163. Capo III artt.153 e ss. Ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C.Zonchello di
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Nomina
responsabile del procedimento e verifica completezza documentazione”;
- deliberazione del Direttore Generale del 16 agosto 2007, n. 1316, avente ad oggetto: ”Ristrutturazione e
completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi
Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione progetto preliminare e dichiarazione di
pubblico interesse, Inserimento dell’opera nell’elenco annuale OO.PP. 2007. Approvazione Bando di gara
e Disciplinare di gara”;
- deliberazione del Direttore Generale del 31 ottobre 2007, n. 1726, avente ad oggetto: ”D.Lgvo 12.04.2006
n.163. Capo III artt.153 ss. Procedura aperta per l’affidamento mediante projectfinancing della
concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C.Zonchello di
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione
progetto preliminare e dichiarazione di pubblico interesse. Dichiarazione procedura deserta”;
- deliberazione del Direttore Generale del 31 marzo 2008, n. 463, avente ad oggetto “D.L.vo 12.04.2006 n.
163 – Capo III Artt. 153 e segg. Procedura aperta per l’affidamento, mediante Project Finance, della
Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Nomina
Concessionario ed aggiudicazione definitiva concessione. Approvazione: Progetto Preliminare –
Disciplinari di Gestione dei Servizi ed Housing - Piano economico Finanziario - Contratto” (dichiarata
esente da vizi di legittimità e di merito dalla RAS con la determinazione n. 174 del 22/04/2008);
- deliberazione del Direttore Generale del 17 novembre 2008, n. 1729, avente ad oggetto “D.L.vo
12.04.2006 n. 163 – Project Finance Concessione dei lavori ristrutturazione e completamento dei PP.OO.
San Francesco e C. Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei presidi Sanitari Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Richiesta di modifica e integrazione al Concessionario del Progetto Preliminare e
del Progetto Definitivo”;
- deliberazione del Direttore Generale del 22 dicembre 2008, n. 2081, avente ad oggetto “D.L.vo
12.04.2006 n. 163 – Project Finance Concessione dei lavori ristrutturazione e completamento dei PP.OO.
San Francesco e C. Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Approvazione progetto Preliminare modificato e integrato ai sensi della
Deliberazione del Direttore Generale del 17 novembre 2008, n. 1729”, con il quale venivano, altresì,
approvati un nuovo piano economico-finanziario e lo schema del primo atto aggiuntivo alla concessione
(dichiarata esente da vizi di legittimità e di merito dalla RAS con la determinazione n. 12 del 15/01/2009);
- deliberazione del Direttore Generale del 26 febbraio 2009, n. 259, avente ad oggetto “D.L.vo 12.04.2006
n. 163 – Project Finance, Concessione dei lavori ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San
Francesco e C. Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Approvazione del Progetto Definitivo”;
- deliberazione del Direttore Generale del 24 agosto 2009, n. 1275, avente ad oggetto “D.L.vo 12.04.2006
n. 163 – Capo III Artt. 153 e segg. Procedura aperta per l’affidamento, mediante Project Finance, della
Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione
del Progetto Definitivo”;
- deliberazione del Direttore Generale del 5 ottobre 2011, n. 1069, avente ad oggetto: ”D.Lgvo 12.04.2006
n.163. Project Financing della concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San
Francesco e C.Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento”;
- deliberazione del Direttore Generale Aziendale del 27 aprile 2012, n. 553, avente ad oggetto:
“Modifica deliberazione n. 1069 del 05.10.2011”;
- Deliberazione del Direttore Generale del 7 settembre 2012, n. 1134, avente ad oggetto:
”Contratto di concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San
Francesco e C.Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Approvazione atto aggiuntivo n.2” (giammai divenuta efficace in virtù del
parere negativo per carenza di motivazione espresso su di essa dalla RAS con determinazione n.
1279 del 4/10/2012), successivamente annullata in autotutela dalla deliberazione n. 268 dell’8
marzo 2016 di cui in prosieguo;
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- deliberazione del Direttore Generale del 04 marzo 2013, n. 293, avente ad oggetto: ”Contratto di
concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e
C.Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di Macomer e
Siniscola. Approvazione atto aggiuntivo n.2” (dichiarata esente da vizi di legittimità e di merito
dalla RAS con la determinazione n. 218 del 19/03/2013), successivamente annullata in autotutela
dalla deliberazione n. 268 dell’8 marzo 2016 di cui in prosieguo;
- deliberazione del Direttore Generale del 06 agosto 2013, n. 1195, avente ad oggetto: ”D.Lgvo
12.04.2006 n.163. Project financing per la concessione dei lavori di ristrutturazione e
completamento dei PP.OO. San Francesco e C.Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei
Presidi Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione progetto esecutivo dei lavori
relativi ai PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del
Poliambulatorio di Macomer - Spesa Euro: 52.113.638,21 di cui Contributo pubblico
euro:14.197.503,60”;
- deliberazione del Direttore Generale del 19 dicembre 2013, n. 1824, avente ad oggetto:
“Contratto di concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San
Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari e Distrettuali di
Macomer e Siniscola. Approvazione allegati all’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di concessione”,
successivamente annullata in autotutela dalla deliberazione n. 268 dell’8 marzo 2016 di cui in
prosieguo;
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 268 dell’8 marzo 2016 avente ad oggetto:
“Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante project financing, dei
PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi
Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL
n. 1134 del 7 settembre 2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19 dicembre 2013,
riguardanti l’approvazione dell’atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014”.
PREMESSO ANCORA CHE
in virtù dei summenzionati provvedimenti amministrativi, l’ASL ha posto in essere i seguenti
negozi giuridici con Cofathec Servizi S.p.A., in proprio e quale capogruppo-mandataria della
R.T.I. aggiudicataria costituita con la Società Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., cui è,
in seguito, subentrata Polo Sanitario Sardegna Centrale – Società di Progetto S.p.A., che ha
assunto la titolarità della concessione (di seguito, per brevità, “PSSC”):
- contratto di concessione sottoscritto dalle parti in data 14.05.2008, rep. n. 1037, registrato a
Nuoro il 22.05.2008, al n. 1749;
- atto aggiuntivo n. 1 al contratto di concessione, sottoscritto dalle parti in data 07.05.2009, rep. n.
1102, registrato a Nuoro in data 08.05.2009, al n. 1389;
- atto aggiuntivo n. 2 al contratto di concessione, sottoscritto dalle parti in data 27.01.2014, rep. n.
1360, registrato a Nuoro in data 07.02.2014 al n. 574 serie 3^, dichiarato dalla ASL “improduttivo
ab origine di qualunque effetto giuridico” in forza della richiamata deliberazione del Commissario
Straordinario n. 268 dell’8 marzo 2016, a mezzo della quale sono stati annullati d’ufficio in
autotutela i relativi provvedimenti presupposti.
DATO ATTO CHE:
- la Regione Autonoma della Sardegna, nel nominare il Commissario Straordinario della ASL di
Nuoro, affidava allo stesso, con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 1/14 del
13.1.2015, l’obiettivo specifico di “valutare i costi e le eventuali criticità del Contratto di
Concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e
completamento mediante project financing, con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto
dell'atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla Asl di Nuoro con deliberazioni n.293 del 4/3/2013 e n.
1824 del 19/12/2013, definizione dei relativi margini di risparmio e adozione delle azioni
conseguenti”;
- nello svolgimento del mandato ricevuto il Commissario Straordinario, in considerazione della
complessità delle questioni affrontate sia sotto il profilo giuridico che economico-finanziario,
affidava a professionisti esperti della materia specifici incarichi di assistenza e consulenza e
richiedeva la collaborazione delle Istituzioni che, a livello regionale e nazionale, potessero dare
un utile contributo (Direzione Generale della Sanità-Servizio Programmazione e Bilancio e
Controllo di Gestione, UTFP-Unità Tecnica per la Finanza di Progetto), specie in termini di analisi
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economica e di ricostruzione della cornice normativa e contabile in cui il rapporto concessorio
avrebbe dovuto necessariamente svilupparsi; nello stesso tempo, il Commissario nell’ambito di
vari accertamenti istruttori, avviati anche su iniziativa della stessa ASL, garantiva piena
informativa e collaborazione alle Autorità preposte alla verifica di legittimità e di corretta gestione,
quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, “ANAC”) e la Procura Generale
della Corte dei Conti;
- in particolare, a seguito dell’acquisizione di diversi pareri, tra cui quelli resi dall’avv. Carlo
Comandè in data 04.09.2015 e dalla U.T.F.P. in data 21.12.2015, il Commissario avviava, con
deliberazione n. 1679 del 28 dicembre 2015, il procedimento di annullamento in autotutela delle
deliberazioni recanti l’approvazione dello schema di atto aggiuntivo n. 2 e dei relativi allegati;
- tale procedimento, a seguito delle controdeduzioni e dell’audizione della concessionaria PSSC,
si concludeva con la succitata deliberazione del Commissario Straordinario n. 268 dell’8 marzo
2016, mediante la quale, come anticipato, l’atto aggiuntivo n. 2 veniva dichiarato “improduttivo ab
origine di qualunque effetto giuridico in conseguenza del disposto annullamento d’ufficio” dei
relativi provvedimenti presupposti e, al tempo stesso, ne veniva ravvisata la “sua nullità assoluta
ex artt. 1344 e 1418, comma 2, cod. civ.”;
- nella medesima deliberazione, la ASL si riservava altresì espressamente “di assumere ogni
determinazione in merito agli atti presupposti al contratto originario rep. 1037 (registrato a Nuoro
in data 22.05.2008 al n. 1749), come modificato dall’atto aggiuntivo n. 1, rep. 1102 (registrato a
Nuoro in data 08.05.2009 al n. 1389)” al termine del procedimento di vigilanza allora pendente
presso l’ANAC;
- infatti, l’ANAC, nell’ambito della sua istituzionale attività di vigilanza, aveva avviato, a fronte di
un sindacato ispettivo parlamentare, un procedimento avente ad oggetto il rapporto contrattuale
in questione, al cui esito aveva trasmesso sia all’ASL che a PSSC con nota n. 22161 del
09.02.2016, le proprie risultanze istruttorie ex art. 15 del “Regolamento di vigilanza” adottato ai
sensi dell’art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 (G.U. n. 300 del 29.12.2014), nelle quali aveva
evidenziato numerosi profili di illegittimità non solo dell’atto aggiuntivo n. 2, ma ancor prima del
contratto di concessione originario e degli atti a questo presupposti e connessi;
CONSIDERATO CHE
- il suddetto procedimento, svoltosi in pienezza di contraddittorio tra ASL e PSSC, è stato definito
dall’ANAC con deliberazione n. 919 del 31 agosto 2016, trasmessa alle parti con nota n. 0131498
del 09.09.2016, assunta al protocollo della scrivente in data 12.09.2016 con il n. PG/2016/38560,
nella quale l’Autorità ha ritenuto che “l’operazione negoziale ed economica conclusa all’esito della
procedura di affidamento in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si
trasgredisce l’applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori
pubblici e il project financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in
generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall’ordinamento; e ciò attraverso la
previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli
investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice, senza che si verifichi la necessaria traslazione in capo ai privati del rischio
economico e gestionale (elemento essenziale del project financing) collegato alla realizzazione
dell’opera, ovvero allo svolgimento dei servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate”;
- l’ANAC ha, quindi, rilevato “un’inversione dell’allocazione del rischio, sia di costruzione che di
disponibilità, in aperta violazione delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari e nazionali”;
- la deliberazione dell’ANAC è stata espressamente assunta “alla luce dello specifico assetto
contrattuale che emerge nella concessione originaria ed ancor più con il secondo atto
aggiuntivo”;
- invero, analizzando le motivazioni poste dall’ANAC alla base della sua delibera, emerge
chiaramente che il giudizio finale dipenda per larga parte proprio dall’analitico esame di plurime
disposizioni dell’originario contratto di concessione;
- nella medesima delibera, l’ANAC ha altresì eccepito che “le modalità di sub-affidamento dei
servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della cessione delle quote di PSSC dapprima
a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a Nuova Cofacons S.c.a r.l. … configurano, per quanto
in atti, una violazione del divieto di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/06”;
- nel dare mandato alla competente Direzione Generale di trasmettere la delibera alle parti ai
sensi dell’art. 213, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, l’ANAC ha, tra l’altro, invitato la ASL, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento, “a indicare le iniziative adottate a seguito del presente
deliberato”;
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- tale ultimo invito è stato tempestivamente riscontrato dalla ASL, la quale ha manifestato la
propria intenzione di conformarsi alle conclusioni dell’ANAC, dalla stessa pienamente condivise e
stimolate;
- le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 919 del 31 agosto 2016 risultano,
infatti, in linea con le conclusioni cui è giunta l’ASL in sede di riesame dell’intera vicenda
procedimentale e negoziale, dal momento che diverse previsioni dell’originario contratto di
concessione tendono alla realizzazione di uno scopo vietato dall’ordinamento, vale a dire l’utilizzo
nominale della finanza di progetto e del contratto di concessione al di fuori delle ipotesi previste
dalla legge, in assenza della necessaria traslazione del rischio imprenditoriale in capo al
concessionario, rischio che quindi, nel caso di specie, è rimasto se non tutto quanto meno
largamente a carico dell’amministrazione concedente;
- a tali conclusioni si perviene necessariamente attraverso una interpretazione sistematica delle
clausole contrattuali, le quali peraltro, anche prese singolarmente, denotano una palese
illegittimità per deviazione dallo schema legale tipico;
- infatti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dalle disposizioni convenzionali
emerge che:
- i servizi oggetto di contratto non svolgono la funzione di remunerazione del
concessionario, bensì di mero corrispettivo delle prestazioni;
- il pagamento dei canoni per ciascuno dei servizi risulta dovuto a PSSC anche in ipotesi
di sospensione o interruzione degli stessi e quand’anche siffatti eventi siano imputabili ad
inadempimento di PSSC, sebbene in tale ultimo caso la ASL possa applicare delle penali,
di valore simbolico e, per di più, solo dopo aver comunque corrisposto i canoni, in virtù di
una inusuale clausola “solve et repete”; inoltre, le penali sarebbero liquidabili a PSSC e
da questa dovute entro il limite del 10% del canone annuo previsto per il servizio in
relazione al quale si verifichino gli inadempimenti, limite da ritenersi del tutto incongruo
rispetto all’ammontare massimo delle penali giornaliere previste e, comunque, in
generale, del tutto incompatibile con la fattispecie concessoria in esame, secondo la
legislazione e la giurisprudenza comunitaria ed interna;
- viceversa, il pagamento del canone “integrativo per la disponibilità” risulta dovuto a
PSSC in ogni caso, a prescindere da eventuali inadempimenti nella prestazione dei
servizi che pure attengono all’infrastruttura (ad es. energia, manutenzione, gestione delle
reti informatiche e telefoniche, CUP, ecc.), senza neppure la possibilità per la ASL di
applicare le pur insufficienti penali di cui sopra, così svilendosi il concetto stesso di
“disponibilità” (l’infrastruttura dovrebbe considerarsi “disponibile” anche in mancanza di
servizi essenziali, quali la manutenzione o l’energia), il che ha indotto l’ANAC ad
assimilare il canone in questione ad un canone di leasing, con lo svantaggio che il
finanziamento mediante progetto di finanza è ben più oneroso;
- è addirittura previsto un canone, denominato “gestione SPV”, finalizzato a garantire la
copertura dei costi operativi e di struttura della concessionaria (tra cui i costi di
fideiussioni ed assicurazioni), che si pone in aperto contrasto con la natura concessoria
dell’affidamento, in cui la copertura dei costi dovrebbe essere garantita dalla
remunerazione della gestione, e che viceversa in tal modo viene assunto integralmente
dalla ASL;
- è prevista una automatica rivalutazione dei canoni dei servizi con cadenza triennale
nella misura del 5%, disancorata da qualsiasi parametro di mercato;
- l’illegittimità del rapporto concessorio in esame era stata, in principio, rilevata e dichiarata dal
TAR Sardegna con sentenza n. 213 del 10 marzo 2011, il quale, accogliendo il ricorso della
Polish House S.r.l., aveva annullato il bando di gara relativo all’affidamento in oggetto e gli atti
conseguenti, inclusa l’aggiudicazione definitiva, dichiarando l’inefficacia del contratto
successivamente stipulato, sulla base di motivazioni in gran parte coincidenti con le conclusioni
ora rassegnate dall’ANAC;
tale pronuncia era stata poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 919 del 21 febbraio
2012, ma solo a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio e dopo aver preso atto della
dichiarazione di tutte le parti di cessata materia del contendere e della espressa rinuncia al
ricorso di primo grado della Polish House S.r.l.. Quest’ultima peraltro, già precedentemente alla
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rinuncia al ricorso era entrata a far parte della Cofacons S.c.a.r.l., che avrebbe dovuto fare
ingresso nella compagine sociale di PSSC secondo quanto da questa comunicato. Polish House
srl, subito dopo l’estinzione del giudizio di appello era quindi entrata a far parte della compagine
sociale della neocostituita Nuova Cofacons S.c.a.r.l. (la quale a sua volta era subentrata nel
capitale sociale di PSSC, essendosi vista cedere una parte delle relative azioni da Cofely Italia
S.p.A. -oggi, Engie S.p.A.-, peraltro senza alcuna autorizzazione della ASL concedente) e nella
veste di socia-consorziata, si era vista affidare l’esecuzione del servizio di pulizie e sanificazione
oggetto di concessione;
- anche le motivazioni della sentenza del TAR Sardegna, sebbene formalmente annullata per le
ragioni indicate, appaiono pienamente condivisibili, ivi argomentandosi, tra l’altro, l’assenza di
rischio imprenditoriale in capo al concessionario, al quale sono stati illegittimamente affidati
servizi ivi indicati “a prezzo di mercato”, e dunque senza la aleatorietà tipica della concessione;
- rispetto a tali già gravi violazioni, deve soggiungersi che l’originaria decisione di accorpare in un
unico affidamento lavori e numerosi servizi, anche di natura disomogenea tra loro e non legati da
un reale vincolo di interdipendenza reciproca o con l’opera da realizzare, ha illegittimamente
sottratto molti di quei servizi alla concorrenza del mercato, in violazione delle norme comunitarie
ed interne applicabili in materia;
- la scelta di adottare il modello concessorio e la finanza di progetto, per come concretamente
configurata ed attuata, ha comportato e comporta un esborso di denaro pubblico certamente
superiore a quello che vi sarebbe stato (e che vi sarebbe) in caso di affidamenti conformi ai
rispettivi modelli normativi tipizzati;
- ancora, da ulteriori recenti accertamenti compiuti dalla ASL in sede di riesame, è emerso che,
nel corso della procedura di gara finalizzata all’affidamento della concessione, non sia stata
prevista ed effettuata la verifica in ordine al possesso in capo all’aspirante concessionario dei
requisiti prescritti dalla legge in relazione a tutti i servizi ricompresi nella concessione, né che il
raggruppamento temporaneo di imprese, poi risultato aggiudicatario, abbia dichiarato o
dimostrato il possesso di tali requisiti;
- nel caso di specie, si ritiene pertanto doveroso attivare il potere di annullamento in autotutela
degli atti e dei provvedimenti che hanno condotto all’instaurazione del rapporto contrattuale in
oggetto, nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi, il che risulta altresì conforme
all’interesse pubblico attuale e concreto;
RITENUTO necessario procedere ad avviare il procedimento di annullamento in autotutela da
concludersi entro il termine minimo di 30 giorni dalla data di adozione della presente
deliberazione, per consentire ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi di effettuare eventuali
controdeduzioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24
del 15/12/2015;
VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015, n. 13
del 29.06.2016 e n. 17 del 27.07.2016;
VISTE
la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
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la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 49/8 del 13.09.2016, con la
quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
le Deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n.
1226 del 14.09.2016;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 268 dell’8 marzo 2016 avente ad
oggetto “Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante project financing,
dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi
Sanitari e Distrettuali di Macomer e Siniscola. Annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL
n. 1134 del 7 settembre 2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19 dicembre 2013,
riguardanti l’approvazione dell’atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014”, di cui, con la
presente, si ribadisce il contenuto;
VISTA la Deliberazione n. 279 del 15 marzo 2016 con la quale si è provveduto a nominare quale
RUP del Project Financing l’Ing. Giovanni Secci;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a) di avviare il procedimento di annullamento in autotutela della deliberazioni ASL n. 527 del 19
aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n.
1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del
22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre
2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 agosto 2013, nonché di ogni altro provvedimento
della ASL alle medesime presupposto, consequenziale e/o connesso;
b) di determinare in 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione il termine minimo per la
conclusione del procedimento di annullamento;
c) di comunicare formalmente la presente alla concessionaria del project financing Polo Sanitario
Sardegna Centrale - Società di Progetto S.p.A. e ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi
al fine di consentire l’invio di eventuali controdeduzioni in merito e, in particolare, all’ARIS
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione ed al
Servizio Affari Generali ed Istituzionali ciascuno per le valutazioni di competenza, assegnando a
tal fine il termine di giorni 20 dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento per
eventuali memorie e documenti che saranno valutati in quanto pertinenti con il presente
procedimento;
d) di comunicare che il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Secci e che gli atti relativi
al presente procedimento, ad eccezione di quelli esclusi dalla visione ed estrazione di copia ai
sensi di legge, possono essere visionati presso gli uffici del Project Financing;
e) di trasmettere la presente per opportuna conoscenza all’ANAC e, per quanto occorrer possa in
relazione agli accertamenti istruttori pendenti, alla Procura Generale della Corte dei Conti, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed alla DDA di Cagliari.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Giovanni Secci
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Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi
FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 03 novembre 2016 per la durata di giorni 15,
ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).
[ ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
[ ] Annullata
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
*
Prot. n° _______________________
Nuoro, li _____________________
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DESTINATARI
- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio Bilancio
Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali
Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali
R = Responsabile
C = Coinvolto
Ruolo
I
C
R
C
C
I = Informato
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